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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3581/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400001459000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7646/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso – notificato in data 24.04.2024 – avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202400001459/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e riferito ai carichi risultanti dall'avviso di accertamento n. TF501A004786/2017 e dalle intimazioni di pagamento nn. CF_1 TF5IPRD000892021, tutte relative all'IRPEF per l'anno 2011. La contribuente ha esposto che il preavviso le era stato notificato il 29.02.2024, come documentato negli atti dell'agente della riscossione, ed ha dedotto l'illegittimità della pretesa erariale chiedendone l'annullamento.
Nel ricorso introduttivo, la sig.ra Ricorrente_1 ha articolato i singoli motivi di impugnazione, che emergono distintamente dagli atti depositati:
1. ha dedotto la nullità delle intimazioni di pagamento per perdita di efficacia, essendo decorso più di un anno tra la loro notifica e l'avvio della successiva procedura esecutiva, in violazione dell'art. 50 DPR 602/73;
2. ha eccepito la prescrizione quinquennale delle imposte richieste mediante l'avviso di accertamento e le intimazioni, nonché la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3. ha contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria;
4. ha richiamato l'efficacia del giudicato penale, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Napoli – III
Sez. Penale n. 1945/2023, deducendone l'incidenza sulla debenza dei tributi;
5. ha eccepito la nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento TF501A004786/2017, in quanto mai notificato.
Le Amministrazioni resistenti – Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzioni Provinciali I e II – si sono costituite depositando controdeduzioni nelle quali hanno contrastato integralmente le deduzioni della ricorrente. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento e delle intimazioni, producendo i relativi file .eml e sostenendo il raggiungimento dello scopo della notifica
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II ha evidenziato che gli atti contestati trovavano fondamento nella precedente sentenza n. 3201/21/2020 della CTR Campania, divenuta definitiva, con conseguente operatività dell'art. 2953 c.c., che determina la trasformazione del termine di prescrizione in decennale
Entrambe le Amministrazioni hanno eccepito l'irrilevanza della sentenza penale richiamata dalla contribuente, osservando che essa era stata pronunciata per intervenuta prescrizione del reato e riguardava fatti diversi rispetto all'accertamento tributario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 21 – con sentenza depositata il 15.11.2024, ha rigettato il ricorso. La Corte ha statuito che gli atti presupposti risultavano regolarmente notificati, sulla base della documentazione depositata dalle Amministrazioni, e ha ritenuto infondate le deduzioni di mancata notifica. Ha escluso la rilevanza della sentenza penale n. 1945/2023 per la vicenda tributaria, ritenendo che essa non incidesse sulla legittimità della pretesa, trattandosi di decisione resa per intervenuta prescrizione del reato e relativa a fatti non coincidenti con quelli oggetto del procedimento tributario. Ha inoltre escluso la perdita di efficacia delle intimazioni e ha affermato che nessuna prescrizione risultava maturata, applicandosi il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. in presenza di precedente giudicato tributario.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha respinto integralmente le domande della ricorrente.
Nel giudizio di secondo grado, la sig.ra Ricorrente_1 propone appello, notificato in data 08.05.2025 e depositato il 12.05.2025, chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 15992/2024. L'atto di appello, esaminato sulla base degli atti depositati, contiene specifici motivi di censura, esposti separatamente come segue:
1. l'appellante assume l'erroneità della valutazione sulla notifica dell'intimazione TF5IPRD000892021, sostenendo che i file prodotti dall'Amministrazione non sarebbero stati depositati nei formati informatici corretti (“.eml” o “.msg”) e che, pertanto, non sarebbe stato possibile verificarne la regolarità;
2. lamenta l'errata esclusione della prescrizione degli interessi derivanti dall'avviso di accertamento
TF501A004786/2017, sostenendo che sarebbe decorso il termine quinquennale;
3. contesta la valutazione circa la validità del preavviso di iscrizione ipotecaria, affermando che esso sarebbe stato emesso oltre un anno dopo le intimazioni, con conseguente perdita di efficacia delle stesse;
4. ribadisce la richiesta di applicare l'efficacia del giudicato penale derivante dalla sentenza n. 1945/2023, sostenendo che la Corte di primo grado non avrebbe correttamente valutato la portata della decisione penale;
5. eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione del
Presidente e del Giudice estensore;
6. nelle memorie successive ripropone la questione dei 220 giorni di sospensione dell'esecuzione in autotutela, ai sensi della L. 228/2012, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria del 25.03.2025 sarebbe avvenuta in violazione di tale termine
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che contesta integralmente l'appello, sostenendo che esso sarebbe inammissibile e comunque infondato. L'Agenzia ribadisce la regolarità della notifica degli atti presupposti e richiama la motivazione della sentenza di primo grado, insistendo sull'applicabilità dell'art. 2953 c.c. e sulla totale irrilevanza della sentenza penale evocata dall'appellante
Si costituisce altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II, che conferma la legittimità dell'iter di riscossione, la completezza della documentazione notificatoria e l'infondatezza di tutte le censure, prospettando l'inammissibilità delle doglianze relative ad atti ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
In via preliminare, occorre rilevare come alcune delle censure svolte dall'appellante non risultino contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e si pongano, pertanto, in evidente contrasto con il divieto di motivi nuovi previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
In particolare, la doglianza relativa alla sospensione di 220 giorni della fase esecutiva invocata in sede di autotutela, così come l'argomentazione concernente le conseguenze della richiesta di sospensione formulata dopo l'iscrizione ipotecaria del 25.03.2025, non risultavano formulate nel ricorso originario e non hanno costituito oggetto della materia del contendere avanti al giudice di primo grado.
Tali profili devono pertanto essere dichiarati inammissibili, in quanto motivi nuovi.
Passando all'esame dei motivi ritualmente riproposti, essi risultano infondati.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla regolarità della notifica dell'intimazione TF5IPRD000892021, sostenendo che i file prodotti dall'Agenzia non sarebbero stati depositati nei formati “.eml” o “.msg”.
L'eccezione non può essere accolta.
In primo luogo, parte della censura si configura come motivo nuovo, poiché l'asserita irregolarità del formato dei file non risulta specificamente articolata nel ricorso introduttivo.
In ogni caso, la doglianza è infondata, poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio i file in formato .eml, attestanti la regolarità delle notifiche, come emerge dalle controdeduzioni di primo grado
.
Sul punto, la motivazione del giudice di prime cure è pienamente condivisibile, laddove ha affermato: «
l'Agenzia delle Entrate deposita le copie delle relate di notifica in formato eml […] risulta quindi infondata l'eccezione posta relativa alla mancata notifica degli atti propedeutici»
Tale motivazione viene espressamente fatta propria da questo Collegio, non essendovi elementi idonei a sovvertirne la logicità e coerenza.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la prescrizione quinquennale degli interessi e del tributo derivanti dall'avviso di accertamento
TF501A004786/2017.
La censura è priva di fondamento.
Dagli atti emerge che le somme azionate trovano titolo nella sentenza n. 3201/2020 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, divenuta definitiva, come espressamente richiamato dalle
Amministrazioni In presenza di un giudicato, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c.
Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che: «solo il diritto di credito accertato con sentenza avente efficacia di giudicato si prescrive col decorso del termine decennale
» (Cass. civ., sez. V, 17.09.2025, n. 25456)
Inoltre, con riferimento ai tributi erariali (IRPEF, IVA), la giurisprudenza ha più volte chiarito che, in mancanza di specifiche previsioni, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale, non potendosi applicare il termine breve quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass., Sez. 5, 11.05.2018 n. 11555; Cass., Sez. 5,
11.12.2019 n. 32308; Cass., Sez. U., 25.03.2021 n. 8500) – richiamati nell'ordinanza sopra citata.
Parimenti infondata è l'argomentazione dell'appellante relativa agli interessi, non essendo decorso alcun quinquennio dal passaggio in giudicato del precedente accertamento, stante la sospensione dei termini durante la pendenza del giudizio, come previsto dai principi generali del codice civile in tema di prescrizione.
La sentenza di primo grado ha correttamente osservato che, anche sotto tale profilo, «nessuna prescrizione risulta maturata» .
Tale conclusione è pienamente condivisa da questo Collegio.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il preavviso di iscrizione ipotecaria sarebbe nullo per mancato rispetto dell'art. 50 del DPR 602/73, assumendo la necessità di una preventiva intimazione.
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma misura alternativa alla procedura esecutiva, sicché non è necessaria l'intimazione ex art. 50, che riguarda esclusivamente l'avvio dell'esecuzione forzata (Cass. civ., sez. V,
22.02.2017, n. 4591)
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione di tale principio, affermando che «il preavviso è stato regolarmente preceduto dalla notifica di due avvisi di intimazione per cui tale eccezione non può essere accolta» .
La motivazione risulta conforme all'orientamento consolidato e viene qui integralmente confermata.
Con il quarto motivo, l'appellante insiste sull'efficacia del giudicato penale derivante dalla sentenza n.
1945/2023 del Tribunale di Napoli.
Il motivo non merita accoglimento.
La sentenza penale risulta resa per prescrizione del reato e non contiene alcuna valutazione nel merito dei fatti fiscalmente rilevanti.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, «il giudice penale non è entrato nel merito della vicenda per cui essa non fa stato nel procedimento tributario, anche in virtù del principio del doppio binario fra giudizio penale e tributario» .
In tal senso si è più volte espressa anche l'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, richiamando correttamente la disciplina del doppio binario.
Con il quinto motivo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione.
La censura è improcedibile ed infondata.
Dalla copia agli atti risulta che la sentenza è munita di firma digitale conforme, come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente.
Nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, le argomentazioni poste a fondamento dell'appello non risultano idonee a superare l'assetto motivazionale della sentenza di primo grado, che deve pertanto essere confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 4.000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3581/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400001459000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7646/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso – notificato in data 24.04.2024 – avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202400001459/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e riferito ai carichi risultanti dall'avviso di accertamento n. TF501A004786/2017 e dalle intimazioni di pagamento nn. CF_1 TF5IPRD000892021, tutte relative all'IRPEF per l'anno 2011. La contribuente ha esposto che il preavviso le era stato notificato il 29.02.2024, come documentato negli atti dell'agente della riscossione, ed ha dedotto l'illegittimità della pretesa erariale chiedendone l'annullamento.
Nel ricorso introduttivo, la sig.ra Ricorrente_1 ha articolato i singoli motivi di impugnazione, che emergono distintamente dagli atti depositati:
1. ha dedotto la nullità delle intimazioni di pagamento per perdita di efficacia, essendo decorso più di un anno tra la loro notifica e l'avvio della successiva procedura esecutiva, in violazione dell'art. 50 DPR 602/73;
2. ha eccepito la prescrizione quinquennale delle imposte richieste mediante l'avviso di accertamento e le intimazioni, nonché la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3. ha contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria;
4. ha richiamato l'efficacia del giudicato penale, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Napoli – III
Sez. Penale n. 1945/2023, deducendone l'incidenza sulla debenza dei tributi;
5. ha eccepito la nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento TF501A004786/2017, in quanto mai notificato.
Le Amministrazioni resistenti – Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzioni Provinciali I e II – si sono costituite depositando controdeduzioni nelle quali hanno contrastato integralmente le deduzioni della ricorrente. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento e delle intimazioni, producendo i relativi file .eml e sostenendo il raggiungimento dello scopo della notifica
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II ha evidenziato che gli atti contestati trovavano fondamento nella precedente sentenza n. 3201/21/2020 della CTR Campania, divenuta definitiva, con conseguente operatività dell'art. 2953 c.c., che determina la trasformazione del termine di prescrizione in decennale
Entrambe le Amministrazioni hanno eccepito l'irrilevanza della sentenza penale richiamata dalla contribuente, osservando che essa era stata pronunciata per intervenuta prescrizione del reato e riguardava fatti diversi rispetto all'accertamento tributario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 21 – con sentenza depositata il 15.11.2024, ha rigettato il ricorso. La Corte ha statuito che gli atti presupposti risultavano regolarmente notificati, sulla base della documentazione depositata dalle Amministrazioni, e ha ritenuto infondate le deduzioni di mancata notifica. Ha escluso la rilevanza della sentenza penale n. 1945/2023 per la vicenda tributaria, ritenendo che essa non incidesse sulla legittimità della pretesa, trattandosi di decisione resa per intervenuta prescrizione del reato e relativa a fatti non coincidenti con quelli oggetto del procedimento tributario. Ha inoltre escluso la perdita di efficacia delle intimazioni e ha affermato che nessuna prescrizione risultava maturata, applicandosi il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. in presenza di precedente giudicato tributario.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha respinto integralmente le domande della ricorrente.
Nel giudizio di secondo grado, la sig.ra Ricorrente_1 propone appello, notificato in data 08.05.2025 e depositato il 12.05.2025, chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 15992/2024. L'atto di appello, esaminato sulla base degli atti depositati, contiene specifici motivi di censura, esposti separatamente come segue:
1. l'appellante assume l'erroneità della valutazione sulla notifica dell'intimazione TF5IPRD000892021, sostenendo che i file prodotti dall'Amministrazione non sarebbero stati depositati nei formati informatici corretti (“.eml” o “.msg”) e che, pertanto, non sarebbe stato possibile verificarne la regolarità;
2. lamenta l'errata esclusione della prescrizione degli interessi derivanti dall'avviso di accertamento
TF501A004786/2017, sostenendo che sarebbe decorso il termine quinquennale;
3. contesta la valutazione circa la validità del preavviso di iscrizione ipotecaria, affermando che esso sarebbe stato emesso oltre un anno dopo le intimazioni, con conseguente perdita di efficacia delle stesse;
4. ribadisce la richiesta di applicare l'efficacia del giudicato penale derivante dalla sentenza n. 1945/2023, sostenendo che la Corte di primo grado non avrebbe correttamente valutato la portata della decisione penale;
5. eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione del
Presidente e del Giudice estensore;
6. nelle memorie successive ripropone la questione dei 220 giorni di sospensione dell'esecuzione in autotutela, ai sensi della L. 228/2012, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria del 25.03.2025 sarebbe avvenuta in violazione di tale termine
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che contesta integralmente l'appello, sostenendo che esso sarebbe inammissibile e comunque infondato. L'Agenzia ribadisce la regolarità della notifica degli atti presupposti e richiama la motivazione della sentenza di primo grado, insistendo sull'applicabilità dell'art. 2953 c.c. e sulla totale irrilevanza della sentenza penale evocata dall'appellante
Si costituisce altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II, che conferma la legittimità dell'iter di riscossione, la completezza della documentazione notificatoria e l'infondatezza di tutte le censure, prospettando l'inammissibilità delle doglianze relative ad atti ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
In via preliminare, occorre rilevare come alcune delle censure svolte dall'appellante non risultino contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e si pongano, pertanto, in evidente contrasto con il divieto di motivi nuovi previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
In particolare, la doglianza relativa alla sospensione di 220 giorni della fase esecutiva invocata in sede di autotutela, così come l'argomentazione concernente le conseguenze della richiesta di sospensione formulata dopo l'iscrizione ipotecaria del 25.03.2025, non risultavano formulate nel ricorso originario e non hanno costituito oggetto della materia del contendere avanti al giudice di primo grado.
Tali profili devono pertanto essere dichiarati inammissibili, in quanto motivi nuovi.
Passando all'esame dei motivi ritualmente riproposti, essi risultano infondati.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla regolarità della notifica dell'intimazione TF5IPRD000892021, sostenendo che i file prodotti dall'Agenzia non sarebbero stati depositati nei formati “.eml” o “.msg”.
L'eccezione non può essere accolta.
In primo luogo, parte della censura si configura come motivo nuovo, poiché l'asserita irregolarità del formato dei file non risulta specificamente articolata nel ricorso introduttivo.
In ogni caso, la doglianza è infondata, poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio i file in formato .eml, attestanti la regolarità delle notifiche, come emerge dalle controdeduzioni di primo grado
.
Sul punto, la motivazione del giudice di prime cure è pienamente condivisibile, laddove ha affermato: «
l'Agenzia delle Entrate deposita le copie delle relate di notifica in formato eml […] risulta quindi infondata l'eccezione posta relativa alla mancata notifica degli atti propedeutici»
Tale motivazione viene espressamente fatta propria da questo Collegio, non essendovi elementi idonei a sovvertirne la logicità e coerenza.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la prescrizione quinquennale degli interessi e del tributo derivanti dall'avviso di accertamento
TF501A004786/2017.
La censura è priva di fondamento.
Dagli atti emerge che le somme azionate trovano titolo nella sentenza n. 3201/2020 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, divenuta definitiva, come espressamente richiamato dalle
Amministrazioni In presenza di un giudicato, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c.
Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che: «solo il diritto di credito accertato con sentenza avente efficacia di giudicato si prescrive col decorso del termine decennale
» (Cass. civ., sez. V, 17.09.2025, n. 25456)
Inoltre, con riferimento ai tributi erariali (IRPEF, IVA), la giurisprudenza ha più volte chiarito che, in mancanza di specifiche previsioni, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale, non potendosi applicare il termine breve quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass., Sez. 5, 11.05.2018 n. 11555; Cass., Sez. 5,
11.12.2019 n. 32308; Cass., Sez. U., 25.03.2021 n. 8500) – richiamati nell'ordinanza sopra citata.
Parimenti infondata è l'argomentazione dell'appellante relativa agli interessi, non essendo decorso alcun quinquennio dal passaggio in giudicato del precedente accertamento, stante la sospensione dei termini durante la pendenza del giudizio, come previsto dai principi generali del codice civile in tema di prescrizione.
La sentenza di primo grado ha correttamente osservato che, anche sotto tale profilo, «nessuna prescrizione risulta maturata» .
Tale conclusione è pienamente condivisa da questo Collegio.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il preavviso di iscrizione ipotecaria sarebbe nullo per mancato rispetto dell'art. 50 del DPR 602/73, assumendo la necessità di una preventiva intimazione.
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma misura alternativa alla procedura esecutiva, sicché non è necessaria l'intimazione ex art. 50, che riguarda esclusivamente l'avvio dell'esecuzione forzata (Cass. civ., sez. V,
22.02.2017, n. 4591)
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione di tale principio, affermando che «il preavviso è stato regolarmente preceduto dalla notifica di due avvisi di intimazione per cui tale eccezione non può essere accolta» .
La motivazione risulta conforme all'orientamento consolidato e viene qui integralmente confermata.
Con il quarto motivo, l'appellante insiste sull'efficacia del giudicato penale derivante dalla sentenza n.
1945/2023 del Tribunale di Napoli.
Il motivo non merita accoglimento.
La sentenza penale risulta resa per prescrizione del reato e non contiene alcuna valutazione nel merito dei fatti fiscalmente rilevanti.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, «il giudice penale non è entrato nel merito della vicenda per cui essa non fa stato nel procedimento tributario, anche in virtù del principio del doppio binario fra giudizio penale e tributario» .
In tal senso si è più volte espressa anche l'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, richiamando correttamente la disciplina del doppio binario.
Con il quinto motivo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione.
La censura è improcedibile ed infondata.
Dalla copia agli atti risulta che la sentenza è munita di firma digitale conforme, come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente.
Nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, le argomentazioni poste a fondamento dell'appello non risultano idonee a superare l'assetto motivazionale della sentenza di primo grado, che deve pertanto essere confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 4.000,00.