Sentenza 20 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A 02 506 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 17671/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 5863 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 4 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NA PI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magaraggia, presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via della Stazione di Monte Mario n. 9 (presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello 5152 Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro n. 761/2000 del 21 marzo 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 4034/97), notificata in data 21 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi l'avv. Giuseppe Magaraggia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 232 dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Lecce ET CO conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile o, in subordine, l'assegno di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro - espletata consulenza tecnica per accertare le condizioni fisiche del ricorrente - rigettava il ricorso e - su 2 impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Lecce (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo avere disposto il rinnovo della c.t.u., rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza ET CO propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'intimato Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "omessa ed insufficiente motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c., nonché contemporanea violazione ed erronea applicazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971" - censura la sentenza del Tribunale di Lecce che non poteva limitarsi a richiamare le conclusioni del c.t.u. dovendo indicare gli elementi in base ai quali ha ritenuto di pervenire alla decisione, onde consentire di rilevarne l'iter logico e giuridico ... e che ha omesso di valutare e motivare su "anamnesi”, “natura delle patologie" e "valutazione globale">>. II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti nella sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del consulente tecnico che aveva esaurientemente valutato le condizioni fisiche del - ricorrente al fine della determinazione del preteso diritto ad ottenere la 3 pensione o l'assegno di invalidità civile -, ha esposto (sinteticamente ed efficacemente) le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellante alla cennata relazione del c.t.u.. In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati non è tenuto ad esporre in modo لك specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il ا relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità; c) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). -Poiché il ricorrente ha dedotto oltre ad un'inammissibile censura ex art. 132 c.p.c. attesa la sua genericità - la violazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1978 in relazione a pretesi vizi della motivazione, dalla disamina della sentenza impugnata non si evince R I affatto l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che, nella specie, il ricorrente non avesse diritto né alla pensione né all'assegno di invalidità civile alla stregua della normativa di legge in materia esattamente interpretata 5 ed applicata e delle cennate risultanze istruttorie correttamente valutate. III. Sulla base delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2002. Il Presidenаспре Il Consigliere estensore Pa Return R O DIETTO DELLA LEG Depositate in _ceitoria 20 FFH. 2003 oggi H ELLIEREwelle 6