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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 7713/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Piervincenzo Quattrocchi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/8/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo
Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 69%, riformando pertanto la valutazione espressa dalla 3° Commissione
Medico Legale per l'invalidità dell'ASP di Catania del 25.07.2023, ed escludendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Si rappresenta infine, che il quadro patologico patito dalla ricorrente non dà il diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L.
1 104/92, atteso che le patologie accertate non riducono l'autonomia personale della stessa
e non richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. I summenzionati requisiti devono essere riconosciuti dalla data di presentazione della domanda amministrativa e non sono soggetti alla strumento della revisione”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni di parte ricorrente.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di
2 invalidità civile ex lege 118/1971 (id est: avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma non sussistendo invece quelli necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 (id est: invalidità civile totale e impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana) e della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 (id est: avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%), nonché per essere dichiarata portatrice di handicap (id est: “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni”) in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa, escludendo invece quelli richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 e della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap (id est: “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni”) in situazione di gravità ex art. 3 co.
3 l. 104/1992.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Sclerosi sistemica con connettivite e interstiziopatia polmonare
e multiple bronchiectasie in soggetto affetto da ipertensione arteriosa e noduli tiroidei”), ha chiaramente concluso che “…Le suddette infermità, erano in parte presenti all'atto della domanda, in parte modificatesi in epoca successiva. Le stesse valutate con riferimento alle percentuali proposte dalle nuove tabelle connesse alla Legge in materia, producono alla sig.ra , a far data dall'epoca della Parte_1
presentazione della domanda (21.6.23) una invalidità comparabile al 75% e una condizione di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma 1 legge 104/92). Non sussistono le condizioni previste dalla legge 18/80. Considerata la possibile parziale emendabilità di talune riscontrate infermità, si ritiene opportuno una revisione nel mese di maggio 2026”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
3 Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
5. Atteso l'accoglimento solamente parziale del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
La restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, va posta a carico di parte resistente, disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro ulteriore dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza come in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
pone a carico dell' e in ragione della metà le spese di entrambe le fasi del CP_1
giudizio, che liquida nell'intero nella misura (non dimezzata) di € 3.864,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; compensa la restante parte;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 21 gennaio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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