Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1966, n. 1950
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Sentenza 19 luglio 1966

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Nell'ipotesi di liquidazione di societa a responsabilita limitata, il creditore del singolo socio, il cui diritto sia garantito da pegno su quote del socio stesso, non puo vantare alcun diritto di prelazione nei confronti dei creditori sociali nel riparto dei beni sociali. Ben puo, invece, il creditore pignoratizio - in quanto creditore sociale e non del singolo socio- far valere il suo diritto con prelazione rispetto agli altri creditori sociali, ove la societa stessa direttamente abbia costituito il diritto di garanzia su beni del patrimonio sociale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1966, n. 1950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1950
    Data del deposito : 19 luglio 1966

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