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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1067/2022 del Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 16.12.2022, non notificata, promossa da:
, C.F. e P. IVA: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del proprio legale rappresentante p.t., Sig.ra , rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv. Alida Prampolini, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carcare (SV), P.zza Sandro Pertini, 6/16
APPELLANTE contro
, C.F. e P. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ferraro, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, P.zza G. Mameli n. 6/6
APPELLATA
e contro
già Controparte_2 Controparte_3
), C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena
[...]
, gruppo Iva iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, in persona P.IVA_3 P.IVA_4 del suo procuratore speciale avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando CP_4
Acqua Barralis, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Ligure (SV), Piazza Vittorio Emanuele
II n.14
APPELLATA
e contro
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, P.IVA: Controparte_5
, CF: , in persona legale rappresentante pro tempore P.IVA_5 P.IVA_6
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova Ecc.ma, in totale riforma della sentenza appellata
1) In via preliminare: disporre la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. poiché l'impugnazione di cui al presente atto di appello è manifestamente fondata e poiché dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio economico grave poiché gli importi liquidati sono elevati sia in ordine ai lavori da svolgersi sia in ordine al risarcimento del danno;
2) Nel merito: in totale riforma della sentenza appellata nei punti indicati in narrativa, dichiarare la non tenuta ad eseguire le opere indicate dal CTU nonché al Parte_1
risarcimento dei danni per tutte le ragioni contenute in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge da porsi a carico del/dei soggetto/i soccombente/i;
4) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze e domande sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti in atti;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed ai giudizi collaterali sorti in applicazione all'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà.”
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla Parte_1
per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348
[...]
bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
in via di subordine, respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti dall'appellante avverso la sentenza n. 1067/2022, non notificata, Parte_1
2 emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del Dott.ssa Angela Anna Canessa, della quale si richiede la conferma;
in ogni caso, con vittoria integrale di spese di lite dei due gradi di giudizio, spese forfettarie
15% comprese, nonché della procedura di mediazione tenutasi in corso del giudizio di gravame, conclusa con un mancato accordo, il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. ai sensi e nelle misure di legge.”
PER L'APPELLATA Controparte_2
"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
- dichiarare inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o come meglio ritenuto e comunque, respingere tutte le domande e/o eccezioni proposte da Parte_1
;
[...]
- confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Savona n.1067/2022 dott.ssa
Angela Canessa pubblicata in data 16/12/2022 oggetto di gravame;
- confermare l'accertamento della sussistenza delle obbligazioni indennitarie a carico di in relazione ai fatti e alle conseguenti richieste per cui è causa, in virtù Controparte_5
del contratto di assicurazione per la responsabilità civile versato in atti e, comunque, del rapporto assicurativo in essere;
- confermare altresì la condanna di a tenere indenne Controparte_5 CP_2
da ogni negativa evenienza patrimoniale, per sorte capitale, interessi e spese a qualsiasi ulteriore titolo, che dovesse discendere dagli accertamenti e dalle statuizioni rese nella presente causa, condannando la medesima compagnia a mettere a disposizione della stessa a sua semplice richiesta o direttamente ad CP_2 Controparte_1
– anche in ragione del disposto dell'art.1917, comma 2, c.c.- tutte le ulteriori ed
[...]
eventuali somme che dovessero essere poste a suo carico e, comunque, manlevandola da ogni pretesa avversaria.
