Sentenza 19 luglio 1966
Massime • 1
Nell'ipotesi di liquidazione di societa a responsabilita limitata, il creditore del singolo socio, il cui diritto sia garantito da pegno su quote del socio stesso, non puo vantare alcun diritto di prelazione nei confronti dei creditori sociali nel riparto dei beni sociali. Ben puo, invece, il creditore pignoratizio - in quanto creditore sociale e non del singolo socio- far valere il suo diritto con prelazione rispetto agli altri creditori sociali, ove la societa stessa direttamente abbia costituito il diritto di garanzia su beni del patrimonio sociale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1966, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1966 |
Testo completo
Nell'ipotesi di liquidazione di societa a responsabilita limitata, il creditore del singolo socio, il cui diritto sia garantito da pegno su quote del socio stesso, non puo vantare alcun diritto di prelazione nei confronti dei creditori sociali nel riparto dei beni sociali. Ben puo, invece, il creditore pignoratizio - in quanto creditore sociale e non del singolo socio- far valere il suo diritto con prelazione rispetto agli altri creditori sociali, ove la societa stessa direttamente abbia costituito il diritto di garanzia su beni del patrimonio sociale.*