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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3082/2022 promossa da:
(p. iva ) e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 [...]
(p. iva ), Parte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ELENA PESENTI
ATTRICI
contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. ARIANNA BALDI _1 C.F._1
AN ON (CF ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE C.F._2
INVERNI
CONVENUTI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTO Controparte_2 P.IVA_3
GALLETTI
AI ASSICURAZIONI SPA (CF e p.iva ), con il patrocinio P.IVA_4 P.IVA_5 dell'avv. FEDERICO GALLETTI
TERZI CHIAMATI
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 10/09/2024:
Il procuratore di Parte_1 [...]
ha insistito nelle istanze istruttorie di Controparte_3 cui alle memorie n.. 2 e 3 e ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, quanto all'attrice pagina 1 di 12 , accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in Parte_1 Parte_2 essere dall'Avv. e dall'Avv. Gianluca Sansonetti in ordine ai mandati professionali _1 rispettivamente ricevuti, per come espresso in atti, per l'effetto, condannare l'Avv. l'Avv. _1
Gianluca Sansonetti ciascuno per quanto di propria responsabilità, in via autonoma ovvero solidale, a Part pagare alla la somma di € 151.174,38 (a lordo dell'IVA nella misura detratta) a titolo di Pt_2 risarcimento del danno subito per i motivi di cui in atti, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché condannare l'Avv. Gianluca Sansonetti a restituire alla Società attrice uanto _4 dallo stesso percepito a titolo di prestazioni professionali e portato dalle fatture n. 87/2011 di € 3087,01, fattura n. 66/13 di € 507,94, fattura di € 1927,52 n. 79/12, oltre a € 1500 ed € 1150,00 pagati con assegni (a lordo dell'IVA nella misura detratta), il tutto con dichiarazione che nulla è ulteriormente dovuto dalla ll'Avv. Gianluca Sansonetti per l'attività professionale dallo stesso (negligentemente) svolta;
_4 nonché condannare l'Avv. a restituire alla Società attrice quanto dallo stesso _1 _4 percepito a titolo di prestazioni professionali e portato dalle fatture n. 90/2002 di € 300,00 e fattura
99/2002 di € 680,00 (a lordo dell'IVA nella misura detratta), il tutto con dichiarazione che nulla è ulteriormente dovuto dalla all'Avv. per l'attività professionale dallo stesso _4 _1
(negligentemente) svolta;
ulteriormente, accertare e dichiarare che l'Avv. Gianluca Sansonetti è responsabile e tenuto a mantenere indenne la Società a fronte di tutte le richieste di pagamento _4 cui dovesse essere esposta a causa della soccombenza nella causa civile n. 3388/2012 del Tribunale di
Prato dalla stessa introdotta. Con interessi legali dalla data della messa e interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio. quanto all'attrice , accertare e dichiarare il Parte_5 grave inadempimento posto in essere dall'Avv. Gianluca Sansonetti in ordine al mandato professionale ricevuto, per come espresso in narrativa, per l'effetto, condannare l'Avv. Gianluca Sansonetti a pagare alla la somma di € 226.024,62 (a lordo dell'IVA nella misura detratta) a titolo di Parte_5 risarcimento del danno subito per i motivi di cui in narrativa, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché, accertare e dichiarare che l'Avv. Gianluca Sansonetti è responsabile e tenuto a mantenere indenne la Società a fronte di tutte le richieste di pagamento cui dovesse essere Parte_5 esposta a causa della soccombenza nella causa civile n. 3387/2012 del Tribunale di Prato dalla stessa introdotta. ulteriormente, accertare e dichiarare che l'Avv. Gianluca Sansonetti è responsabile e tenuto
a mantenere indenne la Società a fronte di tutte le richieste di pagamento cui dovesse essere Parte_5 esposta a causa della soccombenza nella causa civile n. 3387/2012 del Tribunale di Prato dalla stessa introdotta. Con interessi legali dalla data della messa e interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio Con vittoria di spese e onorari di giudizio.».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, _1 chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nel merito respingere tutte le domande proposte dall'attrice Parte_6 nei confronti dell'avv. in quanto infondate in fatto e in diritto e, quanto alla domanda di _1 restituzione somme, anche per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
in denegata ipotesi condannare la terza chiamata , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, a manlevare l'avv. da tutto quanto il medesimo fosse dichiarato tenuto a _1 corrispondere alla per i titoli dedotti in giudizio. Con Parte_6 vittoria in ogni caso delle spese di lite».
pagina 2 di 12 Il procuratore di AN ON ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «Voglia il Tribunale di Prato, contraris reiectis, così provvedere 1)In via preliminare autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, P.I.
e C.F.: e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 P.IVA_4
c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. 2)in via principale
e nel merito respingere per i motivi tutti di cui alla premessa ogni domanda avanzata dagli attori nei confronti dell'Avv. Gianluca Sansonetti siccome infondati in fatto e diritto con condanna dei medesimi alla refusione delle spese di lite. 3)in via subordinata e nel merito e nella non creduta ipotesi che venga accertata una eventuale responsabilità del convenuto Avv. Gianluca Sansonetti, voglia il Tribunale di
Prato condannare a rilevare indenne il convenuto Avv. Gianluca Sansonetti da ogni Controparte_5 eventuale pronunzia pregiudizievole. In ogni caso con vittoria di spese , competenze ed onorari del procedimento».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, voglia respingere le domande da chiunque proposte nei confronti di perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, Controparte_2 funzioni ed onorari del presente giudizio».
Il procuratore di AI ASSICURAZIONI SPA ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattese, In tesi: respingere le domande da chiunque nel presente giudizio proposte nei confronti di Unipolsai Assicurazioni spa, perchè infondate e comunque non provate, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla domanda di manleva svolta dall'avv. Gianluca Sansonetti nei confronti della odierna concludente, con il favore delle spese di lite;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte anche parzialmente le domande proposte dalla Parte_6
e da nei confronti
[...] Parte_3 dell'avv. Gianluca Sansonetti e, quella di garanzia svolta da quest'ultimo, dichiarare la Unipolsai
Assicurazioni spa tenuta a rilevare indenne l'assicurato per la quota di responsabilità a lui ascritta in conformità delle pattuizioni contrattuali di cui alla Polizza assicurativa inter partes conclusa, con i limiti di garanzia, i massimali e franchigie espressamente previsti dal citato contratto, come innanzi precisato.
Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e hanno Parte_3 Parte_3 convenuto in giudizio e AN ON per sentirli condannare al _1 risarcimento del danno patito in ragione dell'inesatta esecuzione dell'incarico professionale affidato loro.
A fondamento della propria pretesa hanno allegato e dedotto:
- che dal 2001 la era stata assistita in vari procedimenti civili sino al 2007 dell'avv. _4 _1
e dal 2007 dall'avv. ON;
pagina 3 di 12 - che anche la , nei medesimi periodi era stata assistita dagli stessi professionisti;
Parte_5
- che i contenziosi traevano origine da lavori di ristrutturazione straordinaria realizzati nel 2001 in un fondo di proprietà della sito in Prato, concesso in locazione a uso commerciale a _4
; Parte_5
- che i lavori avevano provocato danni strutturali all'immobile, e conseguenti danni alla locataria
; Parte_5
- che era stato introdotto l'ATP RG 1341/2001 nei confronti della (appaltatore) Controparte_6
e del geom. , nei cui ambito il CTU aveva accertato che la dopo il CP_7 _4 deposito del ricorso, aveva eseguito lavori edili, onde era risultato perfettamente agibile e non presentava vizi o difetti;
- che nel gennaio 2002 la e la avevano conferito all'avv. l mandato _4 Parte_5 _1 alle liti per agire nei confronti della e di ma non era poi stata introdotta alcuna P_ CP_7 azione giudiziaria;
- che la (società che svolgeva attività commerciale in immobile confinante con quello Pt_7 oggetto dei lavori) aveva citato in giudizio la per il risarcimento del danno, introducendo _4 il procedimento RG 616/2002;
- che l'avv. aveva esposto che in giudizio avrebbe potuto intervenire anche la _1
, e sarebbe stato possibile chiamare in causa per l'integrale risarcimento la Parte_5
e ; P_ CP_7
- che la , per quanto qui interessa, aveva chiamato in giudizio P_ Parte_2
(l.r. della e marito della .r. della , ed era altresì intervenuta Parte_5 CP_8 _4 in giudizio la OF (proprietaria del fondo confinante);
- che solo nel 2007 e vevano appreso che non era stata introdotta alcuna Pt_2 CP_8 domanda nei confronti della e di ancorché avesse ottenuto il rimborso per il P_ CP_7 pagamento dei contributi unificati;
- che il 16 novembre 2007 la e la avevano revocato il mandato nei _4 Parte_5 confronti dell'avv. dando mandato all'avv. SANONETTI;
_1
- che nel procedimento RG 616/2002 era stata pronunciata sentenza n. 1654/2009 del 21.12.09;
- che l'avv. ON aveva contestato la responsabilità professionale dell'avv. ed _1 aveva anche predisposto un atto di citazione nei suoi confronti;
- che, ritenendo l'avv. ON che, prima di agire nei confronti dell'avv. fosse _1 necessario vedere accertata del diritto al risarcimento del danno nei confronti della e di P_
, erano state intraprese distinte azioni giudiziali nei loro confronti;
CP_7
- che era stata introdotta dalla la causa RG 2287/2012 nei confronti della Parte_5 P_
e di , nella quale questi chiamava in causa, per quanto qui interessa, la e CP_7 _4
, mentre la rimaneva contumace;
Pt_2 P_
- che con sentenza n. 389/2020 del 14.8.20 la domanda era stata dichiarata inammissibile per nullità della procura della;
Parte_5 pagina 4 di 12 - che era stata introdotta dalla la causa RG 3388/2012 nei confronti della e di _4 P_
, il quale aveva, per quanto qui interessa, chiamato in giudizio , mentre la CP_7 Pt_2
era rimasta contumace;
P_
- che con sentenza n. 618/2016 del 6.6.16 l'eccezione di prescrizione sollevata da era CP_7 stata ritenuta fondata, e la domanda nei confronti della era stata rigettata;
P_
- che la aveva patito un “danno emergente” per “ripristinare lo stato dei luoghi dopo i lavori _4 eseguiti non correttamente”, nonché per la riduzione del canone di locazione per i mesi da luglio a dicembre, per complessivi € 151.174,38;
- che all'avv. a addebitava di non aver intrapreso cause nei confronti della _1 _4 P_
e di , nonostante lo “specifico mandato alle liti” e di non aver proposto domanda CP_7 riconvenzionale quando la era stata convenuta nel giudizio 612/2002, limitandosi a una _4 chiamata in garanzia, mentre «avrebbe con altissima probabilità vinto la causa se questa fosse stata tempestivamente proposta»;
- che all'avv. ON la addebitava di aver intrapreso la causa RG 3388/12 quando _4 il diritto era prescritto, come accertato nei confronti di , e comunque, nonostante la CP_7 contumacia, la era stata assolta dalla domanda attorea per mancanza di prova, onde v'era P_ il «diritto a essere completamente risarcita di quanto condannata a pagare ai convenuti a qualsiasi titolo in forza della suindicata sentenza»;
- che all'avv. all'avv. ON la addebitava di non aver intrapreso _1 Parte_5 cause nei confronti né della né di altri soggetti, con perdita del relativo diritto per _4 prescrizione;
- che all'avv. ON la addebitava di aver intrapreso la causa RG 3387/12 Parte_5 quanto do il diritto era prescritto, e comunque la domanda era stata dichiarata inammissibile per nullità della procura — il che «rappresenta[va] una responsabilità professionale del legale per negligenza» — ma una fruttuosa impugnazione della sentenza sarebbe stata inutile per infondatezza della pretesa nel merito, onde v'era il «diritto a vedersi completamente risarcita di quanto condannata a pagare ai convenuti a qualsiasi titolo in forza della suindicata sentenza»;
- che la aveva risentito un danno emergente, nonché un “calo degli incassi dovuto Parte_5 alla chiusura”, per complessivi € 226.024,62;
- che la e la aveva diritto alla restituzione di quanto “rispettivamente” _4 Parte_5 pagato ai due professionisti.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa _1 [...]
e ha esposto: Controparte_2
- che era legale rappresentante della e, comunque, gestore di fatto, Pt_2 Parte_5 della il cui l.r. era la moglie di , che era stato sempre aggiornato _4 Pt_2 dell'andamento dei procedimenti;
- di aver sconsigliato l'instaurazione di un procedimento giudiziale, in ragione dell'esito negativo dell'ATP;
pagina 5 di 12 - che, infatti, alcun mandato era stato conferito per la proposizione di domande nei confronti della e di;
P_ CP_7
- di non aver mai suggerito di far eseguire interventi prima degli accertamenti peritali, circostanza peraltro mai lamentata prima dell'introduzione del presente giudizio, onde la prescrizione del diritto al risarcimento del danno connesso a tale circostanza;
- che la fattura n. 99/2005 recava un “improprio riferimento” ai contributi unificati, riguardando invece, altre spese vive sostenute per coto della e della , atteso che si _4 Parte_5 sarebbe trattato di contributi versati oltre due anni prima, e risultando detti contributi relativi allo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, ampiamente inferiori alla pretesa;
- che il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 618/2016 aveva dichiarato infondata la pretesa della nei confronti della , che, non costituitasi in giudizio, non aveva quindi eccepito _4 P_ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sul rilievo che la aveva reso _4 impossibile l'accertamento dei vizi e della loro causa;
- che nel giudizio instaurato dalla non sarebbe stato possibile introdurre una domanda Pt_7 autonoma chiamando in causa la e , che comunque sarebbe stata destinata al P_ CP_7 rigetto per difetto di prova;
- che la documentazione prodotta non era idonea a dar prova della fondatezza della domanda risarcitoria;
- che non poteva darsi solidarietà con l'avv. ON, avendo i professionisti prestato la rispettiva opera in periodi diversi;
- che infondata, oltre che prescritta, era la domanda di restituzione dei compensi;
- di essere assicurato per la responsabilità professionale con Controparte_2
a, quindi, concluso chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi _1 confronti, e, in ipotesi, la condanna del proprio garante a tenerlo indenne.
Si è costituito in giudizio il convenuto AN ON, che ha chiamato in causa
AI ASSICURAZIONI SPA esponendo che:
- di aver consigliato, in relazione alla causa RG 3387/2012 promossa dalla , di Parte_5 proporre appello avverso alla sentenza che aveva dichiarato la nullità della procura, non essendo stato assegnato il termine per sanare il vizio, ma che aveva ritenuto di non procedere Pt_2 in tal senso, così interrompendo il nesso causale;
- che nella causa 3388/2012 promossa dalla il giudice aveva affermato che era _4 Pt_2 sostanziale dominus dell'attività di ristrutturazione, e non era stata accertata la prescrizione nei confronti della , e nondimeno, pur avendolo consigliato, la sentenza non era stata P_ impugnata;
- che la causa volta all'accertamento del diritto al risarcimento del danno di nei Parte_5 confronti della che l'attrice gli contestava aver fatto prescrivere, non _4 Parte_5 poteva essere da lui patrocinata, in quanto in conflitto di interessi, e comunque aveva Pt_2 ritenuto di non incarica altro legale, tenuto conto che entrambe le società erano riferibili a lui;
pagina 6 di 12 - che non v'era prova che se le azioni fossero stata proposte nei termini, le cause avrebbero avuto esito positivo;
- che, quanto alla richiesta di risarcimento di quanto dal era stata condannata a pagare con _4 la sentenza 68/2016, nessuna somma era dovuta essendo la società assicurata e avendo ricevuto il rimborso del dovuto;
- che la sentenza n. 308/2020 avrebbe potuto essere appellata, e, non potendosi dichiarare la prescrizione dei diritti nei confronti della , le pretese della avrebbero P_ Parte_5 potuto essere accolte, sicché vi era interruzione del nesso causale;
- di essere assicurato con AI.
AN ON ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, e, in via subordinata, la condanna del proprio garante in manleva.
Si è costituita in giudizio , che ha: Controparte_2
- eccepito che la garanzia in favore di operava solo pro quota, ed entro i _1 massimari e gli scoperti di polizza;
- aderito alle difese di merito del garantito.
a, quindi, chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti. Controparte_2
Si è costituita in giudizio AI ASSICURAZIONI SPA, che ha:
- eccepito l'inoperatività della garanzia prestata in favore di AN ON con riferimento alle pretese di con riferimento all'esito del giudizio 3387/2012, avendo Pt_2 questi dichiarato di aver presentato denuncia alla compagna;
CP_9
- eccepito l'inoperatività della polizza con riferimento alla domanda di rimborso del compenso professionale;
- richiamato i massimali, gli scoperti e le franchigie contrattuali nonché l'inoperatività per il caso di solidarietà;
- eccepito la violazione del patto di gestione lite;
- aderito alle difese di merito del garantito.
AI ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, la limitazione della manleva alla garanzia contrattualmente prestata.
Infruttuosamente svolto un tentativo di mediazione demandata e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., . e Parte_1 Parte_2
in prima Parte_3 memoria hanno allegato e dedotto:
- che nella causa in cui la era stata evocata da e OF erano stati _4 Pt_7 impiegati elementi probatori sulla responsabilità della e di , che quindi P_ CP_7 avrebbero potuto impiegarsi per proporre domande nei loro confronti;
- che l'istruttoria della causa intentata dalla nei confronti della e di , era _4 P_ CP_7
pagina 7 di 12 stata pregiudicata, sul piano probatorio, dal mancato reperimento del fascicolo d'ufficio dell'ATP, ciò che non sarebbe accaduto se la causa di merito fosse stata introdotta nel 2002;
- che il mancato appello della sentenza ottenuto era dovuto alla cancellazione della dal P_ registro delle imprese, ed era comunque insolvente;
- che la non era stata tenuta indenne per le spese legali dal alcuna compagnia assicuratrice;
_4
- che l'avv. SANSONETTTI non aveva mai prospettato alle società alcun conflitto di interessi.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Preliminarmente deve osservarsi, che, in base alle conclusioni rassegnate dalle società attrici, la agisce tanto dei confronti di GOTI, quanto nei confronti di ON, mentre la _4
agisce unicamente nei confronti di ON. Parte_5
2. La domanda risarcitoria di nei confronti di infondata. _4 _1
L'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal mandato professionale conferito di cui si duole la
è duplice: si lamenta, da un lato, che il professionista avrebbe consigliato di eseguire lavori di _4 ristrutturazione prima del completamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, con la conseguente dispersione della prova, dall'altro la mancata proposizione di azioni nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
2.1. Quanto al primo degli inadempimenti lamentati, deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione formulata da che si appalesa fondata. _1
Al riguardo, deve rammentarsi che la prescrizione (vertendosi in materia contrattuale, decennale), inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può — dal punto di vista giuridico, e non di fatto, secondo l'unanime giurisprudenza — essere fatto valere. Nel caso di specie, deve ritenersi che il decorso sia iniziato nel momento in cui è risultata palese la conseguenza che il dedotto inadempimento aveva avuto sulla possibilità di provare i danni patiti dall'immobile, vale a dire dal 21 febbraio 2002, data del deposito della relazione peritale di ATP, in cui (all. 7 parte attrice), in cui si dà atto che l'immobile risultava perfettamente agibile, con lavori completati il 9.11.2001. Sin da quel momento, pertanto, risultava pienamente percepibile il pregiudizio patito dalla in considerazione del preteso inadempimento _4 del professionista, e poteva farsi valere il diritto al risarcimento del danno. Poiché nella diffida all'avv. del 29.3.2011 (all. 28 fasc. p. attrice), unica prodotta antecedente allo scadere del decennio _1 prescrizionale, si lamenta soltanto la perdita di “qualsiasi possibilità di soddisfo” “visto il passare del tempo”, e non si contesta il presunto scellerato consiglio di far eseguire i lavori sull'immobili, deve ritenersi, pertanto, maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in relazione a tale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale.
Ciò esime dal vaglio della prova orale pur assunta sul punto all'udienza del 10.9.24, che, ad ogni modo, non appare confermare la prospettazione attorea, sotto il duplice profilo che altro è la messa in sicurezza
(che, con opere provvisionali, non avrebbe alterato significativamente lo stato dei luogo e avrebbe impedito l'aggravamento dei danni), rispetto alla completa obliterazione delle opere compiute del pagina 8 di 12 precedente appaltatore, e che entrambi i testi escussi non sono stati in grado di riferire i termini esatti in cui il consiglio di procedere sarebbe stato formulato (vds. la deposizione del teste sul Testimone_1 cap. e, in cui, pur confermando le circostanze, ha dato mostra di non comprendere quale fosse la circostanza oggetto di interrogazione).
2.2. Quanto all'ulteriore profilo di inadempimento, consistente nel non aver introdotto cause nei confronti della e di , nonostante ne avesse ricevuto il mandato, la circostanza deve, P_ CP_7 anzitutto, ritenersi non provata alla stregua dell'istruttoria svolta e, in secondo luogo, in considerazione dell'esito del procedimento di ATP, non potrebbe ritenersi causalmente legata al danno lamentato dall'attrice _4
In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi che non v'è prova — che, trattandosi del titolo della pretesa, incombe su chi agisce in giudizio — che sia stato conferito il mandato ad agire nei confronti della P_
e di . Invero, i testi, pur dichiarando di aver visto sottoscrivere i documenti, hanno dichiarato CP_7 di non averne visto il contenuto, né di aver visto che il professionista li controfirmava (i.e., autenticava le sottoscrizioni) ed anzi il teste ha dichiarato di non aver prestato «più di tanta attenzione a Pt_2 quello che dicevano». Né corrobora la circostanza che fosse stato conferito il mandato l'emissione di una fattura (doc. 24 p. attrice) “relativa alla pratica c/ Geom. – )” per n. 2 contributi CP_7 Controparte_6 unificati” da € 340,00 il 13 luglio 2005, che ben parrebbe compatibile con le spese di sostenersi per la chiamata in causa dei terzi nel giudizio conclusosi 1654/2009 del 21/12/2009.
Quanto al profilo del nesso eziologico, mette conto rilevare che la parte attrice non ha fornito la prova che, ove si fosse intrapresa l'azione nei confronti della e di — rispetto alla cui P_ CP_7 responsabilità in quanto progettista e d.l. avrebbe comunque trovato applicazione il termine ordinario decennale, non risultano applicabile alle professioni intellettuali l'art. 2226 c.c. (Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 28575 del 20/12/2013), non ancora decorso al momento della revoca dell'incarico all'avv.
questa avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta, tenuto conto della dispersione _1 della prova conseguente all'esecuzione di interventi prima del completamento dell'ATP, come, peraltro, ritenuto dal Tribunale di Prato nella sentenza n. 618/2016 (doc. 41 fasc. p. attrice). Deve dunque ritenersi che, anche ove fosse provato il conferimento dell'incarico, l'azione intrapresa nei confronti della P_ sarebbe risultata presumibilmente votata all'insuccesso per carenza di prova, così come quella nei conforti di con riferimento all'attività di direzione dei lavori. CP_7
Non ravvisandosi gli inadempimenti lamentati nei confronti dell'avv. e non sussistendo il nesso _1 eziologico tra il secondo di essi e il danno lamentato, la domanda nei suoi confronti deve essere rigettata.
3. Anche la domanda proposta da nei confronti di ON è infondata. _4
All'avv. ON la contesta di aver intrapreso la causa RG 3388/12 consapevole della _4 circostanza che il diritto era prescritto, come accertato nei confronti di , e che comunque, CP_7 nonostante la contumacia (e, pertanto, la mancata eccezione di prescrizione) la era stata assolta P_ dalla domanda attorea per mancanza di prova.
Al riguardo deve osservarsi che la sentenza n. 618/2016, conclusiva della causa, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione annuale sollevata da in relazione all'art. 1669 c.c., con valutazione CP_7 che, ancora ove fosse stata seguita la giurisprudenza sopra richiamata in punto di prescrizione decennale dell'azione contrattuale, non sarebbe mutata, essendo comunque trascorso oltre un decennio all'avvio pagina 9 di 12 dell'ATP, inteso come atto interruttivo (sul punto merita rilevare che non viene contestato all'avv.
ON di non aver agito in giudizio nel tempo intercorrente tra il conferimento dell'incarico e l'effettiva notifica dell'atto di citazione, quando ancora il termine decennale non era decorso); quanto alla posizione della , il Tribunale ha ritenuto infondata nel merito la domanda, sul rilievo che, la P_ perizia svolta in sede di ATP non era stata in grado di compiere alcun accertamento.
Orbene, deve osservarsi che non v'è prova che l'avv. ON abbia introdotto l'azione giudiziale nella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa. I testi escussi, invero, hanno deposto in modo contraddittorio, l'uno ( confermando che per fare causa all'avv. ra necessaria una sentenza _10 _1 di accertamento della prescrizione, mentre l'altro ( ), ha dichiarato: «Non ricordo che Pt_2
Sansonetti abbia detto che la causa era persa e bisognava farla comunque;
ricordo che Sansonetti disse che bisognava fare causa per verificare se il diritto era prescritto e poi semmai fare causa a per _1 quello che ricordo». D'altra parte, si tratta di una impostazione difensiva, oltre che irragionevole
(potendosi accertare la prescrizione incidenter tantum nel giudizio risarcitorio) incompatibile con le diffide inviate dall'avv. Sansonetti all'avv. (doc. 27 p. attrice e ss.) cui già prima del presunto _1 necessario accertamento della prescrizione facevano riferimento alle conseguenze pregiudizievoli della sua inerzia.
Senonché, ciò che anche in questa sede rileva, è che, nel caso concreto, la domanda nei confronti della
è stata rigettata nel merito per difetto di prova, e non sul rilievo, come prospetta la parte attrice, P_ che mancasse il fascicolo di ufficio dell'ATP, ma che, come sopra rammentato, la perizia svolta non avesse consentito di pervenire ad alcun accertamento in merito (leggesi, infatti, che la «avendo _4 mutato lo stato dei luoghi sostanzialmente a distanza di pochi mesi dal manifestarsi dei cedimenti denunciati con la missiva del giugno 2011, ha di fatto reso impossibile l'accertamento dell'esistenza sia di tali vizi sia soprattutto della causa degli stessi e quindi della configurabilità in concreto di una responsabilità dell'impresa appaltatrice»). Nondimeno, deve segnalarsi che la soccombenza in giudizio non rappresenta in sé un indice di inadempimento risarcibile, essendo necessaria una condotta imprudente, negligente o imperita che, nel caso di specie, non si ravvisa, rientrando il rigetto della domanda, peraltro senza pronunce ex art. 96 c.p.c., nell'alea normale del giudizio.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria della nei confronti dell'avv. ON. _4
4. La domanda di nei confronti di ON è infondata. Parte_5
All'avv. ON la contesta di aver intrapreso la causa RG 3387/12 quanto do il Parte_5 diritto era prescritto, e comunque la domanda era stata dichiarata inammissibile per nullità della procura, segnalando, peraltro che una fruttuosa impugnazione della sentenza sarebbe stata inutile per infondatezza della pretesa nel merito.
Al riguardo, deve, anzitutto, richiamarsi quanto sopra argomentato in merito alle analoghe contestazioni mosse dalla in riferimento alla causa RG 3388/12, con riferimento alla presunta introduzione _4 della causa nella consapevolezza dell'infondatezza. Quanto, invece, alla questione della nullità della procura, appare irrilevante se la sent. 389/2020 fosse utilmente impugnabile — sul rilievo che non fosse stato assegnato il termine previsto dall'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis — dovendosi ritenere presumibile il rigetto della domanda per difetto di prova, ovvero per prescrizione (anche in questo caso, nei confronti del solo , nella contumacia della ). CP_7 P_
pagina 10 di 12 Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria della nei confronti dell'avv. Parte_5
ON.
5. Le domande restitutorie proposte dall'attrice nei confronti di entrambi i convenuti, nonché le _4 domande di accertamento negativo dei crediti per compensi professionali, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto identicamente formulate, sono infondate.
Il diritto alla restituzione del compenso corrisposto, così come l'accertamento di nulla doversi in relazione all'attività prestata, discenderebbero, invero, da una pronuncia risolutoria — o, in ipotesi, a una domanda di riduzione del corrispettivo, in ragione dei vizi della prestazione — che non è stata richiesta a questo Tribunale, onde non vi sono i presupposti per la restituzione del corrispettivo pattuito e per l'accertamento negativo del credito.
6. Il rigetto delle domande giudiziali nei confronti dei convenuti ON esime questo _1
Giudice dall'esame della domande proposte nei confronti dei rispettivi garanti, che debbono dichiararsi assorbite.
7. In ragione della soccombenza, quanto ai convenuti, e al principio di causazione, quanto alle terze chiamate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022) le spese di lite debbono essere poste a carico delle parti attrici, separatamente, avendo svolto, pur con un unico atto, distinte domande nei confronti dei convenuti. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione sulla base del petitum, quanto ai convenuti, dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per la terza chiamata e per la terza chiamata di un valore compreso tra i minimi e i medi del Controparte_2 medesimo scaglione.
Quanto alla terza chiamata AI ASSICURAZIONI SPA, essendo invocata la garanzia per la somma delle domande svolte dalle due patri attrici nei confronti di AN ON, deve, invece, farsi riferimento ad un valore compreso tra i minimi per lo scaglione da € 260.000,01 a €
520.000,00, con condanna delle attrici in proporzione al rispettivo interesse, e, pertanto, quanto a _4 per il 40% e quanto a per il 60%. Nella medesima proporzione deve ripartirsi tra le due _11 attrici l'onere del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo sostenuto da AN
ON.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei Parte_1 Parte_2 confronti di _1
2. rigetta le domande proposte da nei Parte_1 Parte_2 confronti di AN ON;
pagina 11 di 12 3. rigetta le domande proposte da Parte_3
nei confronti di AN ON;
[...]
4. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di _1
; Controparte_2
5. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da AN ON nei confronti di AI ASSICURAZIONI SPA;
6. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 14.103,00 per _1 compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2
AN ON le spese di lite, che si liquidano in € 485,60 per spese, € 14.103,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
8. condanna Parte_3
a rimborsare a AN ON le spese di lite, che si liquidano
[...] in € 728,40 per spese, € 14.103,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
9. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per Controparte_2 compensi di avvocato del giudizio di merito, € 2.000,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
10. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2
AI ASSICURAZIONI SPA le spese di lite, che si liquidano in € 7.200,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.200,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
11. condanna Parte_3 Parte_3 [...]
a rimborsare a AI ASSICURAZIONI SPA le spese di lite, che si Parte_3 liquidano in € 10.800,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.800,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3082/2022 promossa da:
(p. iva ) e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 [...]
(p. iva ), Parte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ELENA PESENTI
ATTRICI
contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. ARIANNA BALDI _1 C.F._1
AN ON (CF ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE C.F._2
INVERNI
CONVENUTI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTO Controparte_2 P.IVA_3
GALLETTI
AI ASSICURAZIONI SPA (CF e p.iva ), con il patrocinio P.IVA_4 P.IVA_5 dell'avv. FEDERICO GALLETTI
TERZI CHIAMATI
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 10/09/2024:
Il procuratore di Parte_1 [...]
ha insistito nelle istanze istruttorie di Controparte_3 cui alle memorie n.. 2 e 3 e ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, quanto all'attrice pagina 1 di 12 , accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in Parte_1 Parte_2 essere dall'Avv. e dall'Avv. Gianluca Sansonetti in ordine ai mandati professionali _1 rispettivamente ricevuti, per come espresso in atti, per l'effetto, condannare l'Avv. l'Avv. _1
Gianluca Sansonetti ciascuno per quanto di propria responsabilità, in via autonoma ovvero solidale, a Part pagare alla la somma di € 151.174,38 (a lordo dell'IVA nella misura detratta) a titolo di Pt_2 risarcimento del danno subito per i motivi di cui in atti, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché condannare l'Avv. Gianluca Sansonetti a restituire alla Società attrice uanto _4 dallo stesso percepito a titolo di prestazioni professionali e portato dalle fatture n. 87/2011 di € 3087,01, fattura n. 66/13 di € 507,94, fattura di € 1927,52 n. 79/12, oltre a € 1500 ed € 1150,00 pagati con assegni (a lordo dell'IVA nella misura detratta), il tutto con dichiarazione che nulla è ulteriormente dovuto dalla ll'Avv. Gianluca Sansonetti per l'attività professionale dallo stesso (negligentemente) svolta;
_4 nonché condannare l'Avv. a restituire alla Società attrice quanto dallo stesso _1 _4 percepito a titolo di prestazioni professionali e portato dalle fatture n. 90/2002 di € 300,00 e fattura
99/2002 di € 680,00 (a lordo dell'IVA nella misura detratta), il tutto con dichiarazione che nulla è ulteriormente dovuto dalla all'Avv. per l'attività professionale dallo stesso _4 _1
(negligentemente) svolta;
ulteriormente, accertare e dichiarare che l'Avv. Gianluca Sansonetti è responsabile e tenuto a mantenere indenne la Società a fronte di tutte le richieste di pagamento _4 cui dovesse essere esposta a causa della soccombenza nella causa civile n. 3388/2012 del Tribunale di
Prato dalla stessa introdotta. Con interessi legali dalla data della messa e interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio. quanto all'attrice , accertare e dichiarare il Parte_5 grave inadempimento posto in essere dall'Avv. Gianluca Sansonetti in ordine al mandato professionale ricevuto, per come espresso in narrativa, per l'effetto, condannare l'Avv. Gianluca Sansonetti a pagare alla la somma di € 226.024,62 (a lordo dell'IVA nella misura detratta) a titolo di Parte_5 risarcimento del danno subito per i motivi di cui in narrativa, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché, accertare e dichiarare che l'Avv. Gianluca Sansonetti è responsabile e tenuto a mantenere indenne la Società a fronte di tutte le richieste di pagamento cui dovesse essere Parte_5 esposta a causa della soccombenza nella causa civile n. 3387/2012 del Tribunale di Prato dalla stessa introdotta. ulteriormente, accertare e dichiarare che l'Avv. Gianluca Sansonetti è responsabile e tenuto
a mantenere indenne la Società a fronte di tutte le richieste di pagamento cui dovesse essere Parte_5 esposta a causa della soccombenza nella causa civile n. 3387/2012 del Tribunale di Prato dalla stessa introdotta. Con interessi legali dalla data della messa e interessi moratori dall'introduzione del presente giudizio Con vittoria di spese e onorari di giudizio.».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, _1 chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nel merito respingere tutte le domande proposte dall'attrice Parte_6 nei confronti dell'avv. in quanto infondate in fatto e in diritto e, quanto alla domanda di _1 restituzione somme, anche per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
in denegata ipotesi condannare la terza chiamata , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, a manlevare l'avv. da tutto quanto il medesimo fosse dichiarato tenuto a _1 corrispondere alla per i titoli dedotti in giudizio. Con Parte_6 vittoria in ogni caso delle spese di lite».
pagina 2 di 12 Il procuratore di AN ON ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «Voglia il Tribunale di Prato, contraris reiectis, così provvedere 1)In via preliminare autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, P.I.
e C.F.: e di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 P.IVA_4
c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. 2)in via principale
e nel merito respingere per i motivi tutti di cui alla premessa ogni domanda avanzata dagli attori nei confronti dell'Avv. Gianluca Sansonetti siccome infondati in fatto e diritto con condanna dei medesimi alla refusione delle spese di lite. 3)in via subordinata e nel merito e nella non creduta ipotesi che venga accertata una eventuale responsabilità del convenuto Avv. Gianluca Sansonetti, voglia il Tribunale di
Prato condannare a rilevare indenne il convenuto Avv. Gianluca Sansonetti da ogni Controparte_5 eventuale pronunzia pregiudizievole. In ogni caso con vittoria di spese , competenze ed onorari del procedimento».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, voglia respingere le domande da chiunque proposte nei confronti di perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, Controparte_2 funzioni ed onorari del presente giudizio».
Il procuratore di AI ASSICURAZIONI SPA ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattese, In tesi: respingere le domande da chiunque nel presente giudizio proposte nei confronti di Unipolsai Assicurazioni spa, perchè infondate e comunque non provate, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla domanda di manleva svolta dall'avv. Gianluca Sansonetti nei confronti della odierna concludente, con il favore delle spese di lite;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte anche parzialmente le domande proposte dalla Parte_6
e da nei confronti
[...] Parte_3 dell'avv. Gianluca Sansonetti e, quella di garanzia svolta da quest'ultimo, dichiarare la Unipolsai
Assicurazioni spa tenuta a rilevare indenne l'assicurato per la quota di responsabilità a lui ascritta in conformità delle pattuizioni contrattuali di cui alla Polizza assicurativa inter partes conclusa, con i limiti di garanzia, i massimali e franchigie espressamente previsti dal citato contratto, come innanzi precisato.
Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e hanno Parte_3 Parte_3 convenuto in giudizio e AN ON per sentirli condannare al _1 risarcimento del danno patito in ragione dell'inesatta esecuzione dell'incarico professionale affidato loro.
A fondamento della propria pretesa hanno allegato e dedotto:
- che dal 2001 la era stata assistita in vari procedimenti civili sino al 2007 dell'avv. _4 _1
e dal 2007 dall'avv. ON;
pagina 3 di 12 - che anche la , nei medesimi periodi era stata assistita dagli stessi professionisti;
Parte_5
- che i contenziosi traevano origine da lavori di ristrutturazione straordinaria realizzati nel 2001 in un fondo di proprietà della sito in Prato, concesso in locazione a uso commerciale a _4
; Parte_5
- che i lavori avevano provocato danni strutturali all'immobile, e conseguenti danni alla locataria
; Parte_5
- che era stato introdotto l'ATP RG 1341/2001 nei confronti della (appaltatore) Controparte_6
e del geom. , nei cui ambito il CTU aveva accertato che la dopo il CP_7 _4 deposito del ricorso, aveva eseguito lavori edili, onde era risultato perfettamente agibile e non presentava vizi o difetti;
- che nel gennaio 2002 la e la avevano conferito all'avv. l mandato _4 Parte_5 _1 alle liti per agire nei confronti della e di ma non era poi stata introdotta alcuna P_ CP_7 azione giudiziaria;
- che la (società che svolgeva attività commerciale in immobile confinante con quello Pt_7 oggetto dei lavori) aveva citato in giudizio la per il risarcimento del danno, introducendo _4 il procedimento RG 616/2002;
- che l'avv. aveva esposto che in giudizio avrebbe potuto intervenire anche la _1
, e sarebbe stato possibile chiamare in causa per l'integrale risarcimento la Parte_5
e ; P_ CP_7
- che la , per quanto qui interessa, aveva chiamato in giudizio P_ Parte_2
(l.r. della e marito della .r. della , ed era altresì intervenuta Parte_5 CP_8 _4 in giudizio la OF (proprietaria del fondo confinante);
- che solo nel 2007 e vevano appreso che non era stata introdotta alcuna Pt_2 CP_8 domanda nei confronti della e di ancorché avesse ottenuto il rimborso per il P_ CP_7 pagamento dei contributi unificati;
- che il 16 novembre 2007 la e la avevano revocato il mandato nei _4 Parte_5 confronti dell'avv. dando mandato all'avv. SANONETTI;
_1
- che nel procedimento RG 616/2002 era stata pronunciata sentenza n. 1654/2009 del 21.12.09;
- che l'avv. ON aveva contestato la responsabilità professionale dell'avv. ed _1 aveva anche predisposto un atto di citazione nei suoi confronti;
- che, ritenendo l'avv. ON che, prima di agire nei confronti dell'avv. fosse _1 necessario vedere accertata del diritto al risarcimento del danno nei confronti della e di P_
, erano state intraprese distinte azioni giudiziali nei loro confronti;
CP_7
- che era stata introdotta dalla la causa RG 2287/2012 nei confronti della Parte_5 P_
e di , nella quale questi chiamava in causa, per quanto qui interessa, la e CP_7 _4
, mentre la rimaneva contumace;
Pt_2 P_
- che con sentenza n. 389/2020 del 14.8.20 la domanda era stata dichiarata inammissibile per nullità della procura della;
Parte_5 pagina 4 di 12 - che era stata introdotta dalla la causa RG 3388/2012 nei confronti della e di _4 P_
, il quale aveva, per quanto qui interessa, chiamato in giudizio , mentre la CP_7 Pt_2
era rimasta contumace;
P_
- che con sentenza n. 618/2016 del 6.6.16 l'eccezione di prescrizione sollevata da era CP_7 stata ritenuta fondata, e la domanda nei confronti della era stata rigettata;
P_
- che la aveva patito un “danno emergente” per “ripristinare lo stato dei luoghi dopo i lavori _4 eseguiti non correttamente”, nonché per la riduzione del canone di locazione per i mesi da luglio a dicembre, per complessivi € 151.174,38;
- che all'avv. a addebitava di non aver intrapreso cause nei confronti della _1 _4 P_
e di , nonostante lo “specifico mandato alle liti” e di non aver proposto domanda CP_7 riconvenzionale quando la era stata convenuta nel giudizio 612/2002, limitandosi a una _4 chiamata in garanzia, mentre «avrebbe con altissima probabilità vinto la causa se questa fosse stata tempestivamente proposta»;
- che all'avv. ON la addebitava di aver intrapreso la causa RG 3388/12 quando _4 il diritto era prescritto, come accertato nei confronti di , e comunque, nonostante la CP_7 contumacia, la era stata assolta dalla domanda attorea per mancanza di prova, onde v'era P_ il «diritto a essere completamente risarcita di quanto condannata a pagare ai convenuti a qualsiasi titolo in forza della suindicata sentenza»;
- che all'avv. all'avv. ON la addebitava di non aver intrapreso _1 Parte_5 cause nei confronti né della né di altri soggetti, con perdita del relativo diritto per _4 prescrizione;
- che all'avv. ON la addebitava di aver intrapreso la causa RG 3387/12 Parte_5 quanto do il diritto era prescritto, e comunque la domanda era stata dichiarata inammissibile per nullità della procura — il che «rappresenta[va] una responsabilità professionale del legale per negligenza» — ma una fruttuosa impugnazione della sentenza sarebbe stata inutile per infondatezza della pretesa nel merito, onde v'era il «diritto a vedersi completamente risarcita di quanto condannata a pagare ai convenuti a qualsiasi titolo in forza della suindicata sentenza»;
- che la aveva risentito un danno emergente, nonché un “calo degli incassi dovuto Parte_5 alla chiusura”, per complessivi € 226.024,62;
- che la e la aveva diritto alla restituzione di quanto “rispettivamente” _4 Parte_5 pagato ai due professionisti.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa _1 [...]
e ha esposto: Controparte_2
- che era legale rappresentante della e, comunque, gestore di fatto, Pt_2 Parte_5 della il cui l.r. era la moglie di , che era stato sempre aggiornato _4 Pt_2 dell'andamento dei procedimenti;
- di aver sconsigliato l'instaurazione di un procedimento giudiziale, in ragione dell'esito negativo dell'ATP;
pagina 5 di 12 - che, infatti, alcun mandato era stato conferito per la proposizione di domande nei confronti della e di;
P_ CP_7
- di non aver mai suggerito di far eseguire interventi prima degli accertamenti peritali, circostanza peraltro mai lamentata prima dell'introduzione del presente giudizio, onde la prescrizione del diritto al risarcimento del danno connesso a tale circostanza;
- che la fattura n. 99/2005 recava un “improprio riferimento” ai contributi unificati, riguardando invece, altre spese vive sostenute per coto della e della , atteso che si _4 Parte_5 sarebbe trattato di contributi versati oltre due anni prima, e risultando detti contributi relativi allo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, ampiamente inferiori alla pretesa;
- che il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 618/2016 aveva dichiarato infondata la pretesa della nei confronti della , che, non costituitasi in giudizio, non aveva quindi eccepito _4 P_ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sul rilievo che la aveva reso _4 impossibile l'accertamento dei vizi e della loro causa;
- che nel giudizio instaurato dalla non sarebbe stato possibile introdurre una domanda Pt_7 autonoma chiamando in causa la e , che comunque sarebbe stata destinata al P_ CP_7 rigetto per difetto di prova;
- che la documentazione prodotta non era idonea a dar prova della fondatezza della domanda risarcitoria;
- che non poteva darsi solidarietà con l'avv. ON, avendo i professionisti prestato la rispettiva opera in periodi diversi;
- che infondata, oltre che prescritta, era la domanda di restituzione dei compensi;
- di essere assicurato per la responsabilità professionale con Controparte_2
a, quindi, concluso chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi _1 confronti, e, in ipotesi, la condanna del proprio garante a tenerlo indenne.
Si è costituito in giudizio il convenuto AN ON, che ha chiamato in causa
AI ASSICURAZIONI SPA esponendo che:
- di aver consigliato, in relazione alla causa RG 3387/2012 promossa dalla , di Parte_5 proporre appello avverso alla sentenza che aveva dichiarato la nullità della procura, non essendo stato assegnato il termine per sanare il vizio, ma che aveva ritenuto di non procedere Pt_2 in tal senso, così interrompendo il nesso causale;
- che nella causa 3388/2012 promossa dalla il giudice aveva affermato che era _4 Pt_2 sostanziale dominus dell'attività di ristrutturazione, e non era stata accertata la prescrizione nei confronti della , e nondimeno, pur avendolo consigliato, la sentenza non era stata P_ impugnata;
- che la causa volta all'accertamento del diritto al risarcimento del danno di nei Parte_5 confronti della che l'attrice gli contestava aver fatto prescrivere, non _4 Parte_5 poteva essere da lui patrocinata, in quanto in conflitto di interessi, e comunque aveva Pt_2 ritenuto di non incarica altro legale, tenuto conto che entrambe le società erano riferibili a lui;
pagina 6 di 12 - che non v'era prova che se le azioni fossero stata proposte nei termini, le cause avrebbero avuto esito positivo;
- che, quanto alla richiesta di risarcimento di quanto dal era stata condannata a pagare con _4 la sentenza 68/2016, nessuna somma era dovuta essendo la società assicurata e avendo ricevuto il rimborso del dovuto;
- che la sentenza n. 308/2020 avrebbe potuto essere appellata, e, non potendosi dichiarare la prescrizione dei diritti nei confronti della , le pretese della avrebbero P_ Parte_5 potuto essere accolte, sicché vi era interruzione del nesso causale;
- di essere assicurato con AI.
AN ON ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, e, in via subordinata, la condanna del proprio garante in manleva.
Si è costituita in giudizio , che ha: Controparte_2
- eccepito che la garanzia in favore di operava solo pro quota, ed entro i _1 massimari e gli scoperti di polizza;
- aderito alle difese di merito del garantito.
a, quindi, chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti. Controparte_2
Si è costituita in giudizio AI ASSICURAZIONI SPA, che ha:
- eccepito l'inoperatività della garanzia prestata in favore di AN ON con riferimento alle pretese di con riferimento all'esito del giudizio 3387/2012, avendo Pt_2 questi dichiarato di aver presentato denuncia alla compagna;
CP_9
- eccepito l'inoperatività della polizza con riferimento alla domanda di rimborso del compenso professionale;
- richiamato i massimali, gli scoperti e le franchigie contrattuali nonché l'inoperatività per il caso di solidarietà;
- eccepito la violazione del patto di gestione lite;
- aderito alle difese di merito del garantito.
AI ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, la limitazione della manleva alla garanzia contrattualmente prestata.
Infruttuosamente svolto un tentativo di mediazione demandata e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., . e Parte_1 Parte_2
in prima Parte_3 memoria hanno allegato e dedotto:
- che nella causa in cui la era stata evocata da e OF erano stati _4 Pt_7 impiegati elementi probatori sulla responsabilità della e di , che quindi P_ CP_7 avrebbero potuto impiegarsi per proporre domande nei loro confronti;
- che l'istruttoria della causa intentata dalla nei confronti della e di , era _4 P_ CP_7
pagina 7 di 12 stata pregiudicata, sul piano probatorio, dal mancato reperimento del fascicolo d'ufficio dell'ATP, ciò che non sarebbe accaduto se la causa di merito fosse stata introdotta nel 2002;
- che il mancato appello della sentenza ottenuto era dovuto alla cancellazione della dal P_ registro delle imprese, ed era comunque insolvente;
- che la non era stata tenuta indenne per le spese legali dal alcuna compagnia assicuratrice;
_4
- che l'avv. SANSONETTTI non aveva mai prospettato alle società alcun conflitto di interessi.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Preliminarmente deve osservarsi, che, in base alle conclusioni rassegnate dalle società attrici, la agisce tanto dei confronti di GOTI, quanto nei confronti di ON, mentre la _4
agisce unicamente nei confronti di ON. Parte_5
2. La domanda risarcitoria di nei confronti di infondata. _4 _1
L'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal mandato professionale conferito di cui si duole la
è duplice: si lamenta, da un lato, che il professionista avrebbe consigliato di eseguire lavori di _4 ristrutturazione prima del completamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, con la conseguente dispersione della prova, dall'altro la mancata proposizione di azioni nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
2.1. Quanto al primo degli inadempimenti lamentati, deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione formulata da che si appalesa fondata. _1
Al riguardo, deve rammentarsi che la prescrizione (vertendosi in materia contrattuale, decennale), inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può — dal punto di vista giuridico, e non di fatto, secondo l'unanime giurisprudenza — essere fatto valere. Nel caso di specie, deve ritenersi che il decorso sia iniziato nel momento in cui è risultata palese la conseguenza che il dedotto inadempimento aveva avuto sulla possibilità di provare i danni patiti dall'immobile, vale a dire dal 21 febbraio 2002, data del deposito della relazione peritale di ATP, in cui (all. 7 parte attrice), in cui si dà atto che l'immobile risultava perfettamente agibile, con lavori completati il 9.11.2001. Sin da quel momento, pertanto, risultava pienamente percepibile il pregiudizio patito dalla in considerazione del preteso inadempimento _4 del professionista, e poteva farsi valere il diritto al risarcimento del danno. Poiché nella diffida all'avv. del 29.3.2011 (all. 28 fasc. p. attrice), unica prodotta antecedente allo scadere del decennio _1 prescrizionale, si lamenta soltanto la perdita di “qualsiasi possibilità di soddisfo” “visto il passare del tempo”, e non si contesta il presunto scellerato consiglio di far eseguire i lavori sull'immobili, deve ritenersi, pertanto, maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in relazione a tale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale.
Ciò esime dal vaglio della prova orale pur assunta sul punto all'udienza del 10.9.24, che, ad ogni modo, non appare confermare la prospettazione attorea, sotto il duplice profilo che altro è la messa in sicurezza
(che, con opere provvisionali, non avrebbe alterato significativamente lo stato dei luogo e avrebbe impedito l'aggravamento dei danni), rispetto alla completa obliterazione delle opere compiute del pagina 8 di 12 precedente appaltatore, e che entrambi i testi escussi non sono stati in grado di riferire i termini esatti in cui il consiglio di procedere sarebbe stato formulato (vds. la deposizione del teste sul Testimone_1 cap. e, in cui, pur confermando le circostanze, ha dato mostra di non comprendere quale fosse la circostanza oggetto di interrogazione).
2.2. Quanto all'ulteriore profilo di inadempimento, consistente nel non aver introdotto cause nei confronti della e di , nonostante ne avesse ricevuto il mandato, la circostanza deve, P_ CP_7 anzitutto, ritenersi non provata alla stregua dell'istruttoria svolta e, in secondo luogo, in considerazione dell'esito del procedimento di ATP, non potrebbe ritenersi causalmente legata al danno lamentato dall'attrice _4
In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi che non v'è prova — che, trattandosi del titolo della pretesa, incombe su chi agisce in giudizio — che sia stato conferito il mandato ad agire nei confronti della P_
e di . Invero, i testi, pur dichiarando di aver visto sottoscrivere i documenti, hanno dichiarato CP_7 di non averne visto il contenuto, né di aver visto che il professionista li controfirmava (i.e., autenticava le sottoscrizioni) ed anzi il teste ha dichiarato di non aver prestato «più di tanta attenzione a Pt_2 quello che dicevano». Né corrobora la circostanza che fosse stato conferito il mandato l'emissione di una fattura (doc. 24 p. attrice) “relativa alla pratica c/ Geom. – )” per n. 2 contributi CP_7 Controparte_6 unificati” da € 340,00 il 13 luglio 2005, che ben parrebbe compatibile con le spese di sostenersi per la chiamata in causa dei terzi nel giudizio conclusosi 1654/2009 del 21/12/2009.
Quanto al profilo del nesso eziologico, mette conto rilevare che la parte attrice non ha fornito la prova che, ove si fosse intrapresa l'azione nei confronti della e di — rispetto alla cui P_ CP_7 responsabilità in quanto progettista e d.l. avrebbe comunque trovato applicazione il termine ordinario decennale, non risultano applicabile alle professioni intellettuali l'art. 2226 c.c. (Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 28575 del 20/12/2013), non ancora decorso al momento della revoca dell'incarico all'avv.
questa avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta, tenuto conto della dispersione _1 della prova conseguente all'esecuzione di interventi prima del completamento dell'ATP, come, peraltro, ritenuto dal Tribunale di Prato nella sentenza n. 618/2016 (doc. 41 fasc. p. attrice). Deve dunque ritenersi che, anche ove fosse provato il conferimento dell'incarico, l'azione intrapresa nei confronti della P_ sarebbe risultata presumibilmente votata all'insuccesso per carenza di prova, così come quella nei conforti di con riferimento all'attività di direzione dei lavori. CP_7
Non ravvisandosi gli inadempimenti lamentati nei confronti dell'avv. e non sussistendo il nesso _1 eziologico tra il secondo di essi e il danno lamentato, la domanda nei suoi confronti deve essere rigettata.
