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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1367 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dall'Avv. NASO DOMENICO, Parte_1
ricorrente
E
, Controparte_1 convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/04/2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, e per
l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore della docente della carta CP_1 elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 2.500,00.
1 Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il giudice con decreto disponeva la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 03.06.2025 invitando parte ricorrente a notificare il ricorso e copia del decreto a controparte nei termini di legge.
La parte convenuta non si è costituita e all'udienza del 03.06.2025, disposta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno ha depositato le note.
*****
Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
"ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un
2 nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e
421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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