TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1692/2023 R.G.A.C., vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Giancarla Domenicale (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._3
Taglio di Po (Ro), via Romea Comunale nr. 88;
- ricorrente -
e
(C.F.: ), in qualità di Amministratore di Sostegno di CP_1 C.F._4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_2 C.F._5
Alessandro Marangoni (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo Studio del C.F._6
proprio difensore, sito in Taglio di Po (RO), Via Milite Ignoto n. 22;
- resistente –
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da udienza del 27.11.2024
Per il resisrtente: come da udienza del 27.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1 1. e hanno dedotto di essere eredi di , deceduto il Parte_1 Parte_2 Persona_1
10.12.2020.
I ricorrenti hanno dedotto che, considerata la scarsa collaborazione dell'altra erede , Controparte_2
moglie del de cuius e odierna resistente, sono stati costretti a compiere verifiche ed approfondimenti in relazione ai conti intestati a . Persona_1
Dunque, i ricorrenti hanno allegato che, acquisita documentazione bancaria, hanno riscontrato bonifici effettuati in favore di dal conto nr. 0740/00003156017 intestato a , Controparte_2 Persona_1
per un totale di 130.000,00 euro, e in particolare:
a. in data 16.03.2020 bonifico pari ad € 47.000,00;
b. in data 11.05.2020 bonifico pari ad € 50.000,00;
c. in data 22.05.2020 bonifico pari ad € 3.000,00;
d. in data 17.07.2020 bonifico pari ad € 30.000,00.
Inoltre, gli istanti hanno evidenziato di avere esperito vanamente il procedimento di mediazione obbligatoria.
si è tardivamente costituita in data 16.9.2024, mediante il proprio amministratore di Controparte_2
sostegno, chiedendo, in via preliminare, di essere rimessa in termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c..
Nel merito, la resistente ha dedotto che elargizioni del marito in suo favore sono riconducibili all'adempimento di una obbligazione naturale.
2. Gli attori hanno così precisato le conclusioni: “Nel merito ed in via principale: dichiarare nulle, per difetto della forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., le donazioni effettuate dal de cuius
[...] in favore della GN , per complessivi € 130.000,00= Per_1 Controparte_2
(centotrentamila//00), eseguite a mezzo nr. 04 bonifici dal conto corrente del de cuius a quello della GN , e segnatamente, in data 16.03.2020 bonifico pari ad € 47.000,00= Controparte_2
(quarantasettemila//00), in data 11.05.2020 bonifico pari ad € 50.000,00= (cinquantamila//00), in data
22.05.2020 bonifico pari ad € 3.000,00= (tremila//00), in data 17.07.2020 bonifico pari ad €
30.000,00= (trentamila//00), come in atti motivato;
e conseguentemente, condannare la GN
a restituire alla massa ereditaria € 130.000,00= (centotrentamila//00), e per Controparte_2
l'effetto, condannare la resistente a versare in favore dei signori e Parte_1 Parte_2 la loro quota ereditaria pari ad € 1/3 della massa ereditaria, corrispondente ad 43.333,33=
(quarantatremilatrecentotrentatre//33), ergo € 21.666,66= (ventunomilaseicentosessantasei//66)
2 ciascuno, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione.- Con vittoria di spese e competenze legali”.
Invece, la convenuta ha così precisato le conclusioni: “In via preliminare: rimettere in termini
l'esponente, autorizzando il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c.; Nel merito: respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra non è tenuta a restituire alla massa ereditaria la somma Controparte_2 pari a euro 130.000,00; Con vittoria di spese e compensi legali”.
3. In via del tutto preliminare, giova precisare che l'istanza di rimessione in termini formulata dalla resistente è stata espressamente rigettata con provvedimento del 27.11.2024 per le motivazioni nello stesso contenute, da intendersi ivi integralmente richiamate.
4. Nel merito, occorre preliminarmente verificare la sussistenza della titolarità attiva in capo ai ricorrenti, i quali hanno agito spendendo la qualità di eredi di . Persona_1
Il Tribunale ritiene di dare continuità al principio secondo cui, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt.
565 e ss. c.c. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c.
l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cassazione civile sez. II,
11/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 11/08/2021), n.22730; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del
3 27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv. 648326; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018, Rv. 648845 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018, Rv. 649422).
E ancora, l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve provare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quest'ultimo, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria (Cfr. Tribunale Lecce sez. II,
24/02/2022, n.517 in www.deiure.it).
Nella specie, gli attori hanno fornito prova della morte di nonché della loro qualità Persona_1
di eredi (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso).
In particolare, precisato che la successione si è aperta ab intestato, i ricorrenti ha depositato certificati storici di famiglia, da cui si evince che, al momento della morte di gli eredi Persona_1
corrispondevano alla di lui moglie, , nonché i figli del fratello premorto ( Controparte_2 Per_2
) del de cuius, ossia e
[...] Parte_1 Parte_3
Successivamente, in data 16.4.2023, è venuta a mancare lasciando come unica Parte_3 erede anch'ella odierna ricorrente (Cfr. doc. da 20 a 22 di parte ricorrente). Parte_2
Inoltre, si reputa che l'esercizio della presente azione da parte degli odierni ricorrenti è condotta idonea e sufficiente a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius.
5. Tanto premesso, si osserva che, nella specie, è pacifico, oltre che riscontrabile per tabulas, che il conto n. 0740/00003156017 presso la Filiale nr. 45536, individuato dagli attori, fosse intestato esclusivamente al de cuius e che detto conto fosse alimentato esclusivamente Persona_1
mediante somme riferibili al Per_1
E ancora, sono documentalmente provate le operazioni qualificate dagli attori come donazioni in favore della convenuta , ossia: Controparte_2
- in data 16.03.2020 bonifico pari ad € 47.000,00 (Cfr. doc. n. 10.16 di parte ricorrente);
- in data 11.05.2020 bonifico pari ad € 50.000,00 (Cfr. doc. n. 10.18 di parte ricorrente);
- in data 22.05.2020 bonifico pari ad € 3.000,00 (Cfr. doc. 10.18 di parte ricorrente);
- in data 17.07.2020 bonifico pari ad € 30.000,00 (Cfr. doc. 10.20 di parte ricorrente), per un totale di 130.000,00 euro.
Inoltre, dall'esame dei documenti e come dedotto dagli attori, tutte le specifiche operazioni sopra indicate:
4 - riportano come descrizione “giroconto/versamento a favore di ”; Controparte_2
- hanno come beneficiario (cfr. doc. n. 16 e 17 di parte ricorrente). Controparte_2
D'altronde, la stessa resistente, sebbene tardivamente costituitasi, non ha affatto contestato di avere ricevuto dette somme da parte del de cuius, anzi ha confermato la circostanza.
5.1 Tanto premesso, occorre verificare se si sia in presenza o meno di donazioni.
Nel costituirsi, la resistente non ha fornito alcuna plausibile giustificazione a sostegno di tali spostamenti patrimoniali e, nondimeno, ha confermato che essi sono stati effettuati a titolo gratuito.
In particolare, la ha dedotto: “I bonifici che le controparti pretendono siano oggetto di CP_2
collazione al patrimonio relitto di sono, invero, da qualificarsi quali adempimenti ai Parte_4
doveri di contribuzione economica che gravavano sul de cuius in qualità di marito della sig.ra
. Quest'ultima, infatti, avendo quale unico reddito una modestissima pensione di Controparte_2
vecchiaia (Doc 05 – CU INPS pensione categoria VO), viveva sostanzialmente beneficiando del patrimonio del marito che, trovatosi in precarie condizioni di salute, ha voluto – tramite i bonifici de quibus – provvedere pro futuro alle esigenze della moglie (anch'ella in condizioni di salute non ottimali), conscio del fatto che nella successione sarebbe concorsa con gli odierni ricorrenti” (Cfr. comparsa di risposta pag. 4).
Il Tribunale reputa che tali deduzioni confermino pienamente la prospettazione dei ricorrenti, in quanto, sebbene si faccia genericamente riferimento all'istituto dell'obbligazione naturale, la resistente ha espressamente dedotto che tali elargizioni fossero finalizzate a garantire alla stessa di far fronte alle sue esigenze “pro futuro”, con la espressa intenzione di sottrarre tali sostanze all'asse ereditario.
Orbene, come noto, la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (tra le altre Cass. 19578/2016).
Nella specie, a parere di questo giudicante, difettano entrambi gli elementi necessari, in quanto la consistenza delle somme elargite in favore della disvela la totale carenza di proporzionalità CP_2
e di adeguatezza, in quanto peraltro volte ad assicurare alla resistente la disponibilità di dette somme in un momento in cui il vincolo coniugale sarebbe venuto meno per morte del Per_1
Inoltre, non può trascurarsi che tali dazioni siano avvenute in un arco temporale relativamente ristretto, periodo nel quale il ha liquidato tutti i titoli di cui era intestatario, per poi, contestualmente, Per_1
corrispondere il ricavato in favore della . CP_2
5 Anche tali modalità sono indice della reale assenza di proporzionalità e di adeguatezza, ma disvelano piuttosto l'intenzione di sottrarre i beni in questione all'asse ereditario del de cuius.
Dunque, pacifica la natura gratuita di tali disposizioni patrimoniali da parte del esse non Per_1
possono che essere ricondotte alla fattispecie del contratto di donazione.
5.2 Ciò posto, occorre verificare se si sia in presenza di donazioni di modico valore, atteso che è pacifica l'assenza di un atto pubblico correlato a dette elargizioni.
Cosituisce ius receptum il principio per il quale, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5488 del 18/02/2022; Cass. n. 3858 del 2020)
Orbene, posto che il comma 2 dell'art. 783 cod. civ. stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò importa che, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest'ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. Si tratta, in ogni modo, di indagine rimessa all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, ed imponendo un contemperamento di dati analitici, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 3858 del 2020; Cass. n. 7913 del 2011;
Cass. n. 11304 del 1994; Cass. n. 1873 del 1989; Cass. n. 1134 del 1982; Cass. n. 1400 del 980; Cass.
n. 967 del 1976)
Va, tuttavia, evidenziato che “Se, dunque, l'art 783 cod. civ, nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede, in primis, che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata “anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, ne consegue che ove, già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato, tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva incidenza sul patrimonio del donante medesimo” (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5488 del
18/02/2022).
Nella specie, a parere di questo giudicante, tutte le disposizioni patrimoniali sopra elencate non sono connotate da modico valore.
6 In tal senso, è sufficiente evidenziare che i bonifici di 47.000,00, 50.000,00 e 30.000,00 euro sono oggettivamente di una consistenza tale da non potere essere in alcun modo definite come di modico valore, a prescindere dalla composizione del patrimonio del donante.
Inoltre, neppure può ritenersi di modico valore l'ulteriore donazione di 3.000,00 euro.
Infatti, tale disposizione è collocabile temporalmente in un momento in cui il patrimonio del era stato già grandemente eroso, in quanto erano stati corrisposti in favore della Per_1 CP_2
già 97.000,00 euro.
Nondimeno, anche la somma di 3.000,00 euro obiettivamente non può essere considerata di modico valore, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe per ampliare in maniera ingiustificata il perimetro applicativo dell'art. 783 c.c., in tal modo deviando in termini concreti la ratio e la finalità della norma stessa, e per sterilizzare del tutto la portata dell'art. 782 c.c..
Dunque, è fondata la domanda degli attori volta all'accertamento della nullità delle donazioni sopra indicate.
Come noto, qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010).
6. Orbene, i ricorrenti hanno chiesto condannarsi “ a restituire alla massa ereditaria Controparte_2
€ 130.000,00= (centotrentamila//00), e per l'effetto, condannare la resistente a versare in favore dei signori e la loro quota ereditaria pari ad € 1/3 della massa Parte_1 Parte_2 ereditaria, corrispondente ad 43.333,33= (quarantatremilatrecentotrentatre//33), ergo € 21.666,66=
(ventunomilaseicentosessantasei//66) ciascuno, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione”.
Dunque, è necessario operare una corretta qualificazione della domanda formulata dai ricorrenti.
Nella sua prima parte, con cui si chiede di condannare la resistente a restituire alla massa ereditaria l'intera soma di 130.000,00 euro, i ricorrenti hanno inteso svolgere una petizione di eredità ai sensi dell'art. 533 c.c..
Come noto, la petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o
7 senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari (Cr. Cass. n. 2148/2014).
La petizione ereditaria si distingue inoltre dall'azione di rivendicazione, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. n. 1074/2009, la quale ne ha dedotto l'inammissibilità del mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione;
in precedenza Cass. n. 8440/2008; Cass. n. 13785/2004; Cass. n. 5252/2004).
Chi agisce in petizione ereditaria deve dunque semplicemente provare la morte del de cuius, la propria qualità di erede, il possesso da parte del convenuto dei beni reclamati ed infine l'appartenenza degli stessi al patrimonio ereditario (Cass. n. 2211/1979; Cass. n. 11813/1992; Cass. n. 13785/2004; da ult. Cass. n. 7871/2021).
Peraltro, l'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi;
con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011).
Nella specie, per le ragioni sopra esposte, i ricorrenti hanno fornito prova della loro qualità di eredi.
Dunque, come detto, la domanda restitutoria può certamente essere ricondotta alla petizione ereditaria, in ragione della quale, la resistente sarebbe tenuta alla corresponsione del totale delle somme percepite dal sopra indicato, in quanto afferenti all'asse ereditario del de cuius. Per_1
7. Tuttavia, i ricorrenti non si sono limitati a chiedere la restituzione della somma totale di 130.000,00 euro, in quanto hanno poi chiesto condannarsi la al pagamento in loro favore delle rispettive CP_2
quote.
Tale domanda non può che essere intesa quale domanda di scioglimento della comunione.
8 D'altronde, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016).
Sulla scorta dei documenti depositati dai ricorrenti, può ritenersi che sia integro il contraddittorio anche in relazione alla domanda di scioglimento della comunione, rispetto alla quale sono litisconsorti necessari tutti gli eredi.
Nella specie, in applicazione dell'art. 582 c.c., i due terzi dell'eredità sono devoluti a , Controparte_2
coniuge del de cuius, mentre la parte residua è devoluta, in tal caso, ai figli del fratello premorto del de cuius, secondo le disposizioni dell'articolo 571 c.c..
Come detto, a , fratello premorto di , sono succeduti per Persona_2 Persona_1 rappresentazione e a quest'ultima, a sua volta, è succeduta Parte_1 Parte_3
. Parte_2
In definitiva:
- è erede per la quota di 2/3; Controparte_2
- è erede per la quota di 1/6; Parte_1
- è erede per la quota di 1/6. Parte_2
Da tanto deriva che, a scioglimento della comunione, mentre a va assegnata la Controparte_2
somma di euro 86.666,66, a ed a va assegnata la soma di 21.666,50 Parte_1 Parte_2
ciascuno.
Dunque, va condannata al pagamento, Controparte_2
- in favore di della somma di 21.666,66 euro, oltre interessi legali ex art. 1284, Parte_1
comma 1, dalla domanda al saldo, trattandosi sostanzialmente di condanna alla restituzione;
- in favore di della somma di 21.666,66 euro, oltre interessi legali ex art. 1284, comma Parte_2
1, dalla domanda al saldo, trattandosi sostanzialmente di condanna alla restituzione.
Va poi riconosciuta la richiesta rivalutazione.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al "quantum" in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi
9 incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 31/10/2016).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara la nullità delle donazioni effettuate da in favore di Persona_1 CP_2
: in data 16.03.2020 per € 47.000,00, in data 11.05.2020 per € 50.000,00, in data 22.05.2020 per
[...]
€ 3.000,00, in data 17.07.2020 per € 30.000,00; accoglie la domanda di petizione ereditaria;
dichiara aperta la successione ab intestato di , nato a [...] l'[...] e Persona_1
deceduto a Trecenta (RO) in data 10.12.2020; dichiara caduti in comunione ereditaria “pro indiviso” i beni mobili costituiti dalla somma di
130.000,00 oggetto delle donazioni dichiarate nulle;
dichiara altresì i ricorrenti e comproprietari dei beni mobili sopra Parte_1 Parte_2
indicati rispettivamente per la quota di 1/6 ciascuno e per la residua quota di 2/3; Controparte_2
dispone lo scioglimento della comunione mediante assegnazione della somma di:
- euro 86.666,66 a;
Controparte_2
- euro 21.666,66 a Parte_1
- euro 21.666,66 a Parte_2
condanna al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
21.666,66 a oltre rivalutazione, da calcolarsi dal momento dell'apertura della Parte_1
successione, ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
21.666,66 a oltre rivalutazione, da calcolarsi dal momento dell'apertura della Parte_2
successione, ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido, delle spese di lite, Controparte_2
liquidate in euro 801,28 a titolo di spese ed in euro 7.866,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, il 13.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
10