3. Anche la domanda proposta da nei confronti di ON è infondata. _4
All'avv. ON la contesta di aver intrapreso la causa RG 3388/12 consapevole della _4 circostanza che il diritto era prescritto, come accertato nei confronti di , e che comunque, CP_7 nonostante la contumacia (e, pertanto, la mancata eccezione di prescrizione) la era stata assolta P_ dalla domanda attorea per mancanza di prova.
Al riguardo deve osservarsi che la sentenza n. 618/2016, conclusiva della causa, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione annuale sollevata da in relazione all'art. 1669 c.c., con valutazione CP_7 che, ancora ove fosse stata seguita la giurisprudenza sopra richiamata in punto di prescrizione decennale dell'azione contrattuale, non sarebbe mutata, essendo comunque trascorso oltre un decennio all'avvio pagina 9 di 12 dell'ATP, inteso come atto interruttivo (sul punto merita rilevare che non viene contestato all'avv.
ON di non aver agito in giudizio nel tempo intercorrente tra il conferimento dell'incarico e l'effettiva notifica dell'atto di citazione, quando ancora il termine decennale non era decorso); quanto alla posizione della , il Tribunale ha ritenuto infondata nel merito la domanda, sul rilievo che, la P_ perizia svolta in sede di ATP non era stata in grado di compiere alcun accertamento.
Orbene, deve osservarsi che non v'è prova che l'avv. ON abbia introdotto l'azione giudiziale nella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa. I testi escussi, invero, hanno deposto in modo contraddittorio, l'uno ( confermando che per fare causa all'avv. ra necessaria una sentenza _10 _1 di accertamento della prescrizione, mentre l'altro ( ), ha dichiarato: «Non ricordo che Pt_2
Sansonetti abbia detto che la causa era persa e bisognava farla comunque;
ricordo che Sansonetti disse che bisognava fare causa per verificare se il diritto era prescritto e poi semmai fare causa a per _1 quello che ricordo». D'altra parte, si tratta di una impostazione difensiva, oltre che irragionevole
(potendosi accertare la prescrizione incidenter tantum nel giudizio risarcitorio) incompatibile con le diffide inviate dall'avv. Sansonetti all'avv. (doc. 27 p. attrice e ss.) cui già prima del presunto _1 necessario accertamento della prescrizione facevano riferimento alle conseguenze pregiudizievoli della sua inerzia.
Senonché, ciò che anche in questa sede rileva, è che, nel caso concreto, la domanda nei confronti della
è stata rigettata nel merito per difetto di prova, e non sul rilievo, come prospetta la parte attrice, P_ che mancasse il fascicolo di ufficio dell'ATP, ma che, come sopra rammentato, la perizia svolta non avesse consentito di pervenire ad alcun accertamento in merito (leggesi, infatti, che la «avendo _4 mutato lo stato dei luoghi sostanzialmente a distanza di pochi mesi dal manifestarsi dei cedimenti denunciati con la missiva del giugno 2011, ha di fatto reso impossibile l'accertamento dell'esistenza sia di tali vizi sia soprattutto della causa degli stessi e quindi della configurabilità in concreto di una responsabilità dell'impresa appaltatrice»). Nondimeno, deve segnalarsi che la soccombenza in giudizio non rappresenta in sé un indice di inadempimento risarcibile, essendo necessaria una condotta imprudente, negligente o imperita che, nel caso di specie, non si ravvisa, rientrando il rigetto della domanda, peraltro senza pronunce ex art. 96 c.p.c., nell'alea normale del giudizio.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria della nei confronti dell'avv. ON. _4
4. La domanda di nei confronti di ON è infondata. Parte_5
All'avv. ON la contesta di aver intrapreso la causa RG 3387/12 quanto do il Parte_5 diritto era prescritto, e comunque la domanda era stata dichiarata inammissibile per nullità della procura, segnalando, peraltro che una fruttuosa impugnazione della sentenza sarebbe stata inutile per infondatezza della pretesa nel merito.
Al riguardo, deve, anzitutto, richiamarsi quanto sopra argomentato in merito alle analoghe contestazioni mosse dalla in riferimento alla causa RG 3388/12, con riferimento alla presunta introduzione _4 della causa nella consapevolezza dell'infondatezza. Quanto, invece, alla questione della nullità della procura, appare irrilevante se la sent. 389/2020 fosse utilmente impugnabile — sul rilievo che non fosse stato assegnato il termine previsto dall'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis — dovendosi ritenere presumibile il rigetto della domanda per difetto di prova, ovvero per prescrizione (anche in questo caso, nei confronti del solo , nella contumacia della ). CP_7 P_
pagina 10 di 12 Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria della nei confronti dell'avv. Parte_5
ON.
5. Le domande restitutorie proposte dall'attrice nei confronti di entrambi i convenuti, nonché le _4 domande di accertamento negativo dei crediti per compensi professionali, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto identicamente formulate, sono infondate.
Il diritto alla restituzione del compenso corrisposto, così come l'accertamento di nulla doversi in relazione all'attività prestata, discenderebbero, invero, da una pronuncia risolutoria — o, in ipotesi, a una domanda di riduzione del corrispettivo, in ragione dei vizi della prestazione — che non è stata richiesta a questo Tribunale, onde non vi sono i presupposti per la restituzione del corrispettivo pattuito e per l'accertamento negativo del credito.
6. Il rigetto delle domande giudiziali nei confronti dei convenuti ON esime questo _1
Giudice dall'esame della domande proposte nei confronti dei rispettivi garanti, che debbono dichiararsi assorbite.
7. In ragione della soccombenza, quanto ai convenuti, e al principio di causazione, quanto alle terze chiamate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022) le spese di lite debbono essere poste a carico delle parti attrici, separatamente, avendo svolto, pur con un unico atto, distinte domande nei confronti dei convenuti. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione sulla base del petitum, quanto ai convenuti, dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per la terza chiamata e per la terza chiamata di un valore compreso tra i minimi e i medi del Controparte_2 medesimo scaglione.
Quanto alla terza chiamata AI ASSICURAZIONI SPA, essendo invocata la garanzia per la somma delle domande svolte dalle due patri attrici nei confronti di AN ON, deve, invece, farsi riferimento ad un valore compreso tra i minimi per lo scaglione da € 260.000,01 a €
520.000,00, con condanna delle attrici in proporzione al rispettivo interesse, e, pertanto, quanto a _4 per il 40% e quanto a per il 60%. Nella medesima proporzione deve ripartirsi tra le due _11 attrici l'onere del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo sostenuto da AN
ON.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei Parte_1 Parte_2 confronti di _1
2. rigetta le domande proposte da nei Parte_1 Parte_2 confronti di AN ON;
pagina 11 di 12 3. rigetta le domande proposte da Parte_3
nei confronti di AN ON;
[...]
4. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di _1
; Controparte_2
5. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da AN ON nei confronti di AI ASSICURAZIONI SPA;
6. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 14.103,00 per _1 compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2
AN ON le spese di lite, che si liquidano in € 485,60 per spese, € 14.103,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
8. condanna Parte_3
a rimborsare a AN ON le spese di lite, che si liquidano
[...] in € 728,40 per spese, € 14.103,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
9. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per Controparte_2 compensi di avvocato del giudizio di merito, € 2.000,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
10. condanna IMMOBILIARE DO. a rimborsare a Parte_2
AI ASSICURAZIONI SPA le spese di lite, che si liquidano in € 7.200,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.200,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
11. condanna Parte_3 Parte_3 [...]
a rimborsare a AI ASSICURAZIONI SPA le spese di lite, che si Parte_3 liquidano in € 10.800,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.800,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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