Con vittoria delle spese e dei compensi di causa, comprensivi di accessori fiscali e previdenziali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proprietaria di alcuni Controparte_1 immobili facenti parte del “ON IT” situato nel Comune di Cairo Montenotte, in Via
Brigate Partigiane n. 5, composto da tre piani fuori terra (di cui uno a livello sottostrada) ai
Subalterni 3, 4 e 16 (Cat. D/8), di cui due condotti in locazione dalla
[...]
ed uno libero conveniva in giudizio e la Parte_2 Controparte_3
società , quali proprietarie di unità immobiliari Parte_1
3 poste al piano sovrastante, ed in particolare la prima del Subalterno 9 (Cat. D/8) ad uso commerciale e la seconda dei subalterni 8 e 10 (Cat. D/8 a uso commerciale/alberghiero al fine di sentirli condannare alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni che avevano danneggiato i locali di sua proprietà e al risarcimento del danno. Deduceva che le infiltrazioni erano state denunciate in data 23.01.2017 ed il tecnico incaricato da essa esponente aveva accertato che la causa era da individuarsi nei gravi problemi di manutenzione ordinaria, dell'impermeabilizzazione della rampa sovrastante, nonché delle problematiche dell'impianto di riscaldamento a servizio della struttura alberghiera nella proprietà della
In assenza di soluzioni essa aveva agito in via giudiziale promuovendo Controparte_3
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Savona e il
CTU incaricato aveva confermato la provenienza delle infiltrazioni dalle unità immobiliari di proprietà della e della mentre aveva escluso Controparte_3 Controparte_6
qualsiasi coinvolgimento degli altri condomini.
Si costituiva in giudizio ora la quale eccepiva, in Controparte_3 Controparte_2 via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione e l'applicabilità del rito sommario al caso di specie e, nel merito, chiedeva di respingere le domande avversarie per insussistenza dei profili di responsabilità oltre alla carenza di legittimazione passiva, in quanto le cause infiltrative erano dovute alle fatiscenti condizioni del sistema di raccolta e deflusso condominiale delle acque piovane, alle problematiche dell'impianto di riscaldamento, eliminato e sostituito con pompe di calore, nonché ai problemi infiltrativi provenienti dalla rampa, manufatti che svolgevano funzione di copertura dei piani sottostanti per cui dovevano applicarsi i criteri di spesa recepiti nel regolamento
. Di conseguenza, la riparazione doveva essere posta a carico non solo di CP_7
ma anche di che si era rifiutata facendo Controparte_3 Parte_1 ostruzionismo alle assemblee. Nell'impossibilità di provvedere, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al ON IT, quale custode dei beni e servizi. In subordine, la convenuta contestava il quantum del danno richiesto e chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione, con cui aveva stipulato Polizza per Controparte_5
responsabilità civile.
Si costituiva in giudizio anche sostenendo in Parte_1
fatto di non essere proprietaria della rampa da cui provenivano le infiltrazioni ma di essere titolare di un diritto di passaggio sulla stessa per accedere alla terrazza, non esercitato in via esclusiva. La convenuta contestava, inoltre, la CTU in punto riparto delle spese addebitate, e sosteneva che nessuna pretesa poteva essere mossa nei suoi confronti per
4 cui chiedeva nel merito di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
pur ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_5
Disposto il mutamento di rito, con l'acquisizione d'ufficio del fascicolo ATP, la causa veniva istruita con l'ammissione delle prove orali e l'audizione del teste , quindi - Testimone_1
ritenuta la necessità di integrare gli accertamenti tecnici svolti in sede di ATP - veniva nominato l'Ing. . A seguito del deposito dell'elaborato tecnico la causa era Persona_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione.
Con sentenza del 16.12.2022 il Tribunale di Savona, in accoglimento della domanda così provvedeva: “Dichiara tenute e condanna e la Controparte_3 Parte_1
ad eseguire tutte le opere necessarie indicate nella CTU del ing. per eliminare le Per_1
cause delle infiltrazioni provenienti dalla rampa, dichiara il non luogo a provvedere sul riparto di spesa tra le convenute;
Dichiara tenute e condanna in solido tra loro le convenute e la Controparte_3
al pagamento del risarcimento del danno in favore della attrice che Parte_1 liquida in €. 38.250,00 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
Ripartisce tra le convenute il danno relativo al locale sub 16 che pone a carico esclusivo della per la quota di 2/3. Parte_1
Dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_5 [...]
dagli importi dalla stessa corrisposti alla società attrice a titolo di risarcimento CP_3
del danno;
Condanna le convenute in via solidale tra loro alla rifusione delle spese legali a favore di parte attrice che liquida:
- per il procedimento di ATP in €. 270,00 per esborsi ed €. 2.127,00 per compensi oltre a spese generali CPA ed IVA nella misura di legge, nonché alla rifusione delle spese di CTU
e CTP.
