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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/11/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1060/2021 R.G.A.C.C. tra in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avvocati Carlo Puddu e Nicoletta Ortu, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-attrice-
Contro
E , rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Controparte_1 Controparte_2
Medda, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***** Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
convenuto in giudizio e al fine di ottenere una Controparte_1 Controparte_2
pronuncia di accertamento della lamentata responsabilità professionale dello stesso e della conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, deducendo quanto segue:
-che nell'ottobre 2013 affidava l'incarico di consulente del lavoro allo per Controparte_1
la gestione dei dipendenti. L'incarico veniva revocato nel marzo 2025;
- che in data 17.10.20213 lo studio provvedeva all'assunzione della lavoratrice CP_1 [...]
con applicazione delle agevolazioni previste dalla L. n. 223/1991; Parte_2
CP_
- fra febbraio e settembre 2015 l' inviava alla società note di rettifica attesa la non debenza delle agevolazioni richieste, risultando a carico della società un Durc negativo;
- in data 17.12.20215 la società avvisava lo studio di aver ricevuto dall' la cartella CP_1 CP_3
di pagamento n. 20150003233834000 dell'importo € 3156,29 derivante dall'iscrizione a ruolo degli importi inerenti le note di rettifica del 2015;
CP_
- in data 20.3.2017 lo inviava all' le denunce EN di correzione che, CP_1
però, non risultavano corrette, tanto che il 20.7.2017 l' richiedeva chiarimenti;
CP_3
-che, in data 4.9.2017, non avendo ricevuta alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti, l' CP_3
trasmetteva invito alla regolarizzazione contributiva nel termine di quindici;
-che il rag. provvedeva alla trasmissione dei DM VIG corretti in data Controparte_2
31.10.2017, ovvero oltre il termine assegnato dall' ; CP_3
- a seguito del ritardo nella trasmissione di quanto richiesto, provvedeva ad emettere la CP_3
cartella di pagamento n. 325 2018 00016976 59 000 di € 9543,46 e quella n. 325 2019
00006528 10 000 di € 1045,07 relative ad ulteriori note di rettifica emesse per il periodo febbraio 2016/giugno 2017 e per il periodo luglio 2017/settembre 2017;
- l'emissione di tali cartelle era imputabile esclusivamente alla condotta colpevole dello
[...]
consistente nell'errata applicazione delle agevolazioni fiscali per l'assunzione della CP_1
lavoratrice e nell'inesatta trasmissione dei modelli EN ( DM Vig). Parte_2 Tutto quanto premesso, la Società attrice ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità della società convenuta e del rag. collaboratore dello studio, per gli CP_2
illeciti contrattuali e extracontrattuali compiuti e, per l'effetto, ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, provocati nella misura di € 11.231,80 (
pari alla sommatoria degli importi delle cartelle esattoriali ricevute), ovvero così come quantificati in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione con condanna al pagamento di spese di lite.
Con comparsa del 5.5.2021 si è costituito il quale pur ammettendo di aver Controparte_1
erroneamente indicato l'agevolazione contributiva per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità,
ha contestato nel merito la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità professionale, atteso che, nel marzo 2017, allorquando il rapporto di consulenza era cessato e su espressa delega della società attrice, aveva provvedeva ad inviare i modelli
DM-VIG 10 richiesti per poter instaurare il procedimento di sgravio dell'addebito. L' CP_3
nell'agosto 2017 richiedeva l'invio dei modelli DM-VIG corretti, senza l'indicazione di un termine. Nell'ottobre 2017 il rag.
inviava i modelli corretti. Peraltro, nel 2018 la società attrice otteneva lo sgravio CP_2
parziale della cartella di pagamento 2015325201000333834000 per l'importo di € 2.369,16,
con un residuo di € 745,05, di cui € 149,14 a titolo di sanzioni. La convenuta proponeva all'attrice di risolvere bonariamente la vicenda con pagamento, da parte della prima, di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi. Tale proposta non era accettata dall'attrice. Ha,
peraltro, precisato che le ulteriori cartelle erano emesse per un periodo successivo alla conclusione del rapporto di collaborazione, allorquando la società attrice si avvaleva della collaborazione di un altro consulente del lavoro che aveva provveduto all'assunzione di altri dipendenti con agevolazioni fiscali e contributive, nonostante l'avviso di regolarizzazione del durc interno negativo, con successiva comunicazione di negatività del DURC, circostanza comunicata dall' alla società attrice e che il nuovo consulente del lavoro avrebbe dovuto CP_3 accertare prima di procedere alla ridette assunzioni, mediante accesso al cassetto fiscale della società. Ha insistito dunque per il rigetto della domanda attrice.
La causa istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica, è stata rinviata, dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, all' udienza del 26.3.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. e successivamente rinviata all'udienza del 5.11.2025, con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'udienza del 5.11.2025, per la quale era stata disposta con decreto del 14.1.2025, la trattazione in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte,
riportandosi ciascuna alle conclusione già in atti, e la causa è stata decisa nei modi di legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
Al fine di decidere la presente controversia, giova richiamare i principi generali in tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio di un'attività professionale. Come noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall' art. 1176 secondo comma c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, in relazione alle modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall' altro lato, al rispetto del relativo parametro di diligenza (cfr. Cass., 5.8.2013,
n. 18612).
In particolare, la diligenza esigibile dal prestatore di opera intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione
ha affermato che devia dal precetto di cui all' art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d.
homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista medio, inteso quale ad un professionista sufficientemente preparato, zelante e solerte (cfr. in tal senso, Cass., ord.
6.5.2020 n. 8494; nonché Cass., ord. 19.7.2019, n. 19520,).
Ne discende, pertanto, che la responsabilità del professionista non potrebbe mai essere desunta per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale richiesta ma è
necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia realmente riconducibile alla condotta professionale censurata, se un danno effettivamente vi sia stato ed,
infine, se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta tenuta dal professionista e il risultato derivatone
(cfr. Cass., ord., 6.5.2020, 8516; Cass., 24.10.2017, n. 25112; Cass., 10.12.2012, n. 22376).
Inoltre,quanto ai presupposti della sussistenza di un danno risarcibile, è pacifico in giurisprudenza che l'affermazione della responsabilità del professionista per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile. (cfr. Cass., ord., 8.5.2020, n. 8516; nonchè Cass., 24.10.2017 n. 25112). Invero,
“l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio
cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole
del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce a
escludere l'affermazione della responsabilità del legale” (cfr. Cass. civ. n. 17414/2019).
Quanto al riparto dell' onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente,
il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale
è tenuto a dimostrare: i) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
ii) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata sia nell' an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
iii) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito. Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa
il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non
può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale
concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass., 24.5.2016 n.
10698).
L'obbligazione assunta dal professionista infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (in tal senso,
Cass., 10.5.2015 n. 10289).
Con il conferimento dell'incarico, il professionista assume nei confronti del cliente un'
obbligazione di tipo contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall' art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'
incarico, nonché il danno (conseguenza) derivato dall' inadempimento dell'obbligazione,
come conseguenza immediata e diretta dello stesso;
mentre incombe sul professionista l' onere di provare l' esatto adempimento della prestazione, ovvero l' impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione, illustrando al cliente tutte le possibili conseguenze delle sue determinazioni (in tal senso, Cass., ord., 17.7.2023, n. 20707; nonché
Cass., 23.3.2017 n. 7410).
Così richiamati i principi che presidiano la responsabilità del professionista, si viene ad esaminare il caso di specie.
In primo luogo, in relazione allo scrutinio della condotta del professionista convenuto, va definito il perimetro della prestazione e della diligenza esigibili dallo stesso, alla luce della normativa in materia. Tenuto conto che l'errore professionale posto a fondamento della domanda concerne l'erronea applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n.
223/1991 al momento dell'assunzione della lavoratrice nell'ottobre 2013 Parte_2
(essendo questo l'unico errore contestato dalla società attrice) e preso atto che lo studio convenuto ha confermato di aver commesso l'errore ( cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), si osserva quanto segue.
In aderenza a quanto sin qui evidenziato, lo studio convenuto non può ritenersi venuto meno,
per l'erronea indicazione dell'agevolazione fiscale richiesta, al dovere di diligenza imposto dalla natura della prestazione;
ciò in ragione della circostanza che, con riferimento alla cartella di pagamento n. 20150003233834000 dell'importo € 3156,29 derivante dall'iscrizione a ruolo degli importi inerenti le note di rettifica inviate dall' nel 2015 la società attrice, per il CP_3
tramite dello studio di consulenza ne ha ottenuto lo sgravio parziale, residuando un CP_1
importo di € 745,05, di cui € 149,14 a titolo di sanzioni di cui la società convenuta si era dichiarata disposta a pagare la parte inerente le sanzioni e gli interessi.
A tal proposito, deve evidenziarsi che , benchè abbia materialmente Controparte_2
compiuto le attività di inserimento dati va esente da responsabilità atteso che, trattandosi di collaboratore dello studio professionale, opera il principio sancito dall'art. 2048 c.c.. Dunque, solo limitatamente all'importo addebitato “a titolo di sanzioni” può riconoscersi una responsabilità dello Studio convenuto ai sensi dell'art. 1281 c.c.. Trattandosi di obbligazioni di valuta, su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data di emissione della sanzione sino al saldo nonché gli interessi.
Con riferimento agli ulteriori addebiti, ovvero al ritardo nella trasmissione dei DM VIG
corretti, avvenuta in data 31.10.2017 anziché entro il 20.9.2017 ( termine quindicinale assegnato dall' con pec del 4.9.2017) deve osservarsi che nessuna colpa è imputabile alla CP_3
società convenuta. Infatti, come rilevato anche dal Ctu, le cui conclusioni si condividono,
essendo correttamente e logicamente motivate, la pec del 4.9.2017 fu trasmessa all'indirizzo pec della società, la quale, però, omise di darne conoscenza allo perché si Controparte_1
attivasse entro il termine assegnato.
Dunque, tale condotta dell'attrice ha di fatto interrotto il nesso causale, ponendosi quale unica causa efficiente del danno subito.
Con riferimento, poi, alle due cartelle di pagamento n. 325 2018 00016976 59 000 di €
9543,46 e quella n. 325 2019 00006528 10 000 di € 1045,07 relative ad ulteriori note di rettifica emesse per il periodo febbraio 2016/giugno 2017 e per il periodo luglio
2017/settembre 2017 alcuna responsabilità è imputabile allo studio atteso che le CP_1
stesse attengono ad assunzioni relative a periodi successivi alla revoca del mandato professionale, sicchè il nuovo consulente del lavoro, prima di procedere all'assunzione mediante agevolazioni, avrebbe quantomeno dovuto verificare il cassetto fiscale della società
attrice e l'inesistenza di un DURC negativo.
L'accoglimento, in minima parte, della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e di : Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare Controparte_1
in favore di la somma di € 149,14 oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi con decorrenza dalla notifica della sanzione sino al saldo;
- - Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Così deciso in Cagliari, il 5.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1060/2021 R.G.A.C.C. tra in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avvocati Carlo Puddu e Nicoletta Ortu, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-attrice-
Contro
E , rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Controparte_1 Controparte_2
Medda, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***** Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
convenuto in giudizio e al fine di ottenere una Controparte_1 Controparte_2
pronuncia di accertamento della lamentata responsabilità professionale dello stesso e della conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, deducendo quanto segue:
-che nell'ottobre 2013 affidava l'incarico di consulente del lavoro allo per Controparte_1
la gestione dei dipendenti. L'incarico veniva revocato nel marzo 2025;
- che in data 17.10.20213 lo studio provvedeva all'assunzione della lavoratrice CP_1 [...]
con applicazione delle agevolazioni previste dalla L. n. 223/1991; Parte_2
CP_
- fra febbraio e settembre 2015 l' inviava alla società note di rettifica attesa la non debenza delle agevolazioni richieste, risultando a carico della società un Durc negativo;
- in data 17.12.20215 la società avvisava lo studio di aver ricevuto dall' la cartella CP_1 CP_3
di pagamento n. 20150003233834000 dell'importo € 3156,29 derivante dall'iscrizione a ruolo degli importi inerenti le note di rettifica del 2015;
CP_
- in data 20.3.2017 lo inviava all' le denunce EN di correzione che, CP_1
però, non risultavano corrette, tanto che il 20.7.2017 l' richiedeva chiarimenti;
CP_3
-che, in data 4.9.2017, non avendo ricevuta alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti, l' CP_3
trasmetteva invito alla regolarizzazione contributiva nel termine di quindici;
-che il rag. provvedeva alla trasmissione dei DM VIG corretti in data Controparte_2
31.10.2017, ovvero oltre il termine assegnato dall' ; CP_3
- a seguito del ritardo nella trasmissione di quanto richiesto, provvedeva ad emettere la CP_3
cartella di pagamento n. 325 2018 00016976 59 000 di € 9543,46 e quella n. 325 2019
00006528 10 000 di € 1045,07 relative ad ulteriori note di rettifica emesse per il periodo febbraio 2016/giugno 2017 e per il periodo luglio 2017/settembre 2017;
- l'emissione di tali cartelle era imputabile esclusivamente alla condotta colpevole dello
[...]
consistente nell'errata applicazione delle agevolazioni fiscali per l'assunzione della CP_1
lavoratrice e nell'inesatta trasmissione dei modelli EN ( DM Vig). Parte_2 Tutto quanto premesso, la Società attrice ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità della società convenuta e del rag. collaboratore dello studio, per gli CP_2
illeciti contrattuali e extracontrattuali compiuti e, per l'effetto, ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, provocati nella misura di € 11.231,80 (
pari alla sommatoria degli importi delle cartelle esattoriali ricevute), ovvero così come quantificati in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione con condanna al pagamento di spese di lite.
Con comparsa del 5.5.2021 si è costituito il quale pur ammettendo di aver Controparte_1
erroneamente indicato l'agevolazione contributiva per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità,
ha contestato nel merito la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità professionale, atteso che, nel marzo 2017, allorquando il rapporto di consulenza era cessato e su espressa delega della società attrice, aveva provvedeva ad inviare i modelli
DM-VIG 10 richiesti per poter instaurare il procedimento di sgravio dell'addebito. L' CP_3
nell'agosto 2017 richiedeva l'invio dei modelli DM-VIG corretti, senza l'indicazione di un termine. Nell'ottobre 2017 il rag.
inviava i modelli corretti. Peraltro, nel 2018 la società attrice otteneva lo sgravio CP_2
parziale della cartella di pagamento 2015325201000333834000 per l'importo di € 2.369,16,
con un residuo di € 745,05, di cui € 149,14 a titolo di sanzioni. La convenuta proponeva all'attrice di risolvere bonariamente la vicenda con pagamento, da parte della prima, di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi. Tale proposta non era accettata dall'attrice. Ha,
peraltro, precisato che le ulteriori cartelle erano emesse per un periodo successivo alla conclusione del rapporto di collaborazione, allorquando la società attrice si avvaleva della collaborazione di un altro consulente del lavoro che aveva provveduto all'assunzione di altri dipendenti con agevolazioni fiscali e contributive, nonostante l'avviso di regolarizzazione del durc interno negativo, con successiva comunicazione di negatività del DURC, circostanza comunicata dall' alla società attrice e che il nuovo consulente del lavoro avrebbe dovuto CP_3 accertare prima di procedere alla ridette assunzioni, mediante accesso al cassetto fiscale della società. Ha insistito dunque per il rigetto della domanda attrice.
La causa istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica, è stata rinviata, dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, all' udienza del 26.3.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. e successivamente rinviata all'udienza del 5.11.2025, con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'udienza del 5.11.2025, per la quale era stata disposta con decreto del 14.1.2025, la trattazione in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte,
riportandosi ciascuna alle conclusione già in atti, e la causa è stata decisa nei modi di legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
Al fine di decidere la presente controversia, giova richiamare i principi generali in tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio di un'attività professionale. Come noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall' art. 1176 secondo comma c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, in relazione alle modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall' altro lato, al rispetto del relativo parametro di diligenza (cfr. Cass., 5.8.2013,
n. 18612).
In particolare, la diligenza esigibile dal prestatore di opera intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione
ha affermato che devia dal precetto di cui all' art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d.
homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista medio, inteso quale ad un professionista sufficientemente preparato, zelante e solerte (cfr. in tal senso, Cass., ord.
6.5.2020 n. 8494; nonché Cass., ord. 19.7.2019, n. 19520,).
Ne discende, pertanto, che la responsabilità del professionista non potrebbe mai essere desunta per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale richiesta ma è
necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia realmente riconducibile alla condotta professionale censurata, se un danno effettivamente vi sia stato ed,
infine, se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta tenuta dal professionista e il risultato derivatone
(cfr. Cass., ord., 6.5.2020, 8516; Cass., 24.10.2017, n. 25112; Cass., 10.12.2012, n. 22376).
Inoltre,quanto ai presupposti della sussistenza di un danno risarcibile, è pacifico in giurisprudenza che l'affermazione della responsabilità del professionista per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile. (cfr. Cass., ord., 8.5.2020, n. 8516; nonchè Cass., 24.10.2017 n. 25112). Invero,
“l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio
cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole
del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce a
escludere l'affermazione della responsabilità del legale” (cfr. Cass. civ. n. 17414/2019).
Quanto al riparto dell' onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente,
il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale
è tenuto a dimostrare: i) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
ii) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata sia nell' an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
iii) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito. Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa
il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non
può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale
concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass., 24.5.2016 n.
10698).
L'obbligazione assunta dal professionista infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (in tal senso,
Cass., 10.5.2015 n. 10289).
Con il conferimento dell'incarico, il professionista assume nei confronti del cliente un'
obbligazione di tipo contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall' art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'
incarico, nonché il danno (conseguenza) derivato dall' inadempimento dell'obbligazione,
come conseguenza immediata e diretta dello stesso;
mentre incombe sul professionista l' onere di provare l' esatto adempimento della prestazione, ovvero l' impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione, illustrando al cliente tutte le possibili conseguenze delle sue determinazioni (in tal senso, Cass., ord., 17.7.2023, n. 20707; nonché
Cass., 23.3.2017 n. 7410).
Così richiamati i principi che presidiano la responsabilità del professionista, si viene ad esaminare il caso di specie.
In primo luogo, in relazione allo scrutinio della condotta del professionista convenuto, va definito il perimetro della prestazione e della diligenza esigibili dallo stesso, alla luce della normativa in materia. Tenuto conto che l'errore professionale posto a fondamento della domanda concerne l'erronea applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n.
223/1991 al momento dell'assunzione della lavoratrice nell'ottobre 2013 Parte_2
(essendo questo l'unico errore contestato dalla società attrice) e preso atto che lo studio convenuto ha confermato di aver commesso l'errore ( cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), si osserva quanto segue.
In aderenza a quanto sin qui evidenziato, lo studio convenuto non può ritenersi venuto meno,
per l'erronea indicazione dell'agevolazione fiscale richiesta, al dovere di diligenza imposto dalla natura della prestazione;
ciò in ragione della circostanza che, con riferimento alla cartella di pagamento n. 20150003233834000 dell'importo € 3156,29 derivante dall'iscrizione a ruolo degli importi inerenti le note di rettifica inviate dall' nel 2015 la società attrice, per il CP_3
tramite dello studio di consulenza ne ha ottenuto lo sgravio parziale, residuando un CP_1
importo di € 745,05, di cui € 149,14 a titolo di sanzioni di cui la società convenuta si era dichiarata disposta a pagare la parte inerente le sanzioni e gli interessi.
A tal proposito, deve evidenziarsi che , benchè abbia materialmente Controparte_2
compiuto le attività di inserimento dati va esente da responsabilità atteso che, trattandosi di collaboratore dello studio professionale, opera il principio sancito dall'art. 2048 c.c.. Dunque, solo limitatamente all'importo addebitato “a titolo di sanzioni” può riconoscersi una responsabilità dello Studio convenuto ai sensi dell'art. 1281 c.c.. Trattandosi di obbligazioni di valuta, su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data di emissione della sanzione sino al saldo nonché gli interessi.
Con riferimento agli ulteriori addebiti, ovvero al ritardo nella trasmissione dei DM VIG
corretti, avvenuta in data 31.10.2017 anziché entro il 20.9.2017 ( termine quindicinale assegnato dall' con pec del 4.9.2017) deve osservarsi che nessuna colpa è imputabile alla CP_3
società convenuta. Infatti, come rilevato anche dal Ctu, le cui conclusioni si condividono,
essendo correttamente e logicamente motivate, la pec del 4.9.2017 fu trasmessa all'indirizzo pec della società, la quale, però, omise di darne conoscenza allo perché si Controparte_1
attivasse entro il termine assegnato.
Dunque, tale condotta dell'attrice ha di fatto interrotto il nesso causale, ponendosi quale unica causa efficiente del danno subito.
Con riferimento, poi, alle due cartelle di pagamento n. 325 2018 00016976 59 000 di €
9543,46 e quella n. 325 2019 00006528 10 000 di € 1045,07 relative ad ulteriori note di rettifica emesse per il periodo febbraio 2016/giugno 2017 e per il periodo luglio
2017/settembre 2017 alcuna responsabilità è imputabile allo studio atteso che le CP_1
stesse attengono ad assunzioni relative a periodi successivi alla revoca del mandato professionale, sicchè il nuovo consulente del lavoro, prima di procedere all'assunzione mediante agevolazioni, avrebbe quantomeno dovuto verificare il cassetto fiscale della società
attrice e l'inesistenza di un DURC negativo.
L'accoglimento, in minima parte, della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e di : Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare Controparte_1
in favore di la somma di € 149,14 oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi con decorrenza dalla notifica della sanzione sino al saldo;
- - Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Così deciso in Cagliari, il 5.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra