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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE – SETTORE FALLIMENTARE
N. 582/2021 R.G.
Il Tribunale in persona dei Magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice
Dott. Edoardo Gaspari Giudice relatore ed estensore ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 99 LF
1 nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al N. 582/2021 R.G. promosso da
(domanda di insinuazione n. 44) quale Parte_1
procuratrice di , con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida 39, in persona del Controparte_1
procuratore Dott. con l'Avv. VALENTINA BARLA del Foro di Torino, presso il cui Parte_2
studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 43 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
(R.G. Fall. 7/2020 tribunale di ER) con sede Controparte_2
in Costanzana (VC), Via Pertengo snc, in persona del Curatore Dott. con l'Avv. Controparte_3
DANIELE RABITTI del Foro di Milano, presso il cui indirizzo pec Email_1
è elettivamente domiciliato resistente avverso
il decreto a verbale d'udienza del 17.12.2020 con cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del escludendo i seguenti crediti di cui aveva chiesto l'ammissione: Controparte_2 Pt_1
domanda di insinuazione di (all. C al ricorso) Pt_1
“A – IN VIA PRIVILEGIATA IPOTECARIA:
A.1) Euro 2.020.200,68 per residuo debito derivante da mutuo fondiario concesso a in data 08/03/2011 giusto atto Parte_3
a rogito notaio rep. 118.028 – racc. 10.190, Persona_1
dell'originario importo di Euro 1.900.000,00, estinto per passaggio a sofferenza in data 27/08/2014 (docc. 9 e 10), garantito da ipoteca sugli
immobili meglio descritti in narrativa.
A.2) Euro 1.556.005,13 per scoperto di conto corrente ipotecario n. 345/348576/57 intestato a , di cui si produce il Parte_3
relativo estratto conto, acceso in data 12/10/2010 giusto contratto di apertura di credito in conto corrente rogito 26/10/2010 notaio Persona_1
rep. 117697, racc. 9990, garantito da ipoteca sugli immobili meglio descritti in narrativa (doc. 11 – doc. 12 - doc. 13).
[...]
B – IN VIA CHIROGRAFARIA
2 B.1) Euro 208.449,67 per residuo debito derivante da finanziamento chirografario n. 70/48327 debitamente munito di data certa, concesso a
in data 30/07/2010, dell'originario importo di Euro 400.000,00 ed estinto per passaggio a sofferenza in data Parte_3
27/08/2014 (doc. 14 - doc. 15)
B.2) Euro 2.005.833,15 per residuo importo debitore per scoperto di conto corrente n. 345/325622/57 intestato a Parte_3
acceso in data 30/12/2009 e con interessi aggiornati al 29/05/2013 data di passaggio a sofferenza (doc. 16 - doc. 17 - doc. 18 - doc. 19).”
motivo dell'esclusione (all. G al ricorso)
“insinuazione n. 44 AMCO: il creditore, a seguito della proposta del Curatore di escludere la domanda, insiste per l'ammissione come da richiesta;
il Curatore, vista l'osservazione, conferma la proposta di esclusione, per le ragioni indicate nel progetto di stato passivo facendo ulteriormente
presente che:
si conferma l'eccezione di nullità per omessa prova consegna della somma mutuata. È irrilevante che tale eccezione non sia stata formulata nella causa
di opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, che non soggiace ad alcun termine di decadenza.
Le dichiarazione svolte dalla società fallita nell'atto di citazione (doc. 22) non determinano la presunzione dell'erogazione della somma oggetto del
contratto di mutuo, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 11 aprile 2019, n. 10215) e considerata la qualità di terzo in capo al Curatore.
In sede di osservazioni, non ha prodotto l'estratto conto sul quale il mutuo sarebbe stato erogato ed ha anzi confermato che il finanziamento Pt_1
non è stato erogato contestualmente alla sottoscrizione del mutuo, in quanto ha allegato erogazioni per importi inferiori all'importo complessivo del
mutuo.
