CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10011 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI SA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCA ZACCO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato CAMPANELLA SEBASTIANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10011 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di TO NI OL, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (partecipazione all'organizzazione riconducibile a cosa nostra denominata famiglia dei barcellonesi, operante nel versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da AR VI e NO TI, accertato in Barcellona Pozzo di Gotto dal gennaio 2018 all'attualità, con il ruolo di gestire le bische clandestine nell'interesse del clan, mantenendo contatti con AR VI TI e OS De QU, altro concorrente nel reato indicato come figura di spicco della congrega, poi deceduto). 1.1. Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle più vaste attività di indagine, confluite, negli anni, in diverse operazioni (tra cui quelle denominate Gotha 6 e 7, nonché, da ultimo, quella cd. Dinastia, con applicazione di misure cautelari, nel mese di febbraio 2020, anche a carico di taluni degli indagati indicati nel titolo genetico) che avevano condotto ad acclarare l'esistenza di un gruppo mafioso, operante nel messinese, di cui quello oggetto del provvedimento genetico costituisce prosecuzione, come dimostrato secondo i convergenti provvedimenti cautelari. Nel provvedimento impugnato si valorizza (cfr. pag. 5 e ss.) l'indagine avviata dopo la scarcerazione dei maggiorenti del gruppo (AR VI TI, NO TI, OS De QU), che aveva condotto ad accertare la persistenza dell'attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata famiglia dei barcellonesi, esercitata attraverso AR VI e NO TI, storici componenti del sodalizio che, a decorrere dal 2018, a vario titolo, avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi agli arresti domiciliari, operando, oltre che nel tradizionale settore delle estorsioni, anche in nuovi ambiti di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione) occupandosi, altresì, del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Secondo il provvedimento censurato, le indagini avevano consentito di acclarare, anche attraverso le intercettazioni con agente intrusore informatico, che i maggiorenti del sodalizio, AR VI, NO TI e VI IM, quest'ultimo arrestato in data 11 marzo 2020 e deceduto il 21 marzo 2021, avevano siglato un accordo per consentire la costruzione di una bacinella comune, 2 ove sarebbero confluiti i proventi illeciti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, comprendendo in tale fondo anche i proventi conseguiti ai danni di realtà economiche soggette al pizzo (estorsioni aggravate ai danni della Grandi Magazzini 3G s.r.I., della ditta Scilipoti s.n.c., dell'Ortofrutta Oreto s.n.c. dei fratelli Maggio, risultate sottoposte ad estorsione nell'ambito di diverso procedimento denominato Gotha 7), in piena continuità con le attività estorsive già attuate in passato, ai danni degli imprenditori della zona. Da ciò derivava la contestazione per reato associativo sub capo 1 della contestazione provvisoria, nonché plurime contestazioni per reati di estorsione pluriaggravata (capi da 2 a 10 della incolpazione provvisoria), commessi ai danni degli imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto e comuni limitrofi, fino ai primi mesi dell'anno 2021. Inoltre, si sottolinea (cfr. pag. 9 e ss.) che tra le attività storiche del sodalizio vi era quella della gestione delle bische clandestine che, pur avendo carattere stagionale, in quanto operava in periodo natalizio, consentiva il periodico recupero di lauti proventi da distribuire tra i detenuti, proprio in corrispondenza di quelle festività. 1.2. La vicenda per la quale è stato applicato a carico di TO NI OL (detto il morto) il titolo custodiale è descritta a pag. 9 e ss. dell'ordinanza impugnata. Si sottolinea l'attività svolta dal ricorrente nella bisca gestita, nel periodo natalizio dell'anno 2018, da VI IM, altro leader del sodalizio poi deceduto. Si richiamano le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC MU e AL ES già rese in altri procedimenti, dalle quali, secondo il Tribunale emerge il coinvolgimento della cosca nella gestione delle bische clandestine, nonché gli esiti delle conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento (tra cui le conversazione del 23 dicembre e 31 dicembre 2018 nell'abitazione di AR VI TI tra questi e OV ND, la conversazione del 19 dicembre 2019 con OS De QU, quella del 26 dicembre 2019 tra OS e CE De QU, nt. N. 347/19 sub A, conversazione del 27 dicembre 2019 tra OS De QU e US, conversazioni captate attraverso intrusore informatico inserito nel telefono di OS De QU, conversazione del 28 dicembre 2019 delle ore 20:11:36 tra AR VI TI e lo stesso OL convocato presso la bisca di San OV dove si svolgeva una riunione con altri soggetti appartenenti al sodalizio, per l'organizzazione del gioco). Si precisano (cfr. pag. 20 e ss. dell'ordinanza impugnata) le ragioni per le quali la condotta ascritta all'indagato è stata ritenuta correttamente qualificata, quale partecipazione al sodalizio descritto al capo 1, nonché si escludono elementi positivi da poter considerare ai fini del superamento della presunzione di esigenze 3 cautelari connessa al titolo di reato per il quale si procede (cfr. pag. 24 e ss.), escludendo anche la misura degli arresti domiciliari richiesta in via subordinata. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite dei difensori, avv.ti A. Presti e S. Campanella, che denunciano tre vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla gravità indiziaria e vizio di motivazione. Il Tribunale ripercorre l'evoluzione storica dell'associazione barcellonese, a far data dai primi anni '90 e valorizza l'interesse del clan per il settore delle bische clandestine gestite dall'organizzazione (con richiamo all'esito delle indagini nei procedimenti Pozzo2, Gotha4 e 7) vicende rispetto alle quali non emerge alcun coinvolgimento, con arresti o procedimenti pendenti nonché condanne, del ricorrente, attualmente incensurato. Il Tribunale tralascerebbe, peraltro, il contributo proveniente dai collaboratori AR e NC D'MI, i quali non avrebbero mai riferito del coinvolgimento del ricorrente nella gestione delle bische clandestine. Quanto ad ES, si sottolinea che questi ha cominciato a collaborare con la giustizia nel 2015, senza mai accusare il ricorrente, cosa che avviene a distanza di sei anni (in data 8 luglio 2021), quindi oltre il periodo di centottanta giorni dal verbale illustrativo fissato dalla legge senza che su detto argomento il Tribunale si soffermi. Quanto alle intercettazioni che vengono riportate a pag. 11 e 12 del provvedimento impugnato, relative al periodo natalizio del 2019 e sino al 24 gennaio 2020, si osserva che queste non coinvolgerebbero il ricorrente, mentre quella del 23 dicembre 2018 attesterebbe il mero coinvolgimento indiretto di OL, non essendo questi uno dei conversanti e si fa riferimento ad attività che non univocamente può avere contenuto illecito. Infine, si contesta che le conversazioni riportate da pag. 14 siano significative del ruolo ascritto al ricorrente;
anzi si evidenzia che la conversazione del 27 dicembre 2019, riportata a pag. 17 e ss., attesterebbe che De QU e TI si interfacciano con OV ND e NI RE, non anche con il ricorrente. Da ultimo si rimarca che la mera presenza all'incontro, definito strategico per l'organizzazione del gioco, non è significativa dell'appartenenza di OL al sodalizio attraverso la gestione degli affari concernenti le bische clandestine, così come il ricorrente non risulterebbe coinvolto nella questione Ofria di cui a pag. 20, avendo peraltro il ricorrente la passione del gioco. 4 Quindi, si afferma che vi è vizio di motivazione circa la condotta di appartenenza ed in ordine al dolo del reato ascritto al ricorrente in via provvisoria, tenuto conto, peraltro, che il settore di interesse operava per il solo periodo natalizio e, quindi, sarebbe da configurare una partecipazione al sodalizio "a tempo" per solo venti giorni all'anno, inidonea ad integrare la adesione consapevole alla cosca. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Si tratterebbe di occasionale contributo assicurato alla gestione delle bische in assenza di ulteriori elementi anche sintomatici dell'affectio societatis e si deduce violazione di legge circa la qualificazione della condotta integrante un eventuale concorso esterno. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. L'ordinanza censurata opera mero rinvio alla motivazione del primo giudice per relationem. Si evidenzia che, nella specie, mancano reati fine ascritti al ricorrente, questi limita, eventualmente, il proprio apporto al periodo natalizio, senza essere mai coinvolto nelle altre attività illecite, di interesse del sodalizio, è incensurato, pur avendo circa cinquant'anni. Si fa, poi, riferimento ad un dato, quanto alla rilevata inadeguatezza degli arresti domiciliari, che non riguarda, specificamente, il ricorrente e che, anzi, attiene a dati soltanto ipotetici. Infine, si evidenzia l'assoluto difetto di motivazione circa la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. Si rileva che la prima questione devoluta, relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, oltre il periodo di 180 giorni è manifestamente infondata. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2019, Magistri, Rv. 241882; Sez. 1, n. 54844 del 5 06/06/2018, Russo, Rv. 274653; ; Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653) secondo la quale le dichiarazioni rese oltre i 180 giorni sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, posto che la sanzione dell'inutilizzabilità riguarda solo la fase del dibattimento. Invero si osserva che, in tema di dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, deve ritenersi che la loro inutilizzabilità, quando le stesse siano state rese oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge (art. 16-quater, comma 1, del d. I. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45), operi esclusivamente con riguardo alla valutazione di dette dichiarazioni come prova dei fatti in esse affermati e, quindi, soltanto ai fini del giudizio e non invece ai fini cautelari, per i quali sono richiesti soltanto indizi, sia pure gravi, ma non prove. Sotto il secondo aspetto devoluto, quanto alla proposta, alternativa, lettura del contenuto delle captazioni registrate, deve osservarsi che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, vizio non ravvisato nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). È appena il caso di osservare che in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (tra le altre nello stesso senso, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Infine, il Collegio rileva quanto alla dedotta non continuità dell'attività assicurata dal ricorrente al sodalizio, anche secondo la ricostruzione del Tribunale, 6 che secondo i titoli cautelari, OL era in sostanza gestore del settore delle bische, nel quale operava seguendo le direttive di AR VI e NO TI, con introiti di somme ingenti, destinate all'associazione. Questi, poi, secondo le fonti di accusa riportate nei provvedimenti di merito cautelare, partecipa al settore non solo per l'anno 2018 ma anche per il successivo anno 2019, quindi con assidua continuità nell'attività illecita assicurata. Anzi, sul punto, l'ordinanza genetica spiega (cfr. pag. 304, 375 e 380) che l'attività illecita nel settore delle bische è ripresa anche nel dicembre 2020, nella prossimità del Natale, con la partecipazione del medesimo OL. Questi, intervenendo nel settore nevralgico per gli interessi del sodalizio, da questo gestito in regime di monopolio, dunque, interviene periodicamente, appena l'attività riprende, nella gestione delle bische in prossimità delle festività, così dimostrando una continua messa a disposizione del clan e la concreta, fattiva partecipazione all'attività esercitata dal sodalizio, assicurando a questo anche proventi sostanziosi. Tale richiamo, peraltro, è consentito nella specie, in cui i titoli custodiali sono convergenti quanto alle conclusioni a carico dell'indagato. Dunque, l'ordinanza genetica con quella resa dal Tribunale distrettuale, si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso (Sez. 3, n. 15416 del 02/02/2011, D'Agostino, Rv. 250306 Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006 - dep. 2007, Sarli, Rv. 236036). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto è solo enunciato e, dunque, è generico. È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 1.3.11 terzo motivo è infondato. Invero, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo contestato opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto alla quale quella di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere è assoluta (tra le altre, Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062, nel senso che, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis 7 cod. pen. opera una doppia presunzione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e, assoluta, con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria).Ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. In ogni caso, il Tribunale si è fatto carico di sottolineare (cfr. pag 24 e ss.) con ragionamento immune da illogicità manifesta, dunque non censurabile in questa sede, che per il ricorrente, in quanto stabilmente inserito nell'organigramma del clan, sarebbe inadeguato l'ambiente domiciliare a schermare da contatti con l'ambiente esterno. Circa la stabilità dei rapporti si deve rilevare che già l'ordinanza genetica (cfr. pag. 584 e ss.) evidenzia che il ricorrente era stato già raggiunto da dichiarazioni etero accusatorie di MU e ES per gli anni precedenti (con particolare riferimento all'anno 2015 per MU nell'operazione denominata Gotha 7). Dunque. le intercettazioni utilizzate nel presente procedimento, attualizzano il coinvolgimento dell'indagato nella gestione del settore delle bische, attraverso le direttive di AR VI e NO TI nel 2018, nel 2019 e fino alla più recente epoca del Natale 2020. Infine, è appena il caso di osservare, quanto alla dedotta omessa motivazione circa la concessione degli arresti domiciliari con lo strumento di controllo a distanza, che il giudizio di inadeguatezza in radice di altre misure cautelari diverse da quella custodiale a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762). Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quanto non necessario, deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651): il che rende condivisibile l'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa l'esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare fiduciario. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. 8 Il Consigliere estensor Il Presidente Non derivando dalla presente decisione, la liberazione dell'indagato, seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 novembre 2022
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCA ZACCO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato CAMPANELLA SEBASTIANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10011 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di TO NI OL, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (partecipazione all'organizzazione riconducibile a cosa nostra denominata famiglia dei barcellonesi, operante nel versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da AR VI e NO TI, accertato in Barcellona Pozzo di Gotto dal gennaio 2018 all'attualità, con il ruolo di gestire le bische clandestine nell'interesse del clan, mantenendo contatti con AR VI TI e OS De QU, altro concorrente nel reato indicato come figura di spicco della congrega, poi deceduto). 1.1. Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle più vaste attività di indagine, confluite, negli anni, in diverse operazioni (tra cui quelle denominate Gotha 6 e 7, nonché, da ultimo, quella cd. Dinastia, con applicazione di misure cautelari, nel mese di febbraio 2020, anche a carico di taluni degli indagati indicati nel titolo genetico) che avevano condotto ad acclarare l'esistenza di un gruppo mafioso, operante nel messinese, di cui quello oggetto del provvedimento genetico costituisce prosecuzione, come dimostrato secondo i convergenti provvedimenti cautelari. Nel provvedimento impugnato si valorizza (cfr. pag. 5 e ss.) l'indagine avviata dopo la scarcerazione dei maggiorenti del gruppo (AR VI TI, NO TI, OS De QU), che aveva condotto ad accertare la persistenza dell'attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata famiglia dei barcellonesi, esercitata attraverso AR VI e NO TI, storici componenti del sodalizio che, a decorrere dal 2018, a vario titolo, avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi agli arresti domiciliari, operando, oltre che nel tradizionale settore delle estorsioni, anche in nuovi ambiti di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione) occupandosi, altresì, del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Secondo il provvedimento censurato, le indagini avevano consentito di acclarare, anche attraverso le intercettazioni con agente intrusore informatico, che i maggiorenti del sodalizio, AR VI, NO TI e VI IM, quest'ultimo arrestato in data 11 marzo 2020 e deceduto il 21 marzo 2021, avevano siglato un accordo per consentire la costruzione di una bacinella comune, 2 ove sarebbero confluiti i proventi illeciti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, comprendendo in tale fondo anche i proventi conseguiti ai danni di realtà economiche soggette al pizzo (estorsioni aggravate ai danni della Grandi Magazzini 3G s.r.I., della ditta Scilipoti s.n.c., dell'Ortofrutta Oreto s.n.c. dei fratelli Maggio, risultate sottoposte ad estorsione nell'ambito di diverso procedimento denominato Gotha 7), in piena continuità con le attività estorsive già attuate in passato, ai danni degli imprenditori della zona. Da ciò derivava la contestazione per reato associativo sub capo 1 della contestazione provvisoria, nonché plurime contestazioni per reati di estorsione pluriaggravata (capi da 2 a 10 della incolpazione provvisoria), commessi ai danni degli imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto e comuni limitrofi, fino ai primi mesi dell'anno 2021. Inoltre, si sottolinea (cfr. pag. 9 e ss.) che tra le attività storiche del sodalizio vi era quella della gestione delle bische clandestine che, pur avendo carattere stagionale, in quanto operava in periodo natalizio, consentiva il periodico recupero di lauti proventi da distribuire tra i detenuti, proprio in corrispondenza di quelle festività. 1.2. La vicenda per la quale è stato applicato a carico di TO NI OL (detto il morto) il titolo custodiale è descritta a pag. 9 e ss. dell'ordinanza impugnata. Si sottolinea l'attività svolta dal ricorrente nella bisca gestita, nel periodo natalizio dell'anno 2018, da VI IM, altro leader del sodalizio poi deceduto. Si richiamano le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC MU e AL ES già rese in altri procedimenti, dalle quali, secondo il Tribunale emerge il coinvolgimento della cosca nella gestione delle bische clandestine, nonché gli esiti delle conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento (tra cui le conversazione del 23 dicembre e 31 dicembre 2018 nell'abitazione di AR VI TI tra questi e OV ND, la conversazione del 19 dicembre 2019 con OS De QU, quella del 26 dicembre 2019 tra OS e CE De QU, nt. N. 347/19 sub A, conversazione del 27 dicembre 2019 tra OS De QU e US, conversazioni captate attraverso intrusore informatico inserito nel telefono di OS De QU, conversazione del 28 dicembre 2019 delle ore 20:11:36 tra AR VI TI e lo stesso OL convocato presso la bisca di San OV dove si svolgeva una riunione con altri soggetti appartenenti al sodalizio, per l'organizzazione del gioco). Si precisano (cfr. pag. 20 e ss. dell'ordinanza impugnata) le ragioni per le quali la condotta ascritta all'indagato è stata ritenuta correttamente qualificata, quale partecipazione al sodalizio descritto al capo 1, nonché si escludono elementi positivi da poter considerare ai fini del superamento della presunzione di esigenze 3 cautelari connessa al titolo di reato per il quale si procede (cfr. pag. 24 e ss.), escludendo anche la misura degli arresti domiciliari richiesta in via subordinata. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite dei difensori, avv.ti A. Presti e S. Campanella, che denunciano tre vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla gravità indiziaria e vizio di motivazione. Il Tribunale ripercorre l'evoluzione storica dell'associazione barcellonese, a far data dai primi anni '90 e valorizza l'interesse del clan per il settore delle bische clandestine gestite dall'organizzazione (con richiamo all'esito delle indagini nei procedimenti Pozzo2, Gotha4 e 7) vicende rispetto alle quali non emerge alcun coinvolgimento, con arresti o procedimenti pendenti nonché condanne, del ricorrente, attualmente incensurato. Il Tribunale tralascerebbe, peraltro, il contributo proveniente dai collaboratori AR e NC D'MI, i quali non avrebbero mai riferito del coinvolgimento del ricorrente nella gestione delle bische clandestine. Quanto ad ES, si sottolinea che questi ha cominciato a collaborare con la giustizia nel 2015, senza mai accusare il ricorrente, cosa che avviene a distanza di sei anni (in data 8 luglio 2021), quindi oltre il periodo di centottanta giorni dal verbale illustrativo fissato dalla legge senza che su detto argomento il Tribunale si soffermi. Quanto alle intercettazioni che vengono riportate a pag. 11 e 12 del provvedimento impugnato, relative al periodo natalizio del 2019 e sino al 24 gennaio 2020, si osserva che queste non coinvolgerebbero il ricorrente, mentre quella del 23 dicembre 2018 attesterebbe il mero coinvolgimento indiretto di OL, non essendo questi uno dei conversanti e si fa riferimento ad attività che non univocamente può avere contenuto illecito. Infine, si contesta che le conversazioni riportate da pag. 14 siano significative del ruolo ascritto al ricorrente;
anzi si evidenzia che la conversazione del 27 dicembre 2019, riportata a pag. 17 e ss., attesterebbe che De QU e TI si interfacciano con OV ND e NI RE, non anche con il ricorrente. Da ultimo si rimarca che la mera presenza all'incontro, definito strategico per l'organizzazione del gioco, non è significativa dell'appartenenza di OL al sodalizio attraverso la gestione degli affari concernenti le bische clandestine, così come il ricorrente non risulterebbe coinvolto nella questione Ofria di cui a pag. 20, avendo peraltro il ricorrente la passione del gioco. 4 Quindi, si afferma che vi è vizio di motivazione circa la condotta di appartenenza ed in ordine al dolo del reato ascritto al ricorrente in via provvisoria, tenuto conto, peraltro, che il settore di interesse operava per il solo periodo natalizio e, quindi, sarebbe da configurare una partecipazione al sodalizio "a tempo" per solo venti giorni all'anno, inidonea ad integrare la adesione consapevole alla cosca. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Si tratterebbe di occasionale contributo assicurato alla gestione delle bische in assenza di ulteriori elementi anche sintomatici dell'affectio societatis e si deduce violazione di legge circa la qualificazione della condotta integrante un eventuale concorso esterno. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. L'ordinanza censurata opera mero rinvio alla motivazione del primo giudice per relationem. Si evidenzia che, nella specie, mancano reati fine ascritti al ricorrente, questi limita, eventualmente, il proprio apporto al periodo natalizio, senza essere mai coinvolto nelle altre attività illecite, di interesse del sodalizio, è incensurato, pur avendo circa cinquant'anni. Si fa, poi, riferimento ad un dato, quanto alla rilevata inadeguatezza degli arresti domiciliari, che non riguarda, specificamente, il ricorrente e che, anzi, attiene a dati soltanto ipotetici. Infine, si evidenzia l'assoluto difetto di motivazione circa la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. Si rileva che la prima questione devoluta, relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, oltre il periodo di 180 giorni è manifestamente infondata. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2019, Magistri, Rv. 241882; Sez. 1, n. 54844 del 5 06/06/2018, Russo, Rv. 274653; ; Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653) secondo la quale le dichiarazioni rese oltre i 180 giorni sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, posto che la sanzione dell'inutilizzabilità riguarda solo la fase del dibattimento. Invero si osserva che, in tema di dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, deve ritenersi che la loro inutilizzabilità, quando le stesse siano state rese oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge (art. 16-quater, comma 1, del d. I. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45), operi esclusivamente con riguardo alla valutazione di dette dichiarazioni come prova dei fatti in esse affermati e, quindi, soltanto ai fini del giudizio e non invece ai fini cautelari, per i quali sono richiesti soltanto indizi, sia pure gravi, ma non prove. Sotto il secondo aspetto devoluto, quanto alla proposta, alternativa, lettura del contenuto delle captazioni registrate, deve osservarsi che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, vizio non ravvisato nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). È appena il caso di osservare che in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (tra le altre nello stesso senso, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Infine, il Collegio rileva quanto alla dedotta non continuità dell'attività assicurata dal ricorrente al sodalizio, anche secondo la ricostruzione del Tribunale, 6 che secondo i titoli cautelari, OL era in sostanza gestore del settore delle bische, nel quale operava seguendo le direttive di AR VI e NO TI, con introiti di somme ingenti, destinate all'associazione. Questi, poi, secondo le fonti di accusa riportate nei provvedimenti di merito cautelare, partecipa al settore non solo per l'anno 2018 ma anche per il successivo anno 2019, quindi con assidua continuità nell'attività illecita assicurata. Anzi, sul punto, l'ordinanza genetica spiega (cfr. pag. 304, 375 e 380) che l'attività illecita nel settore delle bische è ripresa anche nel dicembre 2020, nella prossimità del Natale, con la partecipazione del medesimo OL. Questi, intervenendo nel settore nevralgico per gli interessi del sodalizio, da questo gestito in regime di monopolio, dunque, interviene periodicamente, appena l'attività riprende, nella gestione delle bische in prossimità delle festività, così dimostrando una continua messa a disposizione del clan e la concreta, fattiva partecipazione all'attività esercitata dal sodalizio, assicurando a questo anche proventi sostanziosi. Tale richiamo, peraltro, è consentito nella specie, in cui i titoli custodiali sono convergenti quanto alle conclusioni a carico dell'indagato. Dunque, l'ordinanza genetica con quella resa dal Tribunale distrettuale, si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso (Sez. 3, n. 15416 del 02/02/2011, D'Agostino, Rv. 250306 Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006 - dep. 2007, Sarli, Rv. 236036). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto è solo enunciato e, dunque, è generico. È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 1.3.11 terzo motivo è infondato. Invero, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo contestato opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto alla quale quella di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere è assoluta (tra le altre, Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062, nel senso che, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis 7 cod. pen. opera una doppia presunzione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e, assoluta, con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria).Ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. In ogni caso, il Tribunale si è fatto carico di sottolineare (cfr. pag 24 e ss.) con ragionamento immune da illogicità manifesta, dunque non censurabile in questa sede, che per il ricorrente, in quanto stabilmente inserito nell'organigramma del clan, sarebbe inadeguato l'ambiente domiciliare a schermare da contatti con l'ambiente esterno. Circa la stabilità dei rapporti si deve rilevare che già l'ordinanza genetica (cfr. pag. 584 e ss.) evidenzia che il ricorrente era stato già raggiunto da dichiarazioni etero accusatorie di MU e ES per gli anni precedenti (con particolare riferimento all'anno 2015 per MU nell'operazione denominata Gotha 7). Dunque. le intercettazioni utilizzate nel presente procedimento, attualizzano il coinvolgimento dell'indagato nella gestione del settore delle bische, attraverso le direttive di AR VI e NO TI nel 2018, nel 2019 e fino alla più recente epoca del Natale 2020. Infine, è appena il caso di osservare, quanto alla dedotta omessa motivazione circa la concessione degli arresti domiciliari con lo strumento di controllo a distanza, che il giudizio di inadeguatezza in radice di altre misure cautelari diverse da quella custodiale a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762). Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quanto non necessario, deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651): il che rende condivisibile l'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa l'esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare fiduciario. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. 8 Il Consigliere estensor Il Presidente Non derivando dalla presente decisione, la liberazione dell'indagato, seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 novembre 2022