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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17827/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17827/ 2021 tra
p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Parte_1 P.IVA_1
BASSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orbassano Vicolo Mungis 14
-PARTE ATTRICE -
Contro
(p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro STRATTA del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Emanuela Properzi in Torino, Via Beaumont n. 2
- PARTE CONVENUTA-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. nei Parte_1 Parte_2
confronti della propria compagnia assicurativa ha convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima al fine di ottenere, in virtù della polizza n. 2021/113033, la somma di euro 7.641,50, già dedotto lo scoperto del 15% contrattualmente previsto, a titolo di indennizzo per i danni materiali subiti dal veicolo TG FX066BJ di proprietà di a seguito di asseriti atti vandalici verificatisi tra Parte_2
il 29 e il 30 giugno 2021.
La Compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare una molteplicità di eccezioni e, nel merito, ha contestato nell'an e nel quantum la pretesa attorea.
pagina 1 di 5 La causa, istruita a mezzo testi e CTU, è stata trattenuta in decisione da questo Giudice subentrato al precedente Magistrato in data 12/1/2023.
La domanda di parte attrice è fondata per i motivi che seguono.
In via preliminare
Si rileva che tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta, in via preliminare, sono prive di fondamento.
Eccezione di improponibilità della domanda per mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla polizza assicurativa.
Parte convenuta eccepisce l'improponibilità della domanda attorea per la presenza, nelle condizioni di assicurazione, dell' art.
3.32 che conterebbe una clausola di arbitrato irrituale.
La lettera del citato art.
3.32 esclude che quanto in essa previsto imponga il ricorso ad arbitri atteso che essa prevede che “la liquidazione del pagamento ha luogo mediante accordo tra le parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dell'assicurazione secondo la procedura dell'arbitrato”.
In caso di mancato accordo sulla liquidazione del danno solo su richiesta di una delle parti la liquidazione del danno avrà luogo mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dell'assicurazione secondo la procedura dell'arbitrato.
Il ricorsi agli arbitri è dunque facoltativo e non obbligatorio e, nel caso di specie, risulta che nessuna delle parti una abbia inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art.
3.32 delle condizioni generai di contratto.
Eccezione di carenza di legittimazione attiva
La circostanza che la Carrozzeria attorea si avvalga della collaborazione di altre Società per la riparazione dei veicoli è assolutamente irrilevante ad escludere che abbia diritto di agire quale cessionaria del credito vantato da nei confronti della propria compagnia assicurativa sulla base di un Parte_2
contratto di cessione che, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, contiene tutti gli elementi essenziali per l' individuazione e la determinazione del credito ceduto.
La cessione di credito notificata alla compagnia contiene infatti i dati anagrafici del cedente, i dati del veicolo danneggiato, luogo, data ed ora dell'accadimento del sinistro.
Irrilevante la circostanza che non sia indicato l'ammontare del credito ceduto atteso che anche un credito illiquido, ovvero meramente eventuale o futuro, può essere oggetto di cessione, sol che sussistano gli elementi minimi per individuarlo.
pagina 2 di 5 "La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità" (cfr. Cass. 27690/2023 e Cass. n. 31896/18).
Nullità della cessione per finanziamento indiretto
Parte convenuta asserisce, senza fornire prova alcuna, che la Carrozzeria attorea eserciterebbe un'attività di intermediazione finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti senza essere provvista della particolare autorizzazione ai sensi dell'art. 6 T.UB.
La Cassazione ha precisato che, nel caso di cessione di credito derivante da sinistro stradale al carrozziere, la cessione “costituisce non già un'operazione di finanziamento bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione del carrozziere” (Cass. n. 4300 del 2019).
Tanto più quando, come nel caso di specie, a seguito dell'avvenuta cessione del credito, il vicolo è stato completamente riparato come documentalmente provato.
Nel merito
In punto an
Parte attrice agisce in giudiziosa al fine di onere l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo in occasione dell'atto vandalico verificatosi tra il 29 e il 30 giugno 2021 in virtù della polizza n. 2021/113033 che, tra le garanzie attive, annovera gli atti vandalici con uno scoperto del 15%.
In caso di evento coperto da garanzia diretta, la giurisprudenza richiede la prova della sussistenza della copertura assicurativa per l'evento richiesto;
la preesistenza della res assicurata come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico;
la verificazione dell'evento.
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Risulta prodotta in atti copia della polizza di assicurazione n. 2021/113033 che, tra le garanzie attive, annovera gli atti vandalici con uno scoperto del 15%.
La circostanza che prima dell'atto vandalico occorso il veicolo fosse privo di danni risulta dalla deposizione del teste che, all'udienza delli 06.07.2023 ha dichiarato “in quel Testimone_1
periodo non avevo la macchina e quando mi serviva chiedevo in prestito al sig. a sua auto Pt_2
che era una golf quel giorno l'avevo parcheggia verso le 7 e mezza di sera sotto casa mia e il giorno dopo verso le 6 del mattino quando sono sceso l'ho vista tutta rigata, bollata, i fari davanti e dietro erano stati rotti” “quando me l'ha prestata la macchina era a posto io l'ho parcheggiata sotto casa mia la macchina non aveva i danni che invece ho visto la mattina dopo”.
pagina 3 di 5 Da tale deposizione non vi è motivo di dubitare che in data 29.06.2021 ore Testimone_1
19,30 circa, parcheggiava il veicolo TG FX066BJ di proprietà del sig. nei pressi della Pt_2
propria abitazione in Torino Via Aosta 121 e che in data 30.06.2021 intorno alle 06,00 andando a riprendere il veicolo, si accorgeva che ignoti ne avevano completamente danneggiato la carrozzeria.
Tale circostanza, inoltre, trova conferma nella denuncia querela sporta in data del 30.06.2021 da presso la Stazione Carabinieri di Torino Stazione Borgo San Secondo. Testimone_1
“E ben vero che la denuncia di parte attrice ai Carabinieri non è dotata di fede privilegiata in ordine al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dal denunciante e alla loro intrinseca veridicità (così
Cassazione civile,sez. I, 09/05/2013, n. 11012; Cassazione civile, sez. I, 25/05/2007, n. 12311), per cui non è ex sè sufficiente a provare il fatto costitutivo della pretesa;
tuttavia, la tempestiva denuncia costituisce comunque elemento indiziario da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie.”
(Tribunale Torino sentenza 582/2018).
La circostanza che il veicolo tg TG FX066BJ sia stato coinvolto in un altro sinistro nel mese di aprile
2021 è irrilevante ad escludere il diritto all'indennizzo per il sinistro oggetto di causa.
Si rammenta al riguardo che il veicolo prima dell' evento occorso risultava perfettamente integro come riferito dal teste . Tes_1
Inoltre, il teste pure escusso all'udienza del 06.07.2023, con riferimento al sinistro Testimone_2 del mese di aprile 2021 ha dichiarato “confermo che aveva portato alla Gin Car la sua golf che era stata lavoravo ha riparato l'auto dopo circa una settimana dal sinistro”.
In punto quantum
La CTU espletata in corso di causa le cui conclusioni appaino condivisibili poiché logicamente e congruamente motivate, ha confermato la riconducibilità dei danni riscontrati sul veicolo TG FX066BJ all'evento denunciato e ha quantificato il costo delle riparazioni in euro 7.084,22 al lordo delle condizioni di polizza (pag. 15 della perizia).
Dedotta la franchigia del 15% prevista contrattualmente, la Carrozzeria attorea ha diritto di ricevere l'importo di euro 6021,59 oltre interessi legali dalla messa in mora alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, sulla base del decisum, in euro 5.077,00 per le fasi studio introduttiva trattazione e decisionale oltre 15% spese generali oltre IVA e CpA come per legge, sono poste a carico di parte convenuta con distrazione a favore dell' Avvocato Romina Bassi dichiaratosi antistatario.
pagina 4 di 5 Le spese di CTU liquidate con sperato decreto del 13/3/2024 in euro 1250,00 vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice , Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 6021,19 oltre interessi legali dalla messa in mora alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa Controparte_1
che liquida in euro 5.077,00 oltre 15% spese generali oltre IVA e CpA oltre rimborso contributo unificato e marca, con distrazione a favore dell'Avvocato Romina Bassi dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
- spese di CTP a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Torino, il 30-12-2024
Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17827/ 2021 tra
p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Parte_1 P.IVA_1
BASSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orbassano Vicolo Mungis 14
-PARTE ATTRICE -
Contro
(p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro STRATTA del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Emanuela Properzi in Torino, Via Beaumont n. 2
- PARTE CONVENUTA-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. nei Parte_1 Parte_2
confronti della propria compagnia assicurativa ha convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima al fine di ottenere, in virtù della polizza n. 2021/113033, la somma di euro 7.641,50, già dedotto lo scoperto del 15% contrattualmente previsto, a titolo di indennizzo per i danni materiali subiti dal veicolo TG FX066BJ di proprietà di a seguito di asseriti atti vandalici verificatisi tra Parte_2
il 29 e il 30 giugno 2021.
La Compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare una molteplicità di eccezioni e, nel merito, ha contestato nell'an e nel quantum la pretesa attorea.
pagina 1 di 5 La causa, istruita a mezzo testi e CTU, è stata trattenuta in decisione da questo Giudice subentrato al precedente Magistrato in data 12/1/2023.
La domanda di parte attrice è fondata per i motivi che seguono.
In via preliminare
Si rileva che tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta, in via preliminare, sono prive di fondamento.
Eccezione di improponibilità della domanda per mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla polizza assicurativa.
Parte convenuta eccepisce l'improponibilità della domanda attorea per la presenza, nelle condizioni di assicurazione, dell' art.
3.32 che conterebbe una clausola di arbitrato irrituale.
La lettera del citato art.
3.32 esclude che quanto in essa previsto imponga il ricorso ad arbitri atteso che essa prevede che “la liquidazione del pagamento ha luogo mediante accordo tra le parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dell'assicurazione secondo la procedura dell'arbitrato”.
In caso di mancato accordo sulla liquidazione del danno solo su richiesta di una delle parti la liquidazione del danno avrà luogo mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dell'assicurazione secondo la procedura dell'arbitrato.
Il ricorsi agli arbitri è dunque facoltativo e non obbligatorio e, nel caso di specie, risulta che nessuna delle parti una abbia inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art.
3.32 delle condizioni generai di contratto.
Eccezione di carenza di legittimazione attiva
La circostanza che la Carrozzeria attorea si avvalga della collaborazione di altre Società per la riparazione dei veicoli è assolutamente irrilevante ad escludere che abbia diritto di agire quale cessionaria del credito vantato da nei confronti della propria compagnia assicurativa sulla base di un Parte_2
contratto di cessione che, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, contiene tutti gli elementi essenziali per l' individuazione e la determinazione del credito ceduto.
La cessione di credito notificata alla compagnia contiene infatti i dati anagrafici del cedente, i dati del veicolo danneggiato, luogo, data ed ora dell'accadimento del sinistro.
Irrilevante la circostanza che non sia indicato l'ammontare del credito ceduto atteso che anche un credito illiquido, ovvero meramente eventuale o futuro, può essere oggetto di cessione, sol che sussistano gli elementi minimi per individuarlo.
pagina 2 di 5 "La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità" (cfr. Cass. 27690/2023 e Cass. n. 31896/18).
Nullità della cessione per finanziamento indiretto
Parte convenuta asserisce, senza fornire prova alcuna, che la Carrozzeria attorea eserciterebbe un'attività di intermediazione finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti senza essere provvista della particolare autorizzazione ai sensi dell'art. 6 T.UB.
La Cassazione ha precisato che, nel caso di cessione di credito derivante da sinistro stradale al carrozziere, la cessione “costituisce non già un'operazione di finanziamento bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione del carrozziere” (Cass. n. 4300 del 2019).
Tanto più quando, come nel caso di specie, a seguito dell'avvenuta cessione del credito, il vicolo è stato completamente riparato come documentalmente provato.
Nel merito
In punto an
Parte attrice agisce in giudiziosa al fine di onere l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo in occasione dell'atto vandalico verificatosi tra il 29 e il 30 giugno 2021 in virtù della polizza n. 2021/113033 che, tra le garanzie attive, annovera gli atti vandalici con uno scoperto del 15%.
In caso di evento coperto da garanzia diretta, la giurisprudenza richiede la prova della sussistenza della copertura assicurativa per l'evento richiesto;
la preesistenza della res assicurata come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico;
la verificazione dell'evento.
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Risulta prodotta in atti copia della polizza di assicurazione n. 2021/113033 che, tra le garanzie attive, annovera gli atti vandalici con uno scoperto del 15%.
La circostanza che prima dell'atto vandalico occorso il veicolo fosse privo di danni risulta dalla deposizione del teste che, all'udienza delli 06.07.2023 ha dichiarato “in quel Testimone_1
periodo non avevo la macchina e quando mi serviva chiedevo in prestito al sig. a sua auto Pt_2
che era una golf quel giorno l'avevo parcheggia verso le 7 e mezza di sera sotto casa mia e il giorno dopo verso le 6 del mattino quando sono sceso l'ho vista tutta rigata, bollata, i fari davanti e dietro erano stati rotti” “quando me l'ha prestata la macchina era a posto io l'ho parcheggiata sotto casa mia la macchina non aveva i danni che invece ho visto la mattina dopo”.
pagina 3 di 5 Da tale deposizione non vi è motivo di dubitare che in data 29.06.2021 ore Testimone_1
19,30 circa, parcheggiava il veicolo TG FX066BJ di proprietà del sig. nei pressi della Pt_2
propria abitazione in Torino Via Aosta 121 e che in data 30.06.2021 intorno alle 06,00 andando a riprendere il veicolo, si accorgeva che ignoti ne avevano completamente danneggiato la carrozzeria.
Tale circostanza, inoltre, trova conferma nella denuncia querela sporta in data del 30.06.2021 da presso la Stazione Carabinieri di Torino Stazione Borgo San Secondo. Testimone_1
“E ben vero che la denuncia di parte attrice ai Carabinieri non è dotata di fede privilegiata in ordine al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dal denunciante e alla loro intrinseca veridicità (così
Cassazione civile,sez. I, 09/05/2013, n. 11012; Cassazione civile, sez. I, 25/05/2007, n. 12311), per cui non è ex sè sufficiente a provare il fatto costitutivo della pretesa;
tuttavia, la tempestiva denuncia costituisce comunque elemento indiziario da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie.”
(Tribunale Torino sentenza 582/2018).
La circostanza che il veicolo tg TG FX066BJ sia stato coinvolto in un altro sinistro nel mese di aprile
2021 è irrilevante ad escludere il diritto all'indennizzo per il sinistro oggetto di causa.
Si rammenta al riguardo che il veicolo prima dell' evento occorso risultava perfettamente integro come riferito dal teste . Tes_1
Inoltre, il teste pure escusso all'udienza del 06.07.2023, con riferimento al sinistro Testimone_2 del mese di aprile 2021 ha dichiarato “confermo che aveva portato alla Gin Car la sua golf che era stata lavoravo ha riparato l'auto dopo circa una settimana dal sinistro”.
In punto quantum
La CTU espletata in corso di causa le cui conclusioni appaino condivisibili poiché logicamente e congruamente motivate, ha confermato la riconducibilità dei danni riscontrati sul veicolo TG FX066BJ all'evento denunciato e ha quantificato il costo delle riparazioni in euro 7.084,22 al lordo delle condizioni di polizza (pag. 15 della perizia).
Dedotta la franchigia del 15% prevista contrattualmente, la Carrozzeria attorea ha diritto di ricevere l'importo di euro 6021,59 oltre interessi legali dalla messa in mora alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, sulla base del decisum, in euro 5.077,00 per le fasi studio introduttiva trattazione e decisionale oltre 15% spese generali oltre IVA e CpA come per legge, sono poste a carico di parte convenuta con distrazione a favore dell' Avvocato Romina Bassi dichiaratosi antistatario.
pagina 4 di 5 Le spese di CTU liquidate con sperato decreto del 13/3/2024 in euro 1250,00 vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice , Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 6021,19 oltre interessi legali dalla messa in mora alla domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa Controparte_1
che liquida in euro 5.077,00 oltre 15% spese generali oltre IVA e CpA oltre rimborso contributo unificato e marca, con distrazione a favore dell'Avvocato Romina Bassi dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
- spese di CTP a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Torino, il 30-12-2024
Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
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