Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Non può farsi luogo a confisca di armi regolarmente detenute e non utilizzate per commettere i reati per cui è intervenuta affermazione di responsabilità, attesa l'insussistenza dei presupposti fissati dall'art. 240 cod. pen. tanto per la confisca facoltativa quanto per quella obbligatoria. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2013, n. 22105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22105 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/02/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 299
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 40577/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16 luglio 2012 emessa dal Tribunale di Veiletri;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Tindari Baglione, che ha concluso per l'annullamento della sentenza;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. RA NC ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 16 luglio 2012 con cui, su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Velletri applicava nei suoi confronti la pena di sei mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 240 c.p. perché il giudice ha disposto la confisca dell'arma posta sotto sequestro, peraltro detenuta regolarmente, con riferimento ad imputazioni relative a reati e condotte che non riguardavano armi.
2. Il ricorso è fondato.
Con la sentenza di "patteggiamento" è stata disposta la confisca dell'arma ai sensi dell'art. 240 c.p., in assenza di ogni specificazione e motivazione, soprattutto senza che la misura di sicurezza trovasse giustificazione in rapporto ai reati oggetto dell'accordo sulla pena, posti in essere dall'imputato senza fare uso di alcuna arma. Non può trovare applicazione l'art. 240 c.p., comma 1 in quanto l'arma non è servita a commettere i reati, ne' il comma
2 del medesimo articolo, in quanto la pistola era regolarmente denunciata, tanto è vero che non è stato contestato alcun reato in materia di violazione delle leggi sulle armi. Pertanto, la disposta confisca appare del tutto ingiustificata, disposta in assenza di ogni presupposto di legge.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale misura di sicurezza reale, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e dispone la restituzione dell'arma all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013