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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23980/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI, elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETE LUIGI
OPPONENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTI DANIELE, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VICOLO DEI GRANARI 10/A 00186 ROMA presso il difensore avv. COSTI
DANIELE
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 c.p.c. e dichiarazione di inefficacia ex art 188 disp. att. c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c le Sig.re e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n° 7782/2022 del 03.05.2022, emesso nei confronti della società e notificato alle odierne opponenti, in qualità di socie Parte_3
illimitatamente responsabili, rispettivamente in data 27.03.2023 e 06.04.2023 , per Pt_2 Pt_1
ottenere il pagamento di un credito di euro 29.840,34, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di rimborso delle spese relative alla fornitura di energia elettrica sostenute da per consumi CP_2 pagina 1 di 5 effettuati da Le opponenti hanno rilevato l'illegittimità dell'ingiunzione chiedendone Parte_3
l'inefficacia, in quanto la società nei confronti della quale il decreto è stato emesso è estinta e la stessa non ha mai ricevuto la notifica dell'ingiunzione; sono poi state sollevate ulteriori questioni preliminari e di merito come da verbale indicato in epigrafe.
Si è costituita in giudizio opponendosi sotto vari profili all'avversa opposizione. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.07.2024.
*******
Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma, sollevata dalle opponenti, secondo le quali il comportamento posto in essere da CP_2
costituisce pratica commerciale scorretta e pertanto, ai sensi della L. 27/12, che ha esteso la tutela dei consumatori alle microimprese, il giudizio andava incardinato nel luogo dove le ricorrenti risiedono o al più ove la cessata impresa, aveva sede legale, ovvero presso il Tribunale di Padova. Parte_3
Invero, questo giudicante ritiene che l'emissione di fatture per ottenere il rimborso delle spese, sostenute per l'erogazione di energia elettrica, non integri una pratica commerciale scorretta, che, invece, per definizione è rappresentata da comportamenti che inducono o tendono ad indurre in errore il consumatore riguardo il prezzo, le caratteristiche o le modalità di utilizzo di un prodotto.
Pertanto si rammenta la normativa espressamente prevista in materia di competenza territoriale, e cioè gli artt. 18 e 19 c.p.c., che regolano quelli che sono definiti “fori generali” delle persone fisiche e delle persone giuridiche, stabilendo che la competenza è del tribunale del luogo ove il convenuto ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede legale. Tuttavia, in materia di obbligazioni, l'art. 20 c.p.c., sotto la rubrica “foro facoltativo”, recita espressamente: “per le cause relative a diritti di obbligazione
è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione…”.
A ben vedere, tale disciplina prevede la possibilità di scelta tra più uffici giudiziari, tutti ugualmente competenti per territorio, decisione che spetta, naturalmente, alla parte che in qualità di attrice dà avvio al processo e a cui il convenuto non può in alcun modo opporsi.
Il caso che ci occupa riguarda il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie, le quali, per espressa previsione legislativa (art. 1182 co. 3 c.c.), devono essere adempiute al domicilio del creditore.
Pertanto, aveva la possibilità di scegliere, oltre al foro generale, rappresentato dal foro di CP_2 residenza delle odierne opponenti, anche il foro facoltativo, coincidente con il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale, ovvero nella città di Roma.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.
pagina 2 di 5 Le opponenti hanno poi chiesto la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c., deducendo la nullità del procedimento monitorio in quanto l'ingiunzione non è mai stata notificata alla cessata società Parte_3
Nel caso che ci occupa, in effetti, il decreto ingiuntivo è stato emesso il 3.5.2022 quando la società era ormai estinta, perché cancellata dal Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2020: Parte_3
infatti, ha correttamente effettuato la notifica nei confronti delle odierne opponenti in CP_2
qualità di socie illimitatamente responsabili.
Pertanto, deve preliminarmente dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della società, in quanto costituisce orientamento costante della giurisprudenza che non può dirsi validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici.
Tuttavia, l'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone determina un fenomeno di tipo successorio ex art. 110 c.p.c., in forza del quale i rapporti obbligatori, facenti capo all'ente, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a seconda del regime giuridico a cui i debiti sociali erano soggetti "pendente societate". In questo caso, trattandosi di S.N.C., i soci rispondono, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente. (SS.UU.
6070/2013). Ne discende che il decreto ingiuntivo non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società ma, d'altro canto, il giudizio instaurato vale ad esporre gli opponenti ad ogni effetto, sostanziale e processuale, nascente dall'instaurazione del contraddittorio, con conseguente possibilità per il giudicante di accertare nel merito l'esistenza e la validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione.
Analoghe considerazioni valgono relativamente alla richiesta di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. per tardività della notifica.
Infatti il decreto è stato notificato alle odierne opponenti oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'eccezione, pur fondata, non esime tuttavia il giudice dalla valutazione del merito della pretesa creditoria.
E infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il pagina 3 di 5 potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza nel merito della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
La Suprema Corte ha statuito in merito: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione, da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire
l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.” (Cfr. tra le altre Cass. civ. VI sez., Ord.
N. 27062/2021).
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato e pertanto questo giudice, adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria, deve comunque decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Venendo quindi al merito, si ritiene che le pretese creditorie avanzate da siano fondate e CP_2
comprovate dalle fatture e dalle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, prodotte nel presente giudizio;
tali spese, in virtù del contratto di comodato tra ed avrebbero dovuto CP_2 Parte_3 essere sostenute da quest'ultima.
Infatti nel suddetto contratto, come confermato nel ricorso dalle stesse opponenti, era specificato che dall'anno 2014 le utenze relative a gas, luce e acqua erano a carico esclusivo della e che la Parte_3
comodante si impegnava ad effettuare la voltura delle utenze. La voltura è stata effettuata CP_2 nell'anno 2015 e, tuttavia, è indubbio che i consumi relativi all'energia elettrica dell'anno 2014 siano comunque a totale carico della comodataria, in qualità di gestore dell'impianto di distribuzione di carburante.
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione relativa a tali somme è infondata e deve essere rigettata.
Le odierne opponenti sostengono che in base alla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) alle spese dovute per il consumo di energia elettrica e di gas si applica la prescrizione biennale.
Ma nel caso di specie i costi per il consumo di energia elettrica sono stati sostenuti (prima del decorso del termine di prescrizione) da che tra l'altro, non avendo effettuato la voltura, era CP_2
l'intestataria principale dell'utenza. Tuttavia tali somme, in virtù del contratto di comodato, dovevano pagina 4 di 5 essere a carico della e pertanto il mancato pagamento delle utenze costituisce Parte_3
inadempimento contrattuale a cui si applica il regime di prescrizione ordinaria decennale.
Per i motivi illustrati, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente deve essere condannato a pagare all'opposto la somma di € 29.840,34, oltre interessi come da domanda monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le opponenti non vanno invece condannate alle spese relative al giudizio monitorio in virtù del principio enunciato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n. 27062/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
I) revoca il decreto ingiuntivo n. 7782/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 3.5.2022, e condanna le
Sig.re e , in qualità di socie illimitatamente responsabili della Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, a corrispondere ad la somma di € 29.840,34, oltre Parte_3 CP_2
interessi come da domanda monitoria;
II) condanna le Sig.re e , in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di che si quantificano in complessivi € 4.600,00 per compensi, oltre spese CP_2
generali, IVA, CPA come per legge.
Roma 9.1.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23980/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI, elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETE LUIGI
OPPONENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTI DANIELE, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VICOLO DEI GRANARI 10/A 00186 ROMA presso il difensore avv. COSTI
DANIELE
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 c.p.c. e dichiarazione di inefficacia ex art 188 disp. att. c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c le Sig.re e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n° 7782/2022 del 03.05.2022, emesso nei confronti della società e notificato alle odierne opponenti, in qualità di socie Parte_3
illimitatamente responsabili, rispettivamente in data 27.03.2023 e 06.04.2023 , per Pt_2 Pt_1
ottenere il pagamento di un credito di euro 29.840,34, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di rimborso delle spese relative alla fornitura di energia elettrica sostenute da per consumi CP_2 pagina 1 di 5 effettuati da Le opponenti hanno rilevato l'illegittimità dell'ingiunzione chiedendone Parte_3
l'inefficacia, in quanto la società nei confronti della quale il decreto è stato emesso è estinta e la stessa non ha mai ricevuto la notifica dell'ingiunzione; sono poi state sollevate ulteriori questioni preliminari e di merito come da verbale indicato in epigrafe.
Si è costituita in giudizio opponendosi sotto vari profili all'avversa opposizione. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.07.2024.
*******
Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma, sollevata dalle opponenti, secondo le quali il comportamento posto in essere da CP_2
costituisce pratica commerciale scorretta e pertanto, ai sensi della L. 27/12, che ha esteso la tutela dei consumatori alle microimprese, il giudizio andava incardinato nel luogo dove le ricorrenti risiedono o al più ove la cessata impresa, aveva sede legale, ovvero presso il Tribunale di Padova. Parte_3
Invero, questo giudicante ritiene che l'emissione di fatture per ottenere il rimborso delle spese, sostenute per l'erogazione di energia elettrica, non integri una pratica commerciale scorretta, che, invece, per definizione è rappresentata da comportamenti che inducono o tendono ad indurre in errore il consumatore riguardo il prezzo, le caratteristiche o le modalità di utilizzo di un prodotto.
Pertanto si rammenta la normativa espressamente prevista in materia di competenza territoriale, e cioè gli artt. 18 e 19 c.p.c., che regolano quelli che sono definiti “fori generali” delle persone fisiche e delle persone giuridiche, stabilendo che la competenza è del tribunale del luogo ove il convenuto ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede legale. Tuttavia, in materia di obbligazioni, l'art. 20 c.p.c., sotto la rubrica “foro facoltativo”, recita espressamente: “per le cause relative a diritti di obbligazione
è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione…”.
A ben vedere, tale disciplina prevede la possibilità di scelta tra più uffici giudiziari, tutti ugualmente competenti per territorio, decisione che spetta, naturalmente, alla parte che in qualità di attrice dà avvio al processo e a cui il convenuto non può in alcun modo opporsi.
Il caso che ci occupa riguarda il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie, le quali, per espressa previsione legislativa (art. 1182 co. 3 c.c.), devono essere adempiute al domicilio del creditore.
Pertanto, aveva la possibilità di scegliere, oltre al foro generale, rappresentato dal foro di CP_2 residenza delle odierne opponenti, anche il foro facoltativo, coincidente con il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale, ovvero nella città di Roma.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.
pagina 2 di 5 Le opponenti hanno poi chiesto la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c., deducendo la nullità del procedimento monitorio in quanto l'ingiunzione non è mai stata notificata alla cessata società Parte_3
Nel caso che ci occupa, in effetti, il decreto ingiuntivo è stato emesso il 3.5.2022 quando la società era ormai estinta, perché cancellata dal Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2020: Parte_3
infatti, ha correttamente effettuato la notifica nei confronti delle odierne opponenti in CP_2
qualità di socie illimitatamente responsabili.
Pertanto, deve preliminarmente dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della società, in quanto costituisce orientamento costante della giurisprudenza che non può dirsi validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici.
Tuttavia, l'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone determina un fenomeno di tipo successorio ex art. 110 c.p.c., in forza del quale i rapporti obbligatori, facenti capo all'ente, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a seconda del regime giuridico a cui i debiti sociali erano soggetti "pendente societate". In questo caso, trattandosi di S.N.C., i soci rispondono, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente. (SS.UU.
6070/2013). Ne discende che il decreto ingiuntivo non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società ma, d'altro canto, il giudizio instaurato vale ad esporre gli opponenti ad ogni effetto, sostanziale e processuale, nascente dall'instaurazione del contraddittorio, con conseguente possibilità per il giudicante di accertare nel merito l'esistenza e la validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione.
Analoghe considerazioni valgono relativamente alla richiesta di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. per tardività della notifica.
Infatti il decreto è stato notificato alle odierne opponenti oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'eccezione, pur fondata, non esime tuttavia il giudice dalla valutazione del merito della pretesa creditoria.
E infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il pagina 3 di 5 potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza nel merito della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
La Suprema Corte ha statuito in merito: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione, da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire
l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.” (Cfr. tra le altre Cass. civ. VI sez., Ord.
N. 27062/2021).
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato e pertanto questo giudice, adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria, deve comunque decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Venendo quindi al merito, si ritiene che le pretese creditorie avanzate da siano fondate e CP_2
comprovate dalle fatture e dalle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, prodotte nel presente giudizio;
tali spese, in virtù del contratto di comodato tra ed avrebbero dovuto CP_2 Parte_3 essere sostenute da quest'ultima.
Infatti nel suddetto contratto, come confermato nel ricorso dalle stesse opponenti, era specificato che dall'anno 2014 le utenze relative a gas, luce e acqua erano a carico esclusivo della e che la Parte_3
comodante si impegnava ad effettuare la voltura delle utenze. La voltura è stata effettuata CP_2 nell'anno 2015 e, tuttavia, è indubbio che i consumi relativi all'energia elettrica dell'anno 2014 siano comunque a totale carico della comodataria, in qualità di gestore dell'impianto di distribuzione di carburante.
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione relativa a tali somme è infondata e deve essere rigettata.
Le odierne opponenti sostengono che in base alla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) alle spese dovute per il consumo di energia elettrica e di gas si applica la prescrizione biennale.
Ma nel caso di specie i costi per il consumo di energia elettrica sono stati sostenuti (prima del decorso del termine di prescrizione) da che tra l'altro, non avendo effettuato la voltura, era CP_2
l'intestataria principale dell'utenza. Tuttavia tali somme, in virtù del contratto di comodato, dovevano pagina 4 di 5 essere a carico della e pertanto il mancato pagamento delle utenze costituisce Parte_3
inadempimento contrattuale a cui si applica il regime di prescrizione ordinaria decennale.
Per i motivi illustrati, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente deve essere condannato a pagare all'opposto la somma di € 29.840,34, oltre interessi come da domanda monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le opponenti non vanno invece condannate alle spese relative al giudizio monitorio in virtù del principio enunciato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n. 27062/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
I) revoca il decreto ingiuntivo n. 7782/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 3.5.2022, e condanna le
Sig.re e , in qualità di socie illimitatamente responsabili della Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, a corrispondere ad la somma di € 29.840,34, oltre Parte_3 CP_2
interessi come da domanda monitoria;
II) condanna le Sig.re e , in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di che si quantificano in complessivi € 4.600,00 per compensi, oltre spese CP_2
generali, IVA, CPA come per legge.
Roma 9.1.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
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