Peraltro, dal doc. n. 21 allegato alle osservazioni (Richiesta di copia degli atti di erogazione) risulta che presso l'Archivio Notarile di Novara non è
stata conservata copia dell'atto di erogazione per Euro 595.000 del 6 aprile 2011.
Inoltre, l'istante ha omesso anche in sede di osservazioni di indicare i beni su cui grava la garanzia ipotecaria. Infatti, alla nota di iscrizione presentata
il 10 marzo 2011, prodotta sub doc. 20, manca la pag. 2 Si precisa, infine, che nell'integrazione dell'istanza al passivo, l'istante ha erroneamente
elencato i beni gravati dall'ipoteca a garanzia dell'apertura di credito dell'ottobre 2010. In ogni caso, il mero elenco dei beni gravati dall'ipoteca non può
sostituire la nota di iscrizione ipotecaria attesa la natura costitutiva dell'iscrizione.
a2) Si conferma l'esclusione del credito di Euro 1.556.005,13 per scoperto di conto corrente ipotecario n. 348576, sul quale era regolata l'apertura di
credito in data 26 ottobre 2010.
non ha prodotto gli estratti conto scalari, e, quindi, non è possibile riscontrare tutte le operazioni contabili che hanno prodotto gli interessi e le Pt_1
3 competenze addebitate negli estratti conto ordinari prodotti sub doc. 12.
Diversamente da quanto affermato con le osservazioni, si rileva che l'apertura di credito risulta essere stata concessa in data 26 ottobre 2010 (doc. 11),
pertanto non si comprende per quale ragione l'estratto del conto corrente collegato registri operazioni antecedenti a tale data (cfr. estratto novembre 2009
e dicembre 2009, doc. 12).
Inoltre, in sede di osservazioni, l'istante ha evidenziato che l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria è stata quasi interamente
oggetto di giroconto sul conto corrente chirografario n. 325622, confermando che il finanziamento non si è consolidato nel patrimonio della società fallita
e non è stato destinato alla finalità prevista nel contratto, ma è stato rivolto a riscadenziare il debito chirografario per scoperto del conto corrente
ordinario munendo di garanzia ipotecaria l'esposizione pregressa.
Inoltre la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di ER ed impugnata dal creditore istante ha escluso l'esistenza del credito
b) Quanto ai crediti in via chirografaria:
b1) Si conferma l'esclusione del credito di Euro 208.449,67 per finanziamento del 30 luglio 2010.
L'istante non ha assolto all'onere di dimostrare la consegna del denaro: manca la produzione degli estratti del conto su cui è stato asseritamente erogato
il finanziamento, così come la quietanza di erogazione del mutuo.
Si ribadisce che le dichiarazioni svolte dalla società fallita nell'atto di citazione non determinano la presunzione dell'erogazione della somma oggetto del
contratto di mutuo, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 11 aprile 2019, n. 10215) non opponibile al Curatore che riveste la qualità di terzo.
b2) Si conferma l'esclusione del credito di Euro 2.005.833,15 per scoperto di conto corrente n. 325622 per mancanza di prova.
Il conto corrente in parola è stato acceso in data 30 dicembre 2009 (doc. 16). Gli estratti di conto corrente prodotti non coprono l'intera durata del
rapporto (partono dal dicembre 2012) e non comprendono gli scalari, quindi, non è possibile verificare la correttezza degli importi addebitati per spese e
competenze nel corso del rapporto in parola.
Dai predetti estratti conto emerge che sul conto corrente n. 325622 venivano contabilizzate le spese e le competenze del conto anticipi n.
345/570336/915. Pertanto, per ricostruire l'esatto saldo del conto corrente principale è necessario ricostruire anche il conto anticipi, attraverso
l'analisi del relativo contratto e degli estratti conto integrali, comprensivi degli scalari, che l'istante ha omesso di produrre. Inoltre la sentenza di primo
grado emessa dal Tribunale di ER ed impugnata dal creditore istante ha escluso l'esistenza del credito.”
Conclusioni
(come da ricorso in riassunzione): Pt_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
4 Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In riforma dello stato passivo del (fall. n. 7/20), trasmesso via pec il 5 marzo CP_2 Parte_3
2021, accogliere la presente opposizione e per l'effetto ammettere al passivo Controparte_4
per i seguenti importi:
A) IN VIA PRIVILEGIATA IPOTECARIA:
- € 2.020.200,68 per residuo debito derivante da mutuo fondiario concesso a in data Parte_3
08/03/2011 giusto atto a rogito notaio rep. 118.028, recc. 10.190, dell'originario Persona_1
importo di € 1.900.000,00, e successivi atti di erogazione e quietanza, estinto per passaggio a sofferenza in data
27/08/2014 (docc. 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 9 septies, 9 octies, 10), garantito da ipoteca sugli immobili ivi descritti (cfr. all. C;
docc. 20 e 22);
- € 5.901,41 per scoperto, al 28 agosto 2014, del c/c ipotecario n. 345/348576/57 intestato a Parte_3
acceso in data 12/10/2010 giusto contratto di apertura di credito in conto corrente del
[...]
26/10/10 a rogito Notaio rep. 117697, racc. 9990, garantito da ipoteca sugli immobili Persona_1
ivi descritti (docc. 11, 12, 12 bis, 13, 22; all. C), oltre interessi convenzionali con decorrenza dal 5 marzo 2015;
B) IN VIA CHIROGRAFARIA: - € 206.044,53 per residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n. 70/48327 concesso a
[...]
in data 30/07/2010, dell'originario importo di € 400.000,00, ed estinto per passaggio a Parte_3
sofferenza in data 27/08/2014 (docc. 14, 15, 22: All. C);
- € 1.729.553,01 per scoperto, al 9 settembre 2014, del conto corrente n. 345/325622/57 intestato a
[...]
acceso in data 30/12/2009. Parte_3
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre cpa, iva e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
(come da memoria difensiva depositata il 15.1.2025): Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare la carenza di prova sulla titolarità attiva della ricorrente e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte da Pt_1
con il ricorso in opposizione allo stato passivo, con conseguente conferma del provvedimento di esclusione reso dal Giudice
Delegato;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
5 Pt_1
- rigettare, con la miglior formula, tutte le domande svolte da con il ricorso in opposizione allo stato passivo, siccome infondate, in fatto e in diritto, nonché indimostrate, e, comunq tti i motivi esposti in atti, con conseguente conferma del provvedimento di esclusione reso dal Giudice Delegato.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
- in caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare e principale, respinta ogni ulteriore richiesta, ammettere in via chirografaria il credito così come accertato in favore di dalla sentenza n. 634/24 resa dalla Corte Pt_1
d'Appello di Torino, per l'importo pari ad € 1.941.498,95.
Con espressa riserva di ogni eccezione e deduzione, come pure di ogni più ampia attività istruttoria, in via diretta e contraria.
Con salvezza delle competenze ed onorari di giudizio, oltre spese ed accessori di legge, IVA e CPA, nonché oltre a spese generali forfettarie (15%).”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 99 LF depositato il 1.4.2021 propose opposizione avverso il decreto a verbale Pt_1
d'udienza del 17.10.2020 con cui fu dichiarato esecutivo lo stato passivo del Controparte_2 [
escludendo i crediti di cui con la sopra trascritta domanda era stata domandata l'ammissione e sulla
[...]
base della motivazione riportata.
I motivi di opposizione mirano a contestare la motivazione addotta a fondamento dell'esclusione sotto i seguenti profili:
- insussistenza della nullità del mutuo fondiario dell'8.3.2011 perché le erogazioni per complessivi €
1.900.000,00 sono state eseguite come attestato dagli atti notarili prodotti con docc. 9 bis – 9 sexies sul c/c 345/325622/57 intestato alla;
Pt_3
- insussistenza della nullità dello stesso mutuo, erogato per lo scopo legittimo di consentire alla società fallita la costruzione di un immobile ad uso industriale;
- non vi è violazione dell'art. 2839 CC in tema di iscrizione ipotecaria e concessione di ipoteca a garanzia del mutuo, come risulta dall'ispezione ipotecaria aggiornata che indica puntualmente gli immobili che ne formano oggetto;
- genericità delle contestazioni in merito alle asserite pattuizioni di interess osti illegittimi, senza
6 Pt_3 precisazione di quali tassi (comunque concordati su esplicita richiesta della ) sarebbero superiori a quello soglia e in quali periodi sarebbe avvenuto lo sforamento. Il credit i caso, è dimostrato dalla produzione del piano di ammortamento integrale e dall'e/c completo di indicazione del credito e dei tassi applicati;
- il credito per scoperto di c/c è dimostrato sia dall'atto pubblico di apertura di credito del 26.10.2020, sia dall'estratto integrale del c/c 345/348576/57, sia dal conto scalare integrale, sia dal saldo del c/c con dichiarazione ex art. 50 TUB. Non può esservi nullità per omessa consegna della somma, dato che nel contratto in questione non ve n'è alcuna;
l'ipoteca è stata iscritta contestualmente all'atto notarile e regolarmente concessa;
- circa l'importo di cui è domandata l'ammissione in via chirografaria, l'opponente rileva che la consegna della somma mutuata è dimostrata sia dalla documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo sia dalla dichiarazione confessoria della società fallita nell'atto di citazione (pag.
9) nella causa RG 944/2015 innanzi al tribunale di ER. Inoltre, non vi è nullità delle condizioni economiche applicate, che, al contrario, sono chiare, condivise tra le parti ed esenti da vizi, senza specifici argomenti addotti dal Curatore a sostegno della sua tesi;
- infine, con riferimento al credito di € 2.005.833,15 per residuo importo debitore per scoperto di c/c
345/325622/57 il curatore sostiene genericamente e senza sostegno documentale che non sia provato.
Così argomentando, chiese l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
L'11.6.2021 si costituì il eccependo preliminarmente: CP_2
- la carenza di legittimazione attiva in capo ad quale procuratrice di perché Pt_1 Controparte_1
dalla documentazione allegata al ricorso non sono individuabili i crediti ceduti in blocco da
[...]
a poi, sottoposta la prima a liquidazione coatta amministrativa, affidati da Parte_4 Controparte_1
ad , già ; Controparte_1 Pt_1 Controparte_5
- la pregiudizialità del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Torino (in cui si è costituito il
[...]
nel frattempo dichiarato) avverso la sentenza n. 148/2019 del tribunale di Controparte_2
ER nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 293/2025 e iscritto al n. RG 944/2015 avente ad oggetto tutti i rapporti posti a fondamento della domanda di insinuazione al passivo: per
7 questo chiese la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 96 LF e 3372 CPC.
Nel merito il sostenne l'infondatezza della pretesa creditoria di in relazione a ciascun CP_2 Pt_1
titolo a base della domanda di insinuazione al passivo.
Con decreto del 16.7.2021 il tribunale sospese ex artt. 96 LF e 3372 CPC il presente giudizio ritenendo che
“l'accertamento che la Corte d'Appello è chiamata a compiere riguarda gli stessi motivi di opposizione dedotti nel presente giudizio” (pag. 4).
Conclusosi il giudizio n. RG 1063/2019 innanzi alla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 634/2024 pubblicata l'11.7.2024, il presente giudizio fu riassunto da con ricorso ex art. 297 CPC depositato il Pt_1
19.9.2024, assegnato al giudice ora estensore il 30.10.2024.
Con decreto del 31.10.2024 fu fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 16.1.2025.
Il depositò memoria difensiva il 15.1.2025. CP_2
All'udienza furono assegnati termini per memorie, che le parti hanno depositato, e fu rinviato al 9.4.2025 quando, discusso il ricorso, il giudizio fu trattenuto in decisione e rimesso al collegio a tal fine. Il giudizio viene ora in decisione.
***
Il ricorso è fondato.
ha dimostrato la sussistenza del credito di € 2.020.200,68 per residuo debito derivante da Pt_1
mutuo fondiario concesso a in data 8.3.2011 per atto a rogito notaio Parte_3 [...]
, rep. 118.028, racc. 10.190. La prova viene dalla convergenza dei seguenti elementi: Persona_1
➢ i docc. da 9 a 9 sexies prodotti da attestano le erogazioni fatte dalla banca in favore di Pt_1
sui c/c ad essa intestati. In particolare, i docc. 9 bis – 9 sexies consistono in Parte_3
“atto di quietanza di erogazione rateale di mutuo fondiario” con cui la parte mutuataria dichiara di ricevere la somma via via erogata di cui ad ogni consegna si è riconosciuta debitrice. Le quietanze sono tutte fatte nella forma dell'atto pubblico (notarile) avente per questo data certa anteriore al fallimento: perciò non è condivisibile che ai creditori della società fallita “non sono opponibili eventuali riconoscimenti e
8 tanto meno le quietanze espresse dalla società fallita” (pag. 3 note autorizzate depositate dal Fallimento il
17.3.2025);
➢ il piano di ammortamento prodotto dall'opponente come doc. 10;
➢ nell'atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 293/2025 e iscritto al n. RG 944/2015 innanzi al tribunale di ER (doc. 22 AMCO) scrisse che “il mutuo Parte_3
fondiario concesso da a rogito notaio Dott. dell'8/3/2011, Rep. n. Parte_4 Persona_1
118028/10190, copriva appena il 40% del valore dell'immobile da realizzare” (par. 36 pag. 9) e “la somma di
Euro 1.900.000,00 è inerente al mutuo fondiario che sarebbe stato stipulato l'8/3/2011 – ben sei mesi dopo” – ed erogato a rate nei mesi successivi (Euro 595.000,00 il 6/4/2011, Euro 507.000,00 il 29/6/2011, Euro
485.000,00 il 5/10/2011, Euro 205.000,00 il 23/12/2011 ed Euro 108.000,00 il 10/8/2012)” (pag. 14).
Con queste affermazioni la società ora fallita ammise di aver ricevuto le somme che trovano riscontro nei documenti indicati ai punti precedenti;
➢ per contro, è infondata la ritenuta (dal ) nullità del mutuo “per violazione dello scopo indicato nel CP_2
mutuo” (doc. D di AMCO, progetto di stato passivo). Ammesso pure che il mutuo dell'8.3.2011, espressamente qualificato come mutuo fondiario ex art. 38 segg. TUB, sia un mutuo di scopo per quanto previsto all'art. 1 del contratto (“La Banca concede alla parte mutuataria, che accetta, un mutuo di Euro
1.900.000,00 (euro unmilionenovecentomila virgola zero zero) da destinarsi costruzione di immobile ad uso industriale.”), non è stata dimostrata la destinazione delle somme consegnate a uno scopo diverso da quello indicato nel contratto, in aderenza al principio secondo cui solo nel caso sia convenuto un mutuo di scopo la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale, mentre è insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato (da ultimo Cass. 15695/2024, conf.
15929/2018, 24699/2017, 25793/2015);
➢ del tutto generici sono i motivi di esclusione del credito perché “nulle le pattuizioni relative alla produzione di interessi composti e superiori al tasso soglia, considerato il costo complessivo del credito” (progetto di stato passivo prodotto come all. D di AMCO);
➢ il privilegio ipotecario del credito è dimostrato dalla produzione della nota di iscrizione ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate di ER in data 10.3.2011 RG 2262 – RP 283 presentazione n. 11,
9 nella cui “sezione A” sono indicati i dati del mutuo corrispondente a quello prodotto con i docc. 20 e
23 di e nella “sezione D” è descritto “La banca ha concesso alla parte mutuataria, che ha accettato, un Pt_1
mutuo di euro 1.900.000,00 (euro unmilionenovecentomila virgola zero zero) da destinarsi a costruzione di immobile ad uso industriale. Il mutuo è garantito da ipoteca sugli immobili descritti nel quadro "b" e viene regolato dalle norme in materia di credito fondiario contenute nel d.lgs 1/9/1993 n.385 e s.m.” (doc. 9 septies di ). Pt_1
Infine, non dimostra nulla il fatto che nella sentenza n. 148/2019 del tribunale di ER nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 293/2025 sia addotto a motivo del rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2033 proposta, tra gli altri, anche da Riseria Prodotti del Sole1 il fatto che “In tale contesto risulta quindi del tutto carente il titolo contrattuale sulla base del quale l'opponente avanza la propria domanda in via riconvenzionale. Tali considerazioni sono già di per sé sufficienti a far ritenere infondata la domanda espressa dall'opponente.” (pag. 12).
Questo perché:
- il mutuo non fu azionato dalla banca come titolo a fondamento del ricorso monitorio;
- a ben vedere il mutuo non costituisce nemmeno “il titolo contrattuale sulla base del quale l'opponente avanza la propria domanda in via riconvenzionale”, dato che elemento costitutivo della domanda ex art. 2033 CC non è il titolo, ma (tra le altre cose) l'inesistenza della cd. causa EN (per tutte Cass. 22872/2010,
5896/2006, 11029/2000);
- la ritenuta mancata prova del mutuo è diversa dalla sua inesistenza, smentita, oltre da quanto sopra detto, proprio dal fatto che fu proposta domanda ex art. 2033 CC per la restituzione di somme indebitamente percepite sia a titolo di interessi, sia a titolo di commissioni: il che presuppone l'aver adempiuto all'obbligo restitutorio nascente da un contratto di mutuo perfezionatosi con la consegna del denaro prestato;
10
- non avendo la banca richiesto in via monitoria il pagamento di alcun credito in forza del contratto di mutuo e non avendo avanzato nel giudizio di opposizione alcuna domanda sulla base di esso, non è sostenibile che “Era dunque onere della impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato Pt_5
che il contratto fosse incompleto e privo di prova.” (pag. 3 note autorizzate depositate dal Fallimento il
17.3.2025). Questo per una banale ragione: ossia che la banca non avrebbe potuto impugnare un capo di sentenza che si pronunciava su una domanda avversaria, sia perché non ne avrebbe avuto interesse2, sia perché a monte non avrebbe potuto chiedere la riforma della sentenza per ottenere l'accoglimento di una domanda mai proposta.
Anche rispetto agli altri crediti di cui ha chiesto l'ammissione allo stato passivo il ricorso è fondato. Pt_1
La sentenza n. 634/2024 pubblicata l'11.7.2024 nel giudizio n. RG 1063/2019 innanzi alla Corte d'Appello di Torino ha accertato che “il credito della banca, ceduto in coso di causa a , ammonta, in linea capitale, a: CP_1 - €. 1.729.553,01 per saldo (passivo) del c/c n. 345/325622/57 al 9 settembre 2014;
- €. 5.901,41 per saldo (passivo) del c/c n. 345/348576/57 al 28 agosto 2014.
A tale somma va aggiunta quella di €. 206.044,53 per saldo del finanziamento n. 70/48327.
L'importo complessivo che, a seguito della cessione, è dovuto a ammonta quindi ad €. 1.941.498,95 in linea CP_1
capitale.” (pag. 20) e in dispositivo “accerta che è creditrice nei confronti del Controparte_1 [...]
e di della somma capitale di €. 1.941.498,95, anziché della minor Parte_6 Parte_7
somma di €. 206.044,53 liquidata a favore di nella sentenza impugnata, oltre interessi convenzionali di mora Parte_4
con le decorrenze indicate al punto 2.8. della motivazione sino al saldo”.
