CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- IN ZI Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1646/2023, promossa
DA
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice Parte_1
fiscale , società a socio unico, costituita ai sensi della Legge 130/1999, rap- P.IVA_1
presentata, in forza di procura in data 30.11.2018 ai rogiti del Notaio , Controparte_1
Rep. 300077, Racc. 32828, da (già , con sede in Controparte_2 CP_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova, 19, codice fiscale , in persona del procuratore P.IVA_2
speciale , come da procura speciale conferita con atto autenticato nelle firme dal CP_4
notaio in data 8 marzo 2022, Rep. 8698, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Luca Palazzuoli del Foro di Siena (C.F.: ; PEC: avv. C.F._1 Email_1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via Montanini, 40, il
[...]
tutto come da procura alle liti allegata in via telematica all'atto di appello.
APPELLANTE
1 CONTRO residente in [...], Cod. Fisc. Controparte_5
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Lisa Carloni (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
) e LE CE (c.f. ) in forza di procura alle liti C.F._3 C.F._4 allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pisa, Via
Cavour n.27 (indirizzi PEC: elena Email_2 Email_3
.
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
E con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, Controparte_6
(codice fiscale) - società incorporante, con effetto a partire dal 25 febbraio P.IVA_3
2019, la e (C.F. e P. IVA , Controparte_7 Controparte_8 P.IVA_4
giusto atto di fusione ai rogiti del Dott. Notaio in Torino, in data 5 Persona_2
febbraio 2019, Repertorio n. 8.075, Raccolta n. 3.941 - in persona del suo procuratore Avv.
in forza di procura autenticata nella firma dalla Dott.ssa Controparte_9 Persona_3
[...
notaio in Milano in data 14.04.2021 Rep. 6746, rappresentata e difesa Persona_4 dall'Avv. Luca Palazzuoli (C.F. ; PEC avv. giuf- C.F._1 Email_4
fre.it), elettivamente domiciliata in Siena, Via Montanini, 40, presso lo studio del medesi- mo Avv. Luca Palazzuoli, il tutto come da procura speciale allegata in via telematica alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.126/2023 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 23/01/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: in riforma della sentenza n. 126/2023 Tribunale Civile di
Pisa, pubblicata il 23.1.2023 all'esito del giudizio contraddistinto dal n.199/2015 R.G., in tesi: rigettare l'opposizione proposta dal Sig. e, al contempo, confermare Controparte_5
integralmente il decreto ingiuntivo n.2036/2014 R.G. 527/2014 emesso dal Tribunale di Pi- sa in data 23.10.2014; in ipotesi: (in caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 2036/2014
2 Tribunale di Pisa), accertare e dichiarare tenuto nonché condannare il Sig. CP_10
[... a corrispondere alla e della e ora, quale Controparte_7 Controparte_8
successore a titolo particolare nel credito azionato nel procedimento monitorio, a
[...]
in forza del conto corrente ipotecario n. 20003/1000, già 30002/78 (collegato CP_11 con il rapporto regolato dal “Contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipoteca- ria Rep 487.852 Notaio di Pisa”), la somma di €. 259.798,40, oltre interessi Persona_5
come da domanda ivi proposta. In ogni caso con vittoria di spese, anche di CTU e compe- tenze di avvocato per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della CTU integrativa richiesta dall'appellato, in quanto del tutto vaga nel contenuto dei quesiti, superata dalla sentenza impugnata e di carattere marcatamente esplorativo (quindi, già come tale, inammissibile)”.
Per l'appellato incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, con- trariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali di causa anche del primo grado di giudizio, -in via principale, rigettare l'appello proposto da e per es- Parte_1
sa dalla rappresentante contro la sentenza n. 126/2023, emessa dal Tri- Controparte_2
bunale di Pisa nel procedimento R.G. n. 199/2015 in data 23/1/2023, pubblicata in pari da- ta, e, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza stessa, accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta dal sig. in forza del conto cor- Controparte_5
rente n. 20003/1000 (già n. 30002/78) in misura comunque inferiore a quella ingiunta;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, rigettare l'appello proposto da e per essa dalla rappre- Parte_1 sentante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 126/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Pisa nel procedimento R.G. n. 199/2015 in data 23/1/2023, pubblicata in pari data. In via istruttoria, insiste per l'ammissione di perizia integrativa, con ulteriore rical- colo del rapporto dare-avere tra le parti, che tenga conto, per tutti i motivi esposti nel pre- sente atto e nei precedenti scritti difensivi, della mancata produzione in giudizio del con- tratto di conto corrente e della rilevata usurarietà originaria degli interessi e delle com- missioni nel contratto di conto corrente, come esposto negli atti difensivi. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per l'appellata : “chiede di essere estromessa”. Controparte_6
3 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 2036/2014, emesso dal Tribu- Controparte_5
nale di Pisa, con il quale, su istanza di e della Controparte_7 CP_8
gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 259.378,98, oltre
[...]
agli interessi e alle spese e competenze per la fase monitoria, a titolo di saldo debitorio del contratto di apertura di credito ipotecario regolato in conto corrente n. 20003/1000 (già n.
30002/78), chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del decreto opposto, con conseguente revoca in ogni sua parte e statuizione e, in subordine, di accertare e dichia- rare la somma effettivamente dovuta in forza del dedotto rapporto.
Lamentava l'opponente che il decreto ingiuntivo era stato emesso in mancanza di prova del credito e, in ogni caso, contestava l'an ed il quantum dell'importo ingiunto, rile- vando la necessità di provvedere all'accertamento del rispetto del tasso soglia usura.
2. Si costituiva in giudizio la Controparte_12 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento delle som- CP_5
me ingiunte. In ipotesi, chiedeva di accertare e condannare l'attore a corrispondere la som- ma effettivamente dovuta.
3. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva, ex articolo 111 c.p.c., Parte_1
quale cessionaria dei crediti oggetto di causa, chiedendo l'estromissione dal giudi-
[...]
zio di della Controparte_12 Controparte_8
4. Istruita la causa mediante produzioni documentali e l'interrogatorio formale dell'opponente, espletata una CTU contabile, successivamente integrata da supplemento, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pisa accoglieva parzialmente l'opposizione a de- creto ingiuntivo, revocava il decreto opposto e condannava al pagamento in Controparte_5
favore di parte opposta e della di lei cessionaria la minore somma di € 209.724,33, compen- sando le spese di lite e ponendo le spese di CTU in via definitiva per metà a carico di parte opponente e per l'altra metà in capo a parte opposta e alla sua cessionaria dei crediti.
Per quanto rileva in questa sede, provvedendo sulle domande ed eccezioni delle par- ti, il tribunale ha così deciso:
4 - ha respinto l'istanza di estromissione dal giudizio proposta da Controparte_7
e della con l'argomento che l'opponente non aveva
[...] Controparte_8 espresso il relativo consenso, ai sensi del comma 3° dell'articolo 111 c.p.c.;
- ha dichiarato tardiva e, perciò inammissibile, l'eccezione di prescrizione formulata dalla intervenuta con la comparsa conclusionale;
- ha respinto la contestazione in punto di prova del rapporto e del credito proposta dall'opponente con l'argomento che l'ingiungente non aveva prodotto in giudi- zio il contratto di conto corrente, osservando che “in verità, la convenuta ha provveduto a depositare il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, che rappresenta la fonte negoziale del rapporto debitorio oggetto di causa, nonché, i relativi estratti conto, riconosciuti dallo stesso op- ponente in sede d'interrogatorio formale. Pertanto, risulta documentata
l'esistenza del credito vantato nei confronti del così come risultano CP_5 documentate le relative pattuizioni contrattuali”;
- ha osservato, in punto di proroga del contratto di apertura di credito ipotecario, che
“Per quanto concerne la durata del contratto di apertura di credito e le proro- ghe tacite susseguitesi oltre la data di scadenza, deve osservarsi come l'effettivo utilizzo del credito in capo al correntista, che ha continuato ad emettere assegni utilizzando lo scoperto accordato pur dopo la scadenza(circostanza confermata in sede d'interrogatorio formale) è elemento dal quale desumere la piena con- sapevolezza della proroga disposta dalla e tacitamente assentita dal CP_13 cliente”;
- ha ritenuto, in punto di corretta quantificazione della somma dovuta:
(i) che “Quanto alle questioni sottese all'illecita contabilizzazione di somme non dovute, deve rilevarsi come nel corso del giudizio sia stata disposta una consu- lenza tecnica d'ufficio per mezzo della quale l'ausiliario ha accertato che
“Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trime- strali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recu- perare ammontano ad € 52.634,59. Tale valore è stato calcolato come differen- za tra il saldo reale del conto corrente di € -262.358,92 e il saldo risultante dal
5 riconteggio effettuato, che è di € -209.724,33. La differenza tra i saldi è scom- ponibile in € 50.074,07 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati,
€ 265,61 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e €
2.294,91 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio”;
(ii) che “gli accertamenti compiuti dal CTU devono ritenersi pienamente condi- visibili anche alla luce della loro rispondenza rispetto ai più recenti orienta- menti della giurisprudenza di legittimità in materia di contratti bancari. Ed in- fatti, l'ausiliario ha determinato le somme non dovute alla banca tenendo conto delle spese e delle commissioni illegittimamente addebitate. In riferimento alla determinazione del tasso usurario il consulente ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza e, più in particolare, quanto ritenuto dal giudice della nomofilachia secondo il quale: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'en- trata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in con- creto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applica- ta, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margi- ne" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
(così, Cass. civ., 16303/2018)”;
(iii) che “la consulenza tecnica d'ufficio va condivisa anche nella parte in cui ha escluso l'illecita corresponsione di interessi anatocistici per effetto della clauso-
6 la di reciprocità. Al riguardo, giova evidenziare come a seguito della novella in- trodotta dall'art. 25, co. 2, D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, che ha modificato
l'art. 120 co. 2 TUB, nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione alla normativa primaria, è da considerarsi legittima la capitalizza- zione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che passivi. La predetta delibera ha stabilito, all'art.
7, che le condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla sua entra- ta in vigore avrebbero dovuto essere adeguate alla nuova disciplina entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si sarebbero prodotti a decorrere dal successivo l luglio 2000; ha altresì stabilito che, qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non- ché mediante opportuna comunicazione per iscritto alla clientela alla prima oc- casione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, mentre nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle con- dizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dal- la clientela”;
(iv) che “la consulenza va condivisa anche relativamente alla considerazione nell'ambito della disciplina antiusura degli interessi moratori. Il giudice della nomofilachia ha stabilito, infatti, che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeria- li, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi mo- ratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coeffi- ciente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tol- leranza dal predetto decreto. Il superamento del tasso soglia determina
7 l'applicazione dell'articolo 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli inte- ressi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr
Cass. S.U. sentenza n. 19597/20). In ossequio ai principi richiamati, il nominato
CTU, nella relazione depositata il 24 maggio 2021, ha accertato il superamento del tasso soglia ed ha ricalcolato l'effettiva somma dovuta dal che CP_5 ammonta ad € 209.724,33 in luogo della somma richiesta con decreto ingiunti- vo, che era pari a € 262.358,92. Tale riconteggio appare corretto e le conclu- sioni rispondono in modo esaustivo ai quesiti posti, con argomentazioni esenti da vizi logici e contraddizioni”.
L'appello principale.
5. Ha proposto tempestivo appello in via principale ritenendo la Parte_1
sentenza gravata errata e ingiusta e formulando un unico articolato motivo d'impugnazione, con il quale censura la palese contraddittorietà e illogicità della sentenza di primo grado, la quale, pur avendo ritenuto che il rapporto di apertura di credito in conto corrente fosse pro- vato per iscritto, con le relative condizioni economiche, e che le proroghe fossero state ac- cettate dal cliente, ha poi recepito, tra i conteggi alternativi elaborati dal CTU, quello in cui il consulente, sul presupposto che le condizioni del rapporto non fossero state pattuite per iscritto per la fase successiva alla scadenza del rapporto, aveva applicato per gli intessi de- bitori il tasso BOT anziché quello previsto dal contratto iniziale.
Secondo l'appellante, in coerenza con le statuizioni di cui in premessa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto recepire il diverso conteggio elaborato dal perito basato sull'esclusione delle spese e in parte delle CMS ma con applicazione del tasso di interesse debitore convenzionale e quantificare il dovuto nell'importo di euro 259.798,40.
Ha chiesto, quindi, che in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione sia respinta o, in ipotesi, accolta per il diverso importo testé indicato.
L'appello incidentale.
8 6. ha chiesto, per un verso, il rigetto dell'appello principale, Controparte_5 sull'assunto che nessuna contraddizione vi fosse nella sentenza di primo grado, e per altro verso, ha proposto tempestivo appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado:
(i) nella parte in cui non ha correttamente valutato la mancata prova del credito in- giunto sotto il profilo della mancata produzione del contratto di conto corrente.
Al riguardo, ha evidenziato che il giudice di prime cure ha fatto confusione tra con- tratto di conto corrente e contratto di apertura di credito: in giudizio era stato prodotto quest'ultimo e non anche il primo sul quale l'apertura di credito era regolata;
la mancata produzione del contratto di conto corrente avrebbe dovuto comportare l'applicazione, in te- si, dell'art.117, co.3 TUB, con conseguente riconteggio del dare-avere senza interessi, spe- se, commissioni, e in ipotesi degli artt.117, co.4 e 7 TUB, con applicazione del tasso sosti- tutivo sin dall'inizio del rapporto;
(ii) nella parte in cui, in dipendenza dell'errore rilevato sub (i), il tribunale non ha provveduto ad apprezzare l'erroneità del conteggio fatto dal CTU, che avrebbe dovuto ap- plicare il tasso sostitutivo BOT sin dall'inizio del rapporto;
(iii) nella parte in cui il tribunale, recependo la CTU, non ha fatto corretta applica- zione delle norme in materia di usura, tenuto conto che lo stesso consulente, con la prima relazione depositata, aveva rilevato il superamento del tasso soglia nel primo trimestre, il che avrebbe comportato l'esclusione degli interessi per tutta la durata del rapporto;
(iv) nel passaggio argomentativo, relativo alla conferma degli estratti conto, tratto dalla risposta data dall'opponente all'interrogatorio formale: la risposta dava contezza della correttezza contabile degli estratti conto ma non anche della validità del rapporto.