- per il presente giudizio in €. 259,00 per esborsi ed €. 10.860,00 per compensi oltre a spese generali CPA ed IVA nella misura di legge, nonché alla rifusione delle spese di CTU e CTP.
Respinge ogni altra domanda”.
Il Tribunale dava atto che, sulla base delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP e della sua integrazione svolta nel corso del giudizio di primo grado, erano state accertate le infiltrazioni nei locali ubicati al piano terra ed identificati ai subalterni 3, 4 e 16 di parte attrice.
Le cause erano state individuate da un lato nelle tubazioni degli impianti nel sovrastante albergo Hotel IT e dall'altro in un'inefficienza di impermeabilizzazione della rampa lungo
5 la linea del muro perimetrale con particolare riguardo alle soglie delle porte finestra a servizio delle unità sub 9 e 10. Dalla CTU erano emerse le proprietà private a cui ricondurre le infiltrazioni, ossia il mappale contraddistinto dal sub 13 (terrazza-rampa esterna), bene comune non censibile in comproprietà tra la e la Controparte_3 Controparte_8
e i mappali contraddistinti dal sub 8 e sub 10 di proprietà della Il
[...] Controparte_3 danno era stato quantificato in €. 7.500,00, pari al valore dei ripristini dei locali danneggiati i cui costi venivano ripartiti tra le due proprietarie dei locali sub 8/10 e 9 in base alla superficie di incidenza dei ripristini. Il Tribunale disattendeva l'assunto della convenuta
[...]
di non essere tenuta al risarcimento in quanto non proprietaria della rampa, in Parte_1
quanto titolare di un mero diritto di passaggio. Affermava il Tribunale: -che non vi era prova documentale che la rampa fosse di proprietà solo di che contestava la Controparte_3
circostanza; -che dai verbali di assemblea condominiale del 2009 prodotti in giudizio gli oneri di spesa per l'amministrazione straordinaria e ordinaria della rampa erano stati sopportati nel passato sia da che dalla società dante causa della Controparte_3 [...]
che, quanto al fatto che rifiutasse di partecipare agli Parte_1 Parte_1 oneri di spesa in base alla tabella C del Regolamento condominiale, l'assunto che dette tabelle non fossero corrette era un problema da risolvere a monte, in sede condominiale, con la revisione delle Tabelle stesse;
- che pertanto dovevano rispondere le due convenute;
- la convenuta non era esente da responsabilità per i danni patiti Parte_1 dall'attrice perché era stato accertato che le infiltrazioni provenivano da un bene anche a servizio della sua proprietà. La responsabilità per i danni all'attrice – proseguiva il Tribunale
- faceva capo poi a anche se, dagli ulteriori accertamenti peritali svolti, Controparte_3
era emerso che la stessa avesse eliminato spontaneamente le cause delle infiltrazioni provenienti dalla sua proprietà sub 8 e 10 e che ciò fosse avvenuto prima del deposito del ricorso, tuttavia successivo al verificarsi del danno.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, il Tribunale riconosceva alla società attrice la somma di € 13.050,00 per i costi di ripristino compresivi anche di quelli del gommista
(affittuario di uno dei locali) per la movimentazione dei materiali da effettuare durante i lavori interni. Quanto al danno patrimoniale reclamato dalla società attrice per la mancata locazione del locale interno 16, riconosceva il danno a partire dal 2019, data di conclusione dell'accertamento tecnico preventivo, pari al mancato incasso di un canone locativo decurtato del 30% in quanto tale cifra doveva essere calcolata sul canone mensile al lordo delle imposte (€ 25.200,00). Posto che ma non aveva potuto dar corso ai lavori CP_3 di ripristino della rampa per la mancata partecipazione dell' e che tale Parte_1
6 comportamento aveva contribuito ad aggravare il danno subito dall'attrice e alla stessa derivato dal mancato reddito per il non utilizzo del locale sub 16, la somma veniva posta a carico dell' per una quota maggiore e nella percentuale dei 2/3 del Parte_1
totale. In ultimo la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_3
era ritenuta fondata e veniva accolta. Controparte_5
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società Parte_1
al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in
[...]
epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
Si sono costituite in giudizio la società e Controparte_1 CP_2
già contestando l'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
[...] Controparte_3
è stata dichiarata contumace. Controparte_5
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del giorno 08.05.2024, la Corte, ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, ha accolto l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante. Contestualmente, ha rinviato la causa all'udienza del
30.04.2024 per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, scelto di comune accordo.
Fallita la procedura di mediazione, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 21.01.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata ex art.348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla
Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art.348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c, essa è parzialmente fondata, nei termini che di seguito saranno indicati nell'esame dei singoli motivi di appello.
Nella restante parte risulta infondata alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere
7 la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito.
1.Col primo motivo, parte appellante lamenta la errata interpretazione dell'esito della CTU, la errata qualificazione giuridica del bene (mappale sub 13 – rampa) da cui provengono le infiltrazioni, la mancata ripartizione degli oneri di spesa a carico delle parti condannate.
L'appellante contesta la classificazione operata dal CTU in relazione al subalterno 13 della rampa, quale bene comune non censibile, ribadendone la natura di bene di proprietà esclusiva della ex come risulta dagli atti di acquisto intercorsi tra la predetta CP_3
e - e successivamente tra e CP_3 Controparte_9 Controparte_9
- da cui si desume che la prima ne ha disposto liberamente, Parte_1 assegnando, in favore della dante causa dell' Controparte_9 Parte_1
un diritto di passaggio e un diritto di uso esclusivo di alcuni posti auto, in parte collocati sulla rampa e in parte collocati sulla terrazza cui si accede tramite la rampa. L'appellante lamenta come, mantenendo per buone le conclusioni cui la ATP è giunta, appaia di tutta evidenza che, come sono stati esclusi dal giudizio di merito il ON IT e la Controparte_10
, chiamati preventivamente nel giudizio cautelare, anche l
[...] Parte_1
dovrebbe rimanere indenne da qualsivoglia richiesta risarcitoria, non provenendo
[...]
l'infiltrazione dall'immobile di sua proprietà, ma dalla rampa di proprietà esclusiva della ex
Ove si ritenesse la rampa bene comune costituente calpestio e lastrico solare CP_3
al servizio degli immobili posti al piano terreno e copertura per gli immobili posti al piano -1, la responsabilità risarcitoria andrà suddivisa fra tutti i condomini, comproprietari delle parti comuni dello stabile, condomini che, nella loro individualità e nella loro necessaria riunione sotto il soggetto giuridico denominato “ ” non sono stati citati in giudizio Controparte_11 dall'odierna appellata. Lo stesso CTU proponeva di conciliare la vertenza coinvolgendo soggetti estranei al giudizio di prime cure, ritenendoli di fatto però corresponsabili per le ragioni civilistiche sopra indicate. Invoca, poi l'art. 1069 c.c. per il quale i proprietari dei fondi servente e dominante debbono sostenere le spese per l'esercizio della servitù, mentre nel caso in esame le opere riguardano non la parte superficiale, ma la impermeabilizzazione.
In conclusione, afferma 'appellante che l'esito della CTU deve essere accolto solo nella parte tecnica in cui ha verificato sul posto, tramite prove specifiche, che le infiltrazioni provengono dall'impermeabilizzazione danneggiata/compromessa della rampa.
Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
8 Il Tribunale ha accolto la domanda della di risarcimento Controparte_1
del danno in forma specifica (esecuzione opera dirette ad eliminare le cause delle infiltrazioni) e per equivalente (pari ai costi di ripristino e lucro cessante) non solo sulla base delle valutazioni operate dal Tribunale relative al fatto che la rampa catastalmente sia bene comune non censibile ai sub 8-9-10 al servizio sia di che di Controparte_3 [...]
valutazione oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, bensì sulla Parte_1
base anche di altre argomentazioni di diritto, spese dal Tribunale a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'appellante, che non risultano specificamente censurate. In particolare, il Tribunale ha affermato, altresì, che l'onere di spesa gravante su si desume anche dalle tabelle condominiali Parte_1 Parte_1
prodotte nel giudizio di primo grado da già (sub 9), Controparte_2 Controparte_3 che ripartiscono la spesa tra quest'ultima e nonché dal Parte_1
comportamento tenuto nel tempo dalle parti, ed in particolare dai verbali di assemblea condominiale del 2009 da cui risulta – afferma il primo giudice - gli oneri di spesa per l'amministrazione straordinaria e ordinaria della rampa sono stati sopportati sia da
[...]
già che dalla dante causa di CP_2 Controparte_3 Parte_1
( . Dette tabelle in effetti individuano le diverse quote di spesa del subalterno sub
[...] CP_9
13 per terrazzo carrabile e passaggio comune, per le porzioni di uso escluso e per quelle di copertura.
La motivazione del Tribunale è fondata quindi su più statuizioni, tra cui quella che basa, appunto l'onere di spesa su quanto previsto nel regolamento condominiale. Tale argomentazione, che si aggiunge a quella sulla natura di bene non censibile non è stata specificamente censurata.
Secondo la giurisprudenza, le motivazioni poste a fondamento dell'appello devono essere idonee a rimuovere la soccombenza subita dalla sentenza di primo grado, ragion per cui, se la decisione impugnata si fonda, come nella specie, su una pluralità di rationes decidendi indipendenti l'una dall'altra, ma parimenti idonee a reggere il dispositivo, l'impugnazione avente ad oggetto una sola di tali ragioni deve ritenersi inammissibile, in quanto non idonea a caducare il dictum del giudice. La parte soccombente ha l'onere di censurare ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, discutere della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla rilevando la richiesta di integrale riforma della sentenza, perché la non contestata autonoma ragione della decisione resta ferma, non potendo il giudice di appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini del gravame (Cass. 3386/11; principio pacifico in
9 giurisprudenza; ex plurimis, Cass. 22753/11; Cass. 2108/12; Cass. 9752/17; Cass.
11493/18; Cass. 18119/20).
In ogni caso la Corte condivide l'argomentazione del Tribunale per cui alle spese della rampa debbano partecipare già e Controparte_2 Controparte_3 [...]
come previsto dal regolamento del condominio, questione sulla quale parte Parte_1
appellante non ha mai preso posizione, posto che ogni diversa questione non può porsi in questa sede “in quanto il problema andava risolto a monte in sede condominiale con la revisione delle Tabelle del Regolamento che attengono alle spese dei beni comuni” (così condivisibilmente la sentenza impugnata). Parimenti viene condivisa dalla Corte
l'affermazione del primo giudice per cui tale previsione regolamentare risulta essere stata confermata nel passato dal comportamento concludente delle parti che vi hanno dato specifica attuazione (cfr. verbale assembleare 2009), anch'essa non censurata.
2. Col secondo motivo parte appellante lamenta la errata interpretazione dell'esito della
CTU, la errata qualificazione giuridica del bene (mappale sub 13 – rampa) da cui provengono le infiltrazioni e dunque la errata attribuzione dell'onere di risarcimento del danno, dell'obbligo di versamento in favore di una parte non costituita per danni non richiesti,
l'errata ripartizione degli oneri di spesa a carico delle parti condannate. L'appellante censura la sua condanna in solido con già alla refusione Controparte_2 Controparte_3 dei danni quantificati in € 38.250,00. Lamenta l'erroneo riconoscimento in favore di parte attrice della somma di € 13.050,00 comprensiva di un danno che in via teorica potrebbe subire il gommista (affittuario dell'attrice qualora, per eseguire i lavori di CP_1 ripristino dell'immobile, fosse necessario interrompere l'attività e procedere allo spostamento dei materiali conservati nel locale. Afferma trattarsi di danno non riconoscibile in quanto teorico e subito favore di un soggetto non costituito in giudizio (il gommista).
Lamenta che il danno proveniente dalla rampa ammonta in ogni caso alla minor somma di euro 5.163,34, nonché la sproporzione tra l'evento infiltrativo sulle pareti di un magazzino posto sotto il livello della strada, mai rifinito, con pareti di cemento a vista, adibito ad attività artigianale di gommista e la somma liquidata dal Giudice. L'appellante contesta, altresì, il riconoscimento in favore di della somma di € 25.200,00 per mancato affitto CP_1 dei locali ubicati accanto al gommista. L'istruttoria – prosegue - non avrebbe provato alcuna perdita di chances da parte di nel reperire un affittuario degli immobili sfitti, CP_1 posto che dall'unica deposizione dell'agente immobiliare, , è risultato che Testimone_1
l'immobile sia stato offerto ad unico potenziale cliente e che non sarebbe stato più proposto a nessuno su richiesta dei proprietari. Anche la quantificazione formulata dal CTU e accolta
10 dal Giudice appare sproporzionata per la collocazione dell'immobile (Cairo Montenotte, piano seminterrato, rivolto alle spalle del lato strada senza affaccio o visibilità di alcun genere), per le sue caratteristiche strutturali e in termini di rifiniture.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, è fondato l'assunto inerente l'erroneo riconoscimento a titolo risarcitorio di somme spettanti a titolo di “costo gommista per movimentazione materiali stoccati”. Seppure parte originaria attrice avesse chiesto in citazione il danno da previsto fermo dell'attività del proprio affittuario, determinato dalla necessità di operare in aree occupate da attrezzature e scaffalature, circostanza che avrebbe determinato la previsione di concedere un congruo indennizzo all'affittuario, è evidente che trattasi di danno del tutto ipotetico e che quello valutato dal CTU da “fermo attività” e “movimentazione materiali gommista” è un danno eventualmente spettante ad un soggetto terzo, senza che si possa prefigurare allo stato un danno futuro certo per la società appellata.
Ne consegue che il danno riconoscibile alla originaria società attrice va depurato delle suddette voci.
E', altresì, fondata la doglianza nella parte in cui il Tribunale non considera quale voce riferibile alla solo la somma che deriva dalla rampa esterna, e Parte_1
quindi euro 5.163,34 ( riconoscendo erroneamente la maggior somma di euro 13.050,00), che depurata delle voci di cui sopra ammonta ad euro 2.733,34 (euro 5.163,34 – euro 330,00
– euro 2.100,00).
Infine è fondata la doglianza con cui parte appellante lamenta il riconoscimento del danno per i mancati affitti del magazzino subalterno 16.
L'originaria società appellata ha affermato di aver affidato nella primavera 2019 all'Agenzia
Bracco Immobiliare di Cairo Montenotte (SV) l'affitto di tale unità immobiliare, e che non fosse possibile stipulare alcun contratto – pur in presenza della manifestazione di interesse di alcuni conduttori – a causa della persistenza dei fenomeni infiltrativi. Tale circostanza avrebbe arrecato un ulteriore grave pregiudizio avendo dovuto e dovendo rinunciare ad un canone di affitto che sarebbe similare a quello percepito per le altre due unità commerciali confinanti locate alla con versamenti di € 920,00 oltre Parte_2
IVA al mese per ognuna di loro.
La Corte osserva.
E' noto che il danno subito dal proprietario determinato dall'indisponibilità del bene per causa di terzi non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo,
11 ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n.
26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. Occorre al riguardo rammentare che, con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite della Corte di questa Corte (sent. n. 33645 del 15/11/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno. Tale danno deve essere provato.
Ad avviso della Corte la deposizione del teste non consente di ritenere Testimone_1 soddisfatto l'onere della prova richiesto. Non solo come emerge dalle fotografie allegate alla relazione della E.M. Studio s.r.l. emerge che le infiltrazioni riguardano una parte assai limitata del locale della superficie complessiva di mq. 427 ( la stessa perizia di parte parla di deterioramento parziale), ma dalla deposizione del teste emerge che: egli Testimone_1 abbia ricevuto l'incarico di affittare il locale in questione proposto con affitto ad uso artigianale ubicato al piano sottostrada di grandezza intorno a 450 mq;
ci fu un contatto con un soggetto di cui il teste non ricorda il nome interessato a prendere in affitto il locale;
egli ha riferito al potenziale conduttore l'esistenza di infiltrazioni;
la società proprietaria, stante la situazione, gli aveva detto che non era più possibile imbastire trattative con soggetti interessati;
il prezzo per la locazione fosse intorno ai mille euro al mese;
con il potenziale affittuario non c'è stata alcuna trattativa e venne interrotto il contatto;
il locale stante la situazione non fu più proposto a nessuno.
La suddetta deposizione risulta assai imprecisa in ordine alla collocazione temporale del contatto, in ordine alla effettiva esistenza di un interessamento e di una trattativa
(quest'ultima negata peraltro dal teste) da parte del potenziale affittuario, che neppure risulta essersi recato nel locale per visionarlo, nonché in ordine al fatto che la proposta sia stata rifiutata dal potenziale acquirente a causa della presenza delle infiltrazioni, meramente riferite al potenziale affittuario dall'agente immobiliare, e non visionate direttamente, risultando per contro che sia stata la stessa proprietaria a comunicare al mediatore che non
12 era più possibile “imbastire” trattative per le infiltrazioni in via unilaterale, non potendo di per sé quindi desumersi dal fatto che il locale sia sfitto il danno, anche tenuto conto che non risulta che in precedenza il predetto locale fosse affittato, né i motivi di tale condizione in cui si trovava di mancato affitto. Difettando, pertanto, sufficienti elementi di prova per affermare che siano le infiltrazioni in oggetto la causa dell'impossibilità di affittare i locali nonostante i tentativi fatti, il danno da mancato incasso non può essere riconosciuto.
3. Col terzo motivo relativo alla errata interpretazione dell'esito della CTU, errata qualificazione giuridica del bene (mappale sub 13 – rampa) da cui provengono le infiltrazioni e dunque errata attribuzione dell'onere di risarcimento del danno, errata ripartizione degli oneri di spesa a carico delle parti condannate, l'appellante rileva come sia privo di fondamento giuridico l'assunto secondo cui già Controparte_2 Controparte_3 non abbia potuto provvedere al ripristino della rampa a causa del dissenso dell'
[...]
Afferma di essere una piccola società immobiliare mentre il presunto Parte_1
coobbligato è un istituto bancario di carattere nazionale che avrebbe potuto eseguire in proprio i lavori per poi richiederne, se ritenuto, la quota di spettanza. Peraltro, non risulta esistere alcuna comunicazione tra le convenute dove venga avanzata una richiesta formale di esecuzione delle opere, una proposta di preventivo, un capitolato rispetto al quale si chieda l'assenso ovvero una costituzione in mora. Per tali ragioni l'appellante si oppone, oltre che alla liquidazione di alcuna somma in favore di anche alla ripartizione CP_1
dei costi di ripristino così come stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il motivo è fondato. Il danno per infiltrazioni derivanti dalla rampa che, a seguito dell'accoglimento dei motivi di cui sopra, viene ridimensionato per Parte_1
(ma non per già che non ha proposto Controparte_2 Controparte_3
impugnazione avverso la sentenza di sua condanna in base al principio per cui
“L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente
13 con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati. Cass. n.
24728/2018; 2029559/2014) nell'importo di euro 2.733,34 deve essere ripartito – così come la ripartizione delle spese - in proporzione a quanto emerge dalle tabelle del regolamento condominiale sopra menzionato, e quindi in misura che si ritiene di stimare pari a 1/3 per l'appellante e pari a 2/3 per già ( pari a 333 Controparte_2 Controparte_3
millesimi per la prima e 666 millesimi per la seconda), in assenza di produzioni documentali che consentano di affermare che già sia stata Controparte_2 Controparte_3 ostacolata all'esecuzione dei lavori per fatto imputabile a Parte_1
4.Col quarto motivo l'appellante lamenta la errata imputazione delle spese di lite sulla scorta della errata qualificazione giuridica dei fatti e sulla errata ripartizione delle spese di ripristino e di risarcimento del danno.
Il motivo va valutato in base all'esito complessivo della lite, dal quale emerge che la domanda della è risultata fondata con riferimento alla condanna CP_1 dell' all'esecuzione delle opere per eliminare le cause, ed è risultata Parte_1
fondata, sia pure in misura assai ridotta rispetto a quanto richiesto, anche la domanda in merito al quantum di risarcimento per equivalente. Tuttavia, come affermato dalle le Sezioni
Unite (cfr. Cass. n. 32061/2022), in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo ( quale deve intendersi quella risarcitoria proposta) non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte.
Ne consegue che l'appellante rimane sostanzialmente Parte_1
soccombente in ordine alla domanda proposta da pur dovendosi ripartire nei CP_1
rapporti interni fra e le spese di entrambi i gradi Parte_1 Controparte_3
del giudizio in proporzione alla effettiva soccombenza, e quindi in misura che la Corte ravvisa, in base alle risultanze di causa, di 1/3 in capo alla prima e 2/3 in capo alla seconda, dovendosi anche sul punto riformare la sentenza in tal senso.
Si ricorda, infatti, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere
14 modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 9064/2018).
Le spese legali del presente giudizio vanno liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione utilizzato dal Tribunale, tenuto conto anche della domanda di condanna all'esecuzione delle opere, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle spese di CTU.
Seguono la stessa sorte le spese di lite e gli esborsi di euro 1.287,56 (pari alla somma di euro 1.005,28 ed 282,28 come documentati) per la mediazione delegata sostenute da
CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1067/2022 del
Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 16.12.2022, non notificata, la Corte così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina l'importo del danno cui parte appellante
è stata condannata (in solido con al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
nella minor somma di euro 2.733,34, somma cui è limitata la Controparte_1
condanna, oltre accessori come stabiliti dal Tribunale;
-ripartisce tra e già Parte_1 Controparte_2
il danno relativo al locale sub 16 di cui sopra nella misura Controparte_3
rispettivamente di 1/3 e 2/3;
-divide le spese per il procedimento di ATP e per il giudizio di merito, come stabilite dal
Tribunale, nei rapporti interni ex art. 97 c.p.c. tra Parte_1
e già nella misura rispettivamente di 1/3 e
[...] Controparte_2 Controparte_3
2/3;
-divide nei rapporti interni le spese di ATP, CTU e CTP tra Parte_1
e già nella misura
[...] Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente di 1/3 e 2/3;
-conferma nel resto la sentenza;
-condanna già Controparte_12 Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 CP_3
per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa (ripartendole, nei rapporti interni ex art. 97
c.p.c. tra nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3);
-pone a carico di e Parte_1 [...]
già le spese di mediazione delegata che liquida in misura CP_2 Controparte_3
15 pari a 803,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa e pari a euro 1.287,56 per esborsi sostenuti da .. CP_1
Genova, 23/1/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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