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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ZZ RA Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Elena Spinelli e U m b e r t o B a r b e n s i e
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Elena Parte_2 C.F._2
Spinelli e U m b e r t o B a r b e n s i
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Rosignano Marittimo (LI) In data
17.05.1997, sentenza del Tribunale di Livorno n. 782/2018 depositata in data
5.7.2018 (procedimento n. 1825/2018), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché la parziale indipendenza economica ottenuta dalla figlia dei ricorrenti, che, studentessa Universitaria lavora Parte_3 stagionalmente percependo come barista dal mese di giugno al mese di settembre, quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondere in favore della figlia con Parte_1 Pt_3
1 ricorso congiunto depositato in data 18.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la modifica delle condizioni Parte_1 Parte_2 del divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] - Il sig.
[...] cederà alla figlia (nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 Parte_3
), con atto da stipulare innanzi al Notaio C.F._3 Persona_1 del Distretto di Livorno entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza del
Tribunale di Livorno la quota (50%(cinquantantapercento)) di sua proprietà dell'immobile ubicato in Rosignano Marittimo fraz. Rosignano Solvay Via Leonilde
Iotti 14, come sopra meglio identificato, ovvero identificato catastalmente al NCEU del
Comune di Rosignano Marittimo sez. Urbana Foglio 82; part. 1825; sub. 605; cat. A/2; classe 3; consistenza 6,5 vani;
rendita euro 856,03 e Foglio 82; part. 1825; sub. 611; cat. C/6; classe 4; consistenza 34 mq;
rendita euro 63,21 a lui pervenuto per mezzo di atto notarile stipulato innanzi al Notaio Dott. rep. n. 36040 Persona_2 raccolta n. 6410 del 24 aprile 2001; La sig.ra rinuncia, in accordo Parte_3 con la madre sig.ra al mantenimento ordinario e straordinario disposto dal Parte_2
Tribunale di Livorno con sentenza n. 782/2018 del 26.06.2018 pari ad euro 500,00
(cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione ISTAT a far data dall'anno 2019 e oltre spese straordinarie;
- La parte che si impegna a trasferire dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non è soggetto a violazione alcuna delle vigenti normative edilizie e urbanistiche, fatto che conferma anche l'altra comproprietaria ex coniuge che vive nell'appartamento dalla data di fine del matrimonio e che non lo ha modificato in alcuna maniera e, comunque, non presenta alcun peso o vincolo, se non quanto sopra descritto. Con riferimento alle planimetrie depositate in Catasto ai sensi dell'art. 9 co.
14 D.L. 31.5.2010 n. 78, l'intestatario alienante dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie stesse. La parta alienante altresì rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale relativa al trasferimento dell'immobile. Il sig.
[...] si impegna a sostenere integralmente le spese relative all'atto notarile di Parte_1 trasferimento della proprietà dell'immobile de quo e ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso trasferimento. Le parti precisano, espressamente e senza riserva alcuna, che il predetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché della totale e definitiva regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali; - Le parti concordano di niente avere reciprocamente a che pretendere con riguardo le spese legali
e che le spese notarili e di registrazione saranno a carico della parte cedente”.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della dichiarazione in atti resa dal figlio Per_3 di raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del contributo di mantenimento in suo favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
2 Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 782/2018 depositata in data 5/7/2018, emessa dal
Tribunale di Livorno (procedimento n. 1825/2018), il Tribunale prende atto che:
Il sig. cederà alla figlia (nata a [...] il Parte_1 Parte_3
22.12.2002 c.f. ), con atto da stipulare innanzi al Notaio C.F._3 del Distretto di Livorno entro il termine di sei mesi dal Persona_1 deposito della sentenza del Tribunale di Livorno la quota
(50%(cinquantantapercento)) di sua proprietà dell'immobile ubicato in
Rosignano Marittimo fraz. Rosignano Solvay Via Leonilde Iotti 14, come sopra meglio identificato, ovvero identificato catastalmente al NCEU del Comune di
Rosignano Marittimo sez. Urbana Foglio 82; part. 1825; sub. 605; cat. A/2; classe 3; consistenza 6,5 vani;
rendita euro 856,03 e Foglio 82; part. 1825; sub.
611; cat. C/6; classe 4; consistenza 34 mq;
rendita euro 63,21 a lui pervenuto per mezzo di atto notarile stipulato innanzi al Notaio Dott. Persona_2 rep. n. 36040 raccolta n. 6410 del 24 aprile 2001
- La sig.ra rinuncia, in accordo con la madre sig.ra Parte_3 Pt_2
al mantenimento ordinario e straordinario disposto dal Tribunale di
[...]
Livorno con sentenza n. 782/2018 del 26.06.2018 pari ad euro 500,00
(cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione ISTAT a far data dall'anno 2019 e oltre spese straordinarie;
- La parte che si impegna a trasferire dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non è soggetto a violazione alcuna delle vigenti normative edilizie e urbanistiche, fatto che conferma anche l'altra comproprietaria ex coniuge che vive nell'appartamento dalla data di fine del matrimonio e che non lo ha modificato in alcuna maniera e, comunque, non presenta alcun peso o vincolo, se non quanto sopra descritto. Con riferimento alle planimetrie depositate in
Catasto ai sensi dell'art. 9 co. 14 D.L. 31.5.2010 n. 78, 'intestatario alienante dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie stesse. La parta alienante altresì rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale relativa al trasferimento dell'immobile. Il sig. si impegna a Parte_1 sostenere integralmente le spese relative all'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile de quo e ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso trasferimento. Le parti precisano, espressamente e senza riserva alcuna, che il predetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché della totale e definitiva regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali;
3 - Le parti concordano di niente avere reciprocamente a che pretendere con riguardo le spese legali e che le spese notarili e di registrazione saranno a carico della parte cedente.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa ZZ RA)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ZZ RA Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Elena Spinelli e U m b e r t o B a r b e n s i e
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Elena Parte_2 C.F._2
Spinelli e U m b e r t o B a r b e n s i
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Rosignano Marittimo (LI) In data
17.05.1997, sentenza del Tribunale di Livorno n. 782/2018 depositata in data
5.7.2018 (procedimento n. 1825/2018), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché la parziale indipendenza economica ottenuta dalla figlia dei ricorrenti, che, studentessa Universitaria lavora Parte_3 stagionalmente percependo come barista dal mese di giugno al mese di settembre, quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondere in favore della figlia con Parte_1 Pt_3
1 ricorso congiunto depositato in data 18.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la modifica delle condizioni Parte_1 Parte_2 del divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] - Il sig.
[...] cederà alla figlia (nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 Parte_3
), con atto da stipulare innanzi al Notaio C.F._3 Persona_1 del Distretto di Livorno entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza del
Tribunale di Livorno la quota (50%(cinquantantapercento)) di sua proprietà dell'immobile ubicato in Rosignano Marittimo fraz. Rosignano Solvay Via Leonilde
Iotti 14, come sopra meglio identificato, ovvero identificato catastalmente al NCEU del
Comune di Rosignano Marittimo sez. Urbana Foglio 82; part. 1825; sub. 605; cat. A/2; classe 3; consistenza 6,5 vani;
rendita euro 856,03 e Foglio 82; part. 1825; sub. 611; cat. C/6; classe 4; consistenza 34 mq;
rendita euro 63,21 a lui pervenuto per mezzo di atto notarile stipulato innanzi al Notaio Dott. rep. n. 36040 Persona_2 raccolta n. 6410 del 24 aprile 2001; La sig.ra rinuncia, in accordo Parte_3 con la madre sig.ra al mantenimento ordinario e straordinario disposto dal Parte_2
Tribunale di Livorno con sentenza n. 782/2018 del 26.06.2018 pari ad euro 500,00
(cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione ISTAT a far data dall'anno 2019 e oltre spese straordinarie;
- La parte che si impegna a trasferire dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non è soggetto a violazione alcuna delle vigenti normative edilizie e urbanistiche, fatto che conferma anche l'altra comproprietaria ex coniuge che vive nell'appartamento dalla data di fine del matrimonio e che non lo ha modificato in alcuna maniera e, comunque, non presenta alcun peso o vincolo, se non quanto sopra descritto. Con riferimento alle planimetrie depositate in Catasto ai sensi dell'art. 9 co.
14 D.L. 31.5.2010 n. 78, l'intestatario alienante dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie stesse. La parta alienante altresì rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale relativa al trasferimento dell'immobile. Il sig.
[...] si impegna a sostenere integralmente le spese relative all'atto notarile di Parte_1 trasferimento della proprietà dell'immobile de quo e ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso trasferimento. Le parti precisano, espressamente e senza riserva alcuna, che il predetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché della totale e definitiva regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali; - Le parti concordano di niente avere reciprocamente a che pretendere con riguardo le spese legali
e che le spese notarili e di registrazione saranno a carico della parte cedente”.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della dichiarazione in atti resa dal figlio Per_3 di raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del contributo di mantenimento in suo favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
2 Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 782/2018 depositata in data 5/7/2018, emessa dal
Tribunale di Livorno (procedimento n. 1825/2018), il Tribunale prende atto che:
Il sig. cederà alla figlia (nata a [...] il Parte_1 Parte_3
22.12.2002 c.f. ), con atto da stipulare innanzi al Notaio C.F._3 del Distretto di Livorno entro il termine di sei mesi dal Persona_1 deposito della sentenza del Tribunale di Livorno la quota
(50%(cinquantantapercento)) di sua proprietà dell'immobile ubicato in
Rosignano Marittimo fraz. Rosignano Solvay Via Leonilde Iotti 14, come sopra meglio identificato, ovvero identificato catastalmente al NCEU del Comune di
Rosignano Marittimo sez. Urbana Foglio 82; part. 1825; sub. 605; cat. A/2; classe 3; consistenza 6,5 vani;
rendita euro 856,03 e Foglio 82; part. 1825; sub.
611; cat. C/6; classe 4; consistenza 34 mq;
rendita euro 63,21 a lui pervenuto per mezzo di atto notarile stipulato innanzi al Notaio Dott. Persona_2 rep. n. 36040 raccolta n. 6410 del 24 aprile 2001
- La sig.ra rinuncia, in accordo con la madre sig.ra Parte_3 Pt_2
al mantenimento ordinario e straordinario disposto dal Tribunale di
[...]
Livorno con sentenza n. 782/2018 del 26.06.2018 pari ad euro 500,00
(cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione ISTAT a far data dall'anno 2019 e oltre spese straordinarie;
- La parte che si impegna a trasferire dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non è soggetto a violazione alcuna delle vigenti normative edilizie e urbanistiche, fatto che conferma anche l'altra comproprietaria ex coniuge che vive nell'appartamento dalla data di fine del matrimonio e che non lo ha modificato in alcuna maniera e, comunque, non presenta alcun peso o vincolo, se non quanto sopra descritto. Con riferimento alle planimetrie depositate in
Catasto ai sensi dell'art. 9 co. 14 D.L. 31.5.2010 n. 78, 'intestatario alienante dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie stesse. La parta alienante altresì rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale relativa al trasferimento dell'immobile. Il sig. si impegna a Parte_1 sostenere integralmente le spese relative all'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile de quo e ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso trasferimento. Le parti precisano, espressamente e senza riserva alcuna, che il predetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché della totale e definitiva regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali;
3 - Le parti concordano di niente avere reciprocamente a che pretendere con riguardo le spese legali e che le spese notarili e di registrazione saranno a carico della parte cedente.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa ZZ RA)
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