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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9894/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'11/09/2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 17/09/2011 in BASILIANO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di BASILIANO (UD) al numero 2, parte 1, anno 2011;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 12/11/2011) e (il 04/04/2014), Per_1 Per_2 entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 17/09/2011, in BASILIANO (UD), con atto trascritto presso il comune di BASILIANO (UD) al n. 2, Parte 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna l'abitazione coniugale alla sig.ra la quale continuerà a risiedervi Pt_1 insieme ai figli minori.
3) Dispone che i minori rimangano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
4) Dispone che i figli stiano con il padre a weekend alternati (da venerdì sera a domenica sera) e che, inoltre, trascorrano con lui, con pernotto, anche il mercoledì.
5) Dispone che i minori trascorrano le vacanze estive almeno per 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro il mese di maggio.
6) Dispone che durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori stiano con la madre dal
23.12 al 31.12, mentre con il padre dal 01.01. al 06.01, salvo diverso accordo. Dispone che le vacanze pasquali vengano trascorse alternando i giorni di Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore.
7) Dispone che tutte le altre festività vengano trascorse in modo alternato con ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
8) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando sul Pt_2 conto della sig.ra un importo mensile, la cui entità, sommata all'assegno unico, Pt_1 arrivi ad € 600,00 (attualmente, l'assegno unico ammonta ad € 402,00, per cui il contributo del coniuge ammonterà ad € 198,00) entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
2 9) Le spese straordinarie destinate ai figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come regolamentate ed individuate dal Protocollo del
Tribunale di Udine.
10) Dà atto che l'assegno unico e qualsiasi contributo/beneficio economico verranno percepiti integralmente dalla madre.
11) Dà atto che i coniugi si sono prestati reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli minori.
12) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti;
pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno alimentare o di mantenimento.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BASILIANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2011.
Udine, li 19/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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