CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EU VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento della prima doglianza del primo motivo e del secondo motivo;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3939 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della domanda formulata nell'interesse di Deuscit Giovanni, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti pronunce di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Milano del 17.10.2016, irrevocabile dal 24.4.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile per quindici ipotesi di reato, avvinte sotto il vincolo della continuazione, principalmente in materia di stupefacenti (artt. 74, comma 2 e 3, 73, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309 del 1990); 2) sentenza della Corte di appello di Venezia del 14.3.2019, irrevocabile dal 10.12.2020, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile per venti ipotesi di reato nel medesimo ambito. Per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del CU nella misura complessiva di anni ventisei, mesi due di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Stefano Turelli, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.) e/o erroneità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.)". Secondo il ricorrente, l'argomentazione della Corte territoriale posta a fondamento della rideterminazione della pena nella misura indicata - secondo cui si era ritenuto di non "toccare" la pena irrogata per i reati - satellite di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano, perché ciò comporterebbe una nuova valutazione sulla determinazione della pena medesima - oltre a essere tautologica e non conciliabile con il principio del favor rei, sarebbe in contrasto con i criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
una volta mutato, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, il reato più grave (divenuto, nella specie, quello di cui al capo 1 del processo veneziano, rispetto a quello di cui al capo 69 del processo milanese), cambierebbe il rapporto proporzionale tra lo stesso e i reati satellite;
inoltre, l'ordinanza impugnata presenterebbe un ulteriore profilo di illegittimità nella parte in cui ha stabilito a titolo di aumento per la continuazione, in relazione al reato contestato al capo 69 della sentenza della Corte di appello di Milano, la pena di anni tre di reclusione, largamente superiore a quella di tutti gli atri reati satellite e adottando una motivazione inidonea a giustificarla in modo adeguato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "erronea applicazione dell'art. 73 T.U. stup. - come modificato da Corte Costituzionale n. 40/2019 - in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.); contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.)". Anche con riguardo alla parte conclusiva dell'ordinanza, la decisione della Corte territoriale, è, secondo la difesa, da censurare tenuto conto del rinnovato giudizio commisurativo favorevole al prevenuto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019; la determinazione in concreto della porzione di pena da aumentare per i singoli reati - fine, ove determinata in relazione a una cornice edittale incostituzionale, avrebbe dovuto essere effettuata in me/ius, sia con riguardo ai reati per i quali è stata applicata la riduzione per il rito abbreviato nel procedimento veneziano, sia con riguardo a quelli giudicati con il rito ordinario nel procedimento milanese. 3. Il procedimento, fissato per l'udienza del 12.7.2022 dinnanzi alla settima sezione penale di questa Corte, è stato rimesso, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., alla prima sezione, non essendo stata ravvisata - anche alla luce delle ulteriori osservazioni, contenute nella memoria, a firma dell'altro difensore del condannato, avvocato Giacomo lana, depositata il 13.6.2022 - alcuna causa di inammissibilità del ricorso, rilevata in sede di esame preliminare. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti di cui in motivazione (prima doglianza contenuta nel primo motivo di impugnazione e secondo motivo di ricorso). 5. In data 28 novembre 2022 sono pervenute presso la Cancelleria di questa Corte "note difensive" a firma dell'avvocato Stefano Turetti, con le quali sono state ribadite le ragioni poste a fondamento della proposta impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, l'argomentare svolto dalla Corte territoriale, al fine di procedere, dopo avere individuato il reato più grave in quello di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti giudicato con la sentenza della Corte di appello di Venezia, alla rideterminazione della pena complessiva nei confronti del condannato - secondo cui occorreva "toccare quanto meno possibile il giudicato", "perché ciò andrebbe a scapito della certezza e dell'intangibilità del giudicato, risolvendosi in una nuova valutazione sulla determinazione della pena" - non è, a giudizio del Collegio, congruo e adeguato a sorreggere la decisione avversata. 3 2. Va, infatti, osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; cfr. anche, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030; Cass. Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Rv. 248299; Cass. Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Rv. 245987; Cass. Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Rv. 229822, che ha affermato che "qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione"). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen." (Cass. Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, Rv. 271830; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115, secondo cui "il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi"). 3. Orbene, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione - nel procedere alla rideterminazione della pena, per effetto della ritenuta applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze, secondo l'argomentare in precedenza riportato - non ha correttamente applicato i superiori principi di diritto. 4. L'ordinanza impugnata, inoltre, va censurata anche nella parte in cui ha affermato che "gli aumenti così determinati riflettono e già considerano il nuovo perimetro sanzionatorio, determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 marzo 2019 n. 40, poiché l'entità degli aumenti, in relazione alla gravità delle condotte contestate, non può risentire di un trattamento ulteriormente benevolo, sol perché il minimo edittale è stato abbassato di due anni". 4 Tale soluzione, infatti, si impone alla stregua di un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'obbligo di rideterminazione della pena applicata nella vigenza di una cornice edittale successivamente dichiarata incostituzionale concerne anche la sanzione stabilita a titolo di aumento per la continuazione. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, con riferimento alle fattispecie interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 (Cass. Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, che ha affermato che "per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati - satellite in relazione alle così dette droghe leggere, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente"; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 32451 del 22/02/2019, Rv. 276999). Detto principio, inoltre, è stato ribadito, all'indomani della più recente pronuncia del Giudice delle leggi (Cass. Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Rv. 276295, che ha affermato che "in tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena"). 5. Orbene, alla stregua dei superiori principi di diritto, la riduzione dell'anzidetto minimo edittale, per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto della "nuova" cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore del condannato anche con riguardo alla sanzione inflitta a titolo di aumento per la continuazione, in quanto nella quantificazione della pena la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione. 5 Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 6. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte dì appello di Venezia che, in diversa composizione (giusta pronuncia della Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi agli indicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla L'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia.
lette le conclusioni del P.G., Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento della prima doglianza del primo motivo e del secondo motivo;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3939 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della domanda formulata nell'interesse di Deuscit Giovanni, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti pronunce di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Milano del 17.10.2016, irrevocabile dal 24.4.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile per quindici ipotesi di reato, avvinte sotto il vincolo della continuazione, principalmente in materia di stupefacenti (artt. 74, comma 2 e 3, 73, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309 del 1990); 2) sentenza della Corte di appello di Venezia del 14.3.2019, irrevocabile dal 10.12.2020, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile per venti ipotesi di reato nel medesimo ambito. Per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del CU nella misura complessiva di anni ventisei, mesi due di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Stefano Turelli, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.) e/o erroneità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.)". Secondo il ricorrente, l'argomentazione della Corte territoriale posta a fondamento della rideterminazione della pena nella misura indicata - secondo cui si era ritenuto di non "toccare" la pena irrogata per i reati - satellite di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano, perché ciò comporterebbe una nuova valutazione sulla determinazione della pena medesima - oltre a essere tautologica e non conciliabile con il principio del favor rei, sarebbe in contrasto con i criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
una volta mutato, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, il reato più grave (divenuto, nella specie, quello di cui al capo 1 del processo veneziano, rispetto a quello di cui al capo 69 del processo milanese), cambierebbe il rapporto proporzionale tra lo stesso e i reati satellite;
inoltre, l'ordinanza impugnata presenterebbe un ulteriore profilo di illegittimità nella parte in cui ha stabilito a titolo di aumento per la continuazione, in relazione al reato contestato al capo 69 della sentenza della Corte di appello di Milano, la pena di anni tre di reclusione, largamente superiore a quella di tutti gli atri reati satellite e adottando una motivazione inidonea a giustificarla in modo adeguato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "erronea applicazione dell'art. 73 T.U. stup. - come modificato da Corte Costituzionale n. 40/2019 - in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.); contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.)". Anche con riguardo alla parte conclusiva dell'ordinanza, la decisione della Corte territoriale, è, secondo la difesa, da censurare tenuto conto del rinnovato giudizio commisurativo favorevole al prevenuto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019; la determinazione in concreto della porzione di pena da aumentare per i singoli reati - fine, ove determinata in relazione a una cornice edittale incostituzionale, avrebbe dovuto essere effettuata in me/ius, sia con riguardo ai reati per i quali è stata applicata la riduzione per il rito abbreviato nel procedimento veneziano, sia con riguardo a quelli giudicati con il rito ordinario nel procedimento milanese. 3. Il procedimento, fissato per l'udienza del 12.7.2022 dinnanzi alla settima sezione penale di questa Corte, è stato rimesso, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., alla prima sezione, non essendo stata ravvisata - anche alla luce delle ulteriori osservazioni, contenute nella memoria, a firma dell'altro difensore del condannato, avvocato Giacomo lana, depositata il 13.6.2022 - alcuna causa di inammissibilità del ricorso, rilevata in sede di esame preliminare. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti di cui in motivazione (prima doglianza contenuta nel primo motivo di impugnazione e secondo motivo di ricorso). 5. In data 28 novembre 2022 sono pervenute presso la Cancelleria di questa Corte "note difensive" a firma dell'avvocato Stefano Turetti, con le quali sono state ribadite le ragioni poste a fondamento della proposta impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, l'argomentare svolto dalla Corte territoriale, al fine di procedere, dopo avere individuato il reato più grave in quello di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti giudicato con la sentenza della Corte di appello di Venezia, alla rideterminazione della pena complessiva nei confronti del condannato - secondo cui occorreva "toccare quanto meno possibile il giudicato", "perché ciò andrebbe a scapito della certezza e dell'intangibilità del giudicato, risolvendosi in una nuova valutazione sulla determinazione della pena" - non è, a giudizio del Collegio, congruo e adeguato a sorreggere la decisione avversata. 3 2. Va, infatti, osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; cfr. anche, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030; Cass. Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Rv. 248299; Cass. Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Rv. 245987; Cass. Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Rv. 229822, che ha affermato che "qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione"). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen." (Cass. Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, Rv. 271830; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115, secondo cui "il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi"). 3. Orbene, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione - nel procedere alla rideterminazione della pena, per effetto della ritenuta applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze, secondo l'argomentare in precedenza riportato - non ha correttamente applicato i superiori principi di diritto. 4. L'ordinanza impugnata, inoltre, va censurata anche nella parte in cui ha affermato che "gli aumenti così determinati riflettono e già considerano il nuovo perimetro sanzionatorio, determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 marzo 2019 n. 40, poiché l'entità degli aumenti, in relazione alla gravità delle condotte contestate, non può risentire di un trattamento ulteriormente benevolo, sol perché il minimo edittale è stato abbassato di due anni". 4 Tale soluzione, infatti, si impone alla stregua di un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'obbligo di rideterminazione della pena applicata nella vigenza di una cornice edittale successivamente dichiarata incostituzionale concerne anche la sanzione stabilita a titolo di aumento per la continuazione. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, con riferimento alle fattispecie interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 (Cass. Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, che ha affermato che "per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati - satellite in relazione alle così dette droghe leggere, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente"; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 32451 del 22/02/2019, Rv. 276999). Detto principio, inoltre, è stato ribadito, all'indomani della più recente pronuncia del Giudice delle leggi (Cass. Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Rv. 276295, che ha affermato che "in tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena"). 5. Orbene, alla stregua dei superiori principi di diritto, la riduzione dell'anzidetto minimo edittale, per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto della "nuova" cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore del condannato anche con riguardo alla sanzione inflitta a titolo di aumento per la continuazione, in quanto nella quantificazione della pena la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione. 5 Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 6. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte dì appello di Venezia che, in diversa composizione (giusta pronuncia della Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi agli indicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla L'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia.