Sentenza 9 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Compensazione delle spese e limiti dimensionali degli atti processuali: la scure del Consiglio di StatoBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 22 dicembre 2025
In questo episodio esaminiamo la pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza n. 10130 del 19 dicembre 2025) che affronta due tematiche di estremo interesse pratico per il professionista: la legittimità della compensazione delle spese di lite in caso di “semplicità” della causa e le conseguenze pecuniarie derivanti dal mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10130/2025REG.PROV.COLL.
N. 04753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4753 del 2025, proposto da
LE LI, CE LI, rappresentati e difesi dall'avvocato LE LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08988/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. NA De IS e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnata la sentenza di estremi specificati in epigrafe con cui il Tar Lazio-Roma ha accolto il ricorso per ottemperanza della propria sentenza n. 12104/2022 nella parte in cui condannava l’Amministrazione al pagamento di 600 euro di spese di lite oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, rilevando il mancato pagamento di tali spese. Ha disposto la compensazione delle spese di lite “ tenuto conto che i ricorrenti si difendono in proprio e, comunque, del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva svolta, trattandosi della esecuzione di sentenza per la sola parte in cui sono state liquidate le spese del giudizio”.
1.2. Con l’appello, di natura parziale, affidato a plurimi rubricati motivi, si lamenta l’erroneità della compensazione delle spese, per difetto di motivazione e comunque motivazione viziata perché si fonda su criteri non previsti dalla legge processuale.
2. Si è costituito il Ministero intimato.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 18.12.2025, nel corso della quale è stato verbalizzato ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., l’avviso circa il superamento dei limiti dimensionali per l’atto di appello. L’avviso è stato dato e verbalizzato anche se non necessario ove la parte interessata fosse assente in udienza.
4. In via preliminare il Collegio ritiene di non dover disporre la sospensione del processo.
Invero, l’art. 5- sexies c. 12-bis, e c. 12-ter l. n. 89/2001, come da ultimo novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, dispone che
“ 12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza”.
Nella specie, non si disputa di somme già liquidate fino al 31.12.2021 o tra il 1.1.2022 e la data di entrata in vigore del citato c. 12-ter, ma di somme che, semmai, saranno dovute all’esito del presente giudizio.
5. Ancora in via preliminare, il Collegio rileva che l’atto di appello supera in modo rilevante il prescritto limite dimensionale. Tale questione è rilevabile d’ufficio senza necessità di accordare un termine a difesa per il contraddittorio, essendo sufficiente il solo avviso in udienza a prescindere dalla presenza della parte interessata (art. 73, c. 3 c.p.a.), anche perché si tratta di questione collaterale che non è determinante per l’esito del giudizio e perché i difensori sono tenuti a conoscere i limiti dimensionali e sono consapevoli di averli superati.
Per i giudizi di ottemperanza di giudicati di giudici diversi da quello amministrativo, il d.P.C.S. n. 167/2016 fissa il limite dimensionale in 30.000 caratteri corrispondenti a circa 15 pagine (art. 3, c. 1, lett. a), d.P.C.S. citato). L’appello, lungo 27 pagine, presenta un numero di caratteri pari a poco meno del doppio del limite consentito. Non è stata chiesta alcuna autorizzazione né preventiva né postuma per siffatto sforamento, che in ogni caso, non sarebbe autorizzabile, perché non trova alcuna giustificazione in una ipotetica complessità della lite. Giova ricordare che la lite concerne solo la disposta compensazione delle spese da parte del Tar.
Ai sensi dell’art. 13-ter, c. 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a.
“5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
5-bis.
Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata“.
Ai sensi dell’art. 13, c. 6-bis lett. a) d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato per il giudizio di ottemperanza in appello pari a euro 450. Avuto riguardo ai parametri di cui ai c. 5 e 5-bis dell’art. 13-ter disp. att. c.p.a., si ritiene congruo quantificare la somma in questione in una misura pari a una volta il contributo unificato, e dunque pari a euro 450, che ai sensi dell’art. 15 disp. att. c.p.a., richiamato dall’art. 13-ter, c. 5-ter disp. att. c.p.a., dovrà essere versata al bilancio dello Stato.
6. Passando all’esame dell’appello, lo stesso è fondato.
I casi in cui le spese possono essere compensate sono indicati tassativamente dalla legge processuale, e tra tali casi non rientra l’ipotesi di difesa della parte in proprio e di semplicità del contenzioso.
Occorre pertanto procedere alla liquidazione delle spese di lite, con la precisazione che la tariffa forense, che fissa importi minimi, deve ritenersi vincolante solo nei rapporti tra l’avvocato e il suo cliente, non anche per il giudice, che è vincolato solo dalla legge processuale che, a sua volta, non rinvia alle tariffe forensi. Giova anche ricordare il principio di riserva di legge in materia processuale, che non consente di introdurre norme processuali per mezzo di fonti secondarie, quanto meno in difetto di espressa autorizzazione da parte della fonte primaria. Sicché, la tariffa forense costituisce, per il giudice, parametro di orientamento ( ex plurimis Cons. St., VII, 13.11.2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata), ma ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia, in considerazione delle circostanze specifiche e della natura del contezioso. Il Collegio ritiene congruo quantificare le spese del primo grado di giudizio in euro 250 oltre accessori di legge.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250 oltre accessori di legge sulla scorta delle stesse considerazioni di cui al par. che precede, con distrazione in favore dell’avv. LE LI che si è dichiarato antistatario per il grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l’Amministrazione alle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. LE LI.
Condanna la parte appellante al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 13-ter, c. 5 e c-5-bis, disp. att., a favore del bilancio dello Stato, nella misura di euro 450 (quattrocentocinquanta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA De IS, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA De IS |
IL SEGRETARIO