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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 766/2020 depositato il 01/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 06/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X701986/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1, esercente l'attività di coltivatore agricolo diretto e di allevatore, nella premessa di essere titolare di un rapporto contrattuale di soccida con le Società Agricole Società_1 S.r.l. e Società_2 s.r.l. per l'allevamento di polli, con ricorso tempestivamente notificato impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo all'anno 2013 con il quale si disponeva il recupero dell'Iva sugli acquisti ritenuta indebitamente detratta pari ad €. 12.386,00 oltre sanzioni.
In tale atto impositivo l'Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare a tassazione l'IVA assolta sugli acquisti effettuati nella sua veste di soccidario e relativa alle spese sostenute nell'esercizio dell'attività di allevamento.
Secondo l'Ufficio il recupero erariale era fondato sul presupposto che le parti avessero inteso stipulare un contratto qualificabile in termini di "soccida monetizzata", facendone discendere la inapplicabilità dell'lVA alle operazioni relative al conferimento ai soccidanti della quota di accrescimento spettante al soccidario in quanto le somme corrisposte dai soccidanti per tale quota non rappresentavano il corrispettivo di una cessione, e neppure rappresentavano la liquidazione monetaria, in quanto erano state corrisposte a titolo di ripartizione degli utili.
All'uopo, l'Ufficio evidenziava che tutti animali allevati dalla Resistente_1 in esecuzione del contratto di soccida erano stati venduti e fatturati dal soccidante e che nessuna vendita era stata da lei effettuata, sicché l'IVA relativa ai costi sostenuti dalla ricorrente era stata indebitamente detratta, non essendo detraibile l'imposta relativa all'acquisto di beni afferenti ad operazioni non soggette ad imposta.
L'Ufficio sosteneva, quindi, che la veste di contribuente ai fini lVA spettasse al solo soggetto soccidante incaricatosi della vendita di tutti gli animali allevati, compresa la quota spettante al soccidario, a nulla rilevando in contrario l'attività di coltivazione connessa all'allevamento del bestiame svolta dalla Resistente_1 e la quota di utili riconosciuta alla medesima a conclusione del ciclo di allevamento dei polli, non potendo questa qualificarsi come una cessione di denaro, come tale soggetta ad lVA, bensì una mera ripartizione di frutti.
La ricorrente formulava una serie di eccezioni di illegittimità dell'atto impositivo (irregolarità dell'invito formale;
nullità della notifica;
instaurazione di un effettivo contraddittorio con l'Ufficio); nel merito, contestava il recupero a tassazione operato dall'Ufficio, deducendo la corretta applicazione dell'lVA sulle cessione degli animali ceduti alle soccidanti.
L'Ufficio si costituiva nel giudizio de-quo laddove ribadiva la legittimità della ripresa erariale insistendo per il conseguente rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con sentenza n. 55/2020 pronunciata il 16/12/2019 e depositata in data 06/02/2020 ha accolto il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha così deliberato: “Le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente sono infondate, meritando condivisione le argomentazioni svolte al riguardo dall'Ufficio, alle quali, per brevità espositiva, si fa integrale richiamo, non senza rilevare l'osservanza da parte della resistente delle norme prescritte in materia di instaurazione del contraddittorio e di procedimento di notificazione. Il ricorso è, invece, fondato nel merito. In primo luogo, appare necessario rilevare, ai fini del corretto inquadramento giuridico del caso di specie, che, tenuto conto delle pattuizioni concordate nei contratti di soccida stipulati da Resistente_1 con le imprese "Società_1 S.r.l." e "LA Società_2 S.r.L" e, soprattutto, della previsione contenuta al punto n.7) dell'allegato A, appare tutt'altro che pacifico che il contratto in esame possa essere ricondotto alla fattispecie della soccida monetizzata, come ritenuto dall'Ufficio. Condividendo le condivisibili considerazioni espresse nella sentenza n.240 /2019 emessa dalla Sezione 2 di questa Commissione Tributaria, osserva il Collegio che, sebbene il tenore letterale ed il contenuto delle clausole contrattuali non renda chiara e manifesta la volontà delle parti negoziali, la valutazione unitaria dei contegno dalle medesime assunte nei rapporti intercorsi sia tra loro sia con i terzi - tal quale desumibile dalla documentazione prodotta dalla ricorrente - induce a propendere per la soluzione più favorevole alla contribuente e, quindi, a ricondurre la soccida in questione allo schema della soccida semplice. In tal senso, decisiva importanza assume la previsione di cui alla clausola di cui al punto n. 7) dell'allegato A del contratto, alla stregua della quale può affermarsi che le parti abbiano statuito di riconoscere al soccidario la piena proprietà della quota di accrescimento, con la conseguente possibilità di disporne e, quindi, di venderla, indifferentemente, ai soccidanti o a terzi. Non può altresì trascurarsi che, nel caso di specie, secondo gli accordi intervenuti tra i soccidanti ed il soccidario, la quota di accrescimento dovuta a quest'ultimo in applicazione dell'art.2178 c.
c. e del regolamento contrattuale sia stata corrisposta in denaro: non è superfluo ricordare che, come statuito dall'art.19, comma terzo, del D.P.R. 633/72 l'indetraibilità stabilita dal secondo comma della stessa norma non si applica se le operazioni indicate siano costituite da cessioni che abbiano ad oggetto il denaro di cui all'art. 2, comma terzo, D.P.R. 633/72, costituendo detta corresponsione suddivisione di utili conseguenti allo svolgimento di un'attività associativa, come tale non rientrante nella previsione dell' art. 19, secondo comma testé richiamato. Il convincimento qui espresso non si pone in contrasto con l'orientamento anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione in numerosi arresti, dal momento che tali pronunce attengono a fattispecie affatto diversa, ossia alla soccida monetizzata, in relazione alla quale è stato correttamente e condivisibilmente affermato che in tema di IVA, non ha diritto alla detrazione prevista dall'art. 19 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, il soccidario per le spese sostenute per l'attività dedotta nel rapporto associativo nel caso in cui la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per il quale le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore, non potendo equipararsi la consegna della somma di sua spettanza alla cessione di denaro, o altro titolo di credito in denaro, come tale soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Nel caso in esame, al contrario, non può di certo escludersi che la Resistente_1 abbia provveduto a svolgere un'operazione imponibile, dal momento che le fatture prodotte dalla ricorrente attestano la cessione ai soccidanti dei polli entrati a titolo definitivo nella proprietà della soccidaria quale quota dell'accrescimento alla medesima spettante. In definitiva, deve affermarsi il diritto di Resistente_1 alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti a mente dell'art. 19, comma secondo, del D.P.R. 633/72 in quanto esercitato in relazione ad operazioni soggette ad imposta. Il ricorso va, dunque, accolto. La peculiarità della materia trattata ed il difetto, allo stato, di un consolidato orientamento giurisprudenziale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il ricorso;
spese processuali compensate per intero.”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – in persona del Direttore provinciale p.t. Dott.ssa Nominativo_1 , laddove ha elencato motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare ed ha rassegnato le conclusioni così come trascritte in atti.
Il Difensore_1 con Studio in Indirizzo_1 , in qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso di primo grado di Resistente_1 (C.F.: CF_Resistente_1), nata a [...], il data ed ivi residente in [...]
, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio sia di primo che di secondo grado presso lo Studio del suddetto difensore, si è costituito nel presente giudizio di appello depositando le proprie controdeduzioni laddove ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Indi, parte appellata ha depositato memoria illustrativa corredata da giurisprudenza di merito.
All'udienza del giorno 26 gennaio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei seguenti termini.
L'Ufficio appellante ha eccepito, quale primo motivo di appello, la “Violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 e
132 C.P.C. (Carente motivazione della sentenza)”.
L'Ufficio sostiene che la sentenza di primo grado sia affetta da motivazione apparente in quanto fondata sul mero richiamo, effettuato per relationem, alla sentenza n. 240 del 2019 richimata dal Giudice di primo grado.
Il motivo è infondato e da respingere.
Dunque, in ordine all'eccepito vizio di apparente/carenza/omessa motivazione della sentenza di primo grado derivante dalla eccepita nullità dell'atto impositivo impugnato, osserva questo Collegio di seconda istanza che con la sentenza n. 20849/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, secondo il precedente insegnamento della massima giurisprudenza di legittimità, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza
è nulla perché affetta da , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cassazione n.
1756/2006, n. 16736/2007, SS.UU. 22232/2016 e n. 9105/2017, secondo cui ricorre il vizio di apparente/ omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione appunto di difetto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
Con l'ordinanza n. 5927/2023 la Corte di Cassazione ha ritenuto di essere in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito in quel caso dalla CTR (ora CGT di II° grado) nel rigettare l'eccezione svolta dal patrono erariale.
Ed ancora, tali principi sono stati recepiti in tempi più prossimi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22580/2023, che, proprio richiamando il pronunciamento reso a SS.UU., ha confermato che il vizio di motivazione omessa e/o meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cassazione SS.UU., sentenza n. 22232/2016), essendo al di sotto della soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma
6, Costituzione. Principi ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 24199/2023, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e “cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
Ciò precisato in punto di diritto, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie non sussiste un vizio di “ motivazione apparente” della sentenza de-qua (motivo sub 1) in quanto la stessa rende certamente percepibile il fondamento della decisione, ossia assolve alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi".
In effetti, il giudice di prime cure, secondo il proprio convincimento discrezionale concesso all'interno dei limiti imposti dalla legge, ha fondato la propria decisione essenzialmente sulla circostanza che la quota di accrescimento dovuta al soccidario in applicazione dell'art.2178 c.c. e del regolamento contrattuale sia stata corrisposta in denaro sicché, come statuito dall'art.19, comma terzo, del D.P.R. 633/72 l'indetraibilità dell'IVA stabilita dal secondo comma della stessa norma non si applica se le operazioni indicate siano costituite da cessioni che abbiano ad oggetto il denaro di cui all'art. 2, comma terzo, D.P.R. 633/72, costituendo detta corresponsione, afferma il primo giudice “suddivisione di utili conseguenti allo svolgimento di un'attività associativa,”.
Trattasi di argomentazione che, seppure ovviamente non condivisa da parte appellante, si appalesa derivante, in ogni caso, da un percorso logico-giuridico legittimamente operato dal primo giudice concernente la interpretazione delle disposizioni normative nella subjecta materia.
Osserva inoltre questo Collegio che l'ulteriore riferimento ad analoga sentenza della stessa Commissione pronunciata sulla medesima materia non compromette la validità della decisione assunta in quanto trattasi di riferimento che appare in ogni caso marginale e che si ritiene non abbia condizionato la decisione testé assunta.
Tuttavia, e a tutto voler concedere risulta oramai giuridicamente ed incontestabilmente acclarato che le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi d'impugnazione.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che qualora il Giudice d'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado lo stesso Giudice del gravame deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo Giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del Giudice ed altri casi tra i quali non è comunque ricompresa la mancanza/apparenza ovvero incongruità di motivazione della sentenza. (Cass. civ. Sez. V, 31-05-2013, n.
13776).
Pertanto si conferma la infondatezza del suddetto motivo di appello.
Questo giudice di appello si appresta, quindi, a decidere nel "merito" la questione sottesa. Con il secondo motivo di appello, l'Ufficio appellante ha eccepito la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3 lett. A) e 19, commi 2, 3 e 4 D.P.R. n. 633/1972”.
A tal proposito l'Ufficio ribadisce che “Nemmeno la restituzione del bestiame conferito al soccidante e la ripartizione degli accrescimenti di bestiame costituisce un atto avente efficacia giuridica traslativa tra le parti contraenti.” (…) “Dalla natura di atto non traslativo della divisione deriva per conseguenza logica la non applicabilità dell'I.V.A. stante l'assenza del fondamentale presupposto impositivo sancito dall'art. 2 D.P.R.
n. 633/1972" (...) "All'insussistenza dell'obbligo di pagamento dell'I.V.A. si ricollega il divieto di utilizzare in detrazione l'imposta versata sugli acquisti di beni afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.P.R. n. 633/1972.”. Infine l'Ufficio sostiene che la predetta circostanza “va a confutare recisamente l'opposta opinione del Collegio provinciale a parere del quale, invece, la “monetizzazione” della quota di accrescimento maturata dal soccidario risulterebbe assimilabile a una cessione di denaro o di crediti in denaro, ipotesi questa per la quale l'art. 19 comma 3 D.
P.R. n. 633/1972 stabilisce una deroga espressa al divieto di detrazione dell'I.V.A. pagata sugli acquisti che sono correlati a cessioni esenti o fuori campo IVA.”.
Il motivo è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Dunque, ai sensi degli artt. 2170 e segg. c.c., con il contratto di soccida due soggetti (il soccidante ed il soccidario) si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame e per l'esercizio di attività connesse, al fine di ripartirsi l'accrescimento degli animali, gli utili e gli altri prodotti che ne derivano.
In particolare, nel caso della “soccida semplice” di cui all'art. 2171 c.c. al soccidante compete il conferimento del bestiame, nonché la direzione dell'impresa, mentre il soccidario è obbligato a conferire il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame apportato.
Il caso in esame rientra pacificamente nella categoria della “soccida semplice” dal momento che anche l'Ufficio nei suoi scritti processuali ha riconosciuto quindi in atti siffatta tipologia di allevamento allorché ha dichiarato che “L'allevamento avicolo veniva svolto in regime di soccida semplice…” aggiungendo altresì che la vendita dei capi da parte della Sig.ra Resistente_1, quale propria quota di accrescimento, era avvenuta nei confronti del soccidante in quanto siffatta modalità era una di quelle previste “…dalle clausole del contratto di soccida”.
Orbene, questo Collegio di seconda istanza ritiene che il contratto di soccida semplice costituisce attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 2170 c.c., con conseguente soggettività passiva IVA in capo sia al soccidante che al soccidario.
In effetti sia il soccidante che il soccidario assumono il rischio d'impresa e partecipano alla gestione del ciclo di allevamento, sicché devono essere considerati imprenditori agricoli ai sensi della normativa civilistica e fiscale.
La Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n. 15764 del 2023 (con richiami a Cass. 987/2022), tra l'altro arresto richiamato anche da parte resistente, ha chiarito che la soccida non si riduce a un mero rapporto di finanziamento, bensì realizza una forma associativa di impresa agricola, con diritto del soccidario alla detrazione o al rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti inerenti.
Le obiezioni dell'Ufficio, fondate sulla natura della mera monetizzazione degli utili, non possono essere condivise.
Questo Collegio condivide le argomentazioni assunte dal primo giudice allorché afferma che "...decisiva importanza assume la previsione di cui alla clausola di cui al punto n. 7) dell'allegato A del contratto, alla stregua della quale può affermarsi che le parti abbiano statuito di riconoscere al soccidario la piena proprietà della quota di accrescimento, con la conseguente possibilità di disporne e, quindi, di venderla, indifferentemente, ai soccidanti o a terzi. Non può altresì trascurarsi che, nel caso di specie, secondo gli accordi intervenuti tra i soccidanti ed il soccidario, la quota di accrescimento dovuta a quest'ultimo in applicazione dell'art.2178 c.c. e del regolamento contrattuale sia stata corrisposta in denaro: non è superfluo ricordare che, come statuito dall'art.19, comma terzo, del D.P.R. 633/72 l'indetraibilità stabilita dal secondo comma della stessa norma non si applica se le operazioni indicate siano costituite da cessioni che abbiano ad oggetto il denaro di cui all'art. 2, comma terzo, D.P.R. 633/72, costituendo detta corresponsione suddivisione di utili conseguenti allo svolgimento di un'attività associativa, come tale non rientrante nella previsione dell' art. 19, secondo comma testé richiamato" ed ancora "...non può di certo escludersi che la Resistente_1 abbia provveduto a svolgere un'operazione imponibile, dal momento che le fatture prodotte dalla ricorrente attestano la cessione ai soccidanti dei polli entrati a titolo definitivo nella proprietà della soccidaria quale quota dell'accrescimento alla medesima spettante. In definitiva, deve affermarsi il diritto di
Resistente_1 alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti a mente dell'art. 19, comma secondo, del D.P.R. 633/72 in quanto esercitato in relazione ad operazioni soggette ad imposta.".
Tuttavia, a condivisione di quanto statuito dal primo giudice non esime questo Collegio di seconda istanza dall'esplicitare e completare la motivazione testé assunta con ulteriori ed integrative argomentazioni sulla questione che qui ci occupa anch'esse tendenti, in ogni caso, a riconoscere la legittimità della detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti operata dalla soccidaria.
Dunque, la corresponsione al soccidario di una quota in denaro rappresenta la modalità di riparto dei frutti dell'attività comune, e non muta la natura agricola dell'operazione.
La Suprema Corte ha altresì affermato che la fase di ripartizione degli utili attiene ai rapporti interni fra associati e non incide sulla qualificazione oggettiva dell'attività.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha già escluso che l'assenza di vendite dirette da parte del soccidario comporti automaticamente l'indetraibilità dell'IVA. È stato infatti precisato che il diritto alla detrazione non dipende dal numero o dalla tipologia di operazioni imponibili poste in essere, ma dalla qualità di soggetto passivo e dall'afferenza degli acquisti all'attività economica esercitata.
Siffatto orientamento risulta confermato nella pronuncia Cass. civ., Sez. V, 17 gennaio 2022, n. 1146, secondo cui l'art. 34 DPR 633/72 configura un regime speciale per i produttori agricoli, prevedendo la detrazione forfettaria mediante percentuali di compensazione. La norma, di derivazione unionale, si applica a chiunque eserciti direttamente attività di allevamento, sia come soccidante sia come soccidario, purché soggetti passivi
IVA.
Ne consegue che, secondo tale e condivisibile filone giurisprudenziale, la detrazione spettante al soccidario non viene meno per il solo fatto che la quota di utili gli sia liquidata in denaro: ciò costituisce mera modalità di attuazione del riparto interno, irrilevante ai fini IVA.
È opportuno qui richiamare anche l'ulteriore profilo relativo alla detrazione forfettaria nel settore agricolo.
Il legislatore, con l'art. 34 DPR 633/72, ha previsto un regime speciale per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, volto a semplificare e agevolare gli operatori del settore. Tale regime riconosce al produttore agricolo – sia esso soccidante o soccidario – una detrazione forfettaria calcolata in base a percentuali di compensazione, senza necessità di dimostrare la correlazione puntuale tra IVA assolta sugli acquisti e IVA incassata sulle vendite.
Orbene, se ciò prescrive la normativa di riferimento (detrazione forfettaria), questo Collegio ritiene che, a maggior ragione, sia il soccidante che il soccidario abbiano il diritto di applicare il regime ordinario dell'IVA che prevede, appunto, la detrazione di tale imposta.
Pertanto, in base alle suddette argomentazioni che tengono conto di come la questione sottesa venga variamente trattata, si conferma il diritto della Sig.ra Resistente_1 , esercente attività agricola con liquidazione dell'IVA mediante il sistema ordinario alla detrazione dell'IVA sugli acquisti dalla medesima effettuati.
Nel contempo, risulta conseguentemente esclusa la tesi restrittiva sostenuta dall'Amministrazione finanziaria.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, l'appello va “in toto” respinto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali sono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
La estrema particolarità della fattispecie trattata induce questo Collegio a disporre la compensazione delle spese processuali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 26 gennaio 2026.
Il Presidente relatore
SI OR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 766/2020 depositato il 01/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 06/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X701986/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1, esercente l'attività di coltivatore agricolo diretto e di allevatore, nella premessa di essere titolare di un rapporto contrattuale di soccida con le Società Agricole Società_1 S.r.l. e Società_2 s.r.l. per l'allevamento di polli, con ricorso tempestivamente notificato impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo all'anno 2013 con il quale si disponeva il recupero dell'Iva sugli acquisti ritenuta indebitamente detratta pari ad €. 12.386,00 oltre sanzioni.
In tale atto impositivo l'Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare a tassazione l'IVA assolta sugli acquisti effettuati nella sua veste di soccidario e relativa alle spese sostenute nell'esercizio dell'attività di allevamento.
Secondo l'Ufficio il recupero erariale era fondato sul presupposto che le parti avessero inteso stipulare un contratto qualificabile in termini di "soccida monetizzata", facendone discendere la inapplicabilità dell'lVA alle operazioni relative al conferimento ai soccidanti della quota di accrescimento spettante al soccidario in quanto le somme corrisposte dai soccidanti per tale quota non rappresentavano il corrispettivo di una cessione, e neppure rappresentavano la liquidazione monetaria, in quanto erano state corrisposte a titolo di ripartizione degli utili.
All'uopo, l'Ufficio evidenziava che tutti animali allevati dalla Resistente_1 in esecuzione del contratto di soccida erano stati venduti e fatturati dal soccidante e che nessuna vendita era stata da lei effettuata, sicché l'IVA relativa ai costi sostenuti dalla ricorrente era stata indebitamente detratta, non essendo detraibile l'imposta relativa all'acquisto di beni afferenti ad operazioni non soggette ad imposta.
L'Ufficio sosteneva, quindi, che la veste di contribuente ai fini lVA spettasse al solo soggetto soccidante incaricatosi della vendita di tutti gli animali allevati, compresa la quota spettante al soccidario, a nulla rilevando in contrario l'attività di coltivazione connessa all'allevamento del bestiame svolta dalla Resistente_1 e la quota di utili riconosciuta alla medesima a conclusione del ciclo di allevamento dei polli, non potendo questa qualificarsi come una cessione di denaro, come tale soggetta ad lVA, bensì una mera ripartizione di frutti.
La ricorrente formulava una serie di eccezioni di illegittimità dell'atto impositivo (irregolarità dell'invito formale;
nullità della notifica;
instaurazione di un effettivo contraddittorio con l'Ufficio); nel merito, contestava il recupero a tassazione operato dall'Ufficio, deducendo la corretta applicazione dell'lVA sulle cessione degli animali ceduti alle soccidanti.
L'Ufficio si costituiva nel giudizio de-quo laddove ribadiva la legittimità della ripresa erariale insistendo per il conseguente rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con sentenza n. 55/2020 pronunciata il 16/12/2019 e depositata in data 06/02/2020 ha accolto il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha così deliberato: “Le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente sono infondate, meritando condivisione le argomentazioni svolte al riguardo dall'Ufficio, alle quali, per brevità espositiva, si fa integrale richiamo, non senza rilevare l'osservanza da parte della resistente delle norme prescritte in materia di instaurazione del contraddittorio e di procedimento di notificazione. Il ricorso è, invece, fondato nel merito. In primo luogo, appare necessario rilevare, ai fini del corretto inquadramento giuridico del caso di specie, che, tenuto conto delle pattuizioni concordate nei contratti di soccida stipulati da Resistente_1 con le imprese "Società_1 S.r.l." e "LA Società_2 S.r.L" e, soprattutto, della previsione contenuta al punto n.7) dell'allegato A, appare tutt'altro che pacifico che il contratto in esame possa essere ricondotto alla fattispecie della soccida monetizzata, come ritenuto dall'Ufficio. Condividendo le condivisibili considerazioni espresse nella sentenza n.240 /2019 emessa dalla Sezione 2 di questa Commissione Tributaria, osserva il Collegio che, sebbene il tenore letterale ed il contenuto delle clausole contrattuali non renda chiara e manifesta la volontà delle parti negoziali, la valutazione unitaria dei contegno dalle medesime assunte nei rapporti intercorsi sia tra loro sia con i terzi - tal quale desumibile dalla documentazione prodotta dalla ricorrente - induce a propendere per la soluzione più favorevole alla contribuente e, quindi, a ricondurre la soccida in questione allo schema della soccida semplice. In tal senso, decisiva importanza assume la previsione di cui alla clausola di cui al punto n. 7) dell'allegato A del contratto, alla stregua della quale può affermarsi che le parti abbiano statuito di riconoscere al soccidario la piena proprietà della quota di accrescimento, con la conseguente possibilità di disporne e, quindi, di venderla, indifferentemente, ai soccidanti o a terzi. Non può altresì trascurarsi che, nel caso di specie, secondo gli accordi intervenuti tra i soccidanti ed il soccidario, la quota di accrescimento dovuta a quest'ultimo in applicazione dell'art.2178 c.
c. e del regolamento contrattuale sia stata corrisposta in denaro: non è superfluo ricordare che, come statuito dall'art.19, comma terzo, del D.P.R. 633/72 l'indetraibilità stabilita dal secondo comma della stessa norma non si applica se le operazioni indicate siano costituite da cessioni che abbiano ad oggetto il denaro di cui all'art. 2, comma terzo, D.P.R. 633/72, costituendo detta corresponsione suddivisione di utili conseguenti allo svolgimento di un'attività associativa, come tale non rientrante nella previsione dell' art. 19, secondo comma testé richiamato. Il convincimento qui espresso non si pone in contrasto con l'orientamento anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione in numerosi arresti, dal momento che tali pronunce attengono a fattispecie affatto diversa, ossia alla soccida monetizzata, in relazione alla quale è stato correttamente e condivisibilmente affermato che in tema di IVA, non ha diritto alla detrazione prevista dall'art. 19 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, il soccidario per le spese sostenute per l'attività dedotta nel rapporto associativo nel caso in cui la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per il quale le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore, non potendo equipararsi la consegna della somma di sua spettanza alla cessione di denaro, o altro titolo di credito in denaro, come tale soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Nel caso in esame, al contrario, non può di certo escludersi che la Resistente_1 abbia provveduto a svolgere un'operazione imponibile, dal momento che le fatture prodotte dalla ricorrente attestano la cessione ai soccidanti dei polli entrati a titolo definitivo nella proprietà della soccidaria quale quota dell'accrescimento alla medesima spettante. In definitiva, deve affermarsi il diritto di Resistente_1 alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti a mente dell'art. 19, comma secondo, del D.P.R. 633/72 in quanto esercitato in relazione ad operazioni soggette ad imposta. Il ricorso va, dunque, accolto. La peculiarità della materia trattata ed il difetto, allo stato, di un consolidato orientamento giurisprudenziale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il ricorso;
spese processuali compensate per intero.”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – in persona del Direttore provinciale p.t. Dott.ssa Nominativo_1 , laddove ha elencato motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare ed ha rassegnato le conclusioni così come trascritte in atti.
Il Difensore_1 con Studio in Indirizzo_1 , in qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso di primo grado di Resistente_1 (C.F.: CF_Resistente_1), nata a [...], il data ed ivi residente in [...]
, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio sia di primo che di secondo grado presso lo Studio del suddetto difensore, si è costituito nel presente giudizio di appello depositando le proprie controdeduzioni laddove ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Indi, parte appellata ha depositato memoria illustrativa corredata da giurisprudenza di merito.
All'udienza del giorno 26 gennaio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei seguenti termini.
L'Ufficio appellante ha eccepito, quale primo motivo di appello, la “Violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 e
132 C.P.C. (Carente motivazione della sentenza)”.
L'Ufficio sostiene che la sentenza di primo grado sia affetta da motivazione apparente in quanto fondata sul mero richiamo, effettuato per relationem, alla sentenza n. 240 del 2019 richimata dal Giudice di primo grado.
Il motivo è infondato e da respingere.
Dunque, in ordine all'eccepito vizio di apparente/carenza/omessa motivazione della sentenza di primo grado derivante dalla eccepita nullità dell'atto impositivo impugnato, osserva questo Collegio di seconda istanza che con la sentenza n. 20849/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, secondo il precedente insegnamento della massima giurisprudenza di legittimità, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza
è nulla perché affetta da , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cassazione n.
1756/2006, n. 16736/2007, SS.UU. 22232/2016 e n. 9105/2017, secondo cui ricorre il vizio di apparente/ omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione appunto di difetto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
Con l'ordinanza n. 5927/2023 la Corte di Cassazione ha ritenuto di essere in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito in quel caso dalla CTR (ora CGT di II° grado) nel rigettare l'eccezione svolta dal patrono erariale.
Ed ancora, tali principi sono stati recepiti in tempi più prossimi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22580/2023, che, proprio richiamando il pronunciamento reso a SS.UU., ha confermato che il vizio di motivazione omessa e/o meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cassazione SS.UU., sentenza n. 22232/2016), essendo al di sotto della soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma
6, Costituzione. Principi ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 24199/2023, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e “cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
Ciò precisato in punto di diritto, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie non sussiste un vizio di “ motivazione apparente” della sentenza de-qua (motivo sub 1) in quanto la stessa rende certamente percepibile il fondamento della decisione, ossia assolve alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi".
In effetti, il giudice di prime cure, secondo il proprio convincimento discrezionale concesso all'interno dei limiti imposti dalla legge, ha fondato la propria decisione essenzialmente sulla circostanza che la quota di accrescimento dovuta al soccidario in applicazione dell'art.2178 c.c. e del regolamento contrattuale sia stata corrisposta in denaro sicché, come statuito dall'art.19, comma terzo, del D.P.R. 633/72 l'indetraibilità dell'IVA stabilita dal secondo comma della stessa norma non si applica se le operazioni indicate siano costituite da cessioni che abbiano ad oggetto il denaro di cui all'art. 2, comma terzo, D.P.R. 633/72, costituendo detta corresponsione, afferma il primo giudice “suddivisione di utili conseguenti allo svolgimento di un'attività associativa,”.
Trattasi di argomentazione che, seppure ovviamente non condivisa da parte appellante, si appalesa derivante, in ogni caso, da un percorso logico-giuridico legittimamente operato dal primo giudice concernente la interpretazione delle disposizioni normative nella subjecta materia.
Osserva inoltre questo Collegio che l'ulteriore riferimento ad analoga sentenza della stessa Commissione pronunciata sulla medesima materia non compromette la validità della decisione assunta in quanto trattasi di riferimento che appare in ogni caso marginale e che si ritiene non abbia condizionato la decisione testé assunta.
Tuttavia, e a tutto voler concedere risulta oramai giuridicamente ed incontestabilmente acclarato che le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi d'impugnazione.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che qualora il Giudice d'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado lo stesso Giudice del gravame deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo Giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del Giudice ed altri casi tra i quali non è comunque ricompresa la mancanza/apparenza ovvero incongruità di motivazione della sentenza. (Cass. civ. Sez. V, 31-05-2013, n.
13776).
Pertanto si conferma la infondatezza del suddetto motivo di appello.
Questo giudice di appello si appresta, quindi, a decidere nel "merito" la questione sottesa. Con il secondo motivo di appello, l'Ufficio appellante ha eccepito la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3 lett. A) e 19, commi 2, 3 e 4 D.P.R. n. 633/1972”.
A tal proposito l'Ufficio ribadisce che “Nemmeno la restituzione del bestiame conferito al soccidante e la ripartizione degli accrescimenti di bestiame costituisce un atto avente efficacia giuridica traslativa tra le parti contraenti.” (…) “Dalla natura di atto non traslativo della divisione deriva per conseguenza logica la non applicabilità dell'I.V.A. stante l'assenza del fondamentale presupposto impositivo sancito dall'art. 2 D.P.R.
n. 633/1972" (...) "All'insussistenza dell'obbligo di pagamento dell'I.V.A. si ricollega il divieto di utilizzare in detrazione l'imposta versata sugli acquisti di beni afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.P.R. n. 633/1972.”. Infine l'Ufficio sostiene che la predetta circostanza “va a confutare recisamente l'opposta opinione del Collegio provinciale a parere del quale, invece, la “monetizzazione” della quota di accrescimento maturata dal soccidario risulterebbe assimilabile a una cessione di denaro o di crediti in denaro, ipotesi questa per la quale l'art. 19 comma 3 D.
P.R. n. 633/1972 stabilisce una deroga espressa al divieto di detrazione dell'I.V.A. pagata sugli acquisti che sono correlati a cessioni esenti o fuori campo IVA.”.
Il motivo è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Dunque, ai sensi degli artt. 2170 e segg. c.c., con il contratto di soccida due soggetti (il soccidante ed il soccidario) si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame e per l'esercizio di attività connesse, al fine di ripartirsi l'accrescimento degli animali, gli utili e gli altri prodotti che ne derivano.
In particolare, nel caso della “soccida semplice” di cui all'art. 2171 c.c. al soccidante compete il conferimento del bestiame, nonché la direzione dell'impresa, mentre il soccidario è obbligato a conferire il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame apportato.
Il caso in esame rientra pacificamente nella categoria della “soccida semplice” dal momento che anche l'Ufficio nei suoi scritti processuali ha riconosciuto quindi in atti siffatta tipologia di allevamento allorché ha dichiarato che “L'allevamento avicolo veniva svolto in regime di soccida semplice…” aggiungendo altresì che la vendita dei capi da parte della Sig.ra Resistente_1, quale propria quota di accrescimento, era avvenuta nei confronti del soccidante in quanto siffatta modalità era una di quelle previste “…dalle clausole del contratto di soccida”.
Orbene, questo Collegio di seconda istanza ritiene che il contratto di soccida semplice costituisce attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 2170 c.c., con conseguente soggettività passiva IVA in capo sia al soccidante che al soccidario.
In effetti sia il soccidante che il soccidario assumono il rischio d'impresa e partecipano alla gestione del ciclo di allevamento, sicché devono essere considerati imprenditori agricoli ai sensi della normativa civilistica e fiscale.
La Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n. 15764 del 2023 (con richiami a Cass. 987/2022), tra l'altro arresto richiamato anche da parte resistente, ha chiarito che la soccida non si riduce a un mero rapporto di finanziamento, bensì realizza una forma associativa di impresa agricola, con diritto del soccidario alla detrazione o al rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti inerenti.
Le obiezioni dell'Ufficio, fondate sulla natura della mera monetizzazione degli utili, non possono essere condivise.
Questo Collegio condivide le argomentazioni assunte dal primo giudice allorché afferma che "...decisiva importanza assume la previsione di cui alla clausola di cui al punto n. 7) dell'allegato A del contratto, alla stregua della quale può affermarsi che le parti abbiano statuito di riconoscere al soccidario la piena proprietà della quota di accrescimento, con la conseguente possibilità di disporne e, quindi, di venderla, indifferentemente, ai soccidanti o a terzi. Non può altresì trascurarsi che, nel caso di specie, secondo gli accordi intervenuti tra i soccidanti ed il soccidario, la quota di accrescimento dovuta a quest'ultimo in applicazione dell'art.2178 c.c. e del regolamento contrattuale sia stata corrisposta in denaro: non è superfluo ricordare che, come statuito dall'art.19, comma terzo, del D.P.R. 633/72 l'indetraibilità stabilita dal secondo comma della stessa norma non si applica se le operazioni indicate siano costituite da cessioni che abbiano ad oggetto il denaro di cui all'art. 2, comma terzo, D.P.R. 633/72, costituendo detta corresponsione suddivisione di utili conseguenti allo svolgimento di un'attività associativa, come tale non rientrante nella previsione dell' art. 19, secondo comma testé richiamato" ed ancora "...non può di certo escludersi che la Resistente_1 abbia provveduto a svolgere un'operazione imponibile, dal momento che le fatture prodotte dalla ricorrente attestano la cessione ai soccidanti dei polli entrati a titolo definitivo nella proprietà della soccidaria quale quota dell'accrescimento alla medesima spettante. In definitiva, deve affermarsi il diritto di
Resistente_1 alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti a mente dell'art. 19, comma secondo, del D.P.R. 633/72 in quanto esercitato in relazione ad operazioni soggette ad imposta.".
Tuttavia, a condivisione di quanto statuito dal primo giudice non esime questo Collegio di seconda istanza dall'esplicitare e completare la motivazione testé assunta con ulteriori ed integrative argomentazioni sulla questione che qui ci occupa anch'esse tendenti, in ogni caso, a riconoscere la legittimità della detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti operata dalla soccidaria.
Dunque, la corresponsione al soccidario di una quota in denaro rappresenta la modalità di riparto dei frutti dell'attività comune, e non muta la natura agricola dell'operazione.
La Suprema Corte ha altresì affermato che la fase di ripartizione degli utili attiene ai rapporti interni fra associati e non incide sulla qualificazione oggettiva dell'attività.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha già escluso che l'assenza di vendite dirette da parte del soccidario comporti automaticamente l'indetraibilità dell'IVA. È stato infatti precisato che il diritto alla detrazione non dipende dal numero o dalla tipologia di operazioni imponibili poste in essere, ma dalla qualità di soggetto passivo e dall'afferenza degli acquisti all'attività economica esercitata.
Siffatto orientamento risulta confermato nella pronuncia Cass. civ., Sez. V, 17 gennaio 2022, n. 1146, secondo cui l'art. 34 DPR 633/72 configura un regime speciale per i produttori agricoli, prevedendo la detrazione forfettaria mediante percentuali di compensazione. La norma, di derivazione unionale, si applica a chiunque eserciti direttamente attività di allevamento, sia come soccidante sia come soccidario, purché soggetti passivi
IVA.
Ne consegue che, secondo tale e condivisibile filone giurisprudenziale, la detrazione spettante al soccidario non viene meno per il solo fatto che la quota di utili gli sia liquidata in denaro: ciò costituisce mera modalità di attuazione del riparto interno, irrilevante ai fini IVA.
È opportuno qui richiamare anche l'ulteriore profilo relativo alla detrazione forfettaria nel settore agricolo.
Il legislatore, con l'art. 34 DPR 633/72, ha previsto un regime speciale per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, volto a semplificare e agevolare gli operatori del settore. Tale regime riconosce al produttore agricolo – sia esso soccidante o soccidario – una detrazione forfettaria calcolata in base a percentuali di compensazione, senza necessità di dimostrare la correlazione puntuale tra IVA assolta sugli acquisti e IVA incassata sulle vendite.
Orbene, se ciò prescrive la normativa di riferimento (detrazione forfettaria), questo Collegio ritiene che, a maggior ragione, sia il soccidante che il soccidario abbiano il diritto di applicare il regime ordinario dell'IVA che prevede, appunto, la detrazione di tale imposta.
Pertanto, in base alle suddette argomentazioni che tengono conto di come la questione sottesa venga variamente trattata, si conferma il diritto della Sig.ra Resistente_1 , esercente attività agricola con liquidazione dell'IVA mediante il sistema ordinario alla detrazione dell'IVA sugli acquisti dalla medesima effettuati.
Nel contempo, risulta conseguentemente esclusa la tesi restrittiva sostenuta dall'Amministrazione finanziaria.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, l'appello va “in toto” respinto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali sono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
La estrema particolarità della fattispecie trattata induce questo Collegio a disporre la compensazione delle spese processuali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 26 gennaio 2026.
Il Presidente relatore
SI OR