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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11308 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6905/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 6905/2024 promosso con ricorso depositato in data 29.3.2024 da:
, cf , nata il [...], munita di Parte_1 C.F._1 Parte_2 carta nazionale d'identità N. , coniugata in prime nozze con;
NumeroD_1 Persona_1
, cf , nata il [...], munita di carta Parte_3 C.F._2 Parte_2 nazionale d'identità N. , coniugata in prime nozze con;
NumeroD_2 Persona_2
, cf , nata addì 08/08/1972, munita di Parte_4 C.F._3 Parte_2 carta nazionale d'identità N. , nubile;
NumeroD_3
, cf , nata addì 20/02/1999, munita di Parte_5 C.F._4 Parte_2 carta nazionale d'identità N. , nubile;
NumeroD_4
, cf , , nato addì 08/09/1991, munito Parte_6 C.F._5 Parte_7 di carta nazionale d'identità N. , celibe;
NumeroD_5
, cf, nato addì 30/07/1990, munito di Parte_8 CodiceFiscale_6 carta nazionale d'identità N. , celibe;
NumeroD_6
, cf , nato il [...], munito di carta Persona_2 C.F._7 Parte_7 nazionale d'identità N. , coniugato in seconde nozze con;
Numero_7 Parte_3
, cf , nata il [...], munita di Parte_9 C.F._8 Parte_2
Nu carta nazionale d'identità , coniugata in prime nozze con;
NumeroD_9 Persona_3
1 , cf , nato addì 11/12/1981, munito di Persona_3 C.F._9 Parte_7 carta nazionale d'identità N. , coniugato in prime nozze con;
Numero_10 Parte_9
cf , nata addì 03/07/1983, munita Parte_10 C.F._10 Parte_2 di carta nazionale d'identità N. , nubile;
Numero_11
cf , nato addì 09/01/1978, munito di carta Parte_11 C.F._11 Parte_7 nazionale d'identità N. , celibe;
Numero_12
, (minorenne) , cf , nato addì Parte_12 Parte_7 C.F._12
24/07/2015, munito di carta nazionale d'identità N. ; Numero_13
, (minorenne) , cf , nato addì Controparte_1 Parte_7 C.F._13
24/07/2015, munito di carta nazionale d'identità N. ; Numero_14
, (minorenne) cf , nata addì 20/07/2011, Parte_13 Parte_2 C.F._14 munita di carta nazionale d'identità N. ; Numero_15
, (minorenne) cf , nata addì 14/06/2015, Parte_14 Parte_2 C.F._15 munita di carta nazionale d'identità N. ; Numero_16
, (minorenne) , cf nato addì 06/10/2017, munito Parte_15 Parte_7 C.F._16 di carta nazionale d'identità N. ; Numero_17
, (minorenne) cf , nata addì 07/06/2019, Parte_16 Parte_2 C.F._17 munita di carta nazionale d'identità N. ; Numero_18
, (minorenne) , cf nato addì 01/09/2021, Parte_17 Parte_7 C.F._18 munito di carta nazionale d'identità N. ; Numero_19 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci ( ), elettivamente C.F._19 domiciliati in Monza, alla Via Marsala n. 21, presso lo studio dello stesso, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
Controparte_3
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa Ivana Capone all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undicies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato in Persona_4
Italia, RA (BN), il 04.04.1906, successivamente emigrato in e deceduto senza mai Parte_2 naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (allegato 1 in atti).
2 Il sebbene regolarmente citato risulta contumace. Controparte_2
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie gli avi erano nati a
RA (BN), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo mai si Persona_4 naturalizzava cittadino argentino, avendo quindi trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli che l'avevano a loro volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di un lasso di tempo che va oltre quello previsto dalla normativa. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un 3 diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. La natura della procedura consente la compensazione delle spese CP_2 di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: , Parte_1 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_12
, , , ,
[...] Controparte_1 Parte_13 Parte_14
, , , sono cittadini italiani;
Parte_15 Parte_16 Parte_17
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 30.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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