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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8708/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63795 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 1 Aprile 2024, il Sig. Dott. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 63795, relativa a IMU 2019, notificato in data 10 settembre 2024, recante la somma di euro 296,00 e
contro
Comune di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce che la pretesa è infondata in fatto e in diritto, nonchè errata ed illegittima, stante che l'odierno ricorrente ha provveduto a pagare le somme dovute per IMU secondo semestre 2019 nella misura di euro 395,00. Che il ricorrente ha tempestivamente pagato in data 12/12/2019 e che ha corrisposto l'imposta in misura superiore a quella dovuta pagando euro 395,00 invece di euro 296,00. Che in data 30/09/2024 presentava istanza di annullamento in autotutela con prot.
N. 421402, senza ricevere alcuna risposta dell'Ente Impositore.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine all'eccezione sollevata dal contribuente si specifica che lo stesso è proprietario di un immobile sito in Catania, Indirizzo_1, iscritto al foglio 69, part. 5857, subalterno 9. Per tale immobile il ricorrente deve versare la somma complessiva di € 593,00 da pagarsi secondo quanto stabilito dalla legge, in due rata rispettivamente di €.297,00 in acconto e di €. 296,00 a saldo. Dall'analisi della posizione del contribuente relativa all'anno in contestazione, l'ufficio gestione del tributo ha rilevato che il predetto ha versato meno di quanto doveva pertanto la differenza di imposta richiesta dall'ufficio è legittima così come si evince dal quadro riassuntivo della posizione del contribuente che si allega alle presenti controdeduzioni..
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n.63795 per l'anno d'imposta
2019,con cui il Comune ha richiesto al contribuente il pagamento di euro 296,00 (di cui 198,00 per imposta), sul presupposto del parziale versamento dell'IMU dovuta. Il contribuente contesta in radice tale presupposto, allegando e documentando l'avvenuto pagamento integrale – anzi superiore – dell'imposta dovuta per il secondo semestre 2019.
Il ricorrente ha prodotto l'avviso di accertamento impugnato, dal quale risulta: l'ammontare del saldo IMU
2019 ritenuto dovuto dall'Ente (euro 296,00), l'indicazione, nel riepilogo, di un versamento effettuato di euro
395,00 sotto il profilo del saldo;
la quietanza di pagamento della seconda rata IMU 2019 per euro 395,00; la copia dell'istanza di annullamento in autotutela presentata al Comune. Da tali elementi emerge un dato pacifico e non smentito in modo puntuale dall'Ente: lo stesso Comune, nell'avviso di accertamento, dà atto di un versamento a saldo pari a euro 395,00, a fronte di un saldo IMU dovuto pari a euro 296,00. In punto di onere della prova, va ricordato che: spetta all'Ente impositore dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo e la correttezza del quantum accertato;
al contrario, il contribuente, a fronte di un accertamento per “omesso/parziale versamento”, adempie al proprio onere probatorio dimostrando il pagamento mediante idonea documentazione (quietanza, estratto F24, risultanze del cassetto fiscale, ecc. ). Nel caso di specie: il contribuente ha assolto il proprio onere, esibendo prova del pagamento;
l'Ente, pur affermando genericamente l'esistenza di una “differenza di imposta”, non ha confutato specificamente: né l'importo del pagamento di euro 395,00, né la circostanza che tale somma supera il saldo IMU di euro 296,00 indicato nello stesso avviso. Il richiamo delle controdeduzioni comunali ad un quadro riassuntivo interno della posizione del contribuente, privo in atti di un'analitica riconciliazione tra importi dovuti e versati, non è sufficiente a superare il dato oggettivo emergente dall'avviso e dalla quietanza di pagamento.
L'avviso di accertamento si fonda sulla contestazione di un parziale versamento, assumendo come differenza di imposta dovuta l'importo di euro 198,00.
Tuttavia: l'ammontare del saldo dovuto indicato dall'Ente è pari a euro 296,00; il versamento effettuato dal contribuente, come riportato nel medesimo avviso è di euro 395,00; ne consegue che, lungi dal trovarsi in presenza di un “parziale versamento”, ci si trova di fronte ad un versamento superiore al saldo dovuto. In assenza di un diverso criterio di calcolo motivato e dimostrato dall'Ente, o di un disconoscimento puntuale del pagamento documentato, la pretesa impositiva, così come cristallizzata nell'avviso impugnato, risulta oggettivamente infondata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente Comune di Catania alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8708/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63795 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 1 Aprile 2024, il Sig. Dott. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 63795, relativa a IMU 2019, notificato in data 10 settembre 2024, recante la somma di euro 296,00 e
contro
Comune di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce che la pretesa è infondata in fatto e in diritto, nonchè errata ed illegittima, stante che l'odierno ricorrente ha provveduto a pagare le somme dovute per IMU secondo semestre 2019 nella misura di euro 395,00. Che il ricorrente ha tempestivamente pagato in data 12/12/2019 e che ha corrisposto l'imposta in misura superiore a quella dovuta pagando euro 395,00 invece di euro 296,00. Che in data 30/09/2024 presentava istanza di annullamento in autotutela con prot.
N. 421402, senza ricevere alcuna risposta dell'Ente Impositore.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine all'eccezione sollevata dal contribuente si specifica che lo stesso è proprietario di un immobile sito in Catania, Indirizzo_1, iscritto al foglio 69, part. 5857, subalterno 9. Per tale immobile il ricorrente deve versare la somma complessiva di € 593,00 da pagarsi secondo quanto stabilito dalla legge, in due rata rispettivamente di €.297,00 in acconto e di €. 296,00 a saldo. Dall'analisi della posizione del contribuente relativa all'anno in contestazione, l'ufficio gestione del tributo ha rilevato che il predetto ha versato meno di quanto doveva pertanto la differenza di imposta richiesta dall'ufficio è legittima così come si evince dal quadro riassuntivo della posizione del contribuente che si allega alle presenti controdeduzioni..
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n.63795 per l'anno d'imposta
2019,con cui il Comune ha richiesto al contribuente il pagamento di euro 296,00 (di cui 198,00 per imposta), sul presupposto del parziale versamento dell'IMU dovuta. Il contribuente contesta in radice tale presupposto, allegando e documentando l'avvenuto pagamento integrale – anzi superiore – dell'imposta dovuta per il secondo semestre 2019.
Il ricorrente ha prodotto l'avviso di accertamento impugnato, dal quale risulta: l'ammontare del saldo IMU
2019 ritenuto dovuto dall'Ente (euro 296,00), l'indicazione, nel riepilogo, di un versamento effettuato di euro
395,00 sotto il profilo del saldo;
la quietanza di pagamento della seconda rata IMU 2019 per euro 395,00; la copia dell'istanza di annullamento in autotutela presentata al Comune. Da tali elementi emerge un dato pacifico e non smentito in modo puntuale dall'Ente: lo stesso Comune, nell'avviso di accertamento, dà atto di un versamento a saldo pari a euro 395,00, a fronte di un saldo IMU dovuto pari a euro 296,00. In punto di onere della prova, va ricordato che: spetta all'Ente impositore dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo e la correttezza del quantum accertato;
al contrario, il contribuente, a fronte di un accertamento per “omesso/parziale versamento”, adempie al proprio onere probatorio dimostrando il pagamento mediante idonea documentazione (quietanza, estratto F24, risultanze del cassetto fiscale, ecc. ). Nel caso di specie: il contribuente ha assolto il proprio onere, esibendo prova del pagamento;
l'Ente, pur affermando genericamente l'esistenza di una “differenza di imposta”, non ha confutato specificamente: né l'importo del pagamento di euro 395,00, né la circostanza che tale somma supera il saldo IMU di euro 296,00 indicato nello stesso avviso. Il richiamo delle controdeduzioni comunali ad un quadro riassuntivo interno della posizione del contribuente, privo in atti di un'analitica riconciliazione tra importi dovuti e versati, non è sufficiente a superare il dato oggettivo emergente dall'avviso e dalla quietanza di pagamento.
L'avviso di accertamento si fonda sulla contestazione di un parziale versamento, assumendo come differenza di imposta dovuta l'importo di euro 198,00.
Tuttavia: l'ammontare del saldo dovuto indicato dall'Ente è pari a euro 296,00; il versamento effettuato dal contribuente, come riportato nel medesimo avviso è di euro 395,00; ne consegue che, lungi dal trovarsi in presenza di un “parziale versamento”, ci si trova di fronte ad un versamento superiore al saldo dovuto. In assenza di un diverso criterio di calcolo motivato e dimostrato dall'Ente, o di un disconoscimento puntuale del pagamento documentato, la pretesa impositiva, così come cristallizzata nell'avviso impugnato, risulta oggettivamente infondata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente Comune di Catania alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)