Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2021, proposto dalla San Girolamo Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo, Pasquale Angelo Sciglitano e Massimiliano Rollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Regione Calabria, dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari, settore 7, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
A) del Decreto del Dirigente Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA) Settore 7 della Regione Calabria n. 6864 del 02/07/2021, notificato a mezzo pec in data 05/07/2021, di rettifica del DDG n. 3068 del 09/04/2015 per la parte inerente la domanda di aiuto 94750675384 presentata dalla società Cooperativa San Girolamo, con “revoca totale del contributo concesso e recupero delle somme erogate” pari ad “€ 346.009,46 eventualmente maggiorata degli interessi legali, dovuta quale contributo indebitamente percepito” e con contestuale autorizzazione all'Organismo Pagatore “in caso di mancata restituzione delle somme, all'inserimento della ditta San Girolamo Società Cooperativa nell'elenco dei soggetti inaffidabili con l'impossibilità da parte della stessa alla presentazione di nuove domande di aiuto fino alla restituzione degli indebiti percepiti”;
B) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, siccome lesivo dei diritti della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 688 del 25.11.2021 nella quale è stata rigettata la richiesta, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa LE RH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente è insorta avverso il provvedimento di revoca del contributo concesso e recupero delle somme erogate, meglio identificato in epigrafe.
Nello specifico, la ricorrente con domanda di aiuto n. 94750675384 presentata il 18.3.2011 è stata collocata in una posizione utile ad ottenere il finanziamento e le è stato notificato il provvedimento di concessione del contributo pari a euro 692.018,90.
In data 07.11.2018 è stato notificato alla ricorrente l’avvio del procedimento di “ revoca totale del beneficio e decadenza della domanda di aiuto n. n. 94750675384 con recupero delle somme versate ” poiché “ il progetto rendicontato non mantiene i requisiti di punteggio di finanziabilità della scheda VAL prevista dal bando di riferimento pari a punti 47,01 .”
2. L’impugnazione del provvedimento citato è affidata al seguente motivo di doglianza. “ Violazione dell’art. 3 l. 241/90 per motivazione insufficiente e contraddittoria; difetto assoluto dei presupposti, errore nei presupposti assunti, vizio di istruttoria, omessa valutazione di circostanze di risolvente rilievo, difetto di motivazione ”. Parte ricorrente deduce l’erronea valutazione commessa dal dipartimento della Regione che nel calcolo del punteggio ha individuato uno pari a 46,73 quando invece, vista anche la variante di progetto presentata, il calcolo avrebbe dovuto portare a un punteggio pari a 48,73 che avrebbe così acconsentito l’ammissibilità del finanziamento. Nello specifico, all’interno dell’interlocuzione dialettica tra le parti l’unica criticità emersa avrebbe riguardato il numero di ULA incrementali generate dal progetto, a cui ha fatto seguito la decurtazione di due punti, ma, ad avviso della ricorrente, tale decurtazione non sarebbe ammessa considerando la documentazione prodotta poiché, se si fosse considerato come inizio dell’investimento l’anno 2012, quello di presentazione della domanda, e l’anno 2017 come fine investimento, il risultato incrementale di ULA avrebbe registrato un punteggio sufficiente da consentire l’erogazione del finanziamento.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria nella quale si è difesa nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 parte resistente ha eccepito la tardività del deposito della memoria del 10.10.2025 di parte ricorrente nella quale questa ha, altresì, dedotto che la rendicontazione e l’erogazione del finanziamento avrebbero presupposto lo svolgimento positivo del controllo amministrativo, e in tal senso viene reputata arbitraria, e destituita dal presupposto fattuale, la comunicazione di perdita dei requisiti di ammissibilità al finanziamento ab origine . Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente, va accolta l’eccezione di tardività della memoria del 10.10.2025, in quanto prodotta fuori dai termini dell’art. 73, c.p.a..
2.Nel merito il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
All’interno del procedimento di revoca totale del contributo, l’interlocuzione dialettica tra le parti, stimolata, tra l’altro, dalle controdeduzioni della ricorrente, ha portato a svolgere una “ Verifica straordinaria” ad oggetto il controllo dell’indicatore 3 della scheda VAL, “ Numero di ULA incrementali al progetto ” rispetto al quale il ricorrente, in sede di compilazione, si è autoassegnato un punteggio di 2 punti corrispondenti ad un incremento di manodopera dichiarato di 15 ULA. (cfr produzioni resistente del 19.11.2021, allegato 9)
L’esito di tale verifica ha stabilito che “ il controllo per il periodo 2012/2017, per come specificato nella richiesta di integrazione documentale n. 177302 del 28.05.20 si è concluso con la determinazione di un decremento occupazionale pari a -1,22, calcolato in ULA ” E da tale verifica è disceso l’esito negativo sulla finanziabilità del progetto.
La conclusione di cui sopra, oltre a non essere stata oggetto di impugnazione, non è stata neppure criticata sotto il profilo della metodologia applicata per arrivare a siffatta conclusione.
Pertanto, il motivo di gravame è infondato, atteso che l’istruttoria svolta dalla P.A. in seno al procedimento di revoca ha debitamente dato conto delle controdeduzioni svolte da parte ricorrente, e queste sono state superate con il procedimento di verifica straordinaria che ha accertato in modo inequivocabile l’assenza del requisito autoassegnato in sede di VAL riferibile alle ULA impiegate, e questo, inevitabilmente e in modo vincolato, ha imposto la revoca del contributo concesso.
La censura presentata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo è incentrata esclusivamente sul difetto di motivazione il quale vizio, tuttavia, non può dirsi sussistente, attesa la motivazione evidentemente per relationem del provvedimento impugnato con riferimento all’interlocuzione intercorsa.
In relazione, invece, alle deduzioni contenute nella memoria depositata in data 10.10.2025 di ricorrente queste non possono essere prese considerazione non solo perché la memoria risulta tardiva e, pertanto, inutilizzabile, ma perché anche se questa fosse utilizzabile le censure ivi esposte sarebbero inammissibili attesa la natura di argomentazioni nuove non conferenti con le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo e non formalizzate nella forma di eventuali motivi aggiunti.
3. Il ricorso va rigettato per e superiori ragioni e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
AN RE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LE RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RH | AN RE |
IL SEGRETARIO