Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2010, n. 35769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35769 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
05-Udienza pubblica 35769 /10 R. G. n. 1255/09 in data 22 aprile 2010 Sentenza n. 855
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Presidente DE ROBERTO Dr. Giovanni
Consigliere MANNINO Dr. Saverio Felice
Consigliere SERPICO Dr. Francesco
Consigliere GRAMENDOLA Dr. Francesco
Consigliere Dr. Giorgio COLLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Napoli;
•
e da
1. US Giovanni, nato il [...];
2. RT NT, nato il [...] a [...];
3. US PI, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 23 giugno 2008 n. 5229.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Giuseppe VOLPE, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. con annullamento con rinvio della senten- za impugnata nei confronti di Giovanni SC e NT AR, limitatamente alla continua-
zione, e per l'inammissibilità degli atri ricorsi;
osserva
Con sentenza del 24 luglio 2007 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli dichia- rava Giovanni SC e NT AR colpevoli dei reati rispettivamente contestati ai caoi 1),
2) e 3) dell'imputazione e li condannava, con la recidiva contestata e la continuazione e la dimi- nuente del rito, il SC alla pena di sei anni di reclusione ed € 3.0,0000 di multa e il AR alla pena di cinque anni di reclusione ed € 3.000,00 di multa con l'interdizione perpetua dai pubblici uf-
fici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena per entrambi.
Assolveva i predetti imputati da tutti gli altri reati loro ascritti e PI SC dal reato contestato al capo 3) dell'imputazione.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello il P.M., chiedendo il riconoscimento della colpe- volezza degli imputati per i reati a ciascuno ascritti, e i Difensori di Giovanni SC e NT
AR, chiedendone l'assoluzione, e, in subordine, l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 L. n.
203/91, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
Con sentenza del 23 giugno 2008 n. 5229 la Corte d'appello di Napoli, previa esclusione dell'aggravante dell'art. 7 cit. nei confronti di tutti gli imputati, in accoglimento dell'impugnazione del P.M. dichiarava Giovanni SC colpevole dei reati contestati ai capi 4), 5) e 6) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione anche con i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) e con quelli per cui era stata pronunciata condanna con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Benevento 11 di- cembre 2002, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2004, lo condannava alla pena complessiva di sei an- ni e otto mesi di reclusione ed € 22.000,00 di multa;
dichiarava il AR colpevole anche del reato contestato al capo 4) dell'imputazione assolvendolo dai reati contestati ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto, e, ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo 3), lo condannava alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed € 20.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
dichiarava PI SC colpevole del reato contestato al capo 3) dell'imputazione e lo condannava alla pena due anni e otto mesi di reclusione ed € 1.000,00 multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'appello di Napoli e i Difensori degli imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
il P.G.•
1. mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine al riconoscimento della continua- zione tra i reati per i quali si era già ritenuta la colpevolezza degli imputati in primo grado, di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (per entrambi gli imputati), e i reati concernenti le armi (per il solo SC) nonché, per quest'ultimo, anche con i reati di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Benevento 11 dicembre 2002, reati ben distinti sia sul piano ontologico che su quello finalistico, che, peraltro con esclusione di quelli oggetto della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Benevento 11 dicembre 2002, solo occasionalmente ri- sultano accertati in un unico contesto;
SC Giovanni
1. violazione degli artt. 424 e 435 c.p. e vizio di motivazione (artt. 606 lett. b) e lett. e) e 125
c.p.p.) perché i Giudici della Corte d'appello di Napoli avrebbero dovuto indicare gli ele- menti certi e inequivocabili ricavabili dagli atti del processo, tali da dimostrare l'appiccamento di un incendio o il pericolo di incendio intesi nell'accezione giurispruden- ziale del termine, come propagazione di fiamme di consistente rilevanza, tale da determinare un reale e concreto pericolo di distruzione, mentre risulta come dato acquisito solo l'annerimento di un muro determinato da una fiamma scaturita da liquido infiammabile di scarsa entità, tanto che si è consumata in breve tempo con immediato spegnimento per con- sunzione;