Pertanto, sul punto si è formato il giudicato e il tribunale nella presente sede deve prenderne atto e provvedere conformemente.
L'accertamento della Corte d'Appello supera la preliminare eccezione del Fallimento di carenza di legittimazione attiva (più correttamente: titolarità attiva del credito) in capo ad . La Corte ha Pt_1
espressamente dato atto della cessione del credito in corso di causa a di cui è Controparte_1 Pt_1
11 procuratrice e ha speso tale qualità anche nel giudizio innanzi alla Corte: ciò implica e presuppone il positivo accertamento della titolarità del credito in capo alla ricorrente.
Ad ogni modo, disponendo della documentazione relativa ai contratti oggetto del presente Pt_1
giudizio, questo è elemento ulteriore che depone per la titolarità del credito, perché non sarebbe altrimenti giustificabile il possesso di documenti relativi a contratti se non si vanta il credito che da quei contratti origina.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione allo stato passivo proposta da è accolta. Pt_1
Spese di lite.
, soccombente, è condannato ex art. 91 CPC a rifondere ad Controparte_2 Pt_1
le spese di lite del giudizio di opposizione allo stato passivo, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (come dichiarato in ricorso): € 5.790.488,63 → scaglione € 4.000.001,00 – 8.000.000,00; - fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: minime, in considerazione dell'analogia di questioni trattate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza n. 634/2024 pubblicata l'11.7.2024 nel giudizio n. RG
1063/2019 innanzi alla Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n.
582/2021 R.G. promossa da contro Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_2
- ACCOGLIE il ricorso, conseguentemente allo stato passivo del Controparte_6 [...]
per i seguenti crediti: Controparte_2
A) in via privilegiata ipotecaria:
- € 2.020.200,68 per saldo passivo del mutuo fondiario concesso a in Parte_3
data 8.3.2011 per atto a rogito notaio , rep. 118.028, rac Persona_1
Controparte_7
- € 5.901,41 per saldo passivo al 28.8.2014 del c/c n. 345/348576/57 intestato a acceso in data 12.10.2010 per contratto di apertura di credito in
[...]
26.10.2010 a rogito Notaio , rep. 117697, racc. 9990; Persona_1
B) in via chirografaria:
- € 206.044,53 per saldo del finanziamento n. 70/48327 concesso a in Parte_3
data 30.7.2010;
- € 1.729.553,01 saldo passivo al 9.9.2014 del conto corrente n. 345/325622/57 intestato a
[...]
acceso in data 30.12.2009; Parte_3
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 Pt_1
liquidano in € 17.200,00 per compensi, € 147,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
MANDA
➢ al Curatore per la modifica dello stato passivo;
➢ al Cancelliere perché alleghi copia del presente decreto al fascicolo della procedura Controparte_2
(R.G. Fall. 7/2020 tribunale di ER).
[...] ER, camera di consiglio del 9 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
Dott. Edoardo Gaspari
IL PRESIDENTE
Dott. Michela Tamagnone
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “B) in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di giusto D.M. Parte_5 25/6/2017, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la violazione delle previsioni contrattuali e di legge per i motivi tutti esposti in atti, accertare l'insussistenza del credito vantato dall'istituto di credito e condannare giusto D.M. 25/6/2017, in persona Parte_5 del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire ai sensi dell'art. 2033 e ss. c.c., anche in via compensativa, le somme indebitamente percepite sia a titolo di interessi, sia a titolo di commissioni, nonché di quant'altro alla stessa non spettante, nell'importo pari ad Euro 1.051.681,35 salvo modifiche e/o integrazioni o in quello da determinarsi all'esito della svolta istruttoria anche sulla scorta di disponenda C.T.U. contabile, oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., ovvero al pagamento delle somme da quantificarsi nell'ammontare, maggiore o minore, meglio visto e ritenuto di giustizia”. 2 L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. 12733/2024, 2057/2019).