Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 526/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 526/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso
- la sentenza non definitiva n. 1390/2018 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 17/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/04/2018 – non notificata;
- la sentenza definitiva n. 3895/2022 del Tribunale di Salerno, emessa in data
03/11/2022, depositata telematicamente in data 07/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/11/2022 – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Sparano ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Agerola (NA), alla Via M. R. Florio nr. 85, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, in proprio e quale erede di rappresentata e Controparte_1 Controparte_1 difesa dall'avv. Andrea Carrano ed elettivamente domiciliata in Amalfi (SA), alla Piazza
Spirito Santo nr. 9, presso studio difensore.
- appellata e appellante incidentale subordinato e condizionato –
*********
Salerno e avverso la sentenza definitiva n. 3895/2022 del Tribunale di Salerno –
Accertamento del diritto di proprietà
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 09/05/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 18/05/2023, proponeva gravame avverso: Parte_1 la sentenza non definitiva n. 1390/2018 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 17/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
23/04/2018 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno, non definitivamente pronunciando, così decideva: “1) Accertato che il manufatto realizzato dal convenuto sulla p.lla 250 del foglio 3 (del NCT del comune di Conca dei Marini), di proprietà del convenuto, confinante con la p.lla
554 del foglio 3 (del medesimo catasto), di proprietà delle attrici, con struttura in legno e copertura in lamiere coibentate, viola le distanza legale dal confine della proprietà delle attrici, Condanna il convenuto, Parte_1 alla demolizione del predetto manufatto;
2) Dato atto che la p.lla 551 del foglio 3 del NCT del
[...] comune di Conca dei Marini è, per titolo (atto per notaio del 15.12.1993), è destinata Persona_1 esclusivamente ad intercapedine ed è stata abusivamente occupata dal convenuto con la realizzazione di un corpo di fabbrica aggiunto, Condanna il convenuto, alla demolizione delle fabbriche Parte_1 realizzate nell'intercapedine di cui alla suddetta p.lla 551, nonché alla rimozione di ogni macchinario, motorizzazione e recinzione ivi installati;
3) Condanna il convenuto, alla rimozione Parte_1 del faretto infisso nel muro del terrazzo (ex lastrico solare) di proprietà delle attrici;
4) Condanna il convenuto,
a pagare alle attrici, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 4.500,00, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle attrici nell'atto di citazione;
6) Dichiara inammissibili le domande proposte dalle attrici, per la prima volta, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e n. 2, c.p.c., depositate, rispettivamente, in data
29.10.2010 e in data 29.11.2010; 7) Dispone la remissione della causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la sua prosecuzione, al fine di decidere le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nella comparsa di risposta;
8) La regolamentazione delle spese processuali è riservata alla sentenza definitiva”;
pag. 2/11 e avverso: la sentenza definitiva n. 3895/2022 del Tribunale di Salerno, emessa in data 03/11/2022, depositata telematicamente in data 07/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/11/2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così decideva: “1) dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto di veduta ed affaccio sulla sottostante proprietà del convenuto costituito per destinazione del padre di famiglia,
o in subordine per intervenuta usucapione, formulata dalle attrici per la prima volta nella memoria ex art.
183, VI comma n. 1) c.p.c.; 2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dal sig. Parte_1 aventi ad oggetto la demolizione del manufatto con finestra realizzato dalle attrici sulla p.lla n. 719, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno per equivalente;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal sig. accerta l'illegittimità ex art. 905 c.c. Parte_1 della veduta realizzata sul terrazzo del fabbricato nella disponibilità delle attrici, meglio descritto alle pagg.
18 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 17.12.2019, e, per l'effetto, condanna ed Controparte_1
all'arretramento di 1,50 mt del parapetto sul lato a confine con il fondo del Controparte_1 convenuto, ovvero, ed in via alternativa, alla realizzazione sul medesimo lato di una grata in ferro sino all'altezza di mt 2,50 da terra secondo le modalità indicate dall'ing. alla pag. 38 del proprio elaborato Per_2 peritale depositato il 27.9.2011; 4) rigetta ogni ulteriore domanda riconvenzionale formulata da parte di
5) compensa interamente le spese del giudizio tra le parti;
6) pone le spese di C.T.U. a Parte_1 definitivo carico delle attrici e del convenuto, per la quota di un terzo ciascuno”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 13/10/2009 e iscritto a ruolo in data 16/10/2009, e Controparte_1 CP_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Amalfi,
[...]
esponendo di essere rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria – Parte_1 in virtù di atto di donazione/divisione per notar del 10/10/1997, rep. 16428, Persona_3
e di atto di compravendita per notar del 15/12/1993, rep. 35300 – di una Per_1 porzione di un vecchio caseggiato con annesso terreno pertinenziale ubicato nel Comune di
Conca dei Marini (SA), a monte di Via Umberto I°, con accesso da quest'ultima strada ed individuato nel N.C.E.U. al fol. 3, particelle n. 248 sub. 2, 249 (frazionata nelle particelle nn.
707 e 708), 323, 328, 483, 485, 551 e 554 e che detta proprietà confinava a valle con l'immobile del convenuto Parte_1
pag. 3/11 Riferivano che il convenuto, approfittando dell'età avanzata dell'usufruttuaria e della saltuaria presenza della nuda proprietaria, e in assenza di titolo abitativo e di qualsiasi autorizzazione da parte delle attrici, aveva realizzato, lungo il confine tra le due proprietà, delle opere edili che, oltre a violare la normativa in materia di distanze legali, in alcuni casi realizzavano anche un'occupazione e/o invasione del suolo delle;
nello specifico lamentavano i CP_1 seguenti abusi commessi dal convenuto Parte_1 realizzazione abusiva di una costruzione di circa mq. 19 previa invasione e scavo nell'ambito di un terrazzamento di proprietà delle attrici con conseguente variazione catastale sopprimendo la p.lla 249 e variandola nelle p.lle nn. 707 e 708 sub 1, intestandosi abusivamente la seconda;
realizzazione abusiva di un manufatto con copertura in lamiera gregata, occultata da reti in uso per la copertura dei limoneti, in violazione delle distanze legali e con occupazione parziale di suolo attoreo sulla particella n. 250, in aderenza e a ridosso del muro inclinato di sostegno del terrazzamento di proprietà distinto al mappale n. 554, fol. 3, occupandone la CP_1
“battuta” e, conseguentemente una porzione;
invasione e occupazione della particella n. 551, fol. 3, destinata ad intercapedine delle strutture verticali del fabbricato (lati nord ed ovest), trasformandola in un vano abitabile in violazione delle distanze legali sia della sovrastante veduta e/o affaccio, sia dalla confinante costruzione attorea e con installazione sulla copertura di dette fabbriche di una recinzione in ferro e apposizione di macchinari e/o motorizzazioni esterne di condizionamento arrecanti fastidiosi rumori e disturbo al riposo delle persone;
affissione al secondo piano dell'abitazione, nel muro di esclusiva proprietà delle attrici, di un faro per l'illuminazione senza alcuna preventiva autorizzazione;
spossessamento dell'impianto di illuminazione della scala comune di accesso alla proprietà disattivando arbitrariamente la fornitura di energia elettrica, causando grave disagio e pericolo per l'incolumità delle attrici e dei di loro familiari nelle ore serali e notturne.
Precisavano, infine, che le opere edili abusive così come descritte erano state oggetto - all'epoca dei fatti - di accertamento penale da parte della Polizia Giudiziaria e vani erano stati i tentavi di comporre bonariamente la lite.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Amalfi, 1) di condannare il convenuto alla demolizione delle fabbriche abusivamente realizzate ed insistenti su suolo di pag. 4/11 proprietà delle attrici con ripristino dello stato dei luoghi, con ricostruzione dell'originaria macera e con condanna al rilascio in favore delle attrici del terreno occupato, 2) di ordinare al convenuto l'immediato ripristino dell'originaria p.lla 249 del foglio 3 di Conca dei Marini,
3) di condannare il convenuto alla demolizione del manufatto con copertura in lamiera gregata, realizzato sulla p.lla n. 250, in aderenza e a ridosso del muro di sostegno del terrazzamento di proprietà delle attrici, distinto con il mappale n. 554 del foglio 3), o, in subordine, all'arretramento delle stesse a distanza legale, ovvero in via ancor più gradata all'interno del mappale n. 250, con ripristino dello stato dei luoghi e rilascio delle porzioni di suolo illegittimamente occupato, 4) di condannare il convenuto alla demolizione delle fabbriche abusivamente eseguite, al ripristino dell'originario stato dei luoghi (intercapedine) ed al rilascio delle aree occupate, con ordine, altresì, di rimozione di ogni macchinario, motorizzazione e recinzione pure abusivamente installati, 5) di condannare il convenuto alla rimozione del faretto, di cui al sub n. 4 lett. c) abusivamente infisso nel muro attoreo;
6) di condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati alle attrici, sia diretti che indiretti, 7) di condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 05/01/2010, si costituiva in giudizio quale parte Parte_1 convenuta, il quale contestava la ricostruzione delle attrici osservando che lo stesso aveva semplicemente ristrutturato gli immobili sul terreno di sua proprietà, così come essi erano a lui pervenuti dal suo dante causa, con atto di compravendita per notar Persona_4 Per_3 del 01/03/2001 – rep. 19064, ricevuti a sua volta dai coniugi e Controparte_2 P_
, con atto di donazione per notar del 02/03/1989 – rep. 21967.
[...] Per_1
Replicava ancora il convenuto che, invece, erano state le attrici ad aver realizzato opere abusive nel terreno di loro proprietà: in particolare, avevano realizzato un manufatto con finestra a distanza non legale dal confine, in violazione degli artt. 871 e 873 c.c. e del regolamento locale di Conca che imponeva una distanza di m. 15 dalle costruzioni Parte_2 per la realizzazione di nuove opere;
in più, avevano modificato le quote interne del loro immobile e sopraelevato il preesistente lastrico a botte in terrazzo con calpestio, e, mutando la destinazione d'uso del lastrico, avevano poi realizzato ex novo un muro in calcestruzzo, con affaccio sulla proprietà del convenuto, che veniva così gravata da una servitù di veduta diretta da detto terrazzo prima inesistente, così come accertati e riscontrati in perizia di parte.
pag. 5/11 Pertanto, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione decennale di ogni avverso diritto o pretesa;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo di condannare le attrici alla demolizione delle opere abusive realizzate e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e/o al risarcimento di tutti i danni causati al convenuto con la realizzazione delle opere abusive, vinte le spese di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo C.T.U., il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
disposta l'integrazione della C.T.U., il giudizio perveniva all'udienza del 27/09/2017 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 1390/2018 emessa e depositata telematicamente in data 17/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
23/04/2018 – non notificata, il Tribunale di Salerno, non definitivamente pronunciando, esaminava singolarmente le domande proposte dalle attrici nell'atto di citazione e con successiva ordinanza resa in pari data rimetteva la causa sul ruolo per la sua prosecuzione ai fini della decisione delle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nei confronti delle attrici, disponendo ulteriori accertamenti da parte del C.T.U., ritenute non esaustive le risultanze degli accertamenti tecnici espletati;
alla fissata udienza del 04/07/2018 per il conferimento dell'incarico al C.T.U., il procuratore di parte convenuta formulava ex artt. 340
c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c. espressa riserva di appello contro la sentenza non definitiva n.
1390/2018 – al fine di differire l'impugnazione della sentenza non definitiva fino alla pronuncia di quella definitiva - per una eventuale impugnazione congiunta. Istruita la causa a mezzo di una seconda C.T.U., la causa perveniva all'udienza del 20/04/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; con la sentenza definitiva n. 3895/2022 emessa in data
03/11/2022, depositata telematicamente in data 07/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/11/2022 – non notificata, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, statuiva sulle domande formulate in via riconvenzionale da parte del convenuto, compensava interamente le spese di lite e poneva le spese di Parte_1
C.T.U. a definitivo carico delle attrici e del convenuto, per la quota di un terzo ciascuno.
pag. 6/11 Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, Parte_1 censurava la sentenza non definitiva n. 1390/2018 e la sentenza definitiva n. 3895/2022 sulla base dei seguenti motivi: “1) Error in procedendo e iudicando – Violazione ed errata applicazione dell'art. 948 c.c., dell'art. 873 c.c. e dell'art. 907 c.c. - Carenza di motivazione della sentenza – Violazione degli artt. 115 e 116 cpc.; 2) Error in procedendo e iudicando – Nullità della sentenza per difetto di motivazione - Violazione degli artt. 111 Cost. e 1226 c.c.”. Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma delle impugnate sentenze, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del primo motivo di appello riformare la sentenza appellata n. 1390/2018 nel senso di dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente la domanda delle attrici proposta in primo grado e rubricata alla lettera c) delle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, come riportato nella sentenza appellata;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente la domanda delle attrici finalizzata al risarcimento del danno per le pretese opere edili realizzate dal convenuto in loro danno e rubricata alla lettera g) delle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, come riportato nella sentenza appellata;
3) condannare la parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese e competenze di CTU nonché al pagamento delle spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori, e con attribuzione al difensore costituto”. In via istruttoria, chiedeva ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, in particolare per le prove articolate nella memoria ex art. 183 n.
2. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 28/09/2023, si costituiva in giudizio in proprio e quale eredi quale parte appellata, che Controparte_1 Controparte_1 in via preliminare eccepiva la formazione del giudicato interno in merito ai capi non impugnati della sentenza non definitiva n. 1390/2018, sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 340, comma 2, c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto;
con appello incidentale subordinato e condizionato, dichiarava preliminarmente che «[…] tra la medesima e la società Controparte_1 [...]
, aggiudicataria, a seguito di esecuzione forzata, di parte dei beni dell'appellante, pendono, per CP_4 quanto di ragione, trattative di bonario componimento per cui è solo in via subordinata e condizionata al fallimento dell'accordo che si propone l'appello incidentale che segue avverso la sentenza non definitiva n.1380/2018 congiuntamente a quella definitiva n. 3895/2022». Pertanto, censurava la sentenza non definitiva n.
1390/2018 e la sentenza definitiva n. 3895/2022 sulla base dei seguenti motivi: “1) Relativamente ai capi sub 5, sub 6 della sentenza non definitiva e sub 1 e sub 3 della sentenza definitiva – errores in procedendo e iudicando
– carenza di motivazione – omessa valutazione di fatti decisivi - violazione degli artt. 115 e 166 cpc – art. 183 cpc - art. 948 e art. 905 c.c.; 2) Relativamente ai capi sub 5 e sub 6 del dispositivo della sentenza definitiva di liquidazione
pag. 7/11 delle spese di lite e di ctu – ingiustamente, le spese legali sono state compensate così come quelle di ctu”; chiedeva, quindi, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma delle impugnate sentenze, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello incidentale subordinato e condizionato a mente dei motivi a riforma dei capi delle sentenze n. 1390/2018 e n. 3895/2022 rese dal Tribunale di Salerno come innanzi in rubrica indicati e specificati, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado, oltre rivalsa iva
e cap e rimb. spese forf. come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Fissata la prima udienza per il 26/10/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 05/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 05/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
In primo luogo va osservato che l'appello principale riguarda unicamente le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 1390/2018. La sentenza definitiva n. 3895/2022 non ha formato oggetto di impugnazione. In particolare restano coperte dal giudicato le statuizioni relative alla occupazione abusiva da parte di dell'intercapedine con un Parte_1 manufatto abusivo e relativo ordine di demolizione del corpo di fabbrica aggiuntivo, e il capo relativo alla rimozione del faretto infisso nel muro della controparte, come pure il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da relativa alla rimozione del Parte_1 manufatto con finestra realizzato dalle attrici sulla p.lla n. 719 e ripristino dello stato dei luoghi, e risarcimento dei danni. Il primo motivo di appello proposto dall'appellante è relativo alla qualificazione giuridica data dal giudice di primo grado alla domanda di violazione delle distanze anche dalla sovrastante veduta ed occupazione abusiva della particella 554 parzialmente delle attrici con la realizzazione di un manufatto in lamiera, coperto da reti per i limoneti, e dunque nascosto. Detta domanda è stata qualificata come actio negatoria servitutis, in quanto tendente a salvaguardare il diritto di proprietà delle attrici dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato ad impedirne il suo esercizio, in ragione dell'usucapione. Orbene, in primo luogo deve osservarsi che nessuna violazione dell'art. 340 cpc è stata posta in essere dall'appellante a mezzo della censura della pag. 8/11 sola sentenza parziale, come sostenuto dalla appellata in comparsa di costituzione, in quando essendovi stata espressa e tempestiva riserva di appello, l'impugnazione con può che essere proposta congiuntamente alla impugnazione della principale. Passando al merito il motivo è infondato. In effetti a mezzo di consulenza tecnica è stato accertato che nella particella n.
250 di proprietà del è stato realizzato un manufatto con copertura in lamiera in Parte_1 violazione delle distanze anche dalla veduta delle appellate. Esso per caratteristiche e funzione, destinato a deposito e in parte a locale servizio e angolo cucina è certamente da ritenersi una costruzione e come tale tenuta al rispetto delle distanze di legge o regolamentari.
Il manufatto è addossato alla macera e perpendicolare rispetto alla veduta di cui ostruisce la visione verso il basso. La qualificazione giuridica della domanda è corretta in quanto le allora attici hanno inteso tutelare la pienezza del loro diritto di servitù onde evitare compressione alla loro facoltà, tra cui l'esercizio del diritto di veduta, a fronte della violazione delle distanze e conseguente possibile consolidamento del diritto altrui a tenere il manufatto in loco, per intervenuta usucapione. Non vi è alcun elemento che possa portare a qualificare la domanda come rivendica, in quanto l'occupazione del suolo è funzionale alla realizzazione del manufatto in violazione delle distanze, per cui nessun maggior e più gravoso onere probatorio ricade sulla appellata in relazione alla proprietà della cosa. Senza alcun sostegno
è la domanda per la quale il manufatto sarebbe preesistente alla costruzione dell'appellata, e pertanto legittima la costruzione senza rispettare il limite dal confine, in quanto non specifica e carente di riferimenti temporali dimostrati. Ugualmente errata è la valutazione del manufatto come interrato, poiché posto in dislivello rispetto al muro di contenimento, non venendo in evidenza che il manufatto sia al di sotto del piano di campagna con riferimento al livello naturale del terreno, e non già a quello artificialmente realizzato (Cass. civ. sez. II ordinanza n. 8141/2024) e che il muro sia di contenimento o meno. Peraltro, il tema della violazione delle distanze tra costruzione e nel caso rispetto alla veduta trova applicazione anche nel caso di costruzioni poste in una condizione di dislivello tra loro. ( Cass. n.
20850/2013) Inoltre, in caso di dislivello tra fondi la costruzione nel terrapieno con funzione di sostegno del muro di contenimento, da frane e cedimenti, con rimozione del terrapieno deve osservare le distanze di legge non potendosi considerare interrata, rispetto all'originario piano di campagna. (Cass. n. 23843/2018- 16975/2023) Nel caso in esame deve aversi anche riguardo al regolamento del Comune di Conca dei Marini in relazione alla impossibilità di pag. 9/11 costruire sul confine, in mancanza di accordo tra i confinati, infatti il manufatto è a ridosso della macera senza rispettare il limite di legge rispetto al confine. Il motivo di appello relativo al risarcimento del danno conseguente alla violazione delle distanze è infondato, in quanto il danno liquidato è relativo a tutte le violazioni poste in essere dall'appellante, di cui alcune non oggetto di gravame, e non può dirsi liquidato arbitrariamente dal giudice di primo grado, il quale ha valutato l'oggettiva incidenza della violazione delle distanze sulla perdita di valore conseguente al minor godimento del bene da parte delle attrici. Infondato è altresì l'appello incidentale formulato da parte appellata. In relazione alla realizzazione di un manufatto abusivo di mq 19 all'interno della particella n. 249 da parte dell'appellante, il motivo è non può trovare accoglimento poiché correttamente trattandosi di azione finalizzata al solo accertamento dell'occupazione di suolo, in relazione ai confini originari dei terreni, deve qualificarsi come azione di rivendica, rispetto alla quale il mero riferimento ad un atto di transazione dell'anno 1993 per lo scioglimento della comunione, in ragione dell'azione di divisione, non può costituire titolo idoneo a dimostrare la proprietà della particella.
Ugualmente infondata è la doglianza relativa all'accertamento del diritto di veduta e di affaccio sulla proprietà dell'appellante per intervenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia, in mancanza di prova e di tempestività della domanda. La domanda è stata qualificata come nuova rispetto all'oggetto del contendere principale, ed invero lo è poiché tende ad ampliare il tema della decisione, al di là della sua finalità iniziale, e comunque resta indimostrata la condizione originaria di fatto dei luoghi, in relazione all'appartenenza ad un unico proprietario ed alla esistenza del diritto. Rispetto ad esso è inammissibile il solo richiamo alle prove testimoniali non ammesse, mancando uno specifico motivo di appello, e un altrettanto specifico e puntuale richiamo delle prove, non essendo sufficiente il richiamo generico agli scritti difensivi del primo grado. Quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riproposizione dell'istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento. Non ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 115 c.p.c. come motivo di ricorso in Cassazione, il giudice di appello per omessa impugnazione specifica sul punto.
(Cass. civ. n. 18742/20216) Visto l'esito complessivo del primo e del secondo grado di lite,
pag. 10/11 considerato che vi è soccombenza reciproca, le spese sono correttamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_1 erede di , avverso Controparte_1
- la sentenza non definitiva n. 1390/2018 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 17/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/04/2018 – non notificata;
- la sentenza definitiva n. 3895/2022 del Tribunale di Salerno, emessa in data
03/11/2022, depositata telematicamente in data 07/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/11/2022 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa le spese tra le parti.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto, e da parte dell'appellante incidentale.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 5/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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