2. violazione degli art. 56 e 629 c.p.p. e vizio di motivazione (artt. 606 lett. b) e lett. e) e 125
c.p.p.) perché i Giudici di secondo grado non hanno indicato perché l'unico dialogo intercet- tato in ambientale, intercorso fra gli imputati e riguardante anche un'ipotesi di acquisizione di notizie sulla capacità economica di un soggetto di nome CO, potesse essere ex se valu- tato come prova di estorsione;
né hanno indicato, ai fini del tentativo, alcun elemento da cui abbiano dedotto che la mera prospettazione di un'estorsione abbia superato il limite distinti- vo fra il pensiero e gli atti concludenti diretti in modo non equivoco a commettere il delitto;
3. violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e vizio di motivazione (artt. 606 lett. b) e lett. e) e
125 c.p.p.) perché anche per il reato di detenzione illecita di stupefacente la prova è costitui- ta esclusivamente dal contenuto del colloquio captato, senza ulteriore attività di indagine e senza riscontro, tale non essendo il sequestro operato in danno del ricorrente il 12 giugno
2002, non contestato nel presente processo, di cui non si spiega il collegamento col collo- quio captato;
4. violazione degli art. 10, 12 e 14 T.U. n. 497/74 e 648 c.p. e vizio di motivazione (artt. 606 lett. b) e lett. e) e 125 c.p.p.) perché nella sentenza impugnata si afferma la sussistenza del reato di porto e detenzione di armi nonché di ricettazione in base al contenuto delle conver- sazioni da cui si deduce, per altro, la sola detenzione di munizioni cal.
6 - intercorse fra
-
l'imputato e tal ER TI, riguardo al quale tuttavia è stata disposta in relazione al medesimo episodio l'archiviazione del procedimento, definito con rito abbreviato e perciò senza immutazione del quadro probatorio;
5. violazione degli art. 81 e 133 c.p. e vizio di motivazione (artt. 606 lett. b) e lett. e) e 125
c.p.p.) in ordine all'entità della pena complessiva irrogata e, in particolare, agli aumenti per la continuazione applicati;
il AR
1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché a so- stegno della colpevolezza dell'imputato, assolto in primo grado, il secondo Giudice ha de- dotto l'arresto avvenuto il 12 giugno 2002 nel comune di Paolisi, operato in realtà solo nei confronti del presunto concorrente Giovanni SC e di tale TO EL;
2. erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte
d'appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentativo di e- storsione in base agli elementi desunti dalle conversazioni intercettate, nelle quali tuttavia -
e, in particolare, da quella (n. 818) eseguita alle ore 18,11 del 12 maggio 2002 - le frasi at- tribuite al AR sono inequivocabili nel senso di escluderne la responsabilità;
SC PI
•
:
1. inosservanza degli artt. 157, 161, 601, 178 e 179 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché all'imputato, non appellante, non è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio d'appello instaurato in seguito al gravame interposto dal P.M., con conseguente nullità dell'intero giudizio di secondo grado, anche in conseguenza della mancata notifica dell'estratto contumaciale in primis nel domicilio dichiarato;
2. mancanza o contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché
l'affermazione della colpevolezza dell'imputato, assolto in primo grado, per il tentativo di estorsione è stata ricollegata alla sua partecipazione alla conversazione tra il fratello e il
AR e all'utilizzazione da parte sua del telefono della fidanzata per tenere i contatti con la vittima, senza ulteriore specificazione.
Le impugnazioni sono infondate.
1. In ordine al ricorso del P.G. si osserva che l'assoluzione dal reato di associazione di tipo ca- morristico lascia inalterato il contesto di fatto in cui sono stati commessi i reati-fine conte-
stati per cui è intervenuta condanna, i quali, benché di per sé distinti sul piano ontologico, restano collegati sotto il profilo finalistico, sicché deve ritenersi correttamente applicata la continuazione fra gli stessi e, in particolare, fra i reati di cessione illecita di stupefacenti e quelli di detenzione e porto abusivi di armi, in quanto l'identità del disegno criminoso ri- sulta obiettivamente desumibile dai relativi capi d'imputazione, compresi quelli concer- nenti altri reati-fine come l'estorsione e il danneggiamento seguito da incendio.