L'appellante incidentale ha formulato anche un quinto rilievo (sull'erronea valuta- zione della proroga del contratto di apertura di credito), che è anzitutto una replica all'appello principale e configura anche un motivo d'appello incidentale condizionato per il caso in cui la corte ritenesse fondato l'appello principale e su cui si tornerà infra.
Il passaggio in decisione in appello.
9 7. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 13-11-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
8. L'appello principale e l'appello incidentale possono essere esaminati congiunta- mente.
Nell'esaminarli va dato conto, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, di alcuni dati che risultano dai documenti prodotti in primo grado, del tutto omessi nella parte esposi- tiva ed argomentativa della sentenza di primo grado.
Per_ In particolare, le parti stipularono in data 8.11.2001, per atto a rogito del notaio di Pisa, rep.487.852, racc. 22697, un contratto di apertura di credito in conto corrente
[...]
con garanzia ipotecaria.
Il contratto era a tempo determinato, sino al 30.11.2023, e l'affidamento era sino ad euro 232.405,00 (art.2 e 3 del contratto).
La clausola n.3 del contratto prevedeva che alla scadenza dell'apertura di credito il cliente avrebbe dovuto restituire le somme di cui fosse risultato debitore, “fatte salve even- tuali proroghe da concedersi di intesa tra le parti, che, se concesse per concorde volontà delle parti, non costituiscono novazione del presente atto, rimanendo a tutti gli effetti vali- de le garanzie che assistono il presente finanziamento”.
In alternativa, la stessa clausola stabiliva che “alla scadenza del presente finanzia- mento potrà essere convenuto quanto segue: la restituzione del debito residuato a tale data potrà essere effettuata a termini di un piano di ammortamento da stipularsi ad hoc, i cui elementi (tasso, durata, cadenza, rimborsi ecc) verranno concordati tra le parti a tal mo- mento in dipendenza dell'andamento del mercato finanziario. Si conviene pertanto che, ri- correndo tale ipotesi, verrà stipulato un apposito atto di consolidamento di debito, che pe- rò rappresenta soltanto una particolare forma tecnica di rimborso del presente finanzia- mento e che pertanto non comporta in alcun modo novazione, talché rimane valida a tutti gli effetti la garanzia ipotecaria che assiste il presente finanziamento”.
La clausola n.4 del contratto fissava il tasso d'interesse debitore sull'affidamento nella misura dell'Euribor 3 mesi maggiorato di un punto percentuale, e pari alla data della
10 stipula al 5,375% in ragione d'anno. La stessa clausola prevedeva la capitalizzazione reci- proca degli interessi e la CMS sull'affidato nella misura dello 0,125%.
L'art.7 del contratto prevedeva che, una volta consolidatasi l'ipoteca, la somma sa- rebbe stata messa a disposizione sul c/c n.30002/78.
Per quanto non specificamente previsto il contratto rimandava alle regole generali che regolano i contratti di conto corrente, di cui era allegata copia sub D, con sostituzione della clausola n.7, quanto alla capitalizzazione degli interessi.
Si può osservare, sin d'ora, che questo allegato (relativo al contratto di conto corren- te), pur sottoscritto dalle parti, è privo, tuttavia, dell'indicazione delle condizioni economi- che del rapporto.
9. Ciò premesso, sia l'appello principale che quello incidentale sono fondati nei li- miti di seguito precisati.
9.1. Quanto all'appello principale è evidente l'errore percettivo in cui è incorso il giudice di primo grado che, pur avendo ritenuto che la banca avesse dato prova scritta del rapporto e delle condizioni economiche dello stesso mediante la produzione del contratto di apertura di credito e che la prova della proroga dell'affidamento risultasse per fatti conclu- denti, ha fatto poi confusione tra l'ipotesi di ricalcolo che esclude le spese (perizia 2020), e quella in cui il CTU esclude le spese e rettifica gli interessi da convenzionali a tasso BOT per il periodo successivo alla scadenza del contratto di apertura di credito (perizia 2021).
Nel contempo, quanto all'appello incidentale, il giudice di prime cure non ha dato risposta alle questioni poste dall'opponente, relative al contratto di conto corrente, su cui era regolata l'apertura di credito, facendo così confusione tra l'uno e l'altro contratto.
E' necessario, pertanto, nei limiti del devoluto, riesaminare la materia del contende- re.
9.2. Preliminare in ordine logico-giuridico è l'esame delle questioni poste dall'appellante incidentale in ordine al contratto di conto corrente su cui era regolata l'apertura di credito, le quali sono risolte come esposto nei seguenti paragrafi.
9.2.1. Non è applicabile l'art.117, co.3 TUB, perché il testo del contratto di concor- rente è allegato (sub D) al contratto di apertura di credito ed è sottoscritto dalle parti. Vero è invece che tale contratto manca delle condizioni economiche del rapporto. Da ciò consegue
11 l'applicazione degli artt.117, co.4 e 7 TUB, ma non nei termini riferiti dall'opponente/ ap- pellante incidentale, e cioè estesi anche alle condizioni dell'affidamento.
L'esistenza del contratto di apertura di credito rende infatti applicabile le condizioni di tale contratto relativamente all'affidamento: tasso debitore (euribor 3 mesi + 1%, cms sull'affidato nella misura dello 0,125%).
Gli artt.117, co.4 e 7 TUB sono applicabili, invece:
a) agli interessi creditori, che vanno conteggiati al tasso nominale BOT (art.117, co7, lett.a), ma la questione è priva di rilevanza pratica perché il conto sembra essere stato sempre passivo e in pochi trimestri anche scoperto;
b) agli interessi debitori ultra fido (o scoperto), che non sono regolati nell'apertura di credito (che fissa solo quelli intrafido), che vanno conteggiati al tasso nominale BOT
(art.117, co.7 lett.a);
c) alle CMS ultrafido (o sullo scoperto) e alle spese del conto, non dovute nel caso di specie ex art.117, co.7, lett.b), tenuto conto che nessuna prova è stata offerta dalla banca della pubblicizzazione dei prezzi e condizioni.
9.2.2. Le clausole dell'art.3 del contratto di apertura di credito, che disciplinano le alternative date alle parti alla scadenza del 30.11.2003 – ovvero: restituire il debito;
proro- gare l'affidamento, senza novazione del rapporto e delle obbligazioni, d'intesa tra le parti;
stipulare distinto atto di consolidamento e piano di rientro – rendono evidente nella con- trapposizione tra il secondo (proroga) e il terzo esito (consolidamento) che non era necessa- ria una pattuizione per iscritto della proroga dell'affidamento a differenza invece dell'opzione del consolidamento del debito e del piano di rientro.
In altre parole lo stesso articolo 3 dell'apertura di credito prevedeva la possibilità della proroga della durata dell'apertura di credito, alle condizioni precedenti, senza modifi- cazione del rapporto e novazione delle obbligazioni, mediante semplice intesa verbale.
Sovviene, inoltre, al riguardo, anche il disposto dell'art.117, co.2 TUB, come attua- to dalla delibera CICR 4.3.2003 e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, secondo cui la forma scritta non è necessaria quando si tratta di dare esecuzione ad altro contratto già stipulato per iscritto.
12 In sintesi, non era necessaria la forma scritta per la proroga della durata dell'apertura di credito, ciò discendendo (i) dalla piana lettura delle clausole contrattuali sopra riprodotte e dalla contrapposizione tra l'opzione della proroga a quella del consoli- damento del debito, soltanto in quest'ultimo caso richiedendosi la stipulazione di un nuovo atto scritto, di consolidamento del debito, e (ii) in ogni caso dall'applicazione dell'art.117, co.2 TUB, come attuato dalla delibera CICR 4.3.2003 e dalle attuative Istruzioni di Vigi- lanza della Banca d'Italia.
Può essere sul punto confermato il giudizio espresso dal giudice di primo grado, fondato sull'esame degli estratti conti, da cui risulta che, sino alla lettera di revoca dell'affidamento del 21.8.2012 in atti (v. documento prodotto in fase monitoria), il conto è stato affidato negli stessi termini di cui al contratto di apertura di credito ipotecario sopra menzionato, nonché sull'esito dell'interrogatorio formale dell'opponente, il quale ha di- chiarato, fra l'altro, “che le proroghe furono diverse, alcune non concordate, altre sì, infatti nelle ultime due sottoscrissi il documento di proroga di conto corrente […].Confermo di aver emesso gli assegni bancari di cui al doc.6 che mi si mostra. … Confermo che ho con- tinuato ad usufruire dei denari in virtù del contratto 17.11.2001”.
La proroga della durata dell'apertura di credito per intesa verbale e/o fatti conclu- denti, alle condizioni di cui al contratto di apertura di credito ipotecaria del 17.11.2001, è quindi confermata dallo stesso opponente.
9.2.3. In merito al motivo d'appello incidentale, relativo alla questione degli interes- si usurari, secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe valutato che “nella prima perizia depositata in data 2/4/2020, il perito d'ufficio aveva segnalato (p. 17) che
“per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 1 trimestre il TEG ha superato il tasso soglia ... In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti tri- mestri: IV trimestre 2001 [di apertura del conto corrente]. … Si è rilevato un solo trimestre nel quale l'aliquota applicata per il calcolo della commissione di massimo scoperto ha su- perato la soglia usura”. In altra parte della perizia (p. 8), l'ausiliario del giudice rilevava che “la commissione di massimo scoperto, tranne che nel primo periodo oggetto di analisi, sono state considerate legittime ….”. L'appellante incidentale ha aggiunto che “nella peri- zia integrativa depositata in data 24/5/2021, il CTU, anche a fronte delle osservazioni del
13 consulente di parte opponente, spiegava al riguardo che “ad un esame del conto corrente,
… la con contabilizzazione 28/05/2002 e valuta 31/12/2001 ha provveduto a rettifi- CP_13
care le scritture originarie restituendo al correntista a titolo di conguaglio competenze ri- spettivamente euro 288,82 ed euro 1995,70”, e concludendo (p. 17) che “non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia”. Ma, come rilevato in più occasioni in primo grado, se i tassi e le commissioni originariamente applicate erano usurarie, il perito avrebbe dovuto escludere del tutto i tassi e le commissioni dal calcolo, ai sensi dell'art.
1815 c.c.. Come sottolineato anche dal consulente tecnico di parte opponente, invero, la rettifica contabile eseguita dalla banca dopo diversi mesi (strumentalmente con valuta
31/12/2001) non ha alcuna rilevanza, perché è appunto un'operazione contabile, priva di valore contrattuale”.
Tale assunto è privo di fondamento, in quanto la descritta operazione contabile ha una valenza sostanziale: la ha applicato nel trimestre di apertura del contratto di aper- CP_13
tura di credito (che si ricorda fu sottoscritto in data 17.11.2001), con chiusura al
31.12.2001, gli interessi per scoperto di conto in attesa che l'ipoteca di consolidasse, una volta avvenuto il consolidamento dell'ipoteca ha effettuato uno storno, applicando le condi- zioni di cui all'apertura di credito. Non può assumersi, pertanto, alcuna violazione del tasso soglia usura, sia perché, rispetto al tasso dell'apertura di credito ipotecario, come accertato dal CTU, nessun superamento è predicabile, sia perché, rispetto al tasso d'interesse applica- to per lo scoperto (poi stornato a seguito del consolidamento dell'ipoteca), il tasso soglia di riferimento è quello per gli scoperti di conto e non risulta superato, e ciò a prescindere dal carattere dirimente dell'operazione di storno.
Pertanto, corretta è la valutazione compiuta dal CTU, recepita dal giudice di primo grado, secondo cui nel corso del rapporto gli interessi applicati non hanno mai superato il tasso soglia usura.
9.4. Alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, il riconteggio del saldo del rapporto de quo va effettuato sulla base di questi parametri:
- tasso debitore intra fido come da contratto di apertura di credito (euribor 3 + spread dell'1%);
- tasso debitore ultra fido nella misura BOT ex art.117, co.7, lett.a);
14 - tasso creditore nella misura BOT ex artt.117, co.7, lett.a);
- CMS intrafido nella misura dello 0,125%, finché non è stata abrogata;
- niente per spese di tenuta conto e CMS ultra fido;
- capitalizzazione trimestrale, come pattuito nell'apertura di credito, con la modifica dell'art.7 delle condizioni generali (allegato D) disciplinanti il rapporto di conto corrente.
E' necessario allora rinnovare la CTU espletata in primo grado, che si atterrà ai pa- rametri ora indicati e ripetuti nella contestuale ordinanza di conferimento dell'incarico.
Le spese di lite saranno regolate nella sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando in via non definitiva, respinta ogni al- tra eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- accerta che il rapporto di apertura di credito ipotecario è stato prorogato dalle parti successivamente alla scadenza del 30.11.2003 sino alla lettera di revoca del
21.8.2012;
- applicati gli art.117, co.4 e 7 TUB e, quanto all'affidamento, le condizioni di cui al contratto di apertura di credito in atti, accerta che il rapporto tra le parti è re- golato dalle seguenti condizioni:
- tasso debitore intra fido come da contratto di apertura di credito (euribor 3 + spread dell'1%);
- tasso debitore ultra fido nella misura BOT ex art.117, co.7, lett.a);
- tasso creditore nella misura BOT ex artt.117, co.7, lett.a);
- CMS intrafido nella misura dello 0,125%, finché non è stata abrogata;
- niente per spese di tenuta conto e CMS ultra fido;
- capitalizzazione trimestrale, come pattuito nell'apertura di credito, con la modi- fica dell'art.7 delle condizioni generali (allegato D) disciplinanti il rapporto di conto corrente.
Con contestuale ordinanza è disposto un supplemento di CTU, volto a rideterminare, alla luce dei predetti parametri, i rapporti di dare e avere tra le parti, e a quantificare l'esatto importo dovuto alla banca.
15 Così deciso nella camera di consiglio del 13-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN ZI
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- IN ZI Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1646/2023, promossa
DA
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice Parte_1
fiscale , società a socio unico, costituita ai sensi della Legge 130/1999, rap- P.IVA_1
presentata, in forza di procura in data 30.11.2018 ai rogiti del Notaio , Controparte_1
Rep. 300077, Racc. 32828, da (già , con sede in Controparte_2 CP_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova, 19, codice fiscale , in persona del procuratore P.IVA_2
speciale , come da procura speciale conferita con atto autenticato nelle firme dal CP_4
notaio in data 8 marzo 2022, Rep. 8698, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Luca Palazzuoli del Foro di Siena (C.F.: ; PEC: avv. C.F._1 Email_1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via Montanini, 40, il
[...]
tutto come da procura alle liti allegata in via telematica all'atto di appello.
APPELLANTE
1 CONTRO residente in [...], Cod. Fisc. Controparte_5
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Lisa Carloni (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
) e LE CE (c.f. ) in forza di procura alle liti C.F._3 C.F._4 allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pisa, Via
Cavour n.27 (indirizzi PEC: elena Email_2 Email_3
.
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
E con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, Controparte_6
(codice fiscale) - società incorporante, con effetto a partire dal 25 febbraio P.IVA_3
2019, la e (C.F. e P. IVA , Controparte_7 Controparte_8 P.IVA_4
giusto atto di fusione ai rogiti del Dott. Notaio in Torino, in data 5 Persona_2
febbraio 2019, Repertorio n. 8.075, Raccolta n. 3.941 - in persona del suo procuratore Avv.
in forza di procura autenticata nella firma dalla Dott.ssa Controparte_9 Persona_3
[...
notaio in Milano in data 14.04.2021 Rep. 6746, rappresentata e difesa Persona_4 dall'Avv. Luca Palazzuoli (C.F. ; PEC avv. giuf- C.F._1 Email_4
fre.it), elettivamente domiciliata in Siena, Via Montanini, 40, presso lo studio del medesi- mo Avv. Luca Palazzuoli, il tutto come da procura speciale allegata in via telematica alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.126/2023 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 23/01/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: in riforma della sentenza n. 126/2023 Tribunale Civile di
Pisa, pubblicata il 23.1.2023 all'esito del giudizio contraddistinto dal n.199/2015 R.G., in tesi: rigettare l'opposizione proposta dal Sig. e, al contempo, confermare Controparte_5
integralmente il decreto ingiuntivo n.2036/2014 R.G. 527/2014 emesso dal Tribunale di Pi- sa in data 23.10.2014; in ipotesi: (in caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 2036/2014
2 Tribunale di Pisa), accertare e dichiarare tenuto nonché condannare il Sig. CP_10
[... a corrispondere alla e della e ora, quale Controparte_7 Controparte_8
successore a titolo particolare nel credito azionato nel procedimento monitorio, a
[...]
in forza del conto corrente ipotecario n. 20003/1000, già 30002/78 (collegato CP_11 con il rapporto regolato dal “Contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipoteca- ria Rep 487.852 Notaio di Pisa”), la somma di €. 259.798,40, oltre interessi Persona_5
come da domanda ivi proposta. In ogni caso con vittoria di spese, anche di CTU e compe- tenze di avvocato per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della CTU integrativa richiesta dall'appellato, in quanto del tutto vaga nel contenuto dei quesiti, superata dalla sentenza impugnata e di carattere marcatamente esplorativo (quindi, già come tale, inammissibile)”.
Per l'appellato incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, con- trariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali di causa anche del primo grado di giudizio, -in via principale, rigettare l'appello proposto da e per es- Parte_1
sa dalla rappresentante contro la sentenza n. 126/2023, emessa dal Tri- Controparte_2
bunale di Pisa nel procedimento R.G. n. 199/2015 in data 23/1/2023, pubblicata in pari da- ta, e, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza stessa, accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta dal sig. in forza del conto cor- Controparte_5
rente n. 20003/1000 (già n. 30002/78) in misura comunque inferiore a quella ingiunta;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, rigettare l'appello proposto da e per essa dalla rappre- Parte_1 sentante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 126/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Pisa nel procedimento R.G. n. 199/2015 in data 23/1/2023, pubblicata in pari data. In via istruttoria, insiste per l'ammissione di perizia integrativa, con ulteriore rical- colo del rapporto dare-avere tra le parti, che tenga conto, per tutti i motivi esposti nel pre- sente atto e nei precedenti scritti difensivi, della mancata produzione in giudizio del con- tratto di conto corrente e della rilevata usurarietà originaria degli interessi e delle com- missioni nel contratto di conto corrente, come esposto negli atti difensivi. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per l'appellata : “chiede di essere estromessa”. Controparte_6
3 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 2036/2014, emesso dal Tribu- Controparte_5
nale di Pisa, con il quale, su istanza di e della Controparte_7 CP_8
gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 259.378,98, oltre
[...]
agli interessi e alle spese e competenze per la fase monitoria, a titolo di saldo debitorio del contratto di apertura di credito ipotecario regolato in conto corrente n. 20003/1000 (già n.
30002/78), chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del decreto opposto, con conseguente revoca in ogni sua parte e statuizione e, in subordine, di accertare e dichia- rare la somma effettivamente dovuta in forza del dedotto rapporto.
Lamentava l'opponente che il decreto ingiuntivo era stato emesso in mancanza di prova del credito e, in ogni caso, contestava l'an ed il quantum dell'importo ingiunto, rile- vando la necessità di provvedere all'accertamento del rispetto del tasso soglia usura.
2. Si costituiva in giudizio la Controparte_12 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento delle som- CP_5
me ingiunte. In ipotesi, chiedeva di accertare e condannare l'attore a corrispondere la som- ma effettivamente dovuta.
3. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva, ex articolo 111 c.p.c., Parte_1
quale cessionaria dei crediti oggetto di causa, chiedendo l'estromissione dal giudi-
[...]
zio di della Controparte_12 Controparte_8
4. Istruita la causa mediante produzioni documentali e l'interrogatorio formale dell'opponente, espletata una CTU contabile, successivamente integrata da supplemento, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pisa accoglieva parzialmente l'opposizione a de- creto ingiuntivo, revocava il decreto opposto e condannava al pagamento in Controparte_5
favore di parte opposta e della di lei cessionaria la minore somma di € 209.724,33, compen- sando le spese di lite e ponendo le spese di CTU in via definitiva per metà a carico di parte opponente e per l'altra metà in capo a parte opposta e alla sua cessionaria dei crediti.
Per quanto rileva in questa sede, provvedendo sulle domande ed eccezioni delle par- ti, il tribunale ha così deciso:
4 - ha respinto l'istanza di estromissione dal giudizio proposta da Controparte_7
e della con l'argomento che l'opponente non aveva
[...] Controparte_8 espresso il relativo consenso, ai sensi del comma 3° dell'articolo 111 c.p.c.;
- ha dichiarato tardiva e, perciò inammissibile, l'eccezione di prescrizione formulata dalla intervenuta con la comparsa conclusionale;
- ha respinto la contestazione in punto di prova del rapporto e del credito proposta dall'opponente con l'argomento che l'ingiungente non aveva prodotto in giudi- zio il contratto di conto corrente, osservando che “in verità, la convenuta ha provveduto a depositare il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, che rappresenta la fonte negoziale del rapporto debitorio oggetto di causa, nonché, i relativi estratti conto, riconosciuti dallo stesso op- ponente in sede d'interrogatorio formale. Pertanto, risulta documentata
l'esistenza del credito vantato nei confronti del così come risultano CP_5 documentate le relative pattuizioni contrattuali”;
- ha osservato, in punto di proroga del contratto di apertura di credito ipotecario, che
“Per quanto concerne la durata del contratto di apertura di credito e le proro- ghe tacite susseguitesi oltre la data di scadenza, deve osservarsi come l'effettivo utilizzo del credito in capo al correntista, che ha continuato ad emettere assegni utilizzando lo scoperto accordato pur dopo la scadenza(circostanza confermata in sede d'interrogatorio formale) è elemento dal quale desumere la piena con- sapevolezza della proroga disposta dalla e tacitamente assentita dal CP_13 cliente”;
- ha ritenuto, in punto di corretta quantificazione della somma dovuta:
(i) che “Quanto alle questioni sottese all'illecita contabilizzazione di somme non dovute, deve rilevarsi come nel corso del giudizio sia stata disposta una consu- lenza tecnica d'ufficio per mezzo della quale l'ausiliario ha accertato che
“Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trime- strali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recu- perare ammontano ad € 52.634,59. Tale valore è stato calcolato come differen- za tra il saldo reale del conto corrente di € -262.358,92 e il saldo risultante dal
5 riconteggio effettuato, che è di € -209.724,33. La differenza tra i saldi è scom- ponibile in € 50.074,07 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati,
€ 265,61 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e €
2.294,91 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio”;
(ii) che “gli accertamenti compiuti dal CTU devono ritenersi pienamente condi- visibili anche alla luce della loro rispondenza rispetto ai più recenti orienta- menti della giurisprudenza di legittimità in materia di contratti bancari. Ed in- fatti, l'ausiliario ha determinato le somme non dovute alla banca tenendo conto delle spese e delle commissioni illegittimamente addebitate. In riferimento alla determinazione del tasso usurario il consulente ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza e, più in particolare, quanto ritenuto dal giudice della nomofilachia secondo il quale: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'en- trata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in con- creto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applica- ta, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margi- ne" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
(così, Cass. civ., 16303/2018)”;
(iii) che “la consulenza tecnica d'ufficio va condivisa anche nella parte in cui ha escluso l'illecita corresponsione di interessi anatocistici per effetto della clauso-
6 la di reciprocità. Al riguardo, giova evidenziare come a seguito della novella in- trodotta dall'art. 25, co. 2, D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, che ha modificato
l'art. 120 co. 2 TUB, nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione alla normativa primaria, è da considerarsi legittima la capitalizza- zione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che passivi. La predetta delibera ha stabilito, all'art.
7, che le condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla sua entra- ta in vigore avrebbero dovuto essere adeguate alla nuova disciplina entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si sarebbero prodotti a decorrere dal successivo l luglio 2000; ha altresì stabilito che, qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non- ché mediante opportuna comunicazione per iscritto alla clientela alla prima oc- casione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, mentre nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle con- dizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dal- la clientela”;
(iv) che “la consulenza va condivisa anche relativamente alla considerazione nell'ambito della disciplina antiusura degli interessi moratori. Il giudice della nomofilachia ha stabilito, infatti, che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeria- li, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi mo- ratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coeffi- ciente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tol- leranza dal predetto decreto. Il superamento del tasso soglia determina
7 l'applicazione dell'articolo 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli inte- ressi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr
Cass. S.U. sentenza n. 19597/20). In ossequio ai principi richiamati, il nominato
CTU, nella relazione depositata il 24 maggio 2021, ha accertato il superamento del tasso soglia ed ha ricalcolato l'effettiva somma dovuta dal che CP_5 ammonta ad € 209.724,33 in luogo della somma richiesta con decreto ingiunti- vo, che era pari a € 262.358,92. Tale riconteggio appare corretto e le conclu- sioni rispondono in modo esaustivo ai quesiti posti, con argomentazioni esenti da vizi logici e contraddizioni”.
L'appello principale.
5. Ha proposto tempestivo appello in via principale ritenendo la Parte_1
sentenza gravata errata e ingiusta e formulando un unico articolato motivo d'impugnazione, con il quale censura la palese contraddittorietà e illogicità della sentenza di primo grado, la quale, pur avendo ritenuto che il rapporto di apertura di credito in conto corrente fosse pro- vato per iscritto, con le relative condizioni economiche, e che le proroghe fossero state ac- cettate dal cliente, ha poi recepito, tra i conteggi alternativi elaborati dal CTU, quello in cui il consulente, sul presupposto che le condizioni del rapporto non fossero state pattuite per iscritto per la fase successiva alla scadenza del rapporto, aveva applicato per gli intessi de- bitori il tasso BOT anziché quello previsto dal contratto iniziale.
Secondo l'appellante, in coerenza con le statuizioni di cui in premessa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto recepire il diverso conteggio elaborato dal perito basato sull'esclusione delle spese e in parte delle CMS ma con applicazione del tasso di interesse debitore convenzionale e quantificare il dovuto nell'importo di euro 259.798,40.
Ha chiesto, quindi, che in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione sia respinta o, in ipotesi, accolta per il diverso importo testé indicato.
L'appello incidentale.
8 6. ha chiesto, per un verso, il rigetto dell'appello principale, Controparte_5 sull'assunto che nessuna contraddizione vi fosse nella sentenza di primo grado, e per altro verso, ha proposto tempestivo appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado:
(i) nella parte in cui non ha correttamente valutato la mancata prova del credito in- giunto sotto il profilo della mancata produzione del contratto di conto corrente.
Al riguardo, ha evidenziato che il giudice di prime cure ha fatto confusione tra con- tratto di conto corrente e contratto di apertura di credito: in giudizio era stato prodotto quest'ultimo e non anche il primo sul quale l'apertura di credito era regolata;
la mancata produzione del contratto di conto corrente avrebbe dovuto comportare l'applicazione, in te- si, dell'art.117, co.3 TUB, con conseguente riconteggio del dare-avere senza interessi, spe- se, commissioni, e in ipotesi degli artt.117, co.4 e 7 TUB, con applicazione del tasso sosti- tutivo sin dall'inizio del rapporto;
(ii) nella parte in cui, in dipendenza dell'errore rilevato sub (i), il tribunale non ha provveduto ad apprezzare l'erroneità del conteggio fatto dal CTU, che avrebbe dovuto ap- plicare il tasso sostitutivo BOT sin dall'inizio del rapporto;
(iii) nella parte in cui il tribunale, recependo la CTU, non ha fatto corretta applica- zione delle norme in materia di usura, tenuto conto che lo stesso consulente, con la prima relazione depositata, aveva rilevato il superamento del tasso soglia nel primo trimestre, il che avrebbe comportato l'esclusione degli interessi per tutta la durata del rapporto;
(iv) nel passaggio argomentativo, relativo alla conferma degli estratti conto, tratto dalla risposta data dall'opponente all'interrogatorio formale: la risposta dava contezza della correttezza contabile degli estratti conto ma non anche della validità del rapporto.
L'appellante incidentale ha formulato anche un quinto rilievo (sull'erronea valuta- zione della proroga del contratto di apertura di credito), che è anzitutto una replica all'appello principale e configura anche un motivo d'appello incidentale condizionato per il caso in cui la corte ritenesse fondato l'appello principale e su cui si tornerà infra.
Il passaggio in decisione in appello.
9 7. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 13-11-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
8. L'appello principale e l'appello incidentale possono essere esaminati congiunta- mente.
Nell'esaminarli va dato conto, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, di alcuni dati che risultano dai documenti prodotti in primo grado, del tutto omessi nella parte esposi- tiva ed argomentativa della sentenza di primo grado.
Per_ In particolare, le parti stipularono in data 8.11.2001, per atto a rogito del notaio di Pisa, rep.487.852, racc. 22697, un contratto di apertura di credito in conto corrente
[...]
con garanzia ipotecaria.
Il contratto era a tempo determinato, sino al 30.11.2023, e l'affidamento era sino ad euro 232.405,00 (art.2 e 3 del contratto).
La clausola n.3 del contratto prevedeva che alla scadenza dell'apertura di credito il cliente avrebbe dovuto restituire le somme di cui fosse risultato debitore, “fatte salve even- tuali proroghe da concedersi di intesa tra le parti, che, se concesse per concorde volontà delle parti, non costituiscono novazione del presente atto, rimanendo a tutti gli effetti vali- de le garanzie che assistono il presente finanziamento”.
In alternativa, la stessa clausola stabiliva che “alla scadenza del presente finanzia- mento potrà essere convenuto quanto segue: la restituzione del debito residuato a tale data potrà essere effettuata a termini di un piano di ammortamento da stipularsi ad hoc, i cui elementi (tasso, durata, cadenza, rimborsi ecc) verranno concordati tra le parti a tal mo- mento in dipendenza dell'andamento del mercato finanziario. Si conviene pertanto che, ri- correndo tale ipotesi, verrà stipulato un apposito atto di consolidamento di debito, che pe- rò rappresenta soltanto una particolare forma tecnica di rimborso del presente finanzia- mento e che pertanto non comporta in alcun modo novazione, talché rimane valida a tutti gli effetti la garanzia ipotecaria che assiste il presente finanziamento”.
La clausola n.4 del contratto fissava il tasso d'interesse debitore sull'affidamento nella misura dell'Euribor 3 mesi maggiorato di un punto percentuale, e pari alla data della
10 stipula al 5,375% in ragione d'anno. La stessa clausola prevedeva la capitalizzazione reci- proca degli interessi e la CMS sull'affidato nella misura dello 0,125%.
L'art.7 del contratto prevedeva che, una volta consolidatasi l'ipoteca, la somma sa- rebbe stata messa a disposizione sul c/c n.30002/78.
Per quanto non specificamente previsto il contratto rimandava alle regole generali che regolano i contratti di conto corrente, di cui era allegata copia sub D, con sostituzione della clausola n.7, quanto alla capitalizzazione degli interessi.
Si può osservare, sin d'ora, che questo allegato (relativo al contratto di conto corren- te), pur sottoscritto dalle parti, è privo, tuttavia, dell'indicazione delle condizioni economi- che del rapporto.
9. Ciò premesso, sia l'appello principale che quello incidentale sono fondati nei li- miti di seguito precisati.
9.1. Quanto all'appello principale è evidente l'errore percettivo in cui è incorso il giudice di primo grado che, pur avendo ritenuto che la banca avesse dato prova scritta del rapporto e delle condizioni economiche dello stesso mediante la produzione del contratto di apertura di credito e che la prova della proroga dell'affidamento risultasse per fatti conclu- denti, ha fatto poi confusione tra l'ipotesi di ricalcolo che esclude le spese (perizia 2020), e quella in cui il CTU esclude le spese e rettifica gli interessi da convenzionali a tasso BOT per il periodo successivo alla scadenza del contratto di apertura di credito (perizia 2021).
Nel contempo, quanto all'appello incidentale, il giudice di prime cure non ha dato risposta alle questioni poste dall'opponente, relative al contratto di conto corrente, su cui era regolata l'apertura di credito, facendo così confusione tra l'uno e l'altro contratto.
E' necessario, pertanto, nei limiti del devoluto, riesaminare la materia del contende- re.
9.2. Preliminare in ordine logico-giuridico è l'esame delle questioni poste dall'appellante incidentale in ordine al contratto di conto corrente su cui era regolata l'apertura di credito, le quali sono risolte come esposto nei seguenti paragrafi.
9.2.1. Non è applicabile l'art.117, co.3 TUB, perché il testo del contratto di concor- rente è allegato (sub D) al contratto di apertura di credito ed è sottoscritto dalle parti. Vero è invece che tale contratto manca delle condizioni economiche del rapporto. Da ciò consegue
11 l'applicazione degli artt.117, co.4 e 7 TUB, ma non nei termini riferiti dall'opponente/ ap- pellante incidentale, e cioè estesi anche alle condizioni dell'affidamento.
L'esistenza del contratto di apertura di credito rende infatti applicabile le condizioni di tale contratto relativamente all'affidamento: tasso debitore (euribor 3 mesi + 1%, cms sull'affidato nella misura dello 0,125%).
Gli artt.117, co.4 e 7 TUB sono applicabili, invece:
a) agli interessi creditori, che vanno conteggiati al tasso nominale BOT (art.117, co7, lett.a), ma la questione è priva di rilevanza pratica perché il conto sembra essere stato sempre passivo e in pochi trimestri anche scoperto;
b) agli interessi debitori ultra fido (o scoperto), che non sono regolati nell'apertura di credito (che fissa solo quelli intrafido), che vanno conteggiati al tasso nominale BOT
(art.117, co.7 lett.a);
c) alle CMS ultrafido (o sullo scoperto) e alle spese del conto, non dovute nel caso di specie ex art.117, co.7, lett.b), tenuto conto che nessuna prova è stata offerta dalla banca della pubblicizzazione dei prezzi e condizioni.
9.2.2. Le clausole dell'art.3 del contratto di apertura di credito, che disciplinano le alternative date alle parti alla scadenza del 30.11.2003 – ovvero: restituire il debito;
proro- gare l'affidamento, senza novazione del rapporto e delle obbligazioni, d'intesa tra le parti;
stipulare distinto atto di consolidamento e piano di rientro – rendono evidente nella con- trapposizione tra il secondo (proroga) e il terzo esito (consolidamento) che non era necessa- ria una pattuizione per iscritto della proroga dell'affidamento a differenza invece dell'opzione del consolidamento del debito e del piano di rientro.
In altre parole lo stesso articolo 3 dell'apertura di credito prevedeva la possibilità della proroga della durata dell'apertura di credito, alle condizioni precedenti, senza modifi- cazione del rapporto e novazione delle obbligazioni, mediante semplice intesa verbale.
Sovviene, inoltre, al riguardo, anche il disposto dell'art.117, co.2 TUB, come attua- to dalla delibera CICR 4.3.2003 e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, secondo cui la forma scritta non è necessaria quando si tratta di dare esecuzione ad altro contratto già stipulato per iscritto.
12 In sintesi, non era necessaria la forma scritta per la proroga della durata dell'apertura di credito, ciò discendendo (i) dalla piana lettura delle clausole contrattuali sopra riprodotte e dalla contrapposizione tra l'opzione della proroga a quella del consoli- damento del debito, soltanto in quest'ultimo caso richiedendosi la stipulazione di un nuovo atto scritto, di consolidamento del debito, e (ii) in ogni caso dall'applicazione dell'art.117, co.2 TUB, come attuato dalla delibera CICR 4.3.2003 e dalle attuative Istruzioni di Vigi- lanza della Banca d'Italia.
Può essere sul punto confermato il giudizio espresso dal giudice di primo grado, fondato sull'esame degli estratti conti, da cui risulta che, sino alla lettera di revoca dell'affidamento del 21.8.2012 in atti (v. documento prodotto in fase monitoria), il conto è stato affidato negli stessi termini di cui al contratto di apertura di credito ipotecario sopra menzionato, nonché sull'esito dell'interrogatorio formale dell'opponente, il quale ha di- chiarato, fra l'altro, “che le proroghe furono diverse, alcune non concordate, altre sì, infatti nelle ultime due sottoscrissi il documento di proroga di conto corrente […].Confermo di aver emesso gli assegni bancari di cui al doc.6 che mi si mostra. … Confermo che ho con- tinuato ad usufruire dei denari in virtù del contratto 17.11.2001”.
La proroga della durata dell'apertura di credito per intesa verbale e/o fatti conclu- denti, alle condizioni di cui al contratto di apertura di credito ipotecaria del 17.11.2001, è quindi confermata dallo stesso opponente.
9.2.3. In merito al motivo d'appello incidentale, relativo alla questione degli interes- si usurari, secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe valutato che “nella prima perizia depositata in data 2/4/2020, il perito d'ufficio aveva segnalato (p. 17) che
“per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 1 trimestre il TEG ha superato il tasso soglia ... In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti tri- mestri: IV trimestre 2001 [di apertura del conto corrente]. … Si è rilevato un solo trimestre nel quale l'aliquota applicata per il calcolo della commissione di massimo scoperto ha su- perato la soglia usura”. In altra parte della perizia (p. 8), l'ausiliario del giudice rilevava che “la commissione di massimo scoperto, tranne che nel primo periodo oggetto di analisi, sono state considerate legittime ….”. L'appellante incidentale ha aggiunto che “nella peri- zia integrativa depositata in data 24/5/2021, il CTU, anche a fronte delle osservazioni del
13 consulente di parte opponente, spiegava al riguardo che “ad un esame del conto corrente,
… la con contabilizzazione 28/05/2002 e valuta 31/12/2001 ha provveduto a rettifi- CP_13
care le scritture originarie restituendo al correntista a titolo di conguaglio competenze ri- spettivamente euro 288,82 ed euro 1995,70”, e concludendo (p. 17) che “non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia”. Ma, come rilevato in più occasioni in primo grado, se i tassi e le commissioni originariamente applicate erano usurarie, il perito avrebbe dovuto escludere del tutto i tassi e le commissioni dal calcolo, ai sensi dell'art.
1815 c.c.. Come sottolineato anche dal consulente tecnico di parte opponente, invero, la rettifica contabile eseguita dalla banca dopo diversi mesi (strumentalmente con valuta
31/12/2001) non ha alcuna rilevanza, perché è appunto un'operazione contabile, priva di valore contrattuale”.
Tale assunto è privo di fondamento, in quanto la descritta operazione contabile ha una valenza sostanziale: la ha applicato nel trimestre di apertura del contratto di aper- CP_13
tura di credito (che si ricorda fu sottoscritto in data 17.11.2001), con chiusura al
31.12.2001, gli interessi per scoperto di conto in attesa che l'ipoteca di consolidasse, una volta avvenuto il consolidamento dell'ipoteca ha effettuato uno storno, applicando le condi- zioni di cui all'apertura di credito. Non può assumersi, pertanto, alcuna violazione del tasso soglia usura, sia perché, rispetto al tasso dell'apertura di credito ipotecario, come accertato dal CTU, nessun superamento è predicabile, sia perché, rispetto al tasso d'interesse applica- to per lo scoperto (poi stornato a seguito del consolidamento dell'ipoteca), il tasso soglia di riferimento è quello per gli scoperti di conto e non risulta superato, e ciò a prescindere dal carattere dirimente dell'operazione di storno.
Pertanto, corretta è la valutazione compiuta dal CTU, recepita dal giudice di primo grado, secondo cui nel corso del rapporto gli interessi applicati non hanno mai superato il tasso soglia usura.
9.4. Alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, il riconteggio del saldo del rapporto de quo va effettuato sulla base di questi parametri:
- tasso debitore intra fido come da contratto di apertura di credito (euribor 3 + spread dell'1%);
- tasso debitore ultra fido nella misura BOT ex art.117, co.7, lett.a);
14 - tasso creditore nella misura BOT ex artt.117, co.7, lett.a);
- CMS intrafido nella misura dello 0,125%, finché non è stata abrogata;
- niente per spese di tenuta conto e CMS ultra fido;
- capitalizzazione trimestrale, come pattuito nell'apertura di credito, con la modifica dell'art.7 delle condizioni generali (allegato D) disciplinanti il rapporto di conto corrente.
E' necessario allora rinnovare la CTU espletata in primo grado, che si atterrà ai pa- rametri ora indicati e ripetuti nella contestuale ordinanza di conferimento dell'incarico.
Le spese di lite saranno regolate nella sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando in via non definitiva, respinta ogni al- tra eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- accerta che il rapporto di apertura di credito ipotecario è stato prorogato dalle parti successivamente alla scadenza del 30.11.2003 sino alla lettera di revoca del
21.8.2012;
- applicati gli art.117, co.4 e 7 TUB e, quanto all'affidamento, le condizioni di cui al contratto di apertura di credito in atti, accerta che il rapporto tra le parti è re- golato dalle seguenti condizioni:
- tasso debitore intra fido come da contratto di apertura di credito (euribor 3 + spread dell'1%);
- tasso debitore ultra fido nella misura BOT ex art.117, co.7, lett.a);
- tasso creditore nella misura BOT ex artt.117, co.7, lett.a);
- CMS intrafido nella misura dello 0,125%, finché non è stata abrogata;
- niente per spese di tenuta conto e CMS ultra fido;
- capitalizzazione trimestrale, come pattuito nell'apertura di credito, con la modi- fica dell'art.7 delle condizioni generali (allegato D) disciplinanti il rapporto di conto corrente.
Con contestuale ordinanza è disposto un supplemento di CTU, volto a rideterminare, alla luce dei predetti parametri, i rapporti di dare e avere tra le parti, e a quantificare l'esatto importo dovuto alla banca.
15 Così deciso nella camera di consiglio del 13-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN ZI
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16