Sentenza 15 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E N O I Z A 5 R . T S N I - 6 G 8 E . B 9 R .R 1 L / P . 0 22 62 / 02 L 4 EPUBBLICA ITALIANA A 1 D A D . L E B E T D T A U I T IB N S A E 1 R N POLORO ITALIANO I T 3 S E 1 S E R I . E A N T LA COR E SUPREMA DICASSAZIONE A Oggetto M Riemso heaven. SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R. G. N. 3406/00 Dott. Michele CANTILLO Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron.5439 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere - Rep. Dott. Achille MELONCELLI Ud. 31/10/01 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VI FF, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio SINAGRA-SABATINI, VIALE GORIZIA 14, SABATINI rappresentato e difeso dall'avvocato SINAGRA FRANCO, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD PESCARA;
- intimato avverso la sentenza n. 150/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2001 28/01/99; 2163 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Pescara in data 26 settembre 1997, AF De CO impugnò l'avviso di mora nn.3547902, emesso dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi di Pe- scara in data 19 febbraio 1997, relativo a cartella esattoriale (n. 3361903, emessa nel 1992), avente ad og- getto ritenute di acconto i.r.pe.f. operate e non ver- sate negli anni 1985 e 1986, per l'importo globale di £.44.391.658; che, nel ricorso, il ricorrente specificò te- stualmente che "il presente ricorso non attiene a vizi propri dell'avviso, bensì al suo contenuto sostanziale, nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'art. 19 D.Lgs. 546/92"; che, costituitosi, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pescara eccepì l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art.16 del d. P. R. n.636 del 1972, in quanto non avente ad oggetto vizi propri dell'avviso di mora, bensì ragioni relative al rapporto 2 tributario sostanziale sottostante;
che la Commissione adita, con decisione n.792 del 26 gennaio 1998, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, la Com- missione tributaria regionale di L'Aquila, con sentenza n.150/3/98 del 28 gennaio 1998, rigettò il ricorso in- troduttivo proposto dal De CO;
- che, in particolare, la Commissione ha osservato quanto segue: "Ritiene.... la Commissione che il ricorso proposto dal De CO.... avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, atteso il suo contenuto, alla luce di quanto previsto dall'art. 16 del d. P. R. n. 636 del 1972. Ed invero, nella specie, l'avviso di mora impugnato dal contribuente era stato preceduto dalla notificazione della relativa cartella esattoriale, come espressamente dedotto dall'Ufficio e non contestato dal De CO (il quale, anzi, dà atto dell'emissione della cartella esattoriale); ne discende, quindi, che il contribuente, ove avesse inteso dolersi, come si è in effetti doluto ed espressamente precisato nello stesso ricorso, di presunti vizi non attinenti all'avviso di mora ma con- cernenti il merito dell'imposizione, avrebbe dovuto procedere alle relative contestazioni già prima della notifica dell'avviso di mora non vertendosi nel caso in esame nelle condizioni previste dall'art.16 3° comma 3 del d. P. R. citato. La decisione di primo grado, che, peraltro, sul punto nulla ha ritenuto di dover argomen- tare, merita di essere radicalmente riformata con il rigetto del ricorso proposto dal De CO"; che avversO tale sentenza AF De CO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico mo- tivo di censura;
che il Ministro delle Finanze, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art.2697 C.C. art.360 n.3 e 4 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia"), il ricor- rente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello hanno affermato l'intervenuta notifi- cazione delle cartelle esattoriali, senza che l'Ufficio, sul quale incombeva il relativo onere proba- torio, avesse mai dimostrato l'effettiva esecuzione della predetta, previa notificazione che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- sia per carenza di interesse a proporlo, sia, CObile, munque, perché, con esso si fa valere, in realtà, un 4 errore della sentenza impugnata astrattamente configu- rabile un caso di revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 cod. proc. civ.; che, infatti, la sentenza impugnata afferma, in sostanza, che il ricorso introduttivo del presente giu- dizio, promosso dal De CO avverso l'avviso di mora in questione, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissi- bile dai Giudici di primo grado, in quanto, con esso, si facevano valere (non già, come pure esplicitamente ammessO dal ricorrente, vizi propri dell'avviso impu- gnato, bensì) ragioni attinenti al rapporto tributario sostanziale a questo sottostante;
e ciò, nonostante che l'avviso medesimo fosse stato preceduto dalla notifi- cazione della relativa cartella esattoriale (atto, quest'ultimo, come noto, autonomamente impugnabile sia ai sensi dell'art.16 comma 1 del d. P. R. n. 636 del 1972, come sost. dall'art.7 del d.P.R. n. 739 del 1981, sia ai sensi dell'art.19. comma 1 lett.d del d.lgs. n.546 del 1992); che, dunque e in particolare, l'affermazione, se- condo cui l'avviso impugnato è stato preceduto dalla in- notificazione della relativa cartella esattoriale, e proprio accertamento di fatto tegra un vero sull'esistenza della notificazione stessa operato sulla base degli atti e documenti di causa (cfr., per qualche 5 riferimento, Cass. n.14624 del 2000); che, pertanto, a fronte di siffatto accertamento, la questione della dedotta violazione dei canoni di distribuzione dell'onere probatorio, tra ufficio e con- tribuente, in ordine alla dimostrazione della sussi- notificazione della cartella esattoriale stenza della dell'applicazione della regola dettata (ai fini dall'art.16 comma 3 del d. P. R. n.636 del 1972, о dall'art.19 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992) appare del tutto irrilevante, posto che - si ribadisce l'esistenza della notificazione è stata, comunque, in- dubitabilmente affermata nel caso di specie;
che, conseguentemente e d'altro canto, ove, con il ricorso, si fosse inteso denunciare l'errore di fat- - in cui sarebbero incorsi i Giudici d'appello to consistente nell'erronea percezione degli atti e docu- menti di causa (nella specie, supposizione dell'esistenza della notificazione della cartella esattoriale, incontrastabilmente esclusa dall'esame de- gli stessi), un errore siffatto avrebbe dovuto formare oggetto di domanda di revocazione alla Stessa Commis- sione tributaria regionale della Campania, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n.546 del 1992; che non sussistono i presupposi per pronunciare sulle spese della presente fase del giudizio. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 5 novembre 2001 Il nsore Il Presider IL CANCELLIERE CA Arnaldoкраше Сасою Oggi 15 FEB. ZULA DEPOSITATO IL CANCELLIERE CT Amajad CaseMolde REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 -N. 5 DA 131 TAB. ALL. B ESENTE AI SENSI DEL RIA TRIBUTA ATERIA N. M 7