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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.13740/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CASTELLUZZO ROSA EMANUELA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 07.05.2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della disabilità ex art. 3, comma 1, L.
104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che liquida in € CP_1
1.750,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Castelluzzo Rosa Emanuela, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 26/09/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
l. 104/1992);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sola sussistenza del requisito sanitario per la disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di con distrazione in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.13740/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CASTELLUZZO ROSA EMANUELA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 07.05.2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della disabilità ex art. 3, comma 1, L.
104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che liquida in € CP_1
1.750,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Castelluzzo Rosa Emanuela, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 26/09/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
l. 104/1992);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sola sussistenza del requisito sanitario per la disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di con distrazione in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno