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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8869/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8869/2020 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Gianfranco GARRO, presso il cui studio - in Firenze, Viale Belfiore n. 50 - è elettivamente domiciliato;
ATTORE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Euro BARTALUCCI, presso il cui studio - in Firenze, Lungarno Del Tempio n. 28 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA NONCHÈ CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Alberto COLITTI, Guido FREZZA e Gioia VACCARI, presso il cui studio - in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA Oggetto: opposizione all'esecuzione. Conclusioni delle parti Per parte attrice Parte_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare: in via inibitoria: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo opposto e, in ogni caso, sospendere l'esecuzione relativa alla procedura esecutiva n. 395/2018 R.G.E., per i motivi e le causali di cui nella narrativa dell'atto di citazione;
in via preliminare, dichiarare, a seguito della mancata notifica al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 04.10.2018, l'estinzione del giudizio relativo alla procedura esecutiva n. 395/2018 R.G.E. per inerzia del creditore;
Nel merito: In via principale, dichiarare improcedibile, illegittima, inefficace, per le causali di cui nella narrativa dell'atto di citazione, la procedura esecutiva immobiliare in oggetto;
Sempre in via principale, dichiarare improcedibili, illegittimi ed inefficaci le domande di intervento effettuate da nella procedura esecutiva “de qua”, per le ON causali di cui in premessa;
In subordine, dichiarare la violazione della disciplina anti usura dell'atto di mutuo stipulato in data 06.07.2006 e, conseguentemente, rideterminare il “quantum”
1 indicato dalla creditrice procedente scorporando la somma di € 52.298,39.= Controparte_1 ovvero quella diversa risultata dalla espletata istruttoria, oltre interessi e procedendo alla riduzione in tale misura della somma indicata nell'atto di precetto;
Sempre in subordine, rideterminare il “quantum” indicato dalla creditrice procedente relativo al Controparte_1 contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.02.2007, sulla scorta del capitale effettivamente erogato in favore del Sig. , pari a € 578.600,00.= anziché dell'originaria somma di Parte_1
€ 650.000,00.= procedendo alla conseguente riduzione della somma indicata nell'atto di precetto. Inoltre, ravvisandosi la violazione di norma imperativa, dichiarare “ex officio” la violazione della disciplina anti usura anche dell'atto di mutuo stipulato in data 23.02.2007 e, conseguentemente, rideterminare il “quantum” indicato dalla creditrice scorporando la somma Controparte_1 risultata dalla espletata istruttoria oltre interessi e procedendo alla riduzione in tale misura della somma indicata nell'atto di precetto. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre IVA e Cap. Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memoria conclusionale e conclusionale di replica». Per parte convenuta Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, e per tutti i motivi esposti in narrativa: in tesi rigettare in toto l'opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. , in quanto Parte_1 infondata in fatto e/o in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto di credito di verso il Sig. per sorte capitale ed interessi di cui Controparte_1 Parte_1 ai titoli esecutivi dedotti in narrativa per la diversa somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di come sopra rappresentata, di procedere con Controparte_1 gli atti dell'esecuzione immobiliare n° 395/2018 R.G.E. dell'Intestato Tribunale in pregiudizio del Sig. . Il tutto con richiesta dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per difese Parte_1 conclusionali scritte. Con osservanza» Per parte convenuta : Controparte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione proposta dal sig. nei Parte_1 confronti dell'ente della riscossione perché inammissibile ed infondata, con condanna al rimborso delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Parte opponente ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex Parte_1 artt. 615, co. 2, cod. proc. civ. avverso l'esecuzione immobiliare n. 395/2018 R.G.E. promossa da quale cessionaria dei crediti di esecuzione in cui Controparte_1 Controparte_4
è intervenuta l' . ON
Nel suddetto procedimento di opposizione, il G.E. - con provvedimento del 15.6.2020 (doc. n. 5) - «ritenuto insussistente il fumus boni iuris della cautela azionata», ha rigettato l'istanza cautelare, con condanna della parte opponente a rifondere le spese processuali a parte opposta, concedendo il termine per l'introduzione del giudizio di merito. ha quindi riassunto il merito, domandando la rideterminazione del quantum CP_5 azionato dal creditore procedente;
nello specifico, a fondamento della domanda, ha dedotto: a) preliminarmente l'estinzione del giudizio per inerzia del creditore a seguito della mancata notifica al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 4.10.2018 e, di conseguenza, l'improcedibilità, illegittimità ed inefficacia dell'intervento effettuato da ON
; b) l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1186 cod. civ. e la
[...] violazione dell'art. 40, co. 2, T.U.B.; c) la violazione della disciplina anti-usura dell'atto di mutuo a
2 rogito del Notaio stipulato in data 6.7.2006; d) l'errata e/o mancata specificazione Per_1 dell'importo complessivamente precettato;
e) l'intervenuta rateizzazione del debito con
[...]
(ex , creditore intervenuto con due atti di intervento del ON Controparte_6
7.10.2019 e del 2.4.2020. Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 ON contestando i motivi di opposizione e domandando il rigetto delle domande di parte opponente. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice - con provvedimento del 26.1.2022 - ha ammesso la C.T.U. contabile «volta a verificare la sussistenza o meno della violazione delle norme antiusura in relazione ai mutui fondiari stipulati in data 6.7.2006 e in data 23.2.2007 e all'accertamento dell'entità della somma di cui parte convenuta è creditrice». Al C.T.U. nominato è stato posto il seguente quesito: «Accerti il CTU la sussistenza o meno della violazione delle norme antiusura, con riferimento al momento di stipula, in relazione ai due mutui fondiari siglati rispettivamente in data 6.7.2006 ed in data 23.2.2007, utilizzando la metodologia e prendendo in considerazione tutti gli oneri ritenuti rilevanti ai fini del calcolo del TEG indicati come tali nelle Istruzioni pro-tempore vigenti di BA d'IT per la rilevazione dei TEGM. Descriva altresì il CTU il funzionamento delle penali di estinzione previste contrattualmente per l'anticipata risoluzione dei mutui e indichi in quali ipotesi sarebbe risultato superato il TSU vigente alla stipula qualora il mutuo fosse stato estinto anticipatamente. Calcoli infine il CTU il totale degli interessi passivi, spese e competenze percepite dalla banca e/o richieste in pagamento nella procedura esecutiva in essere per i due mutui, così come comprovati dalla documentazione in atti. Indichi infine il CTU le effettive erogazioni della banca ed i rimborsi che sono stati effettuati dal mutuatario, specificandone la natura (capitale, interessi e spese) e determinando quindi l'effettivo importo dovuto per ciascuno dei due mutui rispetto a quanto richiesto nel precetto». L'elaborato peritale è stato depositato in PCT in data 23.9.2022. È stata quindi fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, con provvedimento del 10.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione. Successivamente, il Giudice - con provvedimento del 13.8.2024 - ha rimesso la causa sul ruolo, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 7.10.2024, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo al 23.6.2025. Con provvedimento del 7.8.2025 il Giudice ha infine fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono. In merito all'eccepita estinzione del giudizio per mancata notifica al debitore del decreto ex art. 569 cod. proc. civ. di fissazione dell'udienza di comparizione del 4.10.2018. La doglianza risulta infondata. Parte opposta ha documentato la richiesta della notifica al el decreto ex art. 569 cod. Pt_1 proc. civ. e del verbale dell'udienza del 14.5.2019 (contenente il rinvio al 17.10.2019). L'atto de quo è stato spedito tramite l'UNEP in data 25.9.2019 e, per effetto dell'assenza del destinatario, è stato immesso avviso in cassetta, con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito per raccomandata numerata del 27.9.2019, giusta art. 149 cod. proc. civ. e L. n. 890/1982,
3 il tutto come da avviso di ricevimento (e avviso di ricevimento della C.A.D.). La notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario per compiuta giacenza, avendo quest'ultimo omesso il ritiro dell'atto nel periodo di legge di 10 giorni (doc. n. 7). Si deve inoltre rilevare che la costituzione in giudizio in data 2.10.2019 del debitore esecutato, con contestuale proposizione del ricorso in opposizione prima della data fissata per l'udienza ex art. 569 cod. proc. civ., differita al 17.10.2019, ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ. della garanzia dell'integro contraddittorio;
in sostanza, risulta documentato che l'esecutato ha avuto la possibilità di costituirsi nel processo esecutivo in tempo utile per esercitare il proprio diritto di difesa sia in seno al procedimento principale sia in sede cautelare. Parte opposta ha tra l'altro allegato l'estratto storico di Cancelleria da quale risulta che l'esecutato aveva avuto accesso e conoscenza degli atti della procedura già in data 30.4.2019 (doc.ti n. 8 e 9).
In merito all'eccepita insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1186 cod. civ. e alla violazione dell'art. 40, co. 2, T.U.B.. Parte opponente ha dedotto che la decadenza dal beneficio del termine, intimata dalla banca, sarebbe illegittima in quanto la banca si sarebbe avvalsa della facoltà di cui all'art. 11 dei contatti di mutuo del 6.7.2006 e del 7.11.2007 e all'art. 12 del contratto di mutuo del 23.2.2007 - secondo i quali, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 180 giorni dalla sua scadenza, «la parte mutuataria, suoi eredi o aventi causa, decadranno dal beneficio del termine e la BA mutuante avrà diritto di agire in via esecutiva per il recupero del suo intero credito» - in contrasto, trattandosi di credito fondiario, con quanto previsto dall'art. 40, co. 2, T.U.B., a mente del quale «La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata». La doglianza è infondata. Laddove venga stipulato un contratto di mutuo fondiario, comportante la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine e garantito da ipoteca su immobile, è legittimo da parte della banca erogante il mutuo assicurarsi non solo opportune garanzie - come la possibilità di invocare, eventualmente, la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e il pagamento di tutto il credito residuo, se le garanzie poste a monte della concessione del finanziamento dovessero venir meno - ma anche convenire la decadenza del termine che l'art. 1186 cod. civ. prevede per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie, essendo quest'ultima disposizione diretta a tutelare unicamente, rispettivamente, l'interesse del debitore e quello del creditore, e in quanto tale convenzionalmente derogabile dalle parti (Cass. Sentenza n. 9943/1993). Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la decadenza dal beneficio del termine non consegue automaticamente alla sopravvenuta insolvenza ma occorre, perché essa verifichi, che il creditore richieda l'immediato pagamento del credito (Cass. n. 4140/1999). Ciò posto, appare evidente - dal tenore delle suddette clausole - come le parti, consapevolmente e volontariamente, abbiano voluto regolamentare i loro rapporti in caso di alterazione degli stessi, ovvero in caso di loro possibili patologie dovute al mancato pagamento di una rata da parte del mutuatario, nel modo previsto all'art. 11 del capitolato dei contatti di mutuo del 6.7.2006 e del 7.11.2007 e all'art. 12 del capitolato del contratto di mutuo del 23.2.2007, perfettamente invocabili dalla al verificarsi delle condizioni ivi previste. CP_4
4 Ed infatti ritiene questo Giudice che la disposizione di cui all'art. 40, co. 2, del D.Lgs. n. 385/1993 non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato dal legislatore del T.U.B. . Al riguardo, giova evidenziarsi in termini generali come - secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento (di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ.) sia applicabile anche al mutuo oneroso, posto che si tratta di un contratto che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1861). Orbene, con riferimento a quella peculiare ipotesi di mutuo oneroso costituita dal mutuo fondiario, l'art. 40, co. 2, del D.Lgs. n. 385/1993 stabilisce che «la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata». Come appare evidente dal tenore letterale del testo della citata disposizione, la stessa prende in considerazione, a ben vedere, unicamente un'ipotesi ben determinata: quella del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi che il pagamento delle rate abbia avuto sì luogo, ma in ritardo (come si desume, in particolare, dalla circostanza che deve trattarsi di pagamento comunque effettuato, sebbene tra il trentesimo ed il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata). Con riguardo a tale specifica ipotesi, quindi, il T.U.B. precisa le condizioni in presenza delle quali quell'inadempimento del mutuatario può ritenersi grave e suscettibile di dar luogo alla risoluzione contrattuale. In questa prospettiva, allora, può ben ritenersi che - con la disposizione sopra richiamata - il legislatore abbia inteso «tipizzare», ai fini della risoluzione contrattuale, la fattispecie del ritardo nel pagamento della rata da parte del mutuatario: si è, cioè, stabilito in maniera imperativa che il ritardo possa dar luogo alla risoluzione unicamente laddove ricorrano le condizioni ivi precisate (ovverosia, si ribadisce, che il ritardo abbia avuto luogo per almeno sette volte, anche non consecutive). Ed in quest'ottica si tratta indubbiamente di una disposizione avente carattere «speciale» (e come tale da applicarsi in via prevalente) rispetto alla disciplina codicistica in tema di risoluzione contrattuale. Per contro, la disposizione dell'art. 40, co. 2, del T.U.B. non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento (diverse cioè dal pagamento ritardato), ipotesi che pure potenzialmente sono configurabili: si pensi, a mero titolo di esempio, all'inadempimento assoluto (ovverosia, all'ipotesi in cui il pagamento della rata sia del tutto omesso dal mutuatario), oppure al ritardo nel pagamento che vada oltre il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Ora, se si tiene conto del fatto che - in difetto di una norma speciale - torna ad essere applicabile la disciplina di carattere generale, la mancata previsione nel T.U.B. di una disposizione relativa alla risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento comporta unicamente l'applicazione della disciplina ordinaria di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. (nonché, eventualmente, quella di cui all'art. 1456 cod. civ. in tema di clausola risolutiva espressa), ovverosia la disciplina in astratto applicabile ad ogni ipotesi di mutuo oneroso. Né può ritenersi, per contro, che la mancata previsione sia del tutto ostativa alla possibilità della risoluzione fuori dei casi espressamente contemplati: da un lato, infatti, la disposizione non è formulata in termini letterali tali da escludere altre fattispecie (preoccupandosi piuttosto di precisare quando il ritardo nel pagamento è da considerarsi giuridicamente rilevante ai fini della risoluzione); dall'altro lato e soprattutto, un'interpretazione di tal fatta sarebbe palesemente irragionevole, posto che consentirebbe la risoluzione qualora il pagamento abbia comunque luogo (sebbene in ritardo
5 per sette volte) e non anche nell'ipotesi (ben più grave) in cui il pagamento sia completamente omesso dal mutuatario. In conclusione, quindi, ritiene questo Giudice che, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 40, co. 2, del T.U.B., trovi applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l'istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell'ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo. Ora, poiché nel caso di specie il contratto stipulato tra le parti ha previsto la possibilità che la risoluzione abbia luogo (secondo lo schema della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ.) non solo nell'ipotesi di cui all'art. 40 del T.U.B., ma anche in presenza di eventi diversi (quali, per quanto qui specificamente interessa, quelli indicati nelle clausole richiamate dei contratti di mutuo stipulati), deve concludersi per la legittimità dell'invocata risoluzione contrattuale e dell'azione esecutiva esercitata.
In merito all'eccepita violazione delle norme antiusura con riferimento al mutuo a rogito del Notaio el 6.7.2006. Per_1
La doglianza è infondata. Sul punto è stata espletata nel corso dell'istruttoria consulenza tecnica d'ufficio. Al C.T.U. è stato posto il seguente quesito: «Accerti il CTU la sussistenza o meno della violazione delle norme antiusura, con riferimento al momento di stipula, in relazione ai due mutui fondiari siglati rispettivamente in data 6.7.2006 ed in data 23.2.2007, utilizzando la metodologia e prendendo in considerazione tutti gli oneri ritenuti rilevanti ai fini del calcolo del TEG indicati come tali nelle Istruzioni pro-tempore vigenti di BA d'IT per la rilevazione dei TEGM. Descriva altresì il CTU il funzionamento delle penali di estinzione previste contrattualmente per l'anticipata risoluzione dei mutui e indichi in quali ipotesi sarebbe risultato superato il TSU vigente alla stipula qualora il mutuo fosse stato estinto anticipatamente. Calcoli infine il CTU il totale degli interessi passivi, spese e competenze percepite dalla banca e/o richieste in pagamento nella procedura esecutiva in essere per i due mutui, così come comprovati dalla documentazione in atti. Indichi infine il CTU le effettive erogazioni della banca ed i rimborsi che sono stati effettuati dal mutuatario, specificandone la natura (capitale, interessi e spese) e determinando quindi l'effettivo importo dovuto per ciascuno dei due mutui rispetto a quanto richiesto nel precetto». Ciò detto, si deve rilevare che parte opponente ha lamentato l'applicazione di condizioni usurarie solo per il contratto di mutuo stipulato il 6.7.2006 (cfr. pag. 18 atto di opposizione) e non anche per il mutuo del 23.2.2007, al quale cionondimeno è stato esteso dal precedente giudicante lo scrutinio del C.T.U.. Nell'elaborato peritale, il C.T.U. esamina nel dettaglio il rispetto della soglia di usura al momento della stipula - considerando sia gli oneri Indicati da BA d'IT (cap. 4.3), sia la penale di estinzione anticipata (cap. 4.4) e il rispetto del Tasso Soglia Usura (TSU) in relazione al Tasso di Mora (cap. 4.5) - e così conclude: «il TEG calcolato dallo scrivente, considerando unicamente gli oneri indicati quali rivelanti dalla BA d'IT, risulta inferiore di 2,44 punti percentuali rispetto al TSU vigente al momento della stipula (6,63%) (...) qualora il contratto di finanziamento fosse stato estinto anticipatamente in un qualunque momento dell'intervallo temporale compreso tra la stipula ed il rimborso della decima rata, il TEG calcolato tenendo conto anche della penale per risoluzione anticipata risulta superiore al TSU vigente alla data di stipula, mentre non sarebbe
6 risultato usurario se la risoluzione fosse avvenuta dopo il rimborso dell'undicesima rata. Alla luce degli accertamenti compiuti dallo scrivente, si rileva che qualora si estinguesse anticipatamente il contratto dopo la corresponsione della cinquantanovesima rata, si otterrebbe un TEG pari a 4,26%, inferiore di 2,37 punti percentuali rispetto alla soglia di usura alla stipula (6,63%), (...) Infine, occorre sottolineare che il contratto non è stato risolto anticipatamente dal mutuatario, ma risolto per decadenza dal beneficio del termine invocata dalla BA sulla scorta delle previsioni contrattuali, senza richiesta né addebito di penali per estinzione anticipata, come evincibile anche dalle somme dettagliate nel precetto. (...) La misura del tasso di interesse di mora è indicata all'articolo nr. 7 del contratto, così convenuta: “Quando la parte mutuataria manchi all'esatto pagamento di quanto dovuto alle singole scadenze e quando il ritardo sia superiore ad un giorno, essa pagherà sopra tutte le somme scadute e non pagate un interesse di mora su base annua in misura pari al taso nominale annuo applicato alle singole rate scadute e non pagate, maggiorato di 2 (due) punti, dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento”. In altri termini, il tasso di mora alla stipula è pari al 5,65%, considerando il periodo di applicazione del tasso fisso, ed al 6,35% considerando il valore indicato per il successivo periodo disciplinato dal tasso variabile. Come illustrato al paragrafo 3.6, il DM del 27/06/06 contiene un espresso riferimento alla maggiorazione e conseguentemente lo scrivente ha confrontato il tasso di mora pattizio con la soglia maggiorata, (...) Entrambi i tassi di mora pattizi risultano inferiori alla soglia di usura (maggiorata) vigente alla stipula».
In merito alla dedotta improcedibilità, illegittimità ed inefficacia delle domande di intervento nella procedura esecutiva dell' . ON
Parte opponente ha dedotto che, successivamente al deposito del ricorso in opposizione, l'
[...]
aveva depositato due atti intervento, uno il 7.10.2019, in relazione ad ON una cartella per la quale era stata richiesta ed accordata una procedura di rateizzazione, ed un altro il 2.4.2020, relativo a cartella per la quale era stata rigettata la richiesta di rateizzazione con provvedimento ancora suscettibile di impugnazione. La doglianza è infondata. Risulta infatti dalla documentazione allegata dall' che l'istanza ON di rateizzazione in merito alla cartella n. 04120190012495932000, relativa all'atto di intervento del 7.10.2019 (v. doc. 1), è stata presentata in data 13.11.2019, quindi successivamente all'atto di intervento de quo, che risultata pertanto legittimo. Riguardo poi all'intervento effettuato con riferimento alla cartella n. 04120190029743788000 (doc. 4), l' ha documentato che la rateizzazione richiesta non era stata ON accolta, con preavviso di rigetto del 25.2.2020 (doc. n. 5), divenuto definitivo il 2.3.2020 (doc. n. 6) ovvero in data antecedente all'atto di intervento del 2.4.2020, che quindi deve parimenti ritenersi legittimo.
Spese di lite. In conclusione, quindi, parte opponente è risultata interamente soccombente. Il regime delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa, da individuarsi nel credito azionato, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, nei valori minimi in relazione a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 8869/2020 R.G., così provvede:
7 1) rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2) condanna parte opponente a rifondere alle parti opposte Parte_1 CP_1
e le spese del presente giudizio, che si
[...] Controparte_2 liquidano per ciascuno in € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali pari al quindici per cento, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti COLITTI, FREZZA e VACCARI, dichiaratisi antistatari;
3) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come liquidate con Parte_1 separato provvedimento del 26.2.2025.
Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8869/2020 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Gianfranco GARRO, presso il cui studio - in Firenze, Viale Belfiore n. 50 - è elettivamente domiciliato;
ATTORE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Euro BARTALUCCI, presso il cui studio - in Firenze, Lungarno Del Tempio n. 28 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA NONCHÈ CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Alberto COLITTI, Guido FREZZA e Gioia VACCARI, presso il cui studio - in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA Oggetto: opposizione all'esecuzione. Conclusioni delle parti Per parte attrice Parte_1
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare: in via inibitoria: sospendere l'esecutività del titolo esecutivo opposto e, in ogni caso, sospendere l'esecuzione relativa alla procedura esecutiva n. 395/2018 R.G.E., per i motivi e le causali di cui nella narrativa dell'atto di citazione;
in via preliminare, dichiarare, a seguito della mancata notifica al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 04.10.2018, l'estinzione del giudizio relativo alla procedura esecutiva n. 395/2018 R.G.E. per inerzia del creditore;
Nel merito: In via principale, dichiarare improcedibile, illegittima, inefficace, per le causali di cui nella narrativa dell'atto di citazione, la procedura esecutiva immobiliare in oggetto;
Sempre in via principale, dichiarare improcedibili, illegittimi ed inefficaci le domande di intervento effettuate da nella procedura esecutiva “de qua”, per le ON causali di cui in premessa;
In subordine, dichiarare la violazione della disciplina anti usura dell'atto di mutuo stipulato in data 06.07.2006 e, conseguentemente, rideterminare il “quantum”
1 indicato dalla creditrice procedente scorporando la somma di € 52.298,39.= Controparte_1 ovvero quella diversa risultata dalla espletata istruttoria, oltre interessi e procedendo alla riduzione in tale misura della somma indicata nell'atto di precetto;
Sempre in subordine, rideterminare il “quantum” indicato dalla creditrice procedente relativo al Controparte_1 contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.02.2007, sulla scorta del capitale effettivamente erogato in favore del Sig. , pari a € 578.600,00.= anziché dell'originaria somma di Parte_1
€ 650.000,00.= procedendo alla conseguente riduzione della somma indicata nell'atto di precetto. Inoltre, ravvisandosi la violazione di norma imperativa, dichiarare “ex officio” la violazione della disciplina anti usura anche dell'atto di mutuo stipulato in data 23.02.2007 e, conseguentemente, rideterminare il “quantum” indicato dalla creditrice scorporando la somma Controparte_1 risultata dalla espletata istruttoria oltre interessi e procedendo alla riduzione in tale misura della somma indicata nell'atto di precetto. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre IVA e Cap. Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memoria conclusionale e conclusionale di replica». Per parte convenuta Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, e per tutti i motivi esposti in narrativa: in tesi rigettare in toto l'opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. , in quanto Parte_1 infondata in fatto e/o in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto di credito di verso il Sig. per sorte capitale ed interessi di cui Controparte_1 Parte_1 ai titoli esecutivi dedotti in narrativa per la diversa somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di come sopra rappresentata, di procedere con Controparte_1 gli atti dell'esecuzione immobiliare n° 395/2018 R.G.E. dell'Intestato Tribunale in pregiudizio del Sig. . Il tutto con richiesta dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per difese Parte_1 conclusionali scritte. Con osservanza» Per parte convenuta : Controparte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione proposta dal sig. nei Parte_1 confronti dell'ente della riscossione perché inammissibile ed infondata, con condanna al rimborso delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Parte opponente ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex Parte_1 artt. 615, co. 2, cod. proc. civ. avverso l'esecuzione immobiliare n. 395/2018 R.G.E. promossa da quale cessionaria dei crediti di esecuzione in cui Controparte_1 Controparte_4
è intervenuta l' . ON
Nel suddetto procedimento di opposizione, il G.E. - con provvedimento del 15.6.2020 (doc. n. 5) - «ritenuto insussistente il fumus boni iuris della cautela azionata», ha rigettato l'istanza cautelare, con condanna della parte opponente a rifondere le spese processuali a parte opposta, concedendo il termine per l'introduzione del giudizio di merito. ha quindi riassunto il merito, domandando la rideterminazione del quantum CP_5 azionato dal creditore procedente;
nello specifico, a fondamento della domanda, ha dedotto: a) preliminarmente l'estinzione del giudizio per inerzia del creditore a seguito della mancata notifica al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 4.10.2018 e, di conseguenza, l'improcedibilità, illegittimità ed inefficacia dell'intervento effettuato da ON
; b) l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1186 cod. civ. e la
[...] violazione dell'art. 40, co. 2, T.U.B.; c) la violazione della disciplina anti-usura dell'atto di mutuo a
2 rogito del Notaio stipulato in data 6.7.2006; d) l'errata e/o mancata specificazione Per_1 dell'importo complessivamente precettato;
e) l'intervenuta rateizzazione del debito con
[...]
(ex , creditore intervenuto con due atti di intervento del ON Controparte_6
7.10.2019 e del 2.4.2020. Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 ON contestando i motivi di opposizione e domandando il rigetto delle domande di parte opponente. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice - con provvedimento del 26.1.2022 - ha ammesso la C.T.U. contabile «volta a verificare la sussistenza o meno della violazione delle norme antiusura in relazione ai mutui fondiari stipulati in data 6.7.2006 e in data 23.2.2007 e all'accertamento dell'entità della somma di cui parte convenuta è creditrice». Al C.T.U. nominato è stato posto il seguente quesito: «Accerti il CTU la sussistenza o meno della violazione delle norme antiusura, con riferimento al momento di stipula, in relazione ai due mutui fondiari siglati rispettivamente in data 6.7.2006 ed in data 23.2.2007, utilizzando la metodologia e prendendo in considerazione tutti gli oneri ritenuti rilevanti ai fini del calcolo del TEG indicati come tali nelle Istruzioni pro-tempore vigenti di BA d'IT per la rilevazione dei TEGM. Descriva altresì il CTU il funzionamento delle penali di estinzione previste contrattualmente per l'anticipata risoluzione dei mutui e indichi in quali ipotesi sarebbe risultato superato il TSU vigente alla stipula qualora il mutuo fosse stato estinto anticipatamente. Calcoli infine il CTU il totale degli interessi passivi, spese e competenze percepite dalla banca e/o richieste in pagamento nella procedura esecutiva in essere per i due mutui, così come comprovati dalla documentazione in atti. Indichi infine il CTU le effettive erogazioni della banca ed i rimborsi che sono stati effettuati dal mutuatario, specificandone la natura (capitale, interessi e spese) e determinando quindi l'effettivo importo dovuto per ciascuno dei due mutui rispetto a quanto richiesto nel precetto». L'elaborato peritale è stato depositato in PCT in data 23.9.2022. È stata quindi fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, con provvedimento del 10.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione. Successivamente, il Giudice - con provvedimento del 13.8.2024 - ha rimesso la causa sul ruolo, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 7.10.2024, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo al 23.6.2025. Con provvedimento del 7.8.2025 il Giudice ha infine fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono. In merito all'eccepita estinzione del giudizio per mancata notifica al debitore del decreto ex art. 569 cod. proc. civ. di fissazione dell'udienza di comparizione del 4.10.2018. La doglianza risulta infondata. Parte opposta ha documentato la richiesta della notifica al el decreto ex art. 569 cod. Pt_1 proc. civ. e del verbale dell'udienza del 14.5.2019 (contenente il rinvio al 17.10.2019). L'atto de quo è stato spedito tramite l'UNEP in data 25.9.2019 e, per effetto dell'assenza del destinatario, è stato immesso avviso in cassetta, con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito per raccomandata numerata del 27.9.2019, giusta art. 149 cod. proc. civ. e L. n. 890/1982,
3 il tutto come da avviso di ricevimento (e avviso di ricevimento della C.A.D.). La notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario per compiuta giacenza, avendo quest'ultimo omesso il ritiro dell'atto nel periodo di legge di 10 giorni (doc. n. 7). Si deve inoltre rilevare che la costituzione in giudizio in data 2.10.2019 del debitore esecutato, con contestuale proposizione del ricorso in opposizione prima della data fissata per l'udienza ex art. 569 cod. proc. civ., differita al 17.10.2019, ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ. della garanzia dell'integro contraddittorio;
in sostanza, risulta documentato che l'esecutato ha avuto la possibilità di costituirsi nel processo esecutivo in tempo utile per esercitare il proprio diritto di difesa sia in seno al procedimento principale sia in sede cautelare. Parte opposta ha tra l'altro allegato l'estratto storico di Cancelleria da quale risulta che l'esecutato aveva avuto accesso e conoscenza degli atti della procedura già in data 30.4.2019 (doc.ti n. 8 e 9).
In merito all'eccepita insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1186 cod. civ. e alla violazione dell'art. 40, co. 2, T.U.B.. Parte opponente ha dedotto che la decadenza dal beneficio del termine, intimata dalla banca, sarebbe illegittima in quanto la banca si sarebbe avvalsa della facoltà di cui all'art. 11 dei contatti di mutuo del 6.7.2006 e del 7.11.2007 e all'art. 12 del contratto di mutuo del 23.2.2007 - secondo i quali, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 180 giorni dalla sua scadenza, «la parte mutuataria, suoi eredi o aventi causa, decadranno dal beneficio del termine e la BA mutuante avrà diritto di agire in via esecutiva per il recupero del suo intero credito» - in contrasto, trattandosi di credito fondiario, con quanto previsto dall'art. 40, co. 2, T.U.B., a mente del quale «La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata». La doglianza è infondata. Laddove venga stipulato un contratto di mutuo fondiario, comportante la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine e garantito da ipoteca su immobile, è legittimo da parte della banca erogante il mutuo assicurarsi non solo opportune garanzie - come la possibilità di invocare, eventualmente, la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e il pagamento di tutto il credito residuo, se le garanzie poste a monte della concessione del finanziamento dovessero venir meno - ma anche convenire la decadenza del termine che l'art. 1186 cod. civ. prevede per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie, essendo quest'ultima disposizione diretta a tutelare unicamente, rispettivamente, l'interesse del debitore e quello del creditore, e in quanto tale convenzionalmente derogabile dalle parti (Cass. Sentenza n. 9943/1993). Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la decadenza dal beneficio del termine non consegue automaticamente alla sopravvenuta insolvenza ma occorre, perché essa verifichi, che il creditore richieda l'immediato pagamento del credito (Cass. n. 4140/1999). Ciò posto, appare evidente - dal tenore delle suddette clausole - come le parti, consapevolmente e volontariamente, abbiano voluto regolamentare i loro rapporti in caso di alterazione degli stessi, ovvero in caso di loro possibili patologie dovute al mancato pagamento di una rata da parte del mutuatario, nel modo previsto all'art. 11 del capitolato dei contatti di mutuo del 6.7.2006 e del 7.11.2007 e all'art. 12 del capitolato del contratto di mutuo del 23.2.2007, perfettamente invocabili dalla al verificarsi delle condizioni ivi previste. CP_4
4 Ed infatti ritiene questo Giudice che la disposizione di cui all'art. 40, co. 2, del D.Lgs. n. 385/1993 non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato dal legislatore del T.U.B. . Al riguardo, giova evidenziarsi in termini generali come - secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento (di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ.) sia applicabile anche al mutuo oneroso, posto che si tratta di un contratto che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1861). Orbene, con riferimento a quella peculiare ipotesi di mutuo oneroso costituita dal mutuo fondiario, l'art. 40, co. 2, del D.Lgs. n. 385/1993 stabilisce che «la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata». Come appare evidente dal tenore letterale del testo della citata disposizione, la stessa prende in considerazione, a ben vedere, unicamente un'ipotesi ben determinata: quella del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi che il pagamento delle rate abbia avuto sì luogo, ma in ritardo (come si desume, in particolare, dalla circostanza che deve trattarsi di pagamento comunque effettuato, sebbene tra il trentesimo ed il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata). Con riguardo a tale specifica ipotesi, quindi, il T.U.B. precisa le condizioni in presenza delle quali quell'inadempimento del mutuatario può ritenersi grave e suscettibile di dar luogo alla risoluzione contrattuale. In questa prospettiva, allora, può ben ritenersi che - con la disposizione sopra richiamata - il legislatore abbia inteso «tipizzare», ai fini della risoluzione contrattuale, la fattispecie del ritardo nel pagamento della rata da parte del mutuatario: si è, cioè, stabilito in maniera imperativa che il ritardo possa dar luogo alla risoluzione unicamente laddove ricorrano le condizioni ivi precisate (ovverosia, si ribadisce, che il ritardo abbia avuto luogo per almeno sette volte, anche non consecutive). Ed in quest'ottica si tratta indubbiamente di una disposizione avente carattere «speciale» (e come tale da applicarsi in via prevalente) rispetto alla disciplina codicistica in tema di risoluzione contrattuale. Per contro, la disposizione dell'art. 40, co. 2, del T.U.B. non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento (diverse cioè dal pagamento ritardato), ipotesi che pure potenzialmente sono configurabili: si pensi, a mero titolo di esempio, all'inadempimento assoluto (ovverosia, all'ipotesi in cui il pagamento della rata sia del tutto omesso dal mutuatario), oppure al ritardo nel pagamento che vada oltre il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Ora, se si tiene conto del fatto che - in difetto di una norma speciale - torna ad essere applicabile la disciplina di carattere generale, la mancata previsione nel T.U.B. di una disposizione relativa alla risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento comporta unicamente l'applicazione della disciplina ordinaria di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. (nonché, eventualmente, quella di cui all'art. 1456 cod. civ. in tema di clausola risolutiva espressa), ovverosia la disciplina in astratto applicabile ad ogni ipotesi di mutuo oneroso. Né può ritenersi, per contro, che la mancata previsione sia del tutto ostativa alla possibilità della risoluzione fuori dei casi espressamente contemplati: da un lato, infatti, la disposizione non è formulata in termini letterali tali da escludere altre fattispecie (preoccupandosi piuttosto di precisare quando il ritardo nel pagamento è da considerarsi giuridicamente rilevante ai fini della risoluzione); dall'altro lato e soprattutto, un'interpretazione di tal fatta sarebbe palesemente irragionevole, posto che consentirebbe la risoluzione qualora il pagamento abbia comunque luogo (sebbene in ritardo
5 per sette volte) e non anche nell'ipotesi (ben più grave) in cui il pagamento sia completamente omesso dal mutuatario. In conclusione, quindi, ritiene questo Giudice che, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 40, co. 2, del T.U.B., trovi applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l'istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell'ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo. Ora, poiché nel caso di specie il contratto stipulato tra le parti ha previsto la possibilità che la risoluzione abbia luogo (secondo lo schema della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ.) non solo nell'ipotesi di cui all'art. 40 del T.U.B., ma anche in presenza di eventi diversi (quali, per quanto qui specificamente interessa, quelli indicati nelle clausole richiamate dei contratti di mutuo stipulati), deve concludersi per la legittimità dell'invocata risoluzione contrattuale e dell'azione esecutiva esercitata.
In merito all'eccepita violazione delle norme antiusura con riferimento al mutuo a rogito del Notaio el 6.7.2006. Per_1
La doglianza è infondata. Sul punto è stata espletata nel corso dell'istruttoria consulenza tecnica d'ufficio. Al C.T.U. è stato posto il seguente quesito: «Accerti il CTU la sussistenza o meno della violazione delle norme antiusura, con riferimento al momento di stipula, in relazione ai due mutui fondiari siglati rispettivamente in data 6.7.2006 ed in data 23.2.2007, utilizzando la metodologia e prendendo in considerazione tutti gli oneri ritenuti rilevanti ai fini del calcolo del TEG indicati come tali nelle Istruzioni pro-tempore vigenti di BA d'IT per la rilevazione dei TEGM. Descriva altresì il CTU il funzionamento delle penali di estinzione previste contrattualmente per l'anticipata risoluzione dei mutui e indichi in quali ipotesi sarebbe risultato superato il TSU vigente alla stipula qualora il mutuo fosse stato estinto anticipatamente. Calcoli infine il CTU il totale degli interessi passivi, spese e competenze percepite dalla banca e/o richieste in pagamento nella procedura esecutiva in essere per i due mutui, così come comprovati dalla documentazione in atti. Indichi infine il CTU le effettive erogazioni della banca ed i rimborsi che sono stati effettuati dal mutuatario, specificandone la natura (capitale, interessi e spese) e determinando quindi l'effettivo importo dovuto per ciascuno dei due mutui rispetto a quanto richiesto nel precetto». Ciò detto, si deve rilevare che parte opponente ha lamentato l'applicazione di condizioni usurarie solo per il contratto di mutuo stipulato il 6.7.2006 (cfr. pag. 18 atto di opposizione) e non anche per il mutuo del 23.2.2007, al quale cionondimeno è stato esteso dal precedente giudicante lo scrutinio del C.T.U.. Nell'elaborato peritale, il C.T.U. esamina nel dettaglio il rispetto della soglia di usura al momento della stipula - considerando sia gli oneri Indicati da BA d'IT (cap. 4.3), sia la penale di estinzione anticipata (cap. 4.4) e il rispetto del Tasso Soglia Usura (TSU) in relazione al Tasso di Mora (cap. 4.5) - e così conclude: «il TEG calcolato dallo scrivente, considerando unicamente gli oneri indicati quali rivelanti dalla BA d'IT, risulta inferiore di 2,44 punti percentuali rispetto al TSU vigente al momento della stipula (6,63%) (...) qualora il contratto di finanziamento fosse stato estinto anticipatamente in un qualunque momento dell'intervallo temporale compreso tra la stipula ed il rimborso della decima rata, il TEG calcolato tenendo conto anche della penale per risoluzione anticipata risulta superiore al TSU vigente alla data di stipula, mentre non sarebbe
6 risultato usurario se la risoluzione fosse avvenuta dopo il rimborso dell'undicesima rata. Alla luce degli accertamenti compiuti dallo scrivente, si rileva che qualora si estinguesse anticipatamente il contratto dopo la corresponsione della cinquantanovesima rata, si otterrebbe un TEG pari a 4,26%, inferiore di 2,37 punti percentuali rispetto alla soglia di usura alla stipula (6,63%), (...) Infine, occorre sottolineare che il contratto non è stato risolto anticipatamente dal mutuatario, ma risolto per decadenza dal beneficio del termine invocata dalla BA sulla scorta delle previsioni contrattuali, senza richiesta né addebito di penali per estinzione anticipata, come evincibile anche dalle somme dettagliate nel precetto. (...) La misura del tasso di interesse di mora è indicata all'articolo nr. 7 del contratto, così convenuta: “Quando la parte mutuataria manchi all'esatto pagamento di quanto dovuto alle singole scadenze e quando il ritardo sia superiore ad un giorno, essa pagherà sopra tutte le somme scadute e non pagate un interesse di mora su base annua in misura pari al taso nominale annuo applicato alle singole rate scadute e non pagate, maggiorato di 2 (due) punti, dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento”. In altri termini, il tasso di mora alla stipula è pari al 5,65%, considerando il periodo di applicazione del tasso fisso, ed al 6,35% considerando il valore indicato per il successivo periodo disciplinato dal tasso variabile. Come illustrato al paragrafo 3.6, il DM del 27/06/06 contiene un espresso riferimento alla maggiorazione e conseguentemente lo scrivente ha confrontato il tasso di mora pattizio con la soglia maggiorata, (...) Entrambi i tassi di mora pattizi risultano inferiori alla soglia di usura (maggiorata) vigente alla stipula».
In merito alla dedotta improcedibilità, illegittimità ed inefficacia delle domande di intervento nella procedura esecutiva dell' . ON
Parte opponente ha dedotto che, successivamente al deposito del ricorso in opposizione, l'
[...]
aveva depositato due atti intervento, uno il 7.10.2019, in relazione ad ON una cartella per la quale era stata richiesta ed accordata una procedura di rateizzazione, ed un altro il 2.4.2020, relativo a cartella per la quale era stata rigettata la richiesta di rateizzazione con provvedimento ancora suscettibile di impugnazione. La doglianza è infondata. Risulta infatti dalla documentazione allegata dall' che l'istanza ON di rateizzazione in merito alla cartella n. 04120190012495932000, relativa all'atto di intervento del 7.10.2019 (v. doc. 1), è stata presentata in data 13.11.2019, quindi successivamente all'atto di intervento de quo, che risultata pertanto legittimo. Riguardo poi all'intervento effettuato con riferimento alla cartella n. 04120190029743788000 (doc. 4), l' ha documentato che la rateizzazione richiesta non era stata ON accolta, con preavviso di rigetto del 25.2.2020 (doc. n. 5), divenuto definitivo il 2.3.2020 (doc. n. 6) ovvero in data antecedente all'atto di intervento del 2.4.2020, che quindi deve parimenti ritenersi legittimo.
Spese di lite. In conclusione, quindi, parte opponente è risultata interamente soccombente. Il regime delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa, da individuarsi nel credito azionato, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, nei valori minimi in relazione a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 8869/2020 R.G., così provvede:
7 1) rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2) condanna parte opponente a rifondere alle parti opposte Parte_1 CP_1
e le spese del presente giudizio, che si
[...] Controparte_2 liquidano per ciascuno in € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali pari al quindici per cento, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti COLITTI, FREZZA e VACCARI, dichiaratisi antistatari;
3) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come liquidate con Parte_1 separato provvedimento del 26.2.2025.
Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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