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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9282/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.8.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Lidia Scorbatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 14.12.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Provenzano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 23.07.2005
(anno 2005, atto n. 1031, reg. 03, parte 2 serie A)
e separati consensualmente, con verbale ex art. 711 c.p.c. del 14.02.2022, omologato dal Tribunale di
Milano in data 24.02.2022
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], residente a [...]; Persona_1 codice fiscale , cittadina italiana, minore di età C.F._3
nato a [...] il [...], residente a [...]
27; codice fiscale , cittadino italiano, minore di età C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche, ai fini della residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) La casa familiare sita a Milano via Nava n. 27 di proprietà della sig.ra resterà alla stessa Pt_1 assegnata.
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento in favore della madre dell'importo mensile di € 680,00 (€ 340,00 per ciascun figlio) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione agosto 2025, base agosto 2024).
In merito ai periodi di vacanza, così come per le visite infrasettimanali e per i Week end, così come meglio specificato al successivo punto 6) varrà il principio di competenza per il mantenimento ordinario e la cura dei figli, motivo per cui qualora il padre non trascorra con i figli i tempi a lui spettanti (vacanze, visite infrasettimanali e week end), rimarrà a suo carico il costo del loro mantenimento ordinario, sia in termini di attività di svago, spillatico, pasti fuori e tutte le esigenze ordinarie dei minori, sia dei pasti. In relazione ai pasti, entro 20 giorni dalla firma del presente ricorso, i genitori apriranno in favore dei figli o a loro favore, due conti correnti o due carte prepagate (con accesso e visibilità per entrambi i genitori) sulle quali il padre verserà 7 euro a pasto per ogni figlio non consumato con lui, ma che sarebbe stato di sua spettanza.
pagina 2 di 5 4) Il sig. e la sig.ra terranno a carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno Pt_2 Pt_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il padre starà con i figli, salvo diversi e migliori accordi tra le parti ovvero accordi diretti con la figlia a week end alternati dal venerdì sera alle 18.00 sino alla domenica sera, nonché due Per_1 giorni a settimana, di regola il mercoledì di tutte le settimane (alcune volte con Per_2 pernotto) ed il venerdì nella settimana in cui ha il week end
Nel caso in cui i figli non trascorrano effettivamente con il padre i tempi di visita indicati o non trascorrano con lui la notte, per i giorni di competenza paterna, rimarrà a suo carico il mantenimento diretto e, quindi, pagina 3 di 5 Per quanto riguarda le vacanze:
- il padre trascorrerà con i figli 21 giorni anche non consecutivi di cui solo 15 giorni, consecutivi, durante le vacanze estive di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- il padre trascorrerà con i figli le vacanze di Natale, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni
- le vacanze pasquali, i ponti e le altre vacanze scolastiche verranno suddivise paritariamente tra i genitori in via alternata, salvo sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori.
Nei periodi di spettanza paterna, rimarrà a carico del padre anche qualora i figli non si trovino presso di lui, il dovere di occuparsi degli accompagnamenti e delle riprese dei ragazzi per le loro attività anche serali.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) L'assegno unico rimarrà ad entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
7) Il sig. entro 2 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma di € 7.000,00, a titolo di saldo e stralcio per gli arretrati dovuti per il mantenimento dei figli nonché per la rivalutazione delle somme dovute a titolo di concorso al mantenimento ed infine per le spese straordinarie ad oggi sostenute.
8) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio. Conseguentemente, gli stessi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
10) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 23.07.2005 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.8.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Lidia Scorbatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 14.12.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Provenzano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 23.07.2005
(anno 2005, atto n. 1031, reg. 03, parte 2 serie A)
e separati consensualmente, con verbale ex art. 711 c.p.c. del 14.02.2022, omologato dal Tribunale di
Milano in data 24.02.2022
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], residente a [...]; Persona_1 codice fiscale , cittadina italiana, minore di età C.F._3
nato a [...] il [...], residente a [...]
27; codice fiscale , cittadino italiano, minore di età C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche, ai fini della residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) La casa familiare sita a Milano via Nava n. 27 di proprietà della sig.ra resterà alla stessa Pt_1 assegnata.
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento in favore della madre dell'importo mensile di € 680,00 (€ 340,00 per ciascun figlio) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione agosto 2025, base agosto 2024).
In merito ai periodi di vacanza, così come per le visite infrasettimanali e per i Week end, così come meglio specificato al successivo punto 6) varrà il principio di competenza per il mantenimento ordinario e la cura dei figli, motivo per cui qualora il padre non trascorra con i figli i tempi a lui spettanti (vacanze, visite infrasettimanali e week end), rimarrà a suo carico il costo del loro mantenimento ordinario, sia in termini di attività di svago, spillatico, pasti fuori e tutte le esigenze ordinarie dei minori, sia dei pasti. In relazione ai pasti, entro 20 giorni dalla firma del presente ricorso, i genitori apriranno in favore dei figli o a loro favore, due conti correnti o due carte prepagate (con accesso e visibilità per entrambi i genitori) sulle quali il padre verserà 7 euro a pasto per ogni figlio non consumato con lui, ma che sarebbe stato di sua spettanza.
pagina 2 di 5 4) Il sig. e la sig.ra terranno a carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno Pt_2 Pt_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il padre starà con i figli, salvo diversi e migliori accordi tra le parti ovvero accordi diretti con la figlia a week end alternati dal venerdì sera alle 18.00 sino alla domenica sera, nonché due Per_1 giorni a settimana, di regola il mercoledì di tutte le settimane (alcune volte con Per_2 pernotto) ed il venerdì nella settimana in cui ha il week end
Nel caso in cui i figli non trascorrano effettivamente con il padre i tempi di visita indicati o non trascorrano con lui la notte, per i giorni di competenza paterna, rimarrà a suo carico il mantenimento diretto e, quindi, pagina 3 di 5 Per quanto riguarda le vacanze:
- il padre trascorrerà con i figli 21 giorni anche non consecutivi di cui solo 15 giorni, consecutivi, durante le vacanze estive di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- il padre trascorrerà con i figli le vacanze di Natale, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni
- le vacanze pasquali, i ponti e le altre vacanze scolastiche verranno suddivise paritariamente tra i genitori in via alternata, salvo sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori.
Nei periodi di spettanza paterna, rimarrà a carico del padre anche qualora i figli non si trovino presso di lui, il dovere di occuparsi degli accompagnamenti e delle riprese dei ragazzi per le loro attività anche serali.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) L'assegno unico rimarrà ad entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
7) Il sig. entro 2 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma di € 7.000,00, a titolo di saldo e stralcio per gli arretrati dovuti per il mantenimento dei figli nonché per la rivalutazione delle somme dovute a titolo di concorso al mantenimento ed infine per le spese straordinarie ad oggi sostenute.
8) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio. Conseguentemente, gli stessi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
10) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 23.07.2005 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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