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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°15270\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Di Giorgio in virtù Parte_1 di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
G. Fiorentino
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione previdenziale\assistenziale
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 esponendo Parte_1 che con decreto di omologa emesso in data 26.3.2023 a seguito di procedimento di a.t.p. era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dalla domanda, che parte ricorrente aveva inviato documentazione per la liquidazione della prestazione, che l' non aveva provveduto alla liquidazione, ha chiesto la CP_1 condanna dell' al pagamento della somma maturata a titolo di CP_1 ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza suindicata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituito eccependo che la liquidazione degli arretrati CP_1 era stata bloccata in attesa di dichiarazione di opzione tra Pt_2
e a.i.o., che dalle somme maturate a titolo di arretrati va detratta la somma maturata a titolo di indebito per ricostruzione della pensione di invalidità civile;
ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Preso atto che in corso di causa è intervenuto il pagamento dei ratei maturati nel secondo triennio, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto dichiarazione di opzione naspi per il periodo dall'1\2021 al 10.1.2022 inviata all' in data 10.7.2024, come emerge dalla CP_1 relativa documentazione.
Quanto all'eventuale indebito, si osserva che più volte CP_1 richiesto da questo Giudice, non ha fornito alcun chiarimento sulla sussistenza ed ammontare dell'indebito pertanto la domanda va accolta entro i limiti suindicati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di CP_1 assegno ordinario di invalidità maturati dal 10.1.2022 detratti i ratei già liquidati come da prospetto del 3.7.2024 relativamente ai quali dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_1 complessiva somma di E.2000,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Roma 30.6.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°15270\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Di Giorgio in virtù Parte_1 di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
G. Fiorentino
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione previdenziale\assistenziale
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 esponendo Parte_1 che con decreto di omologa emesso in data 26.3.2023 a seguito di procedimento di a.t.p. era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dalla domanda, che parte ricorrente aveva inviato documentazione per la liquidazione della prestazione, che l' non aveva provveduto alla liquidazione, ha chiesto la CP_1 condanna dell' al pagamento della somma maturata a titolo di CP_1 ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza suindicata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituito eccependo che la liquidazione degli arretrati CP_1 era stata bloccata in attesa di dichiarazione di opzione tra Pt_2
e a.i.o., che dalle somme maturate a titolo di arretrati va detratta la somma maturata a titolo di indebito per ricostruzione della pensione di invalidità civile;
ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Preso atto che in corso di causa è intervenuto il pagamento dei ratei maturati nel secondo triennio, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto dichiarazione di opzione naspi per il periodo dall'1\2021 al 10.1.2022 inviata all' in data 10.7.2024, come emerge dalla CP_1 relativa documentazione.
Quanto all'eventuale indebito, si osserva che più volte CP_1 richiesto da questo Giudice, non ha fornito alcun chiarimento sulla sussistenza ed ammontare dell'indebito pertanto la domanda va accolta entro i limiti suindicati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di CP_1 assegno ordinario di invalidità maturati dal 10.1.2022 detratti i ratei già liquidati come da prospetto del 3.7.2024 relativamente ai quali dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_1 complessiva somma di E.2000,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Roma 30.6.2025 Il Giudice