TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 259
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026
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TAR
Decreto collegiale 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per violazione art. 15 Cost. e sentenza Corte Cost. n. 2/2023

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 159/2011 nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente, poiché la decisione in merito incide sulla libertà di comunicazione ed è riservata all'autorità giudiziaria. Pertanto, l'amministrazione deve espressamente escludere i telefoni cellulari dal divieto per un'applicazione costituzionalmente legittima dello strumento preventivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza d'istruttoria, motivazione apodittica e insufficiente, lesione del diritto di difesa

    Il motivo è stato rigettato, in quanto non emergono difetti di motivazione o istruttoria sulla base degli elementi considerati (diverse condanne per vari reati) e della natura preventiva del provvedimento. Non è stata attribuita rilevanza decisiva alle presunte carenze di partecipazione procedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 259
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 259
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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