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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CHERCHI BRUNO, Presidente e Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
VAROTTO VALTER, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 5 - Sede Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5693 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 07/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 5 - Sede Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5694 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 5 - Sede Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7293 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il Tribunale ordinario di Brescia (primo giudice) con ordinanza del 10.03.2023 condannava l'odierna ricorrente al pagamento della somma di 1419.009,90 a favore della Società_1 Srl.
Rilevato che l'ordinanza è stata impugnata di fronte alla Corte d'Appello di Brescia che ha dichiarato estinto il giudizio con sentenza (n. 1444/2023) ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito di rinuncia all'appello da parte dell'odierno ricorrente.
Rilevato che l'ordinananza del Tribunale di Brescia è quindi passata in giudicato in data 27. 09.2023 ai sensi dell'art. 338 c.p.c., come peraltro correttamente attestato dal certificato rilasciato dala cancelleria del
Tribunale ordinario Brescia in data 11.10.2023.
Rilevato che è del tutto pacifica, e non contestata, la legittimità della richiesta di restituzione dell'accisa indebitamente trasferita sul consumatore, che non doveva essere pagata per incompatibilità della norma italiana che l'aveva introdotta con la sopraggiunta normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 2008/118/
CE recepita con D Lgs. n. 48/2020.
Rilevato quindi che il fornitore potrà conseguire dalle competenti autorità il rimborso delle addizionali che lo stesso ha dovuto restituire al consumatore accertato con pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato.
Ritenuto che l'odierno ricorrente , fornitore, non ha ceduto il credito, che invece occupa i rapporti tra soggetti privati soggetti alla giurisdizione ordinaria , a cui è rimasta estranea l'odierna ricorrente.
Rilevato che pertanto la richiesta di rimborso è stata fatta dalla ricorrente entro i prescritti 90 giorni dal giudicato che la condannava alla restituzione.
Ritenuto che pertanto i ricorsi riuniti devono essere accolti e che la giurisprudenza non ancora pacifica consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CHERCHI BRUNO, Presidente e Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
VAROTTO VALTER, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 5 - Sede Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5693 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 07/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 5 - Sede Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5694 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 5 - Sede Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7293 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il Tribunale ordinario di Brescia (primo giudice) con ordinanza del 10.03.2023 condannava l'odierna ricorrente al pagamento della somma di 1419.009,90 a favore della Società_1 Srl.
Rilevato che l'ordinanza è stata impugnata di fronte alla Corte d'Appello di Brescia che ha dichiarato estinto il giudizio con sentenza (n. 1444/2023) ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito di rinuncia all'appello da parte dell'odierno ricorrente.
Rilevato che l'ordinananza del Tribunale di Brescia è quindi passata in giudicato in data 27. 09.2023 ai sensi dell'art. 338 c.p.c., come peraltro correttamente attestato dal certificato rilasciato dala cancelleria del
Tribunale ordinario Brescia in data 11.10.2023.
Rilevato che è del tutto pacifica, e non contestata, la legittimità della richiesta di restituzione dell'accisa indebitamente trasferita sul consumatore, che non doveva essere pagata per incompatibilità della norma italiana che l'aveva introdotta con la sopraggiunta normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 2008/118/
CE recepita con D Lgs. n. 48/2020.
Rilevato quindi che il fornitore potrà conseguire dalle competenti autorità il rimborso delle addizionali che lo stesso ha dovuto restituire al consumatore accertato con pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato.
Ritenuto che l'odierno ricorrente , fornitore, non ha ceduto il credito, che invece occupa i rapporti tra soggetti privati soggetti alla giurisdizione ordinaria , a cui è rimasta estranea l'odierna ricorrente.
Rilevato che pertanto la richiesta di rimborso è stata fatta dalla ricorrente entro i prescritti 90 giorni dal giudicato che la condannava alla restituzione.
Ritenuto che pertanto i ricorsi riuniti devono essere accolti e che la giurisprudenza non ancora pacifica consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.