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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 447 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.11.2024 e vertente
TRA
TT IN NI EP, rappresentato e difeso dall'avv. PESCOLLA GIANLUCA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta procura in atti;
INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. ERSILIA DI TILLO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 21/09/2023, il sig. TT IN NI EP adiva il Tribunale di Isernia per opporsi a:
- l'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del DM 30/1/2015 emesso dall'INPS in data 18.05.23, notificato a mezzo pec in pari data, anche quale atto conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 00001/2022 Cod. Reparto: IS109, emesso dalla Guardia di Finanza Gruppo Isernia, Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante in data 17.01.2022, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
- la nota di variazione del rapporto assicurativo INAIL del 21.12.22, anche quale atto conseguente del verbale unico di accertamento e notificazione n. 00001/2022 Cod. Reparto: IS109, emesso dalla Guardia di Finanza Gruppo Isernia, Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante in data 17.01.2022, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
- l'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del DM 30/1/2015 emesso dall'INAIL in data 18.05.23, notificato a mezzo pec in pari data, anche quale atto conseguente del verbale unico di accertamento e notificazione n. 00001/2022 Cod. Reparto: IS109, emesso dalla Guardia di Finanza Gruppo Isernia, Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante in data 17.01.2022, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Si costituivano in giudizio l'Inps e l'Inail, deducendo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, e in ogni caso l'infondatezza del ricorso. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 05.11.2024, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso è inammissibile. Gli atti compiuti dai due Istituti di previdenza sono inoppugnabili in radice, trattandosi di meri atti prodromici e infraprocedimentali, non suscettivi di arrecare alcuna lesione e a fronte dei quali il soggetto amministrato non è portatore di interesse ad agire rilevante ex art. 100 c.p.c. Senza alcun previo esperimento di ricorso in sede amministrativa, il ricorrente ha adito il Giudice del lavoro per ottenere una sentenza di accertamento della genuinità dell'appalto di fornitura di servizi intercorrente con la ditta IZ NO. Ebbene, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione e di recente ribadito (Corte di Cassazione – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11369), il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007). Già le Sezioni Unite della Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007). Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia (Cass. n. 32886 del 2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame, in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della Direzione Provinciale del Lavoro avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Questa Corte ha affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa, l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate. Non è pertinente il richiamo all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124 del 2004, secondo cui “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (…) per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili”. Tale norma individua nel verbale di accertamento soltanto una fonte di prova. Sono i fatti attraverso essi dimostrati – e non i verbali in quanto atti – a fondare le pretese della Pubblica Amministrazione esercitate su tale base. Dunque, pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo dell'INPS, da un lato, e le sanzioni amministrative, dall'altro, vi è un rapporto di autonomia. Le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha negato tra l'una e l'altra azione un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto). Il principio per cui tra la potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e gli obblighi derivanti al datore di lavoro in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia è stato anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha qualificato come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto). Gli stessi principi possono essere applicati al caso di specie, dove non viene impugnato un verbale di accertamento ma addirittura delle diffide a regolarizzare, atti ancora prodromici rispetto all'irrogazione di una sanzione.
2.1. Ancora, non è rilevante che, come osservato dal ricorrente, “la pendenza di poste debitorie a favore dell'INPS determina con immediato automatismo la posizione di irregolarità contributiva del soggetto interessato”, essendo altri gli strumenti eventualmente azionabili dall'interessato, e non il ricorso giurisdizionale: il verbale unico può essere impugnato, infatti, mediante scritti difensivi rivolti all'Inps o ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, se si tratta di sussistenza o qualificazione di rapporti di lavoro.
3. Data la pronuncia in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Isernia, il 08/01/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 447 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.11.2024 e vertente
TRA
TT IN NI EP, rappresentato e difeso dall'avv. PESCOLLA GIANLUCA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta procura in atti;
INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. ERSILIA DI TILLO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 21/09/2023, il sig. TT IN NI EP adiva il Tribunale di Isernia per opporsi a:
- l'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del DM 30/1/2015 emesso dall'INPS in data 18.05.23, notificato a mezzo pec in pari data, anche quale atto conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 00001/2022 Cod. Reparto: IS109, emesso dalla Guardia di Finanza Gruppo Isernia, Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante in data 17.01.2022, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
- la nota di variazione del rapporto assicurativo INAIL del 21.12.22, anche quale atto conseguente del verbale unico di accertamento e notificazione n. 00001/2022 Cod. Reparto: IS109, emesso dalla Guardia di Finanza Gruppo Isernia, Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante in data 17.01.2022, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
- l'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del DM 30/1/2015 emesso dall'INAIL in data 18.05.23, notificato a mezzo pec in pari data, anche quale atto conseguente del verbale unico di accertamento e notificazione n. 00001/2022 Cod. Reparto: IS109, emesso dalla Guardia di Finanza Gruppo Isernia, Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante in data 17.01.2022, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Si costituivano in giudizio l'Inps e l'Inail, deducendo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, e in ogni caso l'infondatezza del ricorso. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 05.11.2024, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso è inammissibile. Gli atti compiuti dai due Istituti di previdenza sono inoppugnabili in radice, trattandosi di meri atti prodromici e infraprocedimentali, non suscettivi di arrecare alcuna lesione e a fronte dei quali il soggetto amministrato non è portatore di interesse ad agire rilevante ex art. 100 c.p.c. Senza alcun previo esperimento di ricorso in sede amministrativa, il ricorrente ha adito il Giudice del lavoro per ottenere una sentenza di accertamento della genuinità dell'appalto di fornitura di servizi intercorrente con la ditta IZ NO. Ebbene, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione e di recente ribadito (Corte di Cassazione – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11369), il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007). Già le Sezioni Unite della Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007). Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia (Cass. n. 32886 del 2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame, in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della Direzione Provinciale del Lavoro avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Questa Corte ha affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa, l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate. Non è pertinente il richiamo all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124 del 2004, secondo cui “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (…) per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili”. Tale norma individua nel verbale di accertamento soltanto una fonte di prova. Sono i fatti attraverso essi dimostrati – e non i verbali in quanto atti – a fondare le pretese della Pubblica Amministrazione esercitate su tale base. Dunque, pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo dell'INPS, da un lato, e le sanzioni amministrative, dall'altro, vi è un rapporto di autonomia. Le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha negato tra l'una e l'altra azione un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto). Il principio per cui tra la potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e gli obblighi derivanti al datore di lavoro in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia è stato anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23045 del 2018, che ha qualificato come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto). Gli stessi principi possono essere applicati al caso di specie, dove non viene impugnato un verbale di accertamento ma addirittura delle diffide a regolarizzare, atti ancora prodromici rispetto all'irrogazione di una sanzione.
2.1. Ancora, non è rilevante che, come osservato dal ricorrente, “la pendenza di poste debitorie a favore dell'INPS determina con immediato automatismo la posizione di irregolarità contributiva del soggetto interessato”, essendo altri gli strumenti eventualmente azionabili dall'interessato, e non il ricorso giurisdizionale: il verbale unico può essere impugnato, infatti, mediante scritti difensivi rivolti all'Inps o ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, se si tratta di sussistenza o qualificazione di rapporti di lavoro.
3. Data la pronuncia in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Isernia, il 08/01/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio