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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/09/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 561 / 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 561 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Pelle, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC), Via G. Calfapetra n. 41
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Viale Calabria n. 82
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola VE LD IC con sede in Careri
(RC), negli anni 2012 (dal 28/06/2012 al 30/11/2012), 2013 (dal 02/09/2013 al
31/12/2013), 2016 (dal 27/08/2016 al 31/12/2016), 2017 (dal 13/04/2017 al
31/08/2017), 2018 (dal 31/08/2018 al 31/12/2018) e 2020 (dal 18/07/2020 al
31/12/2020), per 102 giornate lavorative;
- che ha prestato la medesima attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola IE ES con sede in Careri (RC), negli anni 2017
(dal 13/04/2017 al 31/08/2017) e 2021 (dal 07/08/2021 al 31/12/2021), per 102 giornate lavorative;
3
- che, inoltre, ha prestato la medesima attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola “Pedullà Antonio Salvatore”, nell'anno 2014 (dal
30/07/2014 al 31/12/2014), per 102 giornate lavorative, nonché alle dipendenze dell'azienda agricola “Zito Rocco”, nell'anno 2019 (dal 07/08/2019 al
31/12/2019), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dai datori di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione dei terreni adibiti ad uliveto;
raccolta delle olive;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a € 40,00/45,00, lavorando per otto ore, dalle ore 07.00 alle ore 15.00/15.30, con un'ora di pausa pranzo;
- che, con provvedimenti notificati negli anni 2024 e 2025, l' ha CP_1
comunicato la revoca delle prestazioni previdenziali per gli anni in cui ha svolto attività lavorativa alle dipendenze delle aziende agricole VE LD
IC e IE ES;
- che, avverso i provvedimenti di revoca, ha proposto ricorsi amministrativi;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni dal 2012, 2013, 2016,
2017, 2018, 2020 e 2021, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze delle ditta RV LD OM e TT RA, per come risulta dal percorso lavorativo storico allegato in atti;
b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni in questione per il corrispondente numero di giornate per ogni singolo anno;
c) Accertare e dichiarare che, in virtù della validità del suddetto rapporto di lavoro, la 4
ricorrente ha maturato i requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione e all'indennità di malattia già regolarmente richieste e godute per i diversi anni;
d) Per l'effetto, revocare e/o annullare i provvedimenti con i quali l' ha CP_1
disposto la revoca e richiesto la ripetizione delle prestazioni erogate a titolo di indennità di malattia e di indennità di disoccupazione agricola, per gli anni oggetto del presente ricorso;
e) Condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e
CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93
c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, l'avvenuta cancellazione dei rapporti di lavoro della ricorrente all'esito di accertamenti ispettivi effettuati presso le aziende datrici di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17/05/2025, questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è inammissibile
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dall' nella memoria di costituzione in quanto la ricorrente CP_1
agisce per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli del
Comune di residenza, che consegue al possesso dei requisiti legislativamente previsti. 5
Infatti, nel contestare i provvedimenti con i quali l' ha disposto la CP_1
revoca e richiesto la ripetizione delle prestazioni erogate, la ricorrente ha chiesto di accertare il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020 e
2021, derivante dalle giornate lavorative svolte alle dipendenze delle ditte
RV LD OM e TT RA.
Ed infatti, i rapporti di lavoro sono stati oggetto di cancellazione in seguito ad un'ispezione effettuata dall' presso le due aziende, circostanza CP_1
che ha determinato la cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per gli anni oggetto di giudizio.
La domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970, con conseguente inammissibilità di tutte le domande collegate.
Infatti, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n.
533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.).
La previsione normativa di uno specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del
1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 493 del 1992). ( Cass. n.5826/2002 , Cass. 6
5942/2001, Cass, 16803/2003; Cass. 19269/2003; Cass. 13381/2004 ; Cass.
7239/2004 ; Cass. 10393/2005).
Del resto, la questione è stata dichiarata infondata dalla Corte
Costituzionale, che ha ritenuto che la circostanza che, all'onere della domanda per conseguire l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, si colleghi un termine di decadenza sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento.
Quanto al profilo dell'irragionevolezza del termine di cui si tratta, per la sua brevità, va ribadito che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, l'incongruità può ravvisarsi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, sia tale da rendere inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso ( v. sent. n. 10 del 1970).
Nondimeno, è stato chiarito che “la congruità di un termine di decadenza
– sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa – deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” ( sent. n.284 del 1985 ;Cassazione civile sez. lav.
05 giugno 2009 n. 13092 ; Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2009 n. 4405;
Cassazione civile sez. lav. 03 aprile 2008 n. 8650; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2007 n. 2375 ;Cassazione civile sez. lav. 16 gennaio 2007 n. 813 ).
Va ricordato, a questo punto, che la Cassazione, con sentenza n.8650 del
2008, ha affermato che “In tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la 7
quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per
l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per
l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove tempestivamente adottato, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato”.
È vero che un mutamento radicale si è verificato, con decorrenza dal 22 dicembre 2008, per effetto dell'abrogazione dell'intera l. n. 83 del 1970 a opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”) d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l.
133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche “l'accertamento dei lavoratori agricoli”.
In tale situazione normativa, mutilata della legge fondamentale, l'accesso al giudice previdenziale doveva considerarsi liberalizzato, ma comunque doveva essere esperita una fase amministrativa ante causam, in quanto molte delle componenti di tale procedura, accertativa delle giornate effettive, non erano disciplinate dalla abrogata l. n. 83 del 1970.
In merito, si pensi:
- all'art. 9 quinquies, 2° e 3° co., l. 608/96 sulla compilazione e la pubblicazione degli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro e accreditate previo controllo, ispezioni, dichiarazioni, integrazioni, modifiche;
8
- ai commi 6° e 7° dello stesso art. 9 quinquies l. n. 608, circa l'invio al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, da parte del lavoratore cui sia stata negata l'iscrizione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta;
- all'art. 11 d.lg. 11.8.1993, n. 375, Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera “aa”, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi, che disciplina i ricorsi amministrativi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli.
Si ponevano problemi di coordinamento non di poco conto, da affrontare e risolvere, perché, all'abrogazione della legge fondamentale, non poteva corrispondere il superamento dell'esigenza di legalità nel comparto della contribuzione in agricoltura.
Tuttavia, dopo poco più di due anni, l'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, con un altro totale mutamento di rotta, ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08.
È evidente l'intenzione del legislatore di rimediare al guasto inspiegabilmente procurato nel 2008, per cui – in questi tempi in cui chi deve far funzionare l'ordinamento giuridico continuamente rivisitato non può permettersi di andare per il sottile – può forse dirsi che l'abrogazione della legge abrogante ha richiamato in servizio la disciplina ex lege n. 83 del 1970.
Se è così, conviene enunciare, in sintesi, la catena dei termini con i quali bisogna di nuovo fare i conti.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
9
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Tuttavia, in difetto del ricorso amministrativo, non si deve computare anche il termine per la formazione del silenzio rigetto.
Quanto alla successione del periodo di vigenza della regola decadenziale sino al 22 dicembre 2008, dell'abrogazione fra tale data e il 6 luglio 2011, nonché del ripristino da ultimo, la regola-cardine dell'art. 252 disp. att. c.c. stavolta risulta pertinente e applicabile, perché il 6 luglio 2011 è stato introdotto un termine cancellatorio (noto ma) nuovo, rispetto alla regolamentazione allora vigente, che non ne prevedeva alcuno.
Pertanto, il riabilitato termine di decadenza decorre dall'entrata in vigore del d.l. 98/11 il 6 luglio 2011.
Quanto alle modalità di comunicazione del provvedimento di cancellazione, va evidenziato che l'art. 38 , comma 6 , del d.l. n. 98/2011 , conv. in legge n. 111/2011, aveva così statuito : “ Al regio decreto 24 settembre 1940
n. 1949 , dopo l'art. 12 è inserito il seguente 12 bis ( notifica mediante pubblica telematica ) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 , dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'art. 6, commi 1, 3 e 4 CP_1
del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 , per gli operai agricoli a tempo 10
determinato , per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni , gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_1
entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stati soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'art. 9 quinquies del decreto- legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996 n. 608.
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvedeva alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Infine, con D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, sono stati soppressi gli elenchi trimestrali ed è stato disposto che la comunicazione della cancellazione debba essere individualmente trasmessa all'interessato.
Nel caso di specie, l ha depositato i provvedimenti con i quali è CP_1
stata disposta la cancellazione delle giornate agricole denunciate dalla ricorrente negli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021 e la prova della notifica dei provvedimenti alla ricorrente, perfezionatasi, per l'anno 2012 in data
13/01/2023, per l'anno 2013 in data 13/01/2023, per l'anno 2016 in data
13/02/2023, per l'anno 2017, in data 13/04/2023, per l'anno 2020 in data
13/01/2023, per l'anno 2021, in data 13/04/2023, come si evince dalle cartoline di ricevimento prodotte.
Tale documentazione, prodotta dall' in allegato alla memoria di CP_1
costituzione, non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente che, inviata espressamente dal giudicante ad interloquire sull'eccezione di decadenza 11
formulata dall' non ha depositato note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e CP_1
non ha preso posizione sul punto, non confutando, dunque, neanche la ricezione dei provvedimenti di disconoscimento per gli anni oggetto di giudizio, come provata dall' CP_1
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine.
Pertanto, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 120 giorni dalla predetta data, che non è stato rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 11/02/2025.
Inoltre, non può tenersi conto dei ricorsi amministrativi, presentati da parte ricorrente non già avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole, ma avverso i provvedimenti di riesame delle prestazioni collegate all'iscrizione, in data 3/04/2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti di cancellazione.
Ne discende che la domanda giurisdizionale doveva essere presentata entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle comunicazioni contenenti il disconoscimento + 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale, spirati nel caso di specie, dal momento che il ricorso giurisdizionale è stato depositato soltanto in data 11/02/2025.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte è la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di giudizio.
La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa e tutte le domande consequenziali. 12
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, inoltre, pacificamente natura sostanziale, estendendosi anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
Da ciò discende l'incontestabilità dei provvedimenti di riesame delle domande di indennità di malattia e di disoccupazione, in ragione dell'accertata insussistenza del requisito della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Infatti, parte ricorrente, in difetto di prova circa il tempestivo esercizio dell'azione giudiziaria, è decaduta dalla possibilità di contestare giudizialmente il disconoscimento dei rapporti di lavoro che ha determinato la cancellazione delle giornate lavorative svolte negli anni oggetto di giudizio.
Pertanto, il ricorso è inammissibile.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e normative registratesi in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 561 / 2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 24/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 561 / 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 561 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Pelle, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC), Via G. Calfapetra n. 41
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Viale Calabria n. 82
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola VE LD IC con sede in Careri
(RC), negli anni 2012 (dal 28/06/2012 al 30/11/2012), 2013 (dal 02/09/2013 al
31/12/2013), 2016 (dal 27/08/2016 al 31/12/2016), 2017 (dal 13/04/2017 al
31/08/2017), 2018 (dal 31/08/2018 al 31/12/2018) e 2020 (dal 18/07/2020 al
31/12/2020), per 102 giornate lavorative;
- che ha prestato la medesima attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola IE ES con sede in Careri (RC), negli anni 2017
(dal 13/04/2017 al 31/08/2017) e 2021 (dal 07/08/2021 al 31/12/2021), per 102 giornate lavorative;
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- che, inoltre, ha prestato la medesima attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola “Pedullà Antonio Salvatore”, nell'anno 2014 (dal
30/07/2014 al 31/12/2014), per 102 giornate lavorative, nonché alle dipendenze dell'azienda agricola “Zito Rocco”, nell'anno 2019 (dal 07/08/2019 al
31/12/2019), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dai datori di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione dei terreni adibiti ad uliveto;
raccolta delle olive;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a € 40,00/45,00, lavorando per otto ore, dalle ore 07.00 alle ore 15.00/15.30, con un'ora di pausa pranzo;
- che, con provvedimenti notificati negli anni 2024 e 2025, l' ha CP_1
comunicato la revoca delle prestazioni previdenziali per gli anni in cui ha svolto attività lavorativa alle dipendenze delle aziende agricole VE LD
IC e IE ES;
- che, avverso i provvedimenti di revoca, ha proposto ricorsi amministrativi;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni dal 2012, 2013, 2016,
2017, 2018, 2020 e 2021, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze delle ditta RV LD OM e TT RA, per come risulta dal percorso lavorativo storico allegato in atti;
b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni in questione per il corrispondente numero di giornate per ogni singolo anno;
c) Accertare e dichiarare che, in virtù della validità del suddetto rapporto di lavoro, la 4
ricorrente ha maturato i requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione e all'indennità di malattia già regolarmente richieste e godute per i diversi anni;
d) Per l'effetto, revocare e/o annullare i provvedimenti con i quali l' ha CP_1
disposto la revoca e richiesto la ripetizione delle prestazioni erogate a titolo di indennità di malattia e di indennità di disoccupazione agricola, per gli anni oggetto del presente ricorso;
e) Condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e
CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93
c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, l'avvenuta cancellazione dei rapporti di lavoro della ricorrente all'esito di accertamenti ispettivi effettuati presso le aziende datrici di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17/05/2025, questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è inammissibile
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dall' nella memoria di costituzione in quanto la ricorrente CP_1
agisce per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli del
Comune di residenza, che consegue al possesso dei requisiti legislativamente previsti. 5
Infatti, nel contestare i provvedimenti con i quali l' ha disposto la CP_1
revoca e richiesto la ripetizione delle prestazioni erogate, la ricorrente ha chiesto di accertare il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020 e
2021, derivante dalle giornate lavorative svolte alle dipendenze delle ditte
RV LD OM e TT RA.
Ed infatti, i rapporti di lavoro sono stati oggetto di cancellazione in seguito ad un'ispezione effettuata dall' presso le due aziende, circostanza CP_1
che ha determinato la cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per gli anni oggetto di giudizio.
La domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970, con conseguente inammissibilità di tutte le domande collegate.
Infatti, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n.
533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.).
La previsione normativa di uno specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del
1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 493 del 1992). ( Cass. n.5826/2002 , Cass. 6
5942/2001, Cass, 16803/2003; Cass. 19269/2003; Cass. 13381/2004 ; Cass.
7239/2004 ; Cass. 10393/2005).
Del resto, la questione è stata dichiarata infondata dalla Corte
Costituzionale, che ha ritenuto che la circostanza che, all'onere della domanda per conseguire l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, si colleghi un termine di decadenza sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento.
Quanto al profilo dell'irragionevolezza del termine di cui si tratta, per la sua brevità, va ribadito che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, l'incongruità può ravvisarsi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, sia tale da rendere inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso ( v. sent. n. 10 del 1970).
Nondimeno, è stato chiarito che “la congruità di un termine di decadenza
– sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa – deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” ( sent. n.284 del 1985 ;Cassazione civile sez. lav.
05 giugno 2009 n. 13092 ; Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2009 n. 4405;
Cassazione civile sez. lav. 03 aprile 2008 n. 8650; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2007 n. 2375 ;Cassazione civile sez. lav. 16 gennaio 2007 n. 813 ).
Va ricordato, a questo punto, che la Cassazione, con sentenza n.8650 del
2008, ha affermato che “In tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la 7
quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per
l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per
l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove tempestivamente adottato, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato”.
È vero che un mutamento radicale si è verificato, con decorrenza dal 22 dicembre 2008, per effetto dell'abrogazione dell'intera l. n. 83 del 1970 a opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”) d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l.
133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche “l'accertamento dei lavoratori agricoli”.
In tale situazione normativa, mutilata della legge fondamentale, l'accesso al giudice previdenziale doveva considerarsi liberalizzato, ma comunque doveva essere esperita una fase amministrativa ante causam, in quanto molte delle componenti di tale procedura, accertativa delle giornate effettive, non erano disciplinate dalla abrogata l. n. 83 del 1970.
In merito, si pensi:
- all'art. 9 quinquies, 2° e 3° co., l. 608/96 sulla compilazione e la pubblicazione degli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro e accreditate previo controllo, ispezioni, dichiarazioni, integrazioni, modifiche;
8
- ai commi 6° e 7° dello stesso art. 9 quinquies l. n. 608, circa l'invio al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, da parte del lavoratore cui sia stata negata l'iscrizione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta;
- all'art. 11 d.lg. 11.8.1993, n. 375, Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera “aa”, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi, che disciplina i ricorsi amministrativi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli.
Si ponevano problemi di coordinamento non di poco conto, da affrontare e risolvere, perché, all'abrogazione della legge fondamentale, non poteva corrispondere il superamento dell'esigenza di legalità nel comparto della contribuzione in agricoltura.
Tuttavia, dopo poco più di due anni, l'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, con un altro totale mutamento di rotta, ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08.
È evidente l'intenzione del legislatore di rimediare al guasto inspiegabilmente procurato nel 2008, per cui – in questi tempi in cui chi deve far funzionare l'ordinamento giuridico continuamente rivisitato non può permettersi di andare per il sottile – può forse dirsi che l'abrogazione della legge abrogante ha richiamato in servizio la disciplina ex lege n. 83 del 1970.
Se è così, conviene enunciare, in sintesi, la catena dei termini con i quali bisogna di nuovo fare i conti.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
9
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Tuttavia, in difetto del ricorso amministrativo, non si deve computare anche il termine per la formazione del silenzio rigetto.
Quanto alla successione del periodo di vigenza della regola decadenziale sino al 22 dicembre 2008, dell'abrogazione fra tale data e il 6 luglio 2011, nonché del ripristino da ultimo, la regola-cardine dell'art. 252 disp. att. c.c. stavolta risulta pertinente e applicabile, perché il 6 luglio 2011 è stato introdotto un termine cancellatorio (noto ma) nuovo, rispetto alla regolamentazione allora vigente, che non ne prevedeva alcuno.
Pertanto, il riabilitato termine di decadenza decorre dall'entrata in vigore del d.l. 98/11 il 6 luglio 2011.
Quanto alle modalità di comunicazione del provvedimento di cancellazione, va evidenziato che l'art. 38 , comma 6 , del d.l. n. 98/2011 , conv. in legge n. 111/2011, aveva così statuito : “ Al regio decreto 24 settembre 1940
n. 1949 , dopo l'art. 12 è inserito il seguente 12 bis ( notifica mediante pubblica telematica ) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 , dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'art. 6, commi 1, 3 e 4 CP_1
del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 , per gli operai agricoli a tempo 10
determinato , per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni , gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_1
entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stati soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'art. 9 quinquies del decreto- legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996 n. 608.
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvedeva alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Infine, con D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, sono stati soppressi gli elenchi trimestrali ed è stato disposto che la comunicazione della cancellazione debba essere individualmente trasmessa all'interessato.
Nel caso di specie, l ha depositato i provvedimenti con i quali è CP_1
stata disposta la cancellazione delle giornate agricole denunciate dalla ricorrente negli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021 e la prova della notifica dei provvedimenti alla ricorrente, perfezionatasi, per l'anno 2012 in data
13/01/2023, per l'anno 2013 in data 13/01/2023, per l'anno 2016 in data
13/02/2023, per l'anno 2017, in data 13/04/2023, per l'anno 2020 in data
13/01/2023, per l'anno 2021, in data 13/04/2023, come si evince dalle cartoline di ricevimento prodotte.
Tale documentazione, prodotta dall' in allegato alla memoria di CP_1
costituzione, non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente che, inviata espressamente dal giudicante ad interloquire sull'eccezione di decadenza 11
formulata dall' non ha depositato note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e CP_1
non ha preso posizione sul punto, non confutando, dunque, neanche la ricezione dei provvedimenti di disconoscimento per gli anni oggetto di giudizio, come provata dall' CP_1
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine.
Pertanto, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 120 giorni dalla predetta data, che non è stato rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 11/02/2025.
Inoltre, non può tenersi conto dei ricorsi amministrativi, presentati da parte ricorrente non già avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole, ma avverso i provvedimenti di riesame delle prestazioni collegate all'iscrizione, in data 3/04/2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti di cancellazione.
Ne discende che la domanda giurisdizionale doveva essere presentata entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle comunicazioni contenenti il disconoscimento + 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale, spirati nel caso di specie, dal momento che il ricorso giurisdizionale è stato depositato soltanto in data 11/02/2025.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte è la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di giudizio.
La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa e tutte le domande consequenziali. 12
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, inoltre, pacificamente natura sostanziale, estendendosi anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
Da ciò discende l'incontestabilità dei provvedimenti di riesame delle domande di indennità di malattia e di disoccupazione, in ragione dell'accertata insussistenza del requisito della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Infatti, parte ricorrente, in difetto di prova circa il tempestivo esercizio dell'azione giudiziaria, è decaduta dalla possibilità di contestare giudizialmente il disconoscimento dei rapporti di lavoro che ha determinato la cancellazione delle giornate lavorative svolte negli anni oggetto di giudizio.
Pertanto, il ricorso è inammissibile.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e normative registratesi in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 561 / 2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 24/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci