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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 166 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via A. Casella 112, presso lo studio dell'Avv. GIORGIA
DAMIANI, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nata a [...] in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo nella Via Matteo Carnalivari 34, presso lo studio dell'Avv. ROSALIA MARIA MONTANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente : con le note di trattazione Parte_1 scritta depositate in data 19 settembre 2025 ha chiesto di pronunciare la separazione personale con addebito al marito e di condannarlo a versare, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta congrua, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario;
di ordinare al comune di Palermo di annotare la separazione a margine dell'atto di matrimonio, con condanna alle spese di lite.
Conclusioni del resistente : con le note di trattazione scritta CP_1 depositate in data 11 settembre 2025, aderendo alla richiesta di separazione personale, ha chiesto di rigettare la domanda di mantenimento formulata dalla moglie e di ordinare al comune di Palermo di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Poiché ha dichiarato di essere in possesso di una relazione investigativa di cui è venuto in possesso dopo l'udienza del 15 aprile
2025, ha chiesto inoltre la rimessione della causa alla fase istruttoria per acquisire la relazione e procedere all'audizione dell'investigatore che ha proceduto alle indagini nella qualità di testimone. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Nessuna conclusione è pervenuta dal Pubblico Ministero, che in data
24/4/2025 ha apposto un “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla separazione personale dei coniugi
Va senz'altro accolta la domanda di separazione, essendosi verificata una situazione di incompatibilità che impedisce una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, come si evince dal fatto che i coniugi non convivono ormai da molto tempo e che il ricorrente ha una relazione con una nuova compagna, con la quale attualmente vive e dalla quale ha avuto un figlio.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
2. Sulla domanda di addebito.
La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, deducendo che la crisi del rapporto matrimoniale sarebbe stata determinata da una pluralità di suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali (l'aver intrattenuto una relazione extraconiugale, l'avere rifiutato di accudirla in occasione di due ricoveri ospedalieri e quando contrasse il COVID, l'averle intimato di andare via da casa).
La domanda non può essere accolta, perché la ricorrente non ha provato in giudizio, né chiesto di provare, la sussistenza di questi comportamenti.
Per completezza, con riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, deve osservarsi che è vero che il marito ha avuto un figlio dalla donna con la quale attualmente vive, ma la data in cui il bambino è nato (29 ottobre 2024) è successiva di oltre un anno rispetto al 9 giugno del 2023, quando la ricorrente, secondo le sue stesse deduzioni, lasciò definitivamente la casa coniugale.
La nascita del figlio non è dunque sufficiente da sola a provare, con il necessario grado di certezza, che la relazione extraconiugale sia stata anteriore alla cessazione della convivenza matrimoniale e che sia stata quindi la causa esclusiva o quantomeno determinante della disgregazione del vincolo coniugale.
3. Sulla richiesta di mantenimento per la moglie
Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza di comparizione dei coniugi del 15 aprile 2025, risulta che la ricorrente è un'ex p.i.p. (lavoratrice con contratto precario del “Programma di Impiego Pubblico della Regione Siciliana) e riceve un sussidio mensile di circa 750 euro mensili, prestando la propria attività presso l'ospedale civico di Palermo per sei ore al giorno.
In particolare, dalle certificazioni uniche depositate risulta che la sig.ra nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro dipendente lordo di € Pt_1
9.984,00 (con un'imposta netta di € 506,52), nel 2022 di €9.984,00 (con un'imposta netta di € 416,32), nel 2023 di € 11.493,60 (con un'imposta netta di € 763,53), nel 2024 di € 11.493,60 (con un'imposta netta di € 866, 53).
Il sig. dal canto suo, percepisce uno stipendio di circa 1.800 CP_1 euro al mese e vive a Raffadali, senza pagare canone di locazione, insieme al figlio di poco più di un anno e alla nuova compagna, che lavora in una tabaccheria di cui il padre è titolare. Dalle certificazioni uniche depositate risulta che nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 24.928,92 (con un'imposta netta di
€ 5.014,35), nel 2022 di € 24.641,78 (con un'imposta netta di € 3.643,07), nel
2023 di € 20.585,04 (con un'imposta netta di 2.257,60).
All'epoca dell'udienza di comparizione delle parti del 15 aprile 2025, il convenuto versava inoltre un importo di 1.050 euro al mese per la rata di un mutuo e per un finanziamento contratti in occasione dell'acquisto della casa coniugale, di proprietà comune.
Proprio in considerazione di tale circostanza, in sede di provvedimenti provvisori non è stato fissato alcun mantenimento a suo carico.
Lo stesso sig. aveva comunque dichiarato in udienza che la casa CP_1 era in procinto di essere venduta, in modo da estinguere il mutuo e il finanziamento, e il 19 settembre la moglie, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che la casa è stata in effetti alienata e che il mutuo e il finanziamento sono ormai estinti, senza che ella abbia ricavato dalla vendita alcuna somma.
Tali circostanze, espressamente dedotte, non sono state contestate dalle difese del resistente, e possono pertanto ritenersi pacifiche ai sensi del primo comma dell'art. 115 c.p.c.
E' evidente dunque che, con l'estinzione del mutuo e del finanziamento, la situazione è radicalmente mutata e che vi è un evidente squilibrio economico fra le parti, posto che la sig.ra dispone di redditi Pt_1 significativamente inferiori rispetto a quelli del marito.
Al riguardo, non può accogliersi la richiesta del resistente di rimettere la causa in istruttoria per acquisire la relazione investigativa sull'entità dei redditi percepiti dalla moglie e procedere all'esame testimoniale di chi l'ha redatta.
Infatti, anche a prescindere dal contenuto estremamente vago delle circostanze narrate nella relazione (che sostanzialmente si limita a riferire di colloqui informali avuti con “colleghi di lavoro” della ricorrente, rimasti anonimi), la richiesta è comunque chiaramente tardiva, essendo stata formulata ben oltre il termine stabilito per il convenuto a pena di decadenza dall'art. 473 bis. 17 c.p.c. per articolare mezzi di prova e produrre documenti.
Non è infatti sostenibile che l'esigenza di incaricare un investigatore privato sia sorta dalle dichiarazioni rese dalla moglie il 15 aprile 2025, che non hanno introdotto elementi di novità rispetto a una situazione reddituale già descritta e documentata dalla ricorrente fin dall'atto introduttivo.
Si consideri poi che la relazione investigativa e le pagine tratte dal web sono state prodotte addirittura dopo la precisazione delle conclusioni, insieme alla comparsa conclusionale, allorché alle parti è consentito solo di illustrare e argomentare le domande e le eccezioni già proposte e non di introdurre nuovi temi d'indagine.
Avuto riguardo alle sostanze di entrambi, l'entità dell'assegno di mantenimento può quantificarsi nell'importo di 150 euro al mese, con decorrenza dal mese successivo all'estinzione del finanziamento, e quindi dall'ottobre del 2025.
5. Sulla condanna alle spese
L'andamento e l'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dal parziale accoglimento delle domande formulate in ricorso o dalla parziale soccombenza reciproca) giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
AL il 12/07/1981 e nato a [...] il CP_1
18/11/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo il 6 luglio 2007
(atto n. 45, P. II, S. A, anno 2007);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
, entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di Parte_1 euro 150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza a partire dal mese di ottobre del 2025;
- compensa integralmente le spese fra le parti;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 28/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 166 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via A. Casella 112, presso lo studio dell'Avv. GIORGIA
DAMIANI, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nata a [...] in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo nella Via Matteo Carnalivari 34, presso lo studio dell'Avv. ROSALIA MARIA MONTANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente : con le note di trattazione Parte_1 scritta depositate in data 19 settembre 2025 ha chiesto di pronunciare la separazione personale con addebito al marito e di condannarlo a versare, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta congrua, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario;
di ordinare al comune di Palermo di annotare la separazione a margine dell'atto di matrimonio, con condanna alle spese di lite.
Conclusioni del resistente : con le note di trattazione scritta CP_1 depositate in data 11 settembre 2025, aderendo alla richiesta di separazione personale, ha chiesto di rigettare la domanda di mantenimento formulata dalla moglie e di ordinare al comune di Palermo di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Poiché ha dichiarato di essere in possesso di una relazione investigativa di cui è venuto in possesso dopo l'udienza del 15 aprile
2025, ha chiesto inoltre la rimessione della causa alla fase istruttoria per acquisire la relazione e procedere all'audizione dell'investigatore che ha proceduto alle indagini nella qualità di testimone. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Nessuna conclusione è pervenuta dal Pubblico Ministero, che in data
24/4/2025 ha apposto un “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla separazione personale dei coniugi
Va senz'altro accolta la domanda di separazione, essendosi verificata una situazione di incompatibilità che impedisce una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, come si evince dal fatto che i coniugi non convivono ormai da molto tempo e che il ricorrente ha una relazione con una nuova compagna, con la quale attualmente vive e dalla quale ha avuto un figlio.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
2. Sulla domanda di addebito.
La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, deducendo che la crisi del rapporto matrimoniale sarebbe stata determinata da una pluralità di suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali (l'aver intrattenuto una relazione extraconiugale, l'avere rifiutato di accudirla in occasione di due ricoveri ospedalieri e quando contrasse il COVID, l'averle intimato di andare via da casa).
La domanda non può essere accolta, perché la ricorrente non ha provato in giudizio, né chiesto di provare, la sussistenza di questi comportamenti.
Per completezza, con riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, deve osservarsi che è vero che il marito ha avuto un figlio dalla donna con la quale attualmente vive, ma la data in cui il bambino è nato (29 ottobre 2024) è successiva di oltre un anno rispetto al 9 giugno del 2023, quando la ricorrente, secondo le sue stesse deduzioni, lasciò definitivamente la casa coniugale.
La nascita del figlio non è dunque sufficiente da sola a provare, con il necessario grado di certezza, che la relazione extraconiugale sia stata anteriore alla cessazione della convivenza matrimoniale e che sia stata quindi la causa esclusiva o quantomeno determinante della disgregazione del vincolo coniugale.
3. Sulla richiesta di mantenimento per la moglie
Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza di comparizione dei coniugi del 15 aprile 2025, risulta che la ricorrente è un'ex p.i.p. (lavoratrice con contratto precario del “Programma di Impiego Pubblico della Regione Siciliana) e riceve un sussidio mensile di circa 750 euro mensili, prestando la propria attività presso l'ospedale civico di Palermo per sei ore al giorno.
In particolare, dalle certificazioni uniche depositate risulta che la sig.ra nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro dipendente lordo di € Pt_1
9.984,00 (con un'imposta netta di € 506,52), nel 2022 di €9.984,00 (con un'imposta netta di € 416,32), nel 2023 di € 11.493,60 (con un'imposta netta di € 763,53), nel 2024 di € 11.493,60 (con un'imposta netta di € 866, 53).
Il sig. dal canto suo, percepisce uno stipendio di circa 1.800 CP_1 euro al mese e vive a Raffadali, senza pagare canone di locazione, insieme al figlio di poco più di un anno e alla nuova compagna, che lavora in una tabaccheria di cui il padre è titolare. Dalle certificazioni uniche depositate risulta che nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 24.928,92 (con un'imposta netta di
€ 5.014,35), nel 2022 di € 24.641,78 (con un'imposta netta di € 3.643,07), nel
2023 di € 20.585,04 (con un'imposta netta di 2.257,60).
All'epoca dell'udienza di comparizione delle parti del 15 aprile 2025, il convenuto versava inoltre un importo di 1.050 euro al mese per la rata di un mutuo e per un finanziamento contratti in occasione dell'acquisto della casa coniugale, di proprietà comune.
Proprio in considerazione di tale circostanza, in sede di provvedimenti provvisori non è stato fissato alcun mantenimento a suo carico.
Lo stesso sig. aveva comunque dichiarato in udienza che la casa CP_1 era in procinto di essere venduta, in modo da estinguere il mutuo e il finanziamento, e il 19 settembre la moglie, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che la casa è stata in effetti alienata e che il mutuo e il finanziamento sono ormai estinti, senza che ella abbia ricavato dalla vendita alcuna somma.
Tali circostanze, espressamente dedotte, non sono state contestate dalle difese del resistente, e possono pertanto ritenersi pacifiche ai sensi del primo comma dell'art. 115 c.p.c.
E' evidente dunque che, con l'estinzione del mutuo e del finanziamento, la situazione è radicalmente mutata e che vi è un evidente squilibrio economico fra le parti, posto che la sig.ra dispone di redditi Pt_1 significativamente inferiori rispetto a quelli del marito.
Al riguardo, non può accogliersi la richiesta del resistente di rimettere la causa in istruttoria per acquisire la relazione investigativa sull'entità dei redditi percepiti dalla moglie e procedere all'esame testimoniale di chi l'ha redatta.
Infatti, anche a prescindere dal contenuto estremamente vago delle circostanze narrate nella relazione (che sostanzialmente si limita a riferire di colloqui informali avuti con “colleghi di lavoro” della ricorrente, rimasti anonimi), la richiesta è comunque chiaramente tardiva, essendo stata formulata ben oltre il termine stabilito per il convenuto a pena di decadenza dall'art. 473 bis. 17 c.p.c. per articolare mezzi di prova e produrre documenti.
Non è infatti sostenibile che l'esigenza di incaricare un investigatore privato sia sorta dalle dichiarazioni rese dalla moglie il 15 aprile 2025, che non hanno introdotto elementi di novità rispetto a una situazione reddituale già descritta e documentata dalla ricorrente fin dall'atto introduttivo.
Si consideri poi che la relazione investigativa e le pagine tratte dal web sono state prodotte addirittura dopo la precisazione delle conclusioni, insieme alla comparsa conclusionale, allorché alle parti è consentito solo di illustrare e argomentare le domande e le eccezioni già proposte e non di introdurre nuovi temi d'indagine.
Avuto riguardo alle sostanze di entrambi, l'entità dell'assegno di mantenimento può quantificarsi nell'importo di 150 euro al mese, con decorrenza dal mese successivo all'estinzione del finanziamento, e quindi dall'ottobre del 2025.
5. Sulla condanna alle spese
L'andamento e l'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dal parziale accoglimento delle domande formulate in ricorso o dalla parziale soccombenza reciproca) giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
AL il 12/07/1981 e nato a [...] il CP_1
18/11/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo il 6 luglio 2007
(atto n. 45, P. II, S. A, anno 2007);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
, entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di Parte_1 euro 150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza a partire dal mese di ottobre del 2025;
- compensa integralmente le spese fra le parti;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 28/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.