Nella specie l'associazione criminosa nel capo d'imputazione relativo è stata contestata come armata, in quanto, nella serie indeterminata dei reati-fine, sono stati indicati in particolare, oltre ai delitti concernenti il traffico di eroina e di hashish, anche danneggiamenti ed estorsioni in danno di imprenditori e commercianti nonché reati concernenti la detenzione e il porto d'armi, per cui l'intervenuta assoluzione, anche confermata in appello, non esclude il contesto di fatto in cui sono stati commessi i reati predetti, considerando che Giovanni SC, già dichiarato col- pevole dei reati di danneggiamento a scopo estorsivo e di estorsione rispettivamente contestati ai capo 1) e 3) dell'imputazione, con la sentenza d'appello, in accoglimento del gravame inter- posto dal P.M., è stato ritenuto altresì colpevole dei reati di cessione illecita a terzi di sostanze stupefacenti (capo 4), di detenzione e porto illeciti di fucili, anche a canne mozze, pistole e rela- tive munizioni (capo 5), nonché del reato di ricettazione di un fucile a canne mozze.
I predetti reati, benché ontologicamente distinti, non lo sono invece sotto il profilo finalistico, per cui deve ritenersi correttamente applicata per la continuazione obiettivamente desunta dagli elementi indicati nella stessa contestazione.
Pertanto il vizio di motivazione dedotto col ricorso in esame è in realtà insus sistente.
2. Passando a considerare il ricorso di Giovanni SC, si osserva in ordine al primo motivo, che nella sentenza impugnata è stato correttamente applicato il principio di diritto per cui l'elemento oggettivo differenziale fra i reati di danneggiamento e di danneggiamento se- guito da incendio consiste nel pericolo di incendio che caratterizza il secondo, che non è perciò ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non pos- sa sorgere detto pericolo in quanto l'autore, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, essendo in tal caso configurabile il reato di danneggiamento;
mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamen- te un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli ar- ticoli 423 e 424 cod. pen. (v., da ult., Cass., Sez. 1, 4 marzo 2010 n. 16295, ric. Paragona).
Attesa la definizione di incendio, come fuoco che divampa irrefrenabilmente, in vaste pro- porzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone (Cass., Sez. 4, 29 ottobre
2008 n. 43126, ric. Cominetto), pericolo di incendio è la probabilità che esso evolva dal fuo- co appiccato dall'autore del danneggiamento, desunta dalla situazione di fatto con riferi- mento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento. :
Nella specie i Giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza del pericolo di incendio dalle tracce di combustione rilevate nel locale e nell'utilizzazione di un rilevante quantitativo di li-
÷
quido infiammabile (quindici e più litri di benzina), tale da applicare un fuoco di rilevanti di- mensioni.
La motivazione appare adeguata e logicamente coerente, tale da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente, la cui contraria asserzione si profila come contestazione in fatto, di per sé estranea al giudizio di legittimità.
3. Anche il secondo motivo di ricorso di Giovanni SC è infondato.
La sentenza ha accertato l'esistenza del tentativo di estorsione sulla base delle conversazioni in-
tercettate col riscontro dell'adesione della vittima, che aveva accettato di pagare la somma di £.
5 milioni richiestagli dopo essere stato contattata ripetutamente attraverso l'utenza telefonica in- testata alla fidanzata di PI SC per stabilire un incontro con i tre imputati presso un bar del corso di Benevento.
Di conseguenza - premesso che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato al- la cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equi- parabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso dev'essere attentamente inter- pretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valuta- zione, ai canoni di cui all'art. 192 c. 3 c.p.p. (v., per tutte, Cass., Sez. 5, 26 marzo 2010 n.
21878, ric. Cavallaro e altro) - si deve prendere atto che la motivazione smentisce le censure mosse dall' imputato sotto entrambi i profili, della rilevanza probatoria delle conversazioni in- tercettate, delle quali ha indicato i riscontri, e della prova del tentativo, rivelando l'inconsistenza dei vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione dedotti dal ricorrente.
4. Riguardo al terzo motivo del ricorso, col quale Giovanni SC muove la medesima eccezione rispetto al reato di cessione illecita di stupefacenti, il Giudice d'appello ha confermato la giuri- sprudenza citata sul punto dell'inapplicabilità dell'art. 192 c. 3 c.p.p. alle intercettazioni.
Da queste lo stesso Giudice ha desunto motivatamente la prova della commissione del reato predetto, osservando che vi si parla chiaramente delle dosi richiesta dagli acquirenti, dei prezzi da praticare, delle modalità del taglio e, in particolare, dell'anfetamina come sostanza ceduta.
Appare, di conseguenza, perfino superfluo il riscontro tratto dall'arresto di Giovanni SC e di
NT AR il 12 giugno 2002 in territorio di Paolisi in provincia di Benevento, in segui- to al sequestro di kg. 2,5 di hashish trovati in loro possesso, in considerazione della coincidenza soggettiva, spaziale e temporale con i fatti oggetto del presente processo.
Anche questo motivo è perciò infondato.
5. A conclusioni analoghe si perviene in ordine al quarto motivo, relativo ai reati sulle armi conte- stati ai capi 5) e 6) dell'imputazione, rispetto ai quali il Giudice d'appello si è del pari rifatto al- la giurisprudenza più volte citata sull'autonoma efficacia probatoria delle intercettazioni.
Lo stesso Giudice ha riformato correttamente anche su questo punto la sentenza di primo grado, rilevando come nelle conversazioni intercettate i due parlino esplicitamente di pistole e fucili, di cui uno a canne mozze, indicandone di volta in volta anche il calibro, con chiaro riferimento alla detenzione di armi anche di altri e alla consegna da parte di ER TI a Giovanni SC di munizioni cal. 6.
La circostanza - peraltro non dedotta nei motivi di appello, in violazione della disposizione, sta- bilita a pena d'inammissibilità, dell'art. 606 u.c. c.p.p. - che nei confronti del TI sia stata disposta l'archiviazione non rileva, in difetto di indicazione dei motivi del provvedimento a fronte della motivazione della sentenza impugnata.
Le censure mosse col motivo in esame sono quindi prive di fondamento.
6. Infine è infondato il quinto ed ultimo motivo del ricorso di Giovanni SC.
La motivazione del trattamento sanzionatorio si rinviene nel numero e nella natura dei reati con-
testati, considerando la recidiva contestata e la continuazione con i fatti per cui era stato con- dannato con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Benevento, che ha portato all'aumento di sei mesi di reclusione ed € 1.500,00 di multa in luogo della pena irrogata di due anni e quattro mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa.
7. Quanto al ricorso del AR, la censura mossa con il primo motivo - peraltro solo generica- mente affermata, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dagli artt.581 lett.
c) e 591 c.1 lett. c) c.p.p., per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specifica- mente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - appare inin-
.
fluente sulla prova del reato di illecita cessione di stupefacenti, desunta dal contenuto delle con- versazioni intercettate, rispetto al quale si è constatata la superfluità del riscontro.
Riguardo al secondo motivo, concernente il reato di tentata estorsione in danno di AR De Ni- gris attribuito a lui e ai due SC, vale, per quanto riguarda le prove della sua colpevolezza, quanto detto a proposito del secondo motivo del ricorso di Giovanni SC.
Con questo motivo il ricorrente muove in realtà censure in fatto, fondate su due delle conversa-
zioni intercettate, sollecitando su quella base un diverso giudizio di merito in sede di legittimità, sicché il motivo stesso appare inammissibile.
8. Il primo motivo del ricorso di PI SC è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello - dopo il tentativo eseguito il 26 marzo 2008 di notificarlo personalmente all'imputato nel suo domicilio di Benevento, via Giuseppe Moscati n. 1 e n. 17, rimasto infruttuoso perché lo stesso non è stato rinvenuto ai numeri civici indicati e le informazioni hanno dato esito negativo - è stato notificato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso i difensori, rispettivamente presso gli avv.ti Raffaele Locantore e Gaetano Anastasio 1'8 aprile
20presso 8 ed il 9 aprile 2008 presso l'avv. Albero Simeone.
L'estratto contumaciale con la sentenza di appello gli è stato notificato il 7 ottobre 2008 nel do- micilio dichiarato in Benevento, via Giuseppe Moscati n. 1 e n. 17, a mani della madre, convi- vente;
l'estratto è stato notificato ai difensori, avv.ti Anastasio e Locantore, rispettivamente il 3
ed il 6 ottobre 2008.
Il secondo motivo è infondato per le ragioni indicate trattando del secondo motivo del ricorso di
Giovanni SC.
Pertanto tutti i ricorsi devono essere rigettati.
Segue per legge la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta tutti i ricorsi e condanna ciascuna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese pro- cessuali.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2010 PresidenteвралиM Il Consigliere estensore арашілм
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi - 6 OTT 2010 S
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