Sentenza 31 maggio 1996
Massime • 2
L'esclusione della punibilità, sancita nel primo capoverso dell'art. 49 cod. pen., per l'ipotesi della presenza del cosiddetto agente provocatore, deve necessariamente supporre la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dallo stimolo istigatore dello stesso soggetto, e non può conseguentemente ritenersi ammissibile quando trattasi di determinazione proveniente anche da attività ai soggetti diversi dall'agente provocatore.
In materia di intercettazioni telefoniche, l'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., stabilisce che le operazioni di intercettazione telefonica possono essere eseguite, previo provvedimento motivato del pubblico ministero, mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria quando quelli esistenti presso le Procure risultino "insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza". Quanto alla valutazione da parte del pubblico ministero circa la inidoneità dei propri impianti all'uso designato, a nulla rileva la teorica previsione dell'obbligo di dotazione di impianti siffattamente idonei negli stessi uffici, servendo difatti la prevista facoltà derogatoria, del resto rigorosamente circoscritta dalla legge, proprio al superamento di deficienze tecniche del genere, in vista delle imperative e pressanti necessità di ordine pubblico, così come a nulla rileva la teorica possibilità - specie se emersa solo in un secondo momento - dell'eventuale raggiungimento del medesimo risultato a mezzo di opportune innovazioni tecniche: quella di cui bisogna tener conto è la situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che le operazioni di intercettazioni vengano eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti presso il suo ufficio per la ritenuta inidoneità di questi ultimi e per la esistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/1996, n. 9370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9370 |
| Data del deposito : | 31 maggio 1996 |
Testo completo
* 93 7 0
I TALIANAREPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CASSAZIONESUPREMA DI LA CORTE
Udienza pubblica SEZIONE I° PENALE
del 31.5.1996 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VALIANTE Mario Presidente
" SCHIAVOTTI Mario Consigliere Sentenza 1.
n. 724 2. " FAZZIOLI RD "
3. " MOCALI PI 11
Reg. Gen. 4 MABELLINI NN CURTE SERIES SSAZIONE
UFFIC COPIE n. 11102/96 ha pronunciato la seguente Richiesta studio Azzeri SENTENZA par diritti L. Fre sui ricorsi proposti da 128 1939
IL CELLIERE 1) ID UG, n. il 2.11.1958; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 2) ID SE, n. il 10.3.1960;
Rilasciata copia studio 3) ZA IC, n. il 18.12.1944; re al SIG. 34.000 per diritti 11 29 OTT 1996 4) ON ON, n. il 25.7.1955;
IL CANCELLIERE
$) ED Gaspare, n. il 27.9.1942;
400 com e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5) AGOSTA MA, n. il 1.7.1963; UFFICIO COPIE ***
Richiesta copia studio 7) AGOSTA TO, n. il 23.7.1953; day Sig MAZZA B) TROVATO LF, n. il 24.3.1955; per diritti L. 34000 il -8 GEN. 1997 CELLIERE 9) OB BI, n. il 7.10.1962; CORTE SUPREM DI CASSAZION IL
10) RI UG, n. il 18.9.1952; CORE CAR copia, studio Kroph (11) CA TO, n. il 16.9.1938; Riches
134000 il 15 SEI, 1997' 12) NO AN, n. il 1.1.1948;
IL CANCELLIERE
14 TA AN, n. il 16.8.1936;
avverso la sentenza in data 27.9.1995 della Corte
di Appello di Milano '
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. M.
Schiavotti,
Udito il Pubblico Ministero nella persona del
S P.G. dr. A. Ferraro che ha concluso per il riget-
to del ricorso;
Uditi i difensori avv. M. Gallo, avv. G. Gianzi, avv. Scamarcio, avv. Daluiso, avv. Pisanti, che
LIRE 5000 concludono per l'accoglimento dei ricorsi; non CANCERIA
comparsi gli altri difensori;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Sulla base di collaborazione offerta,
Verso la metà del mese di marzo 1991, da tale
VE AN alla Autorità di polizia giudizia-
ria di Genova, ed attuata in prosieguo di tempo,
con la combinata e collaterale predisposizione ed esecuzione di imponente e sincrona attività inve- AE028404 stigativa, portata avanti sino al giugno 1992 (con
RF028403 servizi di pedinamento, di riprese fotografiche e RE0284023 cinematografiche, di intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate dalla competente autorità
AE028 giudiziaria), era possibile accertare, come poi si
2 riteneva nei susseguenti giudizi di merito, la
costituzione di associazione diretta all'importa- zione di sostanze stupefacenti da Paesi del sud
America (capo A), nonchè l'effettiva, duplice impor-
tazione di pasta di cocaina da tali luoghi, la
prima perfezionata il 3 settembre 1991 (саро C
della rubrica), la seconda ai primi del giugno 1992
(capo E della rubrica). Sempre con la collaborazio-
ne del VE, agente come «infiltrato»> nel gruppo dei responsabili, ed in tale qualità addi-
rittura impegnatosi in attività di raffinazione
della pasta di coca, nonchè di altro collaboratore,
a nome di Selva Bonino IO, era possibile individuare i protagonisti della complessa inizia-
delittuosa, individuati in gran parte negli tiva attuali ricorrenti, ed in altri non presenti in
questo processo. In particolare, ai due AT, al
LE, al ON, al EF, ed GO Marcel-
lo, al RO, al RI, al CA, al Palmi-
al VA, ad AM Luciano, nonchè adsano, altri soggetti (non interessati, come l'Arcamone, al presente giudizio di Cassazione) erano conse-
guentemente ascritti il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti,
3 di cui al predetto capo A, ai sensi dell'art. 74,
III, IV, del D.P.R. n. 309/90, edcommi I, II, inoltre i reati inerenti ai due fatti di imposta-
zione, di cui ai capi C ed E, rubricati ai sensi
degli art. 73, I° e VI° co. 80 I co. lett. b e II°
co. dello stesso D.P.R..
Con sentenza del 2.11.1994, il Tribunale i Milano
e dich dichiarava i primi dieci imputati summenzionati
'
☛ AM colpevoli dell'ascritto reato associati- VO, esclusa l'aggravante di cui al co. IV del
precitato art. 74, ed ancora gli stessi GO
MA, AM, CA, AT UG,
EF, LE del reato sub C, nonchè l'Arca-
mone, il RI, il CA, i due AT,
EF, LE, LM e ON dal reato sub
E; TO colpevoledichiarava altresì GO
dell'ascritto reato di cui al capo F (art. 73, 80 D.P.R. n. 309/90) concernente l'acquisto e la
detenzione di 2 kg. di cocaina, nonchè la cessione di medesima sostanza per il valore di £.
150.000.000, lo IN del reato di cui al relativocapo G (art. 73 I° co. D.P.R. succitato)
alla detenzione ed all'offerta in vendita a Fidan-
TI SE di imprecisato, ma considerevole
quantitativo di cocaina, il TA dei reati di cui ai capi Le M, concernenti rispettivamente la
detenzione e la vendita di 256 gr. di cocaina, e di kg. 1,90 di hashish.
A ciascuno dei condannati era inflitta pena ritenuta di giustizia, il cui dettaglio è qui superfluo. Da altri capi gli imputati erano invece
assolti, mentre il VA era giudicato colpevole del gradato reato ex art. 378 c.p..
Ritenuti i fatti come consumati sino al
giugno 1992, il Tribunale basava le decisioni assunte sulle dichiarazioni dei collaboratori
VE e VA NI, sulle relazioni di servi- zio degli agenti operanti, nonchè sull'avvenuto
sequestro di circa kg. 13 di cocaina pura al 90%, verosimile compendio della seconda importazione,
travata in Olda Val Talaggio, ed ancora, come
delle ampie detto, sui verbali e trascrizioni intercettazioni telefoniche ed ambientali e sui moneur one avverso la senten servizi foto cinematografica, aventi prevalentemen- deite ad oggetto i movimenti e le frequentazioni soggetti allora indagati. Il primo giudice credeva,
così, di stabilire l'esistenza di iniziale nucleo
di associati, composto dal LE, dal VA Boni-
no, dal VE e da tale Termine Franco, pure estraneo a questo giudizio, che si era rivolto, per
5 finanziamento necessario per la progettata importazione di pasta di cocaina, al «gruppo FI
ridanseel, capeggiati da TI»>, capeggistaude
(almeno sino al suo arresto AT UG
avvenuto nel gennaio 1992 per altre vicende) e poi da AT SE e dal ON, con la partecipa-
zione del EF, dell'AM, del Cangelo-
si, del RO, del RI e di GO MA,
con compiti vari e distribuiti.
Sulle stesse basi, il Tribunale individua-
Iva altresì gli imputati concorrenti nelle due
importazioni accertate, ovvero in una di esse,
definendo, poi, le posizioni minori (GO Salva- tore per il solo capo F, lo IN per solo
capo G, il TA per i capi L e M). 2. Sugli appello proposti dagli imputati condannati (che sono, poi, gli attuali ricorrenti,
eccezione fatta per l'AM, che non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di secondo grado), AN
ha provveduto la Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, sostanzialmente confermativa
di quella del Tribunale, salvo diminuzioni di peną,
accordate agli appellanti diversi dal Cammarata,
dal CA, dai due AT e dal ON.
Previo generalizzato richiamo alle consi-
6 L
derazioni del primo giudice, che esplicitamente dichiarava di condividere, dopo il riesame imposto dalle avverse censure, la Corte milanese affermava,
sui temi di interesse comune variamente sollevati:
2.1. che non possono essere nutriti dubbi
sulla attendibità dei due collaboratori, del resto
operanti in sincronia alle parallele attività di
polizia, che ne costituivano riscontro pressochè
quotidiano, come esaurientemente dimostrato nelle anche pagg. 20-31 della prima sentenza, contenenti rieditate ampia confutazione delle censure poi richiamate in
appello;
2.2. che la leggibilità e la utilizzabili-
tà delle dichiarazioni rese dagli stessi agli organi inquirenti nella fase delle indagini preli-
minari (avendo essi dichiarato nel successivo
dibattimento di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, in quanto imputati in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.), dovevano ritenersi legittime alla luce della sentenza n. 254/92 della
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incosti-
tuzionalità dell'art. 513 II° co. c.p.p., nella si «parte in cui non consente espressamente che
lettura delle dichiarazioni possa dare rese in procedimento connesso»> (sic in dall'imputato
7 sentenza); e che bene aveva fatto, pertanto, il
Tribunale ad attenersi a tale principio, non poten-
do attribuirsi alla citata sentenza, contrariamente alle istanze degli appellanti, secondo cui le
sentenze della Corte Costituzionale debbono essere solo abrogative delle norme ritenute incostituzio-
nali, senza pretesa di legiferazione indiretta la
sola valenza di monito al legislatore per colmare
il vuoto legislativo determinato dalla pronuncia, e quindi sprovvisto di cogenza immediata per il
how giudice ordinario, iscrivendosi, difatti, nella sua ristretta categoria delle sentenze c.d. "additive-
manipolative, ovvero «interpretative di accoglimen-
to», la cui ortodossia costituzionale è stata
recepita in dottrina e nella giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, trattandosi, in veri-
tà, di decisioni che, al di là della apparenza di
creazione del diritto, valgono soltanto alla rico-
struzione di ciò che è già presente nei principi generali dell'ordinamento v nello stesso dettato
costituzionale, almeno allo stato latente, il che
porta ad escludere, in tali casi, la ipotizzabilità
di un conflitto di attribuzioni;
2.3. che strettamente correlata alla precedente è da intendersi la considerazione per
8 rivestito la qualità di imputats in procedimentsly
√ connesso, ai () adobe. cui il VE ha effettivamente sensi dell'art. 210 c.p.p., per essere stato effet- tivamente sottoposto ad indagini preliminari per
gli stessi fatti da lui rivelati a carico degli conclusesi con provvedimento dialtri, indagini archiviazione;
2.4. che le generalizzate eccezioni di ai sensi dell'art. 211 I° CO. inutilizzabilità, ambien-dello stesso codice, delle intercettazioni installatitali eseguite non a mezzo di impianti nella Procura della Repubblica di Milano, bensì con impianti propri della polizia giudiziaria proceden- te, non potevano essere condivise, come già aveva
ritenuto il Tribunale, non sussistendo la dedotta
violazione dell'art. 268 n. 3, per avere il P. M.
espressamente autorizzato, sussistendone le condi-
zioni, l'uso degli impianti della polizia, e ciò
con suo decreto del 13.11.1991, non valendo in contrario, quanto al profilo della attestata inida neità degli impianti della procