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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - PROTEZIONE
INTERNAZIO NALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7083/2023 promossa da:
, codice fiscale brasiliano n. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Lucena - RS, Brasile, il 27/08/1984, residente in [...], Ivoti -
RS, CAP: Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercitante la P.IVA_1 responsabilità genitoriale sulla GL , codice fiscale brasiliano n. Persona_1
, nata a [...] - RS, Brasile, il 30/07/2015, residente in [...]
Pastor Ernesto Schlieper, 200, Ivoti - RS, CAP: 93900-000, Brasile;
unitamente a
, n. , nata a [...] - Controparte_1 Controparte_2 C.F._3
RS, Brasile, il 06/03/1984, residente in [...], SEM, Sete de
Setembro, Ivoti - RS, CAP: 93900-000, Brasile;
, codice fiscale brasiliano n. , nato a Parte_2 C.F._4
Santo Cristo - RS, Brasile, il 05/09/1996, residente in [...], Ap. 63, Sao
Paulo - SP, CAP: 01509-001, Brasile;
pagina 1 di 7 codice fiscale brasiliano n. , nato Parte_3 C.F._5
a Porto Alegre -RS, Brasile, il 29/06/1993, residente in [...], Ap. 63, Sao
Paulo - SP, CAP: 01509-001, Brasile
Tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Stabilito Maria Gabriela Carvalho Homem
IA CO (C.F. ) e Avv. Monica Callegari (C.F. C.F._6
, giusta procura allegata a comparsa di nuovo difensore, i quali C.F._7 hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza di discussione e decisione, riportandosi alle conclusioni già rassegnate e, segnatamente: “Disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ogni altra Autorità amministrativa e comunque a Controparte_3 ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti sig.ri, Parte_3
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla GL minore: Parte_1
pagina 2 di 7 , in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale Parte_4 anche (non integrante il ricorso)e, hanno chiesto il Persona_2 Parte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_3 emigrato in Brasile, ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta (cfr doc. 1, 2,3, nonché documentazione allegata alle note di udienza)
Il resistente non si è costituito in giudizio. CP_3
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. +
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_3 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
pagina 3 di 7 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Segnatamente, è stato puntualmente dedotto e comprovato che dall'unione coniugale tra e nasceva in data 07.11.1916 ; Persona_3 CP_4 Persona_4 quest'ultimo, a sua volta, coniugandosi con , generava in data 24.09.1958 CP_5
e in data 24.12.1959 . Persona_5 Persona_6
La sig.ra , coniugandosi con ha generato in Persona_5 Persona_7 data 29.06.1996 il ricorrente infine, Parte_3 Persona_6 coniugandosi con , ha generato in data 27.08.1984 il ricorrente CP_6 Parte_1
che agisce congiuntamente con l'altro genitore esercente la potestà genitoriale, anche
[...] in nome e per conto della GL minore, la ricorrente , nata in [...] Parte_4
30.07.2015 e, successivamente, in data 05.09.1996 il ricorrente (cfr. doc. Parte_5
2).
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3 in atti “certificato negativo di naturalizzazione), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere pagina 4 di 7 i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile nel gennaio 2023 e che il consolato, attestando la ricezione, rispondeva come “A causa dell'enorme domanda, non è possibile rispondere a dubbi sul numero nella fila e/o previsioni” (cfr. doc. 4).
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_3 perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
pagina 5 di 7 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese non configurandosi strictu sensu alcuna soccombenza e stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
I)- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: Parte_3
nato a [...] - SP, Brasile il 29.06.1993 (cod. fisc.
[...]
), , nato a [...] - RS, Brasile il C.F._8 Parte_1
27.08.1984 (cod. fisc. ), in proprio e quale esercente la potestà C.F._9 genitoriale sulla GL minore: LA , nata a [...] - RS, Brasile il Parte_4
30.07.2015 (cod. fisc. ), in rappresentanza della quale agisce quale C.F._10 esercente la potestà genitoriale anche (non integrante il ricorso) nata a [...]
Lajeado – RS, Brasile il 06.03.1984, , nato a [...] - RS, Brasile il Parte_5
05.09.1996 (cod. fisc. ), residenti come indicato in intestazione, sono C.F._11 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano nato il [...] a [...]; Persona_3
II)ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 6 di 7 III)Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza
5 dicembre 2025
Il Giudice
RE ME
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - PROTEZIONE
INTERNAZIO NALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7083/2023 promossa da:
, codice fiscale brasiliano n. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Lucena - RS, Brasile, il 27/08/1984, residente in [...], Ivoti -
RS, CAP: Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercitante la P.IVA_1 responsabilità genitoriale sulla GL , codice fiscale brasiliano n. Persona_1
, nata a [...] - RS, Brasile, il 30/07/2015, residente in [...]
Pastor Ernesto Schlieper, 200, Ivoti - RS, CAP: 93900-000, Brasile;
unitamente a
, n. , nata a [...] - Controparte_1 Controparte_2 C.F._3
RS, Brasile, il 06/03/1984, residente in [...], SEM, Sete de
Setembro, Ivoti - RS, CAP: 93900-000, Brasile;
, codice fiscale brasiliano n. , nato a Parte_2 C.F._4
Santo Cristo - RS, Brasile, il 05/09/1996, residente in [...], Ap. 63, Sao
Paulo - SP, CAP: 01509-001, Brasile;
pagina 1 di 7 codice fiscale brasiliano n. , nato Parte_3 C.F._5
a Porto Alegre -RS, Brasile, il 29/06/1993, residente in [...], Ap. 63, Sao
Paulo - SP, CAP: 01509-001, Brasile
Tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Stabilito Maria Gabriela Carvalho Homem
IA CO (C.F. ) e Avv. Monica Callegari (C.F. C.F._6
, giusta procura allegata a comparsa di nuovo difensore, i quali C.F._7 hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza di discussione e decisione, riportandosi alle conclusioni già rassegnate e, segnatamente: “Disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ogni altra Autorità amministrativa e comunque a Controparte_3 ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti sig.ri, Parte_3
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla GL minore: Parte_1
pagina 2 di 7 , in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale Parte_4 anche (non integrante il ricorso)e, hanno chiesto il Persona_2 Parte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_3 emigrato in Brasile, ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta (cfr doc. 1, 2,3, nonché documentazione allegata alle note di udienza)
Il resistente non si è costituito in giudizio. CP_3
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. +
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui Persona_3 deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
pagina 3 di 7 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Segnatamente, è stato puntualmente dedotto e comprovato che dall'unione coniugale tra e nasceva in data 07.11.1916 ; Persona_3 CP_4 Persona_4 quest'ultimo, a sua volta, coniugandosi con , generava in data 24.09.1958 CP_5
e in data 24.12.1959 . Persona_5 Persona_6
La sig.ra , coniugandosi con ha generato in Persona_5 Persona_7 data 29.06.1996 il ricorrente infine, Parte_3 Persona_6 coniugandosi con , ha generato in data 27.08.1984 il ricorrente CP_6 Parte_1
che agisce congiuntamente con l'altro genitore esercente la potestà genitoriale, anche
[...] in nome e per conto della GL minore, la ricorrente , nata in [...] Parte_4
30.07.2015 e, successivamente, in data 05.09.1996 il ricorrente (cfr. doc. Parte_5
2).
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3 in atti “certificato negativo di naturalizzazione), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere pagina 4 di 7 i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile nel gennaio 2023 e che il consolato, attestando la ricezione, rispondeva come “A causa dell'enorme domanda, non è possibile rispondere a dubbi sul numero nella fila e/o previsioni” (cfr. doc. 4).
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_3 perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
pagina 5 di 7 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese non configurandosi strictu sensu alcuna soccombenza e stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
I)- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: Parte_3
nato a [...] - SP, Brasile il 29.06.1993 (cod. fisc.
[...]
), , nato a [...] - RS, Brasile il C.F._8 Parte_1
27.08.1984 (cod. fisc. ), in proprio e quale esercente la potestà C.F._9 genitoriale sulla GL minore: LA , nata a [...] - RS, Brasile il Parte_4
30.07.2015 (cod. fisc. ), in rappresentanza della quale agisce quale C.F._10 esercente la potestà genitoriale anche (non integrante il ricorso) nata a [...]
Lajeado – RS, Brasile il 06.03.1984, , nato a [...] - RS, Brasile il Parte_5
05.09.1996 (cod. fisc. ), residenti come indicato in intestazione, sono C.F._11 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano nato il [...] a [...]; Persona_3
II)ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 6 di 7 III)Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza
5 dicembre 2025
Il Giudice
RE ME
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