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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5379 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, proposta da
, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv. Marco Aste e Noemi
Fraternale, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata dell'avv. Marcello Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON LA CHIAMATA DI
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Controparte_2 elettronica certificata dell'avv. Marcello Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“A parziale modifica delle conclusioni già formulate si formulano le seguenti
1 conclusioni:
In via principale
1.a) Accertato che a seguito della vendita dell'autovettura Chevrolet Captiva, di proprietà comune, il ha incassato la somma di € 5.000,00, che ha CP_1 utilizzato per l'acquisto dell'autovettura Nissan QASHAQAI Tg. FM614RD, intestata alla madre, signora , lo stesso è tenuto ex art. 192 c.c. a CP_3 rimborsare la suddetta somma alla comunione e per l'effetto condannarlo al versamento alla della somma di € 2.500,00 pari alla quota alla stessa Pt_1 spettante a seguito dello scioglimento della comunione.
1.b) Accertato che tra la signora ed il signor è intercorso un Pt_1 CP_1 contratto di mutuo gratuito e che le somme erogate, pari ad € 8.500,00, sono state utilizzate per fini estranei alla famiglia, previa determinazione del termine per la restituzione ex art. 1817 c.c., condannare il al versamento a favore della CP_1
delle suddette somme alla scadenza che verrà determinata. Pt_1
In subordine
2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che l'attrice abbia accettato l'accordo simulatorio che il convenuto asserisce sia intercorso tra le parti e che quindi l'autovettura dovesse ritenersi acquistata nell'interesse della famiglia, e quindi sia entrata nella comunione dei coniugi, visto lo scioglimento della stessa a seguito dei provvedimenti presidenziali del 3.4.2019, procedere alla divisione del bene comune, costituito esclusivamente dalla suddetta autovettura, con l'assegnazione al qualora ne faccia richiesta e condanna dello stesso CP_1 al pagamento a favore della del 50% del suo valore al momento dello Pt_1 scioglimento della comunione, od in difetto con vendita a terzi e divisione del ricavato tra le parti, salvo il riconoscimento alla dei frutti e/o indennità per Pt_1
l'uso esclusivo da parte del dalla data di scioglimento sino alla vendita e CP_1 condanna dello stesso al loro pagamento in favore della , oltre interessi Pt_1 dalla domanda.
In ulteriore subordine
3) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere che l'autovettura è rientrata nella comunione dei
2 beni ma risulta di proprietà della signora , accertato l'indebito CP_3 arricchimento della stessa pari alle somme corrisposte dalla al (€ Pt_1 CP_1
8.5000,00) oltre che al 50% di € 5.000,00 pari al ricavato della vendita della
Chevrolet di proprietà di entrambi, condannare i sigg. e CP_1 CP_2
, in qualità di eredi della , ognuno per la sua quota, ad
[...] CP_3 indennizzare la della suddetta somma (€ 11.000,00) o di quella maggiore o Pt_1 minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda.
4) In ogni caso, poiché è evidente la malafede del vista l'inconsistenza CP_1 giuridica delle sue difese e visto che pur avendo riconosciuto il credito della Pt_1
e la fondatezza della domanda, tende in modo defaticante a protrarre il più possibile la definizione del presente procedimento in modo da ritardare il momento in cui dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto, si chiede la condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Rigettare integralmente le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto sulla base dei motivi di cui alla parte espositiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge”.
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Rigettare integralmente le domande dell'attrice formulate nei confronti della sig.ra in qualità di erede della sig.ra , in quanto Controparte_2 CP_3 infondate in fatto e in diritto sulla base dei motivi di cui alla parte espositiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 agosto 2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio per sentir condannare quest'ultimo CP_1 alla restituzione della somma di Euro 2.500,00, pari alla quota spettante all'attrice a seguito dello scioglimento della comunione tra i coniugi per separazione giudiziale, in riferimento alla cessione dell'autovettura Chevrolet Captiva,
3 acquistata in costanza di matrimonio, verso la somma di Euro 5.000,00, contestualmente corrisposta per l'acquisto dell'autovettura Nissan Qashqai, intestata a madre del convenuto, e per sentir condannare CP_3 quest'ultimo, altresì, previo accertamento della conclusione di un contratto di mutuo gratuito per fini estranei alla famiglia e previa determinazione del termine per il rimborso, alla restituzione della somma di Euro 8.500,00, corrispondente alle somme, pari a Euro 6.700,00 e 1.800,00, consegnate dall'attrice al convenuto per il saldo del prezzo, deducendo il credito restitutorio per le somme richieste.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della CP_1 pretesa, eccependo l'utilizzazione delle somme per i bisogni della famiglia,
l'interposizione fittizia della madre del convenuto ed il difetto di legittimazione passiva del medesimo e concludendo per il rigetto delle domande.
Alla prima udienza di comparizione, l'attrice ha dichiarato di voler proporre altre domande nei confronti di quale erede di , ha CP_1 CP_3 chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa nella stessa CP_2 qualità, e ha modificato le conclusioni, affinché, in subordine, per il caso in cui si accerti la simulazione dell'acquisto a favore della madre del convenuto, sia disposta la divisione dell'autovettura in questione, con assegnazione al convenuto o, in difetto, con vendita a terzi e ripartizione del ricavato tra le parti, ovvero, in ulteriore subordine, per il caso in cui si accerti la proprietà in capo alla defunta, sia pronunciata la condanna del convenuto e della terza chiamata, ognuno per la sua quota, ad indennizzare l'attrice per ingiustificato arricchimento.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio facendo Controparte_2 proprie le difese del fratello, rilevando l'estraneità del veicolo alla comunione ereditaria e l'appartenenza alla comunione legale e concludendo, parimenti, per il rigetto della domanda proposta nei confronti della terza chiamata.
La causa è stata istruita a mezzo documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 12 novembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. L'attrice ha esposto quanto segue: che tra le parti era in corso procedimento di separazione giudiziale;
che, a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, emessi il 3 aprile 2019, veniva meno la comunione tra i coniugi;
che i medesimi, in costanza di matrimonio, acquistavano l'autovettura
Chevrolet Captiva, partecipando entrambi a sostenerne il costo;
che poi, nel mese di dicembre 2007, il convenuto cedeva la suddetta autovettura per la somma di
Euro 5.000,00, versandola contestualmente per l'acquisto dell'autovettura Nissan
Qashqai, la quale veniva intestata alla madre di lui, ; che l'attrice, CP_3 nello stesso mese, consegnava al convenuto le somme di Euro 6.700,00 e
1.800,00, per il versamento del saldo del prezzo;
che la decedeva il 16 CP_3 febbraio 2019, lasciando la proprietà dell'autovettura agli eredi, i figli ed CP_1
; che, essendo i coniugi in comunione dei beni, la somma ricavata dalla CP_2 vendita della prima autovettura e destinata all'acquisto della seconda rientrava tra quelle che il coniuge, ex art. 192 cod. civ., doveva rimborsare alla comunione legale, con il conseguente diritto della richiedente alla restituzione della metà, pari a Euro 2.500,00; che l'attrice, inoltre, vantava altro credito relativamente alle somme consegnate per l'acquisto della nuova autovettura, per le quali intercorreva un contratto di mutuo gratuito per finalità estranee alle esigenze della famiglia, come si evinceva dalla sottoscrizione di due ricevute da parte del convenuto, accorgimento inutile se la dazione fosse avvenuta per spirito di liberalità, e dalla intestazione della stessa autovettura alla madre del medesimo, di qui il diritto alla restituzione delle somme prestate;
che, non essendo stato stabilito un termine, peraltro, se ne rendeva necessaria la fissazione.
1.2. Il convenuto ha esposto in replica quanto segue: che l'autovettura
Chevrolet, in realtà, veniva acquistata dalla coppia, mediante cointestazione, nell'interesse della famiglia, tanto che il veicolo veniva utilizzato prevalentemente dall'attrice per gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro;
che i coniugi decidevano poi di venderlo, reimpiegando il ricavato per l'acquisto dell'autovettura Nissan, sostitutiva della precedente ed anch'essa utilizzata
5 prevalentemente dall'attrice per i propri spostamenti lavorativi;
che il veicolo veniva formalmente intestato a come scelta condivisa per CP_3 beneficiare delle agevolazioni fiscali, circostanza confermata dalla dichiarazione resa dall'altra parte nel procedimento di separazione;
che tra i coniugi interveniva un accordo simulatorio, in base al quale i medesimi acquistavano il veicolo operando una interposizione fittizia di persona, fermo restando che il bene, in sostanza, veniva acquistato esclusivamente al fine di soddisfare i bisogni della famiglia;
che tra le parti non intercorreva, inoltre, alcun contratto di mutuo e le somme corrisposte per l'acquisto del veicolo venivano utilizzate per soddisfare le esigenze familiari;
che le stesse somme, peraltro, non entravano a far parte della comunione de residuo, configuravano l'adempimento di un'obbligazione naturale e non erano ripetibili;
che, ammesso e non concesso che l'attrice avesse subìto un danno dall'accordo simulatorio, da lei accettato, le pretese risarcitorie o restitutorie avrebbero dovuto avanzarsi nei confronti di , in quanto il CP_3 convenuto era privo di legittimazione passiva sul punto.
1.3. La terza chiamata ha esposto in replica quanto segue: che, come già rilevato dal convenuto, il veicolo veniva acquistato per soddisfare le esigenze della famiglia ed interveniva un accordo simulatorio tra i coniugi, anche perché
, la quale veniva fittiziamente interposta, era allettata da tempo ed CP_3 assistita da badanti a domicilio;
che il veicolo, perciò, era estraneo alla comunione ereditaria ed al più rientrante nella comunione legale;
che la relativa domanda, comunque, non riguardava la terza chiamata.
2. La prima domanda principale, diretta alla restituzione di una somma in dipendenza del rapporto di comunione legale, è infondata.
2.1. Ai sensi dell'art. 192 cod. civ., in tema di scioglimento della comunione legale e, in particolare, di restituzione di somme, è previsto che ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186, cioè quelle contratte dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia o contratte congiuntamente dai coniugi (comma primo), ed a rimborsare all'altro coniuge, altresì, le somme prelevate dal patrimonio personale ed
6 impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (comma terzo).
2.2. Nella specie, l'attrice ha dedotto di aver contribuito con denaro proprio all'acquisto, in costanza di matrimonio, della prima autovettura, pretendendo la restituzione della somma pari alla metà del ricavato della relativa cessione, somma versata come acconto del prezzo per l'acquisto della seconda autovettura;
il convenuto non ha contestato l'acquisto, specificandone il compimento da parte di entrambi i coniugi e nell'interesse della famiglia.
2.3. Ebbene, è sufficiente far applicazione della regola richiamata e del conseguente riparto dell'onere probatorio per trarne la conseguenza della infondatezza della pretesa restitutoria, in riferimento ad una somma ricavata dalla vendita di un bene comune e reimpiegata per l'adempimento di un'obbligazione, connessa all'acquisto di un bene analogo, della quale non è affatto provata l'estraneità alle esigenze familiari, suscettibili di esser soddisfatte anche in via indiretta.
2.4. Non sussiste, pertanto, il diritto alla restituzione della somma richiesta per il titolo dedotto.
3. La seconda domanda principale, diretta alla restituzione di una somma in dipendenza del rapporto di mutuo, è infondata.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza, la parte che fondi la sua domanda sul contratto di mutuo ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale contratto e, quindi, non solo la consegna della somma, ma anche il titolo di essa. La datio di una somma di denaro è un atto di per sé neutro, adattabile ad una serie di cause. Pertanto, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, della causale del versamento, non si tramuta in un'eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché la negazione dell'esistenza del contratto si traduce nella contestazione del titolo posto a base della domanda, anche se il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore (Cass. n. 2653 del 2003; conf. nn.
6295 del 2013, 30944 del 2018 e 20964 del 2025).
3.2. Nella specie, l'attrice ha fondato la pretesa di restituzione delle somme
7 da lei consegnate sul duplice argomento del rilascio di ricevute da parte del convenuto, con la conseguente esclusione di una liberalità, e della intestazione del veicolo alla madre del convenuto, con la conseguente esclusione del soddisfacimento di esigenze familiari;
il convenuto non ha contestato di aver ricevuto le somme in questione, facendo valere l'impiego delle medesime per l'acquisto della nuova autovettura, sostitutiva della precedente e destinata proprio all'attrice, in quanto prevalente utilizzatrice, nonché l'interposizione fittizia della madre come acquirente soltanto per i benefici fiscali, come concordato tra i coniugi.
3.3. Ciò premesso, la questione di fondo è se le parti volessero costituire un diverso rapporto di carattere patrimoniale, convenendo la dazione di quelle somme a titolo di mutuo e così sottraendole al regime della comunione legale.
3.4. In base a quello che risulta dalle ricevute prodotte, l'una in data 23 dicembre 2017 e l'altra in data 5 marzo 2018, entrambe sottoscritte da CP_1
questi dichiarava di ricevere da nota
[...] Parte_1 Per_1 rispettivamente la somma di Euro 6.700,00, come “anticipo per [l']acquisto
[dell']auto”, e la somma ulteriore di Euro 1.800,00, come “saldo dell'acquisto dell'auto”.
3.5. In base a quello che risulta dal verbale prodotto, datato 13 febbraio
2019, all'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale, , per quanto rileva, dichiarava che le parti, “a gennaio Parte_1
2018, [avevano] comprato per la famiglia una Nissan Quasquai, per cui [lei aveva] dato la metà, 8.500,00 Euro, oltre [ad aver] versato una macchina che aveva[n]o comprato insieme, per Euro 5.000,00. La macchina versata era intestata a entrambi e la nuova l'[avevano] intestata alla madre [del] marito per avere le agevolazioni fiscali. La usa[va] lui”.
3.6. In base a quello che risulta dalla carta di circolazione prodotta,
l'autovettura Nissan Qashqai, con targa FM614RD, veniva acquistata da CP_3
.
[...]
3.7. Alla luce di quanto precede, posto che la consegna delle somme, in sé, costituisce un fatto non contestato tra le parti e, per di più, comprovato dalle
8 dichiarazioni scritte del convenuto, non può ritenersi concluso alcun contratto di mutuo, poiché non è stata fornita la prova del consenso sull'eventuale obbligo di restituire l'equivalente di quanto prestato ed è stata fornita, in senso opposto, mediante confessione, la prova della comune volontà dei coniugi di acquistare con il contributo di entrambi una nuova autovettura destinata a far fronte alle esigenze della famiglia.
3.8. Non sussiste, pertanto, il diritto alla restituzione della somma richiesta per il titolo dedotto.
4. La domanda subordinata, diretta alla divisione del bene acquistato con il denaro dei due coniugi, è manifestamente infondata.
4.1. Come richiesto per lo scioglimento di ogni comunione così anche per la divisione dei beni della comunione legale la pronuncia presuppone necessariamente la prova del titolo d'acquisto della comproprietà a favore dei condividenti o, nel caso di successione ereditaria, della proprietà a favore del loro dante causa, vale a dire la prova del fatto costitutivo del diritto alla divisione, nel caso in esame radicalmente escluso dalla concorde allegazione delle parti e dalla convergente documentazione della mancanza di titolarità giuridica del veicolo in capo alle parti, in quanto acquistato dalla madre di uno dei coniugi, la quale nel frattempo è deceduta, lasciando a succederle i figli.
4.2. Stante l'esclusione del bene dalla comunione tra i coniugi, l'unico modo per consentirne la divisione sarebbe stata la proposizione dell'azione di simulazione del contratto di vendita, con cui far valere il carattere dissimulato della indicazione dell'acquirente, dimostrando la partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due, mentre l'attrice non ha formulato alcuna specifica domanda in tal senso, né ha prospettato tutte le circostanze occorrenti a tal fine, limitandosi a domandare la divisione del veicolo in conseguenza dell'accordo simulatorio tra i coniugi, come se la questione preliminare rispetto al merito del giudizio divisorio fosse rilevabile d'ufficio, benché ciò sia ammesso solo per la simulazione assoluta (cfr. Cass. n. 19097 del 2021), e non anche per la
9 simulazione relativa, nel cui ambito si inquadra l'interposizione fittizia di persona
(cfr. Cass. n. 27189 del 2024); nell'ipotesi in cui l'assenza di domanda di una parte fosse suggerita dalla presenza di analoga eccezione dell'altra parte, insistendo a voler dividere un bene estraneo al patrimonio comune, l'attrice non ha considerato che il convenuto ha eccepito l'interposizione fittizia della madre con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 dicembre 2019, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nella citazione per lo stesso giorno, incorrendo in decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, e la terza chiamata ha aderito all'eccezione attinente all'accordo simulatorio con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 giugno 2020, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione differita nell'ordinanza di autorizzazione alla chiamata in causa all'8 luglio 2020, incorrendo parimenti in decadenza dalla facoltà di eccepire la simulazione relativa soggettiva, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione del disposto dell'art. 271 e della sentenza della Corte costituzionale n. 260 del 1997.
5. La domanda subordinata di grado ulteriore, proposta alla prima udienza come conseguenza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, comunque, della contestazione formulata dal convenuto e volta all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, è fondata.
5.1. Per giurisprudenza consolidata, l'azione generale di arricchimento è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi;
è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione (Cass. sez. un. n. 14215 del
2002). I presupposti dell'azione generale di arricchimento si ravvisano: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 cod. civ.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa,
10 pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti (Cass. sez. un. n. 23385 del 2008). Per quanto concerne quest'ultimo presupposto, il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione esperibile dall'impoverito nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto e, perciò, a prescindere dalla previsione del suo esito (Cass. n. 11038 del
2018; conf. nn. 29988 del 2018, 843 del 2020 e 4246 del 2024). La sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa coinvolge, dunque, anche il caso di arricchimento indiretto o mediato, allorché l'arricchito sia persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito, per cui questi deve trovarsi a non poter esperire altra azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali (cfr. Cass. sez. un. nn. 24772 del 2008 e 33954 del 2023).
5.2. Nella specie, l'attrice ha agito, in via di estremo subordine, per farsi indennizzare del pregiudizio subìto in conseguenza della spesa da lei sostenuta o, meglio, del contributo da lei fornito per l'acquisto di un'autovettura intestata alla madre del marito e da lui soltanto utilizzata;
il convenuto, dopo aver eccepito che qualsiasi pretesa, restitutoria o risarcitoria, dovesse avanzarsi nei confronti del proprio genitore e dopo esser stato convenuto con domanda dipendente dall'eventuale accoglimento di tale difesa, non ha contestato la sua qualità ereditaria, né l'ha contestata la terza chiamata, e nessuno dei due eredi dell'acquirente ha svolto argomenti nel merito, in relazione all'interposizione reale della defunta e all'arricchimento derivante al suo patrimonio dal trasferimento della proprietà del veicolo verso il pagamento del prezzo con denaro altrui.
5.3. Ciò premesso, nessun dubbio può aversi sulla qualificabilità della domanda come azione di arricchimento senza causa, essendo irrilevante l'erronea espressione “indebito arricchimento”, e nemmeno sulla residualità dell'azione esperita, essendo sorta controversia intorno ad una pretesa espressamente definita di natura indennitaria per una prestazione destinata a soddisfare uno dei bisogni
11 della famiglia, quello di autonoma mobilità, soddisfatto da un mezzo di trasporto ad uso familiare, tuttavia perseguito dai due coniugi, di comune accordo, per il tramite dell'acquisto in capo alla madre del convenuto, l'unica legittimata ad usufruire delle agevolazioni fiscali, e non essendo ipotizzabile una diversa azione con cui l'attrice possa altrimenti farsi indennizzare del pregiudizio sofferto, e nessun ulteriore elemento tra quelli acquisiti al processo occorre esaminare a tal fine, essendo le prove documentali già esaminate più che sufficienti ad accertare arricchimento, impoverimento e nesso causale.
5.4. Alla luce di quanto precede, non possono che ritenersi esistenti i presupposti per l'indennizzo, poiché i documenti prodotti fanno piena prova sia della perdita nel patrimonio dell'attrice, costituita dal reimpiego della metà del ricavato della cessione della prima autovettura (Euro 2.500,00) e dal contributo con denaro proprio all'acquisto della seconda autovettura (Euro 8.500,00), sia del vantaggio nel patrimonio relitto dalla dante causa del convenuto e della terza chiamata, costituito dal trasferimento della proprietà del veicolo, sia del nesso di derivazione causale tra i due effetti ed un unico fatto generatore, costituito dall'operazione negoziale attuata dai coniugi, il tutto in assenza di giustificazione, cioè di un titolo idoneo per la descritta attribuzione patrimoniale, il quale potesse legittimare la persona nominata quale acquirente del veicolo, di fronte al terzo contraente, a disporre, anche dal lato della nuora, della provvista necessaria per l'adempimento dell'obbligazione di pagarne il prezzo.
5.5. Accertati i presupposti per l'indennizzo, sul suo ammontare, complessivamente pari a Euro 11.000,00, non occorre compiere alcuna ulteriore indagine.
5.6. All'importo dell'indennizzo dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dall'esborso e contestuale acquisto, risalente al 5 marzo 2018.
5.7. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 14.605,97, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
6. Conclusivamente, le prime tre domande vanno respinte e l'ultima accolta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
12 tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
8. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte dal convenuto e dalla terza chiamata, almeno non tutte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la prima domanda principale;
2) rigetta la seconda domanda principale;
3) rigetta la domanda subordinata;
4) accoglie la domanda subordinata ulteriore e condanna il convenuto e la terza chiamata, quali eredi di , ciascuno per la quota della metà, al CP_3 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 14.605,97, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla diminuzione patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
5) condanna il convenuto e la terza chiamata, infine, al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, e in Euro 274,59, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5379 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, proposta da
, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv. Marco Aste e Noemi
Fraternale, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata dell'avv. Marcello Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON LA CHIAMATA DI
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Controparte_2 elettronica certificata dell'avv. Marcello Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“A parziale modifica delle conclusioni già formulate si formulano le seguenti
1 conclusioni:
In via principale
1.a) Accertato che a seguito della vendita dell'autovettura Chevrolet Captiva, di proprietà comune, il ha incassato la somma di € 5.000,00, che ha CP_1 utilizzato per l'acquisto dell'autovettura Nissan QASHAQAI Tg. FM614RD, intestata alla madre, signora , lo stesso è tenuto ex art. 192 c.c. a CP_3 rimborsare la suddetta somma alla comunione e per l'effetto condannarlo al versamento alla della somma di € 2.500,00 pari alla quota alla stessa Pt_1 spettante a seguito dello scioglimento della comunione.
1.b) Accertato che tra la signora ed il signor è intercorso un Pt_1 CP_1 contratto di mutuo gratuito e che le somme erogate, pari ad € 8.500,00, sono state utilizzate per fini estranei alla famiglia, previa determinazione del termine per la restituzione ex art. 1817 c.c., condannare il al versamento a favore della CP_1
delle suddette somme alla scadenza che verrà determinata. Pt_1
In subordine
2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che l'attrice abbia accettato l'accordo simulatorio che il convenuto asserisce sia intercorso tra le parti e che quindi l'autovettura dovesse ritenersi acquistata nell'interesse della famiglia, e quindi sia entrata nella comunione dei coniugi, visto lo scioglimento della stessa a seguito dei provvedimenti presidenziali del 3.4.2019, procedere alla divisione del bene comune, costituito esclusivamente dalla suddetta autovettura, con l'assegnazione al qualora ne faccia richiesta e condanna dello stesso CP_1 al pagamento a favore della del 50% del suo valore al momento dello Pt_1 scioglimento della comunione, od in difetto con vendita a terzi e divisione del ricavato tra le parti, salvo il riconoscimento alla dei frutti e/o indennità per Pt_1
l'uso esclusivo da parte del dalla data di scioglimento sino alla vendita e CP_1 condanna dello stesso al loro pagamento in favore della , oltre interessi Pt_1 dalla domanda.
In ulteriore subordine
3) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere che l'autovettura è rientrata nella comunione dei
2 beni ma risulta di proprietà della signora , accertato l'indebito CP_3 arricchimento della stessa pari alle somme corrisposte dalla al (€ Pt_1 CP_1
8.5000,00) oltre che al 50% di € 5.000,00 pari al ricavato della vendita della
Chevrolet di proprietà di entrambi, condannare i sigg. e CP_1 CP_2
, in qualità di eredi della , ognuno per la sua quota, ad
[...] CP_3 indennizzare la della suddetta somma (€ 11.000,00) o di quella maggiore o Pt_1 minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda.
4) In ogni caso, poiché è evidente la malafede del vista l'inconsistenza CP_1 giuridica delle sue difese e visto che pur avendo riconosciuto il credito della Pt_1
e la fondatezza della domanda, tende in modo defaticante a protrarre il più possibile la definizione del presente procedimento in modo da ritardare il momento in cui dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto, si chiede la condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Rigettare integralmente le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto sulla base dei motivi di cui alla parte espositiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge”.
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Rigettare integralmente le domande dell'attrice formulate nei confronti della sig.ra in qualità di erede della sig.ra , in quanto Controparte_2 CP_3 infondate in fatto e in diritto sulla base dei motivi di cui alla parte espositiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 agosto 2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio per sentir condannare quest'ultimo CP_1 alla restituzione della somma di Euro 2.500,00, pari alla quota spettante all'attrice a seguito dello scioglimento della comunione tra i coniugi per separazione giudiziale, in riferimento alla cessione dell'autovettura Chevrolet Captiva,
3 acquistata in costanza di matrimonio, verso la somma di Euro 5.000,00, contestualmente corrisposta per l'acquisto dell'autovettura Nissan Qashqai, intestata a madre del convenuto, e per sentir condannare CP_3 quest'ultimo, altresì, previo accertamento della conclusione di un contratto di mutuo gratuito per fini estranei alla famiglia e previa determinazione del termine per il rimborso, alla restituzione della somma di Euro 8.500,00, corrispondente alle somme, pari a Euro 6.700,00 e 1.800,00, consegnate dall'attrice al convenuto per il saldo del prezzo, deducendo il credito restitutorio per le somme richieste.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della CP_1 pretesa, eccependo l'utilizzazione delle somme per i bisogni della famiglia,
l'interposizione fittizia della madre del convenuto ed il difetto di legittimazione passiva del medesimo e concludendo per il rigetto delle domande.
Alla prima udienza di comparizione, l'attrice ha dichiarato di voler proporre altre domande nei confronti di quale erede di , ha CP_1 CP_3 chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa nella stessa CP_2 qualità, e ha modificato le conclusioni, affinché, in subordine, per il caso in cui si accerti la simulazione dell'acquisto a favore della madre del convenuto, sia disposta la divisione dell'autovettura in questione, con assegnazione al convenuto o, in difetto, con vendita a terzi e ripartizione del ricavato tra le parti, ovvero, in ulteriore subordine, per il caso in cui si accerti la proprietà in capo alla defunta, sia pronunciata la condanna del convenuto e della terza chiamata, ognuno per la sua quota, ad indennizzare l'attrice per ingiustificato arricchimento.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio facendo Controparte_2 proprie le difese del fratello, rilevando l'estraneità del veicolo alla comunione ereditaria e l'appartenenza alla comunione legale e concludendo, parimenti, per il rigetto della domanda proposta nei confronti della terza chiamata.
La causa è stata istruita a mezzo documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 12 novembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. L'attrice ha esposto quanto segue: che tra le parti era in corso procedimento di separazione giudiziale;
che, a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, emessi il 3 aprile 2019, veniva meno la comunione tra i coniugi;
che i medesimi, in costanza di matrimonio, acquistavano l'autovettura
Chevrolet Captiva, partecipando entrambi a sostenerne il costo;
che poi, nel mese di dicembre 2007, il convenuto cedeva la suddetta autovettura per la somma di
Euro 5.000,00, versandola contestualmente per l'acquisto dell'autovettura Nissan
Qashqai, la quale veniva intestata alla madre di lui, ; che l'attrice, CP_3 nello stesso mese, consegnava al convenuto le somme di Euro 6.700,00 e
1.800,00, per il versamento del saldo del prezzo;
che la decedeva il 16 CP_3 febbraio 2019, lasciando la proprietà dell'autovettura agli eredi, i figli ed CP_1
; che, essendo i coniugi in comunione dei beni, la somma ricavata dalla CP_2 vendita della prima autovettura e destinata all'acquisto della seconda rientrava tra quelle che il coniuge, ex art. 192 cod. civ., doveva rimborsare alla comunione legale, con il conseguente diritto della richiedente alla restituzione della metà, pari a Euro 2.500,00; che l'attrice, inoltre, vantava altro credito relativamente alle somme consegnate per l'acquisto della nuova autovettura, per le quali intercorreva un contratto di mutuo gratuito per finalità estranee alle esigenze della famiglia, come si evinceva dalla sottoscrizione di due ricevute da parte del convenuto, accorgimento inutile se la dazione fosse avvenuta per spirito di liberalità, e dalla intestazione della stessa autovettura alla madre del medesimo, di qui il diritto alla restituzione delle somme prestate;
che, non essendo stato stabilito un termine, peraltro, se ne rendeva necessaria la fissazione.
1.2. Il convenuto ha esposto in replica quanto segue: che l'autovettura
Chevrolet, in realtà, veniva acquistata dalla coppia, mediante cointestazione, nell'interesse della famiglia, tanto che il veicolo veniva utilizzato prevalentemente dall'attrice per gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro;
che i coniugi decidevano poi di venderlo, reimpiegando il ricavato per l'acquisto dell'autovettura Nissan, sostitutiva della precedente ed anch'essa utilizzata
5 prevalentemente dall'attrice per i propri spostamenti lavorativi;
che il veicolo veniva formalmente intestato a come scelta condivisa per CP_3 beneficiare delle agevolazioni fiscali, circostanza confermata dalla dichiarazione resa dall'altra parte nel procedimento di separazione;
che tra i coniugi interveniva un accordo simulatorio, in base al quale i medesimi acquistavano il veicolo operando una interposizione fittizia di persona, fermo restando che il bene, in sostanza, veniva acquistato esclusivamente al fine di soddisfare i bisogni della famiglia;
che tra le parti non intercorreva, inoltre, alcun contratto di mutuo e le somme corrisposte per l'acquisto del veicolo venivano utilizzate per soddisfare le esigenze familiari;
che le stesse somme, peraltro, non entravano a far parte della comunione de residuo, configuravano l'adempimento di un'obbligazione naturale e non erano ripetibili;
che, ammesso e non concesso che l'attrice avesse subìto un danno dall'accordo simulatorio, da lei accettato, le pretese risarcitorie o restitutorie avrebbero dovuto avanzarsi nei confronti di , in quanto il CP_3 convenuto era privo di legittimazione passiva sul punto.
1.3. La terza chiamata ha esposto in replica quanto segue: che, come già rilevato dal convenuto, il veicolo veniva acquistato per soddisfare le esigenze della famiglia ed interveniva un accordo simulatorio tra i coniugi, anche perché
, la quale veniva fittiziamente interposta, era allettata da tempo ed CP_3 assistita da badanti a domicilio;
che il veicolo, perciò, era estraneo alla comunione ereditaria ed al più rientrante nella comunione legale;
che la relativa domanda, comunque, non riguardava la terza chiamata.
2. La prima domanda principale, diretta alla restituzione di una somma in dipendenza del rapporto di comunione legale, è infondata.
2.1. Ai sensi dell'art. 192 cod. civ., in tema di scioglimento della comunione legale e, in particolare, di restituzione di somme, è previsto che ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186, cioè quelle contratte dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia o contratte congiuntamente dai coniugi (comma primo), ed a rimborsare all'altro coniuge, altresì, le somme prelevate dal patrimonio personale ed
6 impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (comma terzo).
2.2. Nella specie, l'attrice ha dedotto di aver contribuito con denaro proprio all'acquisto, in costanza di matrimonio, della prima autovettura, pretendendo la restituzione della somma pari alla metà del ricavato della relativa cessione, somma versata come acconto del prezzo per l'acquisto della seconda autovettura;
il convenuto non ha contestato l'acquisto, specificandone il compimento da parte di entrambi i coniugi e nell'interesse della famiglia.
2.3. Ebbene, è sufficiente far applicazione della regola richiamata e del conseguente riparto dell'onere probatorio per trarne la conseguenza della infondatezza della pretesa restitutoria, in riferimento ad una somma ricavata dalla vendita di un bene comune e reimpiegata per l'adempimento di un'obbligazione, connessa all'acquisto di un bene analogo, della quale non è affatto provata l'estraneità alle esigenze familiari, suscettibili di esser soddisfatte anche in via indiretta.
2.4. Non sussiste, pertanto, il diritto alla restituzione della somma richiesta per il titolo dedotto.
3. La seconda domanda principale, diretta alla restituzione di una somma in dipendenza del rapporto di mutuo, è infondata.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza, la parte che fondi la sua domanda sul contratto di mutuo ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale contratto e, quindi, non solo la consegna della somma, ma anche il titolo di essa. La datio di una somma di denaro è un atto di per sé neutro, adattabile ad una serie di cause. Pertanto, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, della causale del versamento, non si tramuta in un'eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché la negazione dell'esistenza del contratto si traduce nella contestazione del titolo posto a base della domanda, anche se il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore (Cass. n. 2653 del 2003; conf. nn.
6295 del 2013, 30944 del 2018 e 20964 del 2025).
3.2. Nella specie, l'attrice ha fondato la pretesa di restituzione delle somme
7 da lei consegnate sul duplice argomento del rilascio di ricevute da parte del convenuto, con la conseguente esclusione di una liberalità, e della intestazione del veicolo alla madre del convenuto, con la conseguente esclusione del soddisfacimento di esigenze familiari;
il convenuto non ha contestato di aver ricevuto le somme in questione, facendo valere l'impiego delle medesime per l'acquisto della nuova autovettura, sostitutiva della precedente e destinata proprio all'attrice, in quanto prevalente utilizzatrice, nonché l'interposizione fittizia della madre come acquirente soltanto per i benefici fiscali, come concordato tra i coniugi.
3.3. Ciò premesso, la questione di fondo è se le parti volessero costituire un diverso rapporto di carattere patrimoniale, convenendo la dazione di quelle somme a titolo di mutuo e così sottraendole al regime della comunione legale.
3.4. In base a quello che risulta dalle ricevute prodotte, l'una in data 23 dicembre 2017 e l'altra in data 5 marzo 2018, entrambe sottoscritte da CP_1
questi dichiarava di ricevere da nota
[...] Parte_1 Per_1 rispettivamente la somma di Euro 6.700,00, come “anticipo per [l']acquisto
[dell']auto”, e la somma ulteriore di Euro 1.800,00, come “saldo dell'acquisto dell'auto”.
3.5. In base a quello che risulta dal verbale prodotto, datato 13 febbraio
2019, all'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale, , per quanto rileva, dichiarava che le parti, “a gennaio Parte_1
2018, [avevano] comprato per la famiglia una Nissan Quasquai, per cui [lei aveva] dato la metà, 8.500,00 Euro, oltre [ad aver] versato una macchina che aveva[n]o comprato insieme, per Euro 5.000,00. La macchina versata era intestata a entrambi e la nuova l'[avevano] intestata alla madre [del] marito per avere le agevolazioni fiscali. La usa[va] lui”.
3.6. In base a quello che risulta dalla carta di circolazione prodotta,
l'autovettura Nissan Qashqai, con targa FM614RD, veniva acquistata da CP_3
.
[...]
3.7. Alla luce di quanto precede, posto che la consegna delle somme, in sé, costituisce un fatto non contestato tra le parti e, per di più, comprovato dalle
8 dichiarazioni scritte del convenuto, non può ritenersi concluso alcun contratto di mutuo, poiché non è stata fornita la prova del consenso sull'eventuale obbligo di restituire l'equivalente di quanto prestato ed è stata fornita, in senso opposto, mediante confessione, la prova della comune volontà dei coniugi di acquistare con il contributo di entrambi una nuova autovettura destinata a far fronte alle esigenze della famiglia.
3.8. Non sussiste, pertanto, il diritto alla restituzione della somma richiesta per il titolo dedotto.
4. La domanda subordinata, diretta alla divisione del bene acquistato con il denaro dei due coniugi, è manifestamente infondata.
4.1. Come richiesto per lo scioglimento di ogni comunione così anche per la divisione dei beni della comunione legale la pronuncia presuppone necessariamente la prova del titolo d'acquisto della comproprietà a favore dei condividenti o, nel caso di successione ereditaria, della proprietà a favore del loro dante causa, vale a dire la prova del fatto costitutivo del diritto alla divisione, nel caso in esame radicalmente escluso dalla concorde allegazione delle parti e dalla convergente documentazione della mancanza di titolarità giuridica del veicolo in capo alle parti, in quanto acquistato dalla madre di uno dei coniugi, la quale nel frattempo è deceduta, lasciando a succederle i figli.
4.2. Stante l'esclusione del bene dalla comunione tra i coniugi, l'unico modo per consentirne la divisione sarebbe stata la proposizione dell'azione di simulazione del contratto di vendita, con cui far valere il carattere dissimulato della indicazione dell'acquirente, dimostrando la partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due, mentre l'attrice non ha formulato alcuna specifica domanda in tal senso, né ha prospettato tutte le circostanze occorrenti a tal fine, limitandosi a domandare la divisione del veicolo in conseguenza dell'accordo simulatorio tra i coniugi, come se la questione preliminare rispetto al merito del giudizio divisorio fosse rilevabile d'ufficio, benché ciò sia ammesso solo per la simulazione assoluta (cfr. Cass. n. 19097 del 2021), e non anche per la
9 simulazione relativa, nel cui ambito si inquadra l'interposizione fittizia di persona
(cfr. Cass. n. 27189 del 2024); nell'ipotesi in cui l'assenza di domanda di una parte fosse suggerita dalla presenza di analoga eccezione dell'altra parte, insistendo a voler dividere un bene estraneo al patrimonio comune, l'attrice non ha considerato che il convenuto ha eccepito l'interposizione fittizia della madre con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 dicembre 2019, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nella citazione per lo stesso giorno, incorrendo in decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, e la terza chiamata ha aderito all'eccezione attinente all'accordo simulatorio con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 giugno 2020, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione differita nell'ordinanza di autorizzazione alla chiamata in causa all'8 luglio 2020, incorrendo parimenti in decadenza dalla facoltà di eccepire la simulazione relativa soggettiva, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione del disposto dell'art. 271 e della sentenza della Corte costituzionale n. 260 del 1997.
5. La domanda subordinata di grado ulteriore, proposta alla prima udienza come conseguenza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, comunque, della contestazione formulata dal convenuto e volta all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, è fondata.
5.1. Per giurisprudenza consolidata, l'azione generale di arricchimento è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi;
è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione (Cass. sez. un. n. 14215 del
2002). I presupposti dell'azione generale di arricchimento si ravvisano: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 cod. civ.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa,
10 pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti (Cass. sez. un. n. 23385 del 2008). Per quanto concerne quest'ultimo presupposto, il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione esperibile dall'impoverito nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto e, perciò, a prescindere dalla previsione del suo esito (Cass. n. 11038 del
2018; conf. nn. 29988 del 2018, 843 del 2020 e 4246 del 2024). La sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa coinvolge, dunque, anche il caso di arricchimento indiretto o mediato, allorché l'arricchito sia persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito, per cui questi deve trovarsi a non poter esperire altra azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali (cfr. Cass. sez. un. nn. 24772 del 2008 e 33954 del 2023).
5.2. Nella specie, l'attrice ha agito, in via di estremo subordine, per farsi indennizzare del pregiudizio subìto in conseguenza della spesa da lei sostenuta o, meglio, del contributo da lei fornito per l'acquisto di un'autovettura intestata alla madre del marito e da lui soltanto utilizzata;
il convenuto, dopo aver eccepito che qualsiasi pretesa, restitutoria o risarcitoria, dovesse avanzarsi nei confronti del proprio genitore e dopo esser stato convenuto con domanda dipendente dall'eventuale accoglimento di tale difesa, non ha contestato la sua qualità ereditaria, né l'ha contestata la terza chiamata, e nessuno dei due eredi dell'acquirente ha svolto argomenti nel merito, in relazione all'interposizione reale della defunta e all'arricchimento derivante al suo patrimonio dal trasferimento della proprietà del veicolo verso il pagamento del prezzo con denaro altrui.
5.3. Ciò premesso, nessun dubbio può aversi sulla qualificabilità della domanda come azione di arricchimento senza causa, essendo irrilevante l'erronea espressione “indebito arricchimento”, e nemmeno sulla residualità dell'azione esperita, essendo sorta controversia intorno ad una pretesa espressamente definita di natura indennitaria per una prestazione destinata a soddisfare uno dei bisogni
11 della famiglia, quello di autonoma mobilità, soddisfatto da un mezzo di trasporto ad uso familiare, tuttavia perseguito dai due coniugi, di comune accordo, per il tramite dell'acquisto in capo alla madre del convenuto, l'unica legittimata ad usufruire delle agevolazioni fiscali, e non essendo ipotizzabile una diversa azione con cui l'attrice possa altrimenti farsi indennizzare del pregiudizio sofferto, e nessun ulteriore elemento tra quelli acquisiti al processo occorre esaminare a tal fine, essendo le prove documentali già esaminate più che sufficienti ad accertare arricchimento, impoverimento e nesso causale.
5.4. Alla luce di quanto precede, non possono che ritenersi esistenti i presupposti per l'indennizzo, poiché i documenti prodotti fanno piena prova sia della perdita nel patrimonio dell'attrice, costituita dal reimpiego della metà del ricavato della cessione della prima autovettura (Euro 2.500,00) e dal contributo con denaro proprio all'acquisto della seconda autovettura (Euro 8.500,00), sia del vantaggio nel patrimonio relitto dalla dante causa del convenuto e della terza chiamata, costituito dal trasferimento della proprietà del veicolo, sia del nesso di derivazione causale tra i due effetti ed un unico fatto generatore, costituito dall'operazione negoziale attuata dai coniugi, il tutto in assenza di giustificazione, cioè di un titolo idoneo per la descritta attribuzione patrimoniale, il quale potesse legittimare la persona nominata quale acquirente del veicolo, di fronte al terzo contraente, a disporre, anche dal lato della nuora, della provvista necessaria per l'adempimento dell'obbligazione di pagarne il prezzo.
5.5. Accertati i presupposti per l'indennizzo, sul suo ammontare, complessivamente pari a Euro 11.000,00, non occorre compiere alcuna ulteriore indagine.
5.6. All'importo dell'indennizzo dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dall'esborso e contestuale acquisto, risalente al 5 marzo 2018.
5.7. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 14.605,97, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
6. Conclusivamente, le prime tre domande vanno respinte e l'ultima accolta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
12 tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
8. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte dal convenuto e dalla terza chiamata, almeno non tutte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la prima domanda principale;
2) rigetta la seconda domanda principale;
3) rigetta la domanda subordinata;
4) accoglie la domanda subordinata ulteriore e condanna il convenuto e la terza chiamata, quali eredi di , ciascuno per la quota della metà, al CP_3 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 14.605,97, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla diminuzione patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
5) condanna il convenuto e la terza chiamata, infine, al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, e in Euro 274,59, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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