Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POLISTRADE S.p.A., in legale rappresentante pro tempore ER LI, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Gentile da Fabriano 3, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Petracca e Rosario Siciliano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Canessa e Marina Ercoli del foro di Firenze per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL EN, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Bettolo 22, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Belletti, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 52 della Corte di Appello di Firenze del 29.1.2002/7.2.2002 nella causa iscritta al n. 735 R. G. 2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.10.2003 dal Cons. Dott Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, IN TE impugnava, il licenziamento, intimatogli dalla LIstrade S.p.A., sua datrice di lavoro, in data 7.10.1999, per avere aggredito verbalmente il collega di lavoro IO, per avere minacciato di picchiarlo e per averlo percosso, una volta uscito dal cancello dell'azienda. All'esito l'adito Tribunale di Firenze con sentenza n. 741 del 2001 respingeva il ricorso, ritenendo la legittimità dell'impugnato provvedimento di licenziamento, per essere sorto il litigio per motivi di lavoro e per avere come vittima un compagno di lavoro;
precisando che l'episodio aveva immediata incidenza sul rapporto di lavoro ed era comunque tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella futura correttezza del comportamento del dipendente. Proposta impugnazione principale da parte del TE ed impugnazione incidentale da parte della LIstrade S.p.A., la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 52 del 2002 accoglieva il gravame principale e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, con le conseguenti statuizioni di ordine reintegratone e risarcitorio a carico della società datrice di lavoro;
respingeva il gravame incidentale riguardante la richiesta di risarcimento danni. La Corte di Appello, sulla base del materiale probatorio acquisito e delle deposizioni dei testi escussi, osservava che la società appellata non aveva adempiuto all'onere di provare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati al dipendente e posti alla base del provvedimento di recesso, sicché dichiarava la carenza di giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo idonei a giustificare il licenziamento comminato al TE.
Contro la sentenza di appello propone ricorso per Cassazione la LIstrade S.p.A. con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il TE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., (vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2697 Cod. Civ.. Sostiene al riguardo che il giudice di appello ha ricostruito i fatti senza considerare le circostanze dichiarate dal teste LZ:
- l'avere il TE dato inizio alla "discussione vivace";
- l'essersi lo stesso teste interposto fisicamente tra il TE e il collega IO per separarli l'uno dall'altro;
- l'avere affermato tale teste di non avere sentito il TE pronunciare nei confronti del collega la frase "non fermare il camion in cava altrimenti ti ammazzo", perché la discussione avvenne nelle docce;
- l'avere il teste riferito di avere sentito il collega IO dire al TE "ti aspetto fuori", ma anche di avere riferito di avere invitato il primo ad andarsene "senza fare altre questioni". La ricorrente rileva altresì che il giudice di appello ha omesso senza alcuna motivazione di prendere in considerazione tutta la deposizione del teste LI, il quale non aveva dichiarato che il TE aveva accusato il collega di avergli tagliato la strada, ma di essergli passato avanti e di avere caricato prima di lui;
ne' tanto meno il TE aveva dichiarato allo stesso teste di essere stato minacciato dal collega.
In definitiva la ricorrente contesta al giudice di appello - contrariamente a quanto emerso dalle richiamate deposizioni testimoniali - di avere ritenuto certi i fatti che HE IO avesse eseguito la manovra scorretta e pertanto provocato "offesa" al resistente e che il TE fosse stato "vittima" del collega e perciò non avesse commesso gli addebiti dell'aggressione verbale e della pronuncia della frase minacciosa.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 437 c.p.c., e 2697 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 116 c.p.c., e 2697 Cod. Civ., il tutto con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.. Con questa censura si contesta la decisione impugnata, per avere omesso di valutare, alla luce delle deposizioni degli anzidetti testi LZ e LI, il comportamento tenuto dal TE, il quale avrebbe potuto raggiungere la sua auto e tornare a casa evitando in tal modo il "colloquio con IO.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa interpretazione degli artt. 2119 Cod. Civ. e 7 della legge n. 300 del 1970, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 116 c.p.c., e 2697 Cod. Civ. (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Con questo mezzo di gravame si contesta al giudice di appello di avere valutato la sussistenza della giusta causa di recesso non in relazione a comportamenti lesivi dell'elemento fiduciario - addebitati dal datore di lavoro al dipendente -, ma in relazione fatti estranei, non contenuti nella contestazione di indebito disciplinare.
Sotto quest'ultimo profilo la ricorrente rileva che il TE si era lamentato che il collega IO nella cava avesse caricato prima di lui, ossia avesse eseguito un maggior numero di carichi, circostanza riferita dal teste LI, la cui deposizione, come già detto, non era stata vagliata nella sua interezza dal giudice di appello.
La ricorrente osserva, infine, di non avere mai dedotto, nella memoria di costituzione di primo grado e in quella difensiva e nell'appello incidentale, di avere maggiormente apprezzato le prestazioni del dipendente IO rispetto a quelle del TE .
Da parte sua la resistente deduce inammissibilità delle avverse censure ed in ogni caso infondatezza delle stesse.
2. Le doglianze della ricorrente, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.
Al riguardo si rileva che secondo costante indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, la valutazione delle risultati della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 11479 del 12 ottobre 1999, Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996). Orbene nel caso di specie il giudice di appello ha proceduto all'esame del materiale probatorio, indicando in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento, mentre la ricorrente ha proposto una diversa valutazione delle risultanze testimoniali ed una diversa ricostruzione dei fatti, il che, come già si è detto, non è consentito al giudice di legittimità.
D'altro canto il ragionamento seguito dal giudice di appello non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà proprio in relazione alla ricostruzione complessiva della vicenda e nel quadro di una valutazione ponderata di tutti gli elementi acquisiti al giudizio.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 12,00, oltre euro 2000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004