Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4986/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4986/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla via Tommaso Parte_1
Sorrentino n. 19, presso lo studio degli avvocati Gabriele Todisco e Giovanna Dattero, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla via Denza n. 9 presso lo studio dell'avvocato Luigi Delle Rose, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 12-12-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato nelle date del 16/21-9-2021, evocava in Parte_1 giudizio, rispettivamente, e al fine di sentirle Controparte_2 Controparte_1 condannare in solido, ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 17-10-
2020, verso le ore 7.00 – 7.10, in Santa Maria La Carità (NA) alla via Scafati.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre attraversava la strada all'altezza del Laboratorio di Analisi Cliniche “AZ Consulenza”, veniva investita dall'autovettura Ford Focus targata DH859ZG, di proprietà di e Controparte_1 condotta da , assicurata per la r.c.a. con;
a Parte_2 Controparte_2 seguito dell'investimento, veniva caricata sul cofano dell'auto e trascinata per alcuni metri prima di rovinare al suolo, riportando lesioni personali, per le quali veniva trasportata mediante ambulanza presso il Presidio Ospedaliero “San Leonardo” di Castellammare di
Stabia, dove, a seguito di esami strumentali, le veniva diagnosticato “Riduzione di altezza del soma L1 con avvallamento della limitante disco-somatica ed irregolarità del muro anteriore in rapporto a frattura dell'angolo antero-superiore” con prescrizione di busto e osservazione chirurgica;
seguivano ulteriori visite mediche specialistiche ed esami strumentali e cure terapeutiche fino alla guarigione con postumi certificata in data 12-4-
2021; aveva inoltrato richiesta di risarcimento ad impresa di Controparte_2 assicurazione del veicolo investitore e si era sottoposta a visita medico-legale presso lo studio fiduciario della compagnia, la quale, tuttavia, non aveva provveduto a formulare alcuna offerta risarcitoria.
L'impresa assicuratrice eccepiva la improponibilità e la nullità della domanda che contestava anche nel merito, evidenziando che l'attrice aveva già percepito dall' la CP_3 somma di euro 1.718,22 quale indennità di malattia per il periodo di inabilità temporanea.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la declaratoria di improcedibilità ed improponibilità della domanda nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_1 costituiva rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
pag. 2 Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
3. La domanda attorea è, inoltre, procedibile, atteso che l'istante con note di trattazione relative alla prima udienza ha chiesto termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in l. 10-11-2014 n. 162, concesso dal giudice con provvedimento reso nel verbale di udienza del 11-1-2022; è stato, quindi, inoltrato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita a mezzo p.e.c. 12-1-2022 sia alla ed al suo Controparte_2 difensore sia alla convenuta a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 18-1- Controparte_1
2022, che non aveva esito positivo (cfr. doc. depositato dall'attore il 3-6-2022)-
Nulla è stato, altresì, eccepito o rilevato entro la successiva udienza in ordine all'integrità e ritualità dell'invito inoltrato.
4. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attrice circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora inoltrata alla società assicuratrice a mezzo p.e.c. del 3-11-2020; integrazione della richiesta di risarcimento a mezzo p.e.c. del
14-5-2021; invito a visita medico legale inoltrato da a mezzo p.e.c. Controparte_2 del 28-6-2021; n. 2 relazioni di visita medico-legale a firma del medico fiduciario della
[...]
del 12-7-2021 e del 21-12-2021) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice Controparte_2 nel richiedere il risarcimento con la suindicata costituzione in mora e con la successiva pag. 3 integrazione ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività della danneggiata, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché con allegazione di certificati medici relativi alle lesioni subite.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame non è allegata alcuna richiesta di integrazione riguardante elementi normativamente previsti e non presenti nella richiesta di risarcimento.
L'istante, inoltre, sottoponendosi a visita medico-legale presso lo studio medico fiduciario della convenuta, ha certamente fornito alla stessa elementi Controparte_4 sufficienti per le valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla compagnia convenuta.
5. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
In particolare, i testi escussi, (ex collega dell'attrice) e Testimone_1 Tes_2
(fidanzato dell'attrice) hanno dichiarato che nelle circostanze di tempo e di
[...] luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero verso la metà del mese di ottobre del 2020, tra le ore 7:05/7:10, in Santa Maria La Carità alla via Scafati, nei pressi del laboratorio di analisi “AZ Consulenze”, , in qualità di pedone, nell'attraversare la strada, dal Parte_1 laboratorio di analisi al lato opposto, giunta verso la metà della corsia venne investita da un'autovettura di colore grigio, condotta da un signore anziano, che proveniva dalla sinistra del pedone percorrendo la strada con direzione Piazza Santa Maria La Carità e, in conseguenza dell'urto venne caricata sul cofano dell'auto e trascinata per 2-3- metri prima di rovinare al suolo.
pag. 4 Hanno aggiunto che la danneggiata, che lamentava forti dolori alla schiena ed all'addome, fu trasportata in ospedale mediante ambulanza ed hanno precisato di non aver visto strisce pedonali nel punto in cui l'attrice attraversava la strada (cfr. verbale di udienza del 12-9-2023).
Alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità dei testi - in ragione della precisione delle circostanze riferite, della dovizia di particolari descritti e della concordanza delle loro dichiarazioni -, i quali hanno superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa.
Conferma dei fatti descritti è emersa dal verbale di pronto soccorso n. 2020034734 del
17-10-2020, del P.O. “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, da cui risulta che l'attrice veniva condotta al pronto soccorso tramite ambulanza nell'immediatezza del sinistro (ore
7.56) riferendo, quale causa dell'evento dannoso, “incidente in strada” avvenuto alle 7.00 in Santa Maria La carità alla via Scafati, con responsabilità di terzi.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso, entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre, dalla costituzione in mora prima menzionata e dal contenuto delle relazioni mediche sia di parte attrice che della
[...]
, nonché della c.t.u., da cui emerge che i medici hanno ritenuto Controparte_2 sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
La convenuta ha prodotto la denuncia cautelativa sottoscritta dal conducente dell'autovettura investitrice, (doc. 3 allegato da , Parte_2 Controparte_2 in cui lo stesso non contesta il fatto storico ma la propria responsabilità, affermando in merito alla dinamica del sinistro: “trovandomi in prossimità di un centro abitato, viaggiavo a velocità moderata. Sul marciapiede lato dx della carreggiata camminava una ragazza che, distratta dal cellulare, scendeva dal marciapiedi invadendo inavvertitamente la corsia pag. 5 di marcia e urtando la mia auto. Nell'urto la ragazza perdeva l'equilibrio e cadeva a terra.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza ...”.
Parziale riscontro di tale circostanza è emerso dal contenuto della relazione di incidente redatto dai Carabinieri, aliquota radiomobile, redatta in occasione del sinistro.
Nel verbale, invero, risulta che il conducente dell'auto ebbe a dichiarare di non essere riuscito ad evitare l'impatto contro la ragazza che era al centro della strada, anche in considerazione del fatto che l'asfalto era viscido a causa della pioggia, nonostante mantenesse un'andatura di marcia molto bassa e avesse frenato;
dichiarava anche di presumere che la ragazza avesse attraversato di corsa, perché stava iniziando a piovere, senza fare alcun cenno all'utilizzo del telefono cellulare da parte della ragazza, peraltro inverosimile in caso di corsa.
Nello stesso verbale sono riportate le dichiarazioni rese da , il quale Testimone_3 riferiva che mentre era alla guida dell'autovettura Lancia Y, targata AP883LM, e stava percorrendo via Scafati di Santa Maria La Carità con direzione di marcia Pompei, giunto all'altezza del bar “La Goccia D'Oro”, notava attraversare la strada una ragazza che stava guardando il telefonino che aveva tra le sue mani e in quel frangente, veniva investita da un'autovettura Ford Focus di colore grigio proveniente dal senso opposto di marcia;
Il teste (in auto con ) confermava solo la verificazione del Testimone_4 Testimone_3 sinistro.
Inoltre, sono riportate anche le dichiarazioni rese dall'attrice, la quale riferiva che, mentre tornava nella propria auto, tornando dal laboratorio dove si era recata, attraversando la strada aveva notato un'auto che proveniva da Pompei che prima in lontananza le faceva segno con i fari abbaglianti e poi la investiva in pieno sbalzandola violentemente a terra.
6. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose pag. 6 dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307;
Cass. civ., sez. III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227
c.c..
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma pag. 7 quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Pertanto, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente.
Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627; cf. anche: Cass. civ., ordinanza 28-1-
2019, n. 2241; Cass. civ., ordinanza, 13-7- 2023, n. 20137).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente dell'autovettura abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dalle risultanze testimoniali e dalle ulteriori emergenze istruttorie,
è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente dell'autovettura, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità, provenendo dalla sinistra del pedone, e avendo quindi avuto la possibilità di vedere con congruo anticipo la sua presenza, lo ha investito mentre stava attraversando la strada ed era giunto alla metà della corsia.
Non si ritiene che sia stata raggiunta la prova dell'allegato comportamento colposo del pedone, costituito dall'utilizzo del telefono cellulare durante l'attraversamento della strada
– che non avrebbe escluso la possibilità di prevenire l'evento -, nulla avendo riferito in proposito in conducente ai verbalizzanti dopo l'evento e non essendo state confermate nel contraddittorio delle parti le dichiarazioni rese ai Carabinieri da . Testimone_3
Va, poi, sottolineato che non è stata fornita la prova che l'attraversamento sia avvenuto in zona distante meno di cento metri da strisce pedonali e che, quindi, la condotta del pedone sia censurabile sotto tale profilo.
pag. 8 L'art. 190, comma 2, c.d.s., invero, stabilisce che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri”.
La descritta condotta del pedone, in centro abitato e in condizioni di normale visibilità, in sostanza, non configura una condotta imprevista ed imprudente considerato anche che il tratto stradale interessato dal sinistro era rettilineo, per come emerge dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta.
Il comportamento del pedone non può considerarsi imprevedibile, tanto più che il conducente di un veicolo è tenuto a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.).
Va poi considerato che, ai sensi dell'art. 141 c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; ancora al quarto comma aggiunge che
“il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
Inoltre, l'art. 191, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.
pag. 9 Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
7. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
7.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, dalla documentazione medica prodotta e dalla c.t.u. espletata (redatta dal dott. Per_1
, depositata il 26-6-2024), è risultato che la danneggiata ha subito, a seguito del
[...] sinistro, come emerge dal verbale di pronto soccorso n. 202034734 del 17-10-2020 del
P.O. “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, “frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo;
contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio; contusione della caviglia;
trauma regione lombare con frattura dell'angolo antero-superiore di L1, trauma contusivo cranico, contusioni multiple ai quattro arti. Guaribile in gg 30 s.c.”; le veniva prescritto l'uso di busto per 30 giorni;
è, altresì, risultato, che la stessa, perdurando una sintomatologia algico-funzionale in data 16-11-
2020 si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica ed in data 1-12-2020 effettuava un nuovo esame strumentale presso il “Centro Laser” di Castellammare di Stabia, da cui emergeva “... Alterazione morfostrutturale emisezione superiore del soma di L1, lievemente cuneizzato anteriormente, caratterizzato da iperintensità in T2 ..., verosimile esito di pregressa frattura, complice la concomitante presenza di evidente ernia intraspongiosa limitante somatica superiore;
... Allo spazio L5/S1 modesta sporgenza del pag. 10 contorno posteriore discale, a sede mediana. Allo spazio L4/L5 modesta sporgenza del contorno posteriore discale, a sede mediana e paramediana bilaterale;
impronta sul sacco durale. ...”. Seguivano ulteriori visite mediche specialistiche sia ortopediche che neurochirurgiche, terapia medica, cicli di FKT e rieducazione posturale, fino alla guarigione con postumi invalidanti, certificata in data 12-4-2021.
L'ausiliario ha evidenziato, con argomentazioni condivise dal tribunale, che vi è compatibilità tra le lesioni riportate dall'istante e la dinamica del sinistro dedotta in citazione e che “il nesso causale è compatibile nel rispetto della corretta criteriologia medico-legali” (cfr. pagine 7 e 9 della c.t.u)
Tanto esposto, è risultato accertato quanto segue:
A) a seguito del sinistro, il danneggiato ha riportato: “trauma contusivo cranico;
frattura di L1 con riduzione di altezza del soma da avvallamento della limitante disco-somatica superiore ed irregolarità del muro anteriore;
contusioni multiple”.
B) sussiste il nesso causale tra il sinistro e gli esiti accertati;
C) la invalidità temporanea totale è stata di giorni 20;
D) la invalidità temporanea relativa è stata al 75% di giorni 20;
E) la invalidità temporanea relativa è stata al 50% di giorni 30;
F) la invalidità temporanea relativa è stata al 25% di giorni 30;
G) residuano postumi permanenti dell'8 %.
Ha aggiunto che le lesioni riportate non hanno influenza sulla sfera individuale, relazionale e sulla capacità di attendere alle attività quotidiane non lavorative, non incidono sulla capacità lavorativa della periziata, che il livello di sofferenza conseguente di norma al tipo di lesioni e di malattia patito, anche con riferimento alle attività terapeutiche o chirurgiche cui ha dovuto o dovrà far ricorso è medio.
Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dalla danneggiata (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), trattandosi di sinistro avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Legge 5 marzo
2001, n. 57, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001, n. 66, può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs
209/2005, aggiornata con il d.m. 16 luglio 2024 - atteso che la liquidazione del danno non pag. 11 patrimoniale deve essere effettuata sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. civ. ordinanza 12-6-2022 n. 19229; Cass. civ. sentenza 22-11-2019
n. 30516, Cass. civ. sentenza 13-12-2016 n. 25485) -, in euro 17.817,77 (di cui euro
14.641,47 per invalidità permanente all'8 per cento in un soggetto leso di 26 anni, euro
1.104,80 per l'inabilità temporanea totale, euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 50%, euro 414,30 per l'inabilità temporanea parziale al 25%).
7.2. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia della
Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e pag. 12 psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la recente giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie
(laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di pag. 13 sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Chiarissima in tal senso è anche la sentenza n. 339 del 2016 della Corte di Cassazione:
“in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent.
n. 25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che la danneggiata si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
7.3 In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, vanno, altresì, riconosciute le spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., quantificate in euro 812,45, rivalutate in attuali euro 956,25.
7.4. Pertanto, tenuto conto delle varie voci di danno riconosciute, al danneggiato va riconosciuta la somma di euro 18.774,02.
7.5 Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.636,24 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
pag. 14 Complessivamente, quindi, l'attrice ha subito un danno per euro 20.410,26.
8. ha eccepito che aveva già percepito dall'INPS Controparte_2 Parte_1
l'indennità di malattia per il periodo di inabilità temporanea, allegando sia la dichiarazione ex art. 142, secondo comma, d.lgs. n. 209/2005 di , sia comunicazione Parte_1 dell'INPS del 9-5-2021 con cui l'ente di previdenza richiedeva il pagamento anche nei confronti di (doc. 5 e 6 prodotti dalla convenuta). Controparte_2
L'art. 142 del d.lgs. 209/2005, relativo al diritto di surroga dell'assicuratore sociale, stabilisce che “qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempre che non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
La S.C., con sentenza resa a sezioni unite n. 12566 del 22-5-2018, ha espressamente affermato: “La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subìto.
Va però osservato che la disciplina del risarcimento erogato da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie per il danno biologico e/o patrimoniale riconosciuti al lavoratore per la perdita dell'integrità psicofisica in seguito ad infortunio sul lavoro o all'insorgere di una malattia professionale è regolata dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, che prevede diverse tipologie di risarcimento in base alla percentuale di invalidità riconosciuta per la menomazione subita dal lavoratore.
In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno, secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto, infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dai suddetti istituti secondo il criterio delle poste omogenee, o meglio identiche, nel senso che pag. 15 il raffronto differenziale deve essere operato tra l'importo riconosciuto e liquidato per la singola voce di danno in sede civile e importo riconosciuto dagli istituti per la medesima voce di danno (Cass. civ., sez. un., 22-5-2018 n. 12566; Cass. civ. 27-9-2021 n. 26117;
Cass. civ. 21-11-2017 n. 27669; Cass. civ. sez. lav., ordinanza 07-2-2023 n. 3694).
Per quanto concerne il risarcimento del danno biologico temporaneo, questo in nessun caso può essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, che non indennizza questo tipo di pregiudizio;
l'indennità di temporanea corrisposta, infatti, costituisce una forma di ristoro di danni patrimoniali (ovvero la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia) e non costituisce ristoro per l'invalidità temporanea intesa in termini di danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
12566/2018; Cass. civ. ordinanza n. 30293/2023). Difatti, come è stato precisato,
l'indennizzo erogato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea “atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.p.r. n. 1124/1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” (Cass. civ. n. 4972/2018); il detto criterio impone di escludere dal rapporto compensativo la liquidata indennità temporanea, trattandosi di mera indennità di malattia, che non può valere a diminuire il risarcimento del danno non patrimoniale, giacché indennità che va a ristorare il danno patrimoniale per la diminuzione di reddito;
l'indennità per l'inabilità temporanea, invero, mira a compensare il danno patrimoniale patito dal danneggiato, ossia la perdita reddituale connessa all'impossibilità di lavorare durante la malattia (cfr. artt. 66, 68 d.p.r. n.1124 del 1965) per cui i relativi importi non vanno scomputati dalle somme liquidate a titolo di danno biologico (Tribunale
L'Aquila sez. I, sentenza n. 537 del 24-8-2022, in deiure.it).
Nel caso di specie, è dimostrato, poiché non contestato e provato dalla documentazione in atti, che l'INPS ha riconosciuto alla danneggiata solamente un importo a titolo di indennità di malattia per n. 88 giorni, ovvero dal 19-10-2020 al 14-1-2021, che, come già precisato, non può comportare una diminuzione del risarcimento del danno non patrimoniale, dal quale, quindi, non può essere detratto.
9. Per tutto quanto sopra, i convenuti, e , Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attrice , Parte_1 della complessiva somma di euro 20.410,26, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
pag. 16 10. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1
e in solido tra loro. Controparte_2
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da _1
nei confronti di e in persona del legale
[...] Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di euro 20.410,26, oltre interessi legali dalla Parte_1 data odierna sino al saldo;
C) condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di _1
, che liquida in euro 582,39 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione anche in favore degli avvocati Gabriele Todisco e Giovanna Dattero, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro. Controparte_2
Torre Annunziata, 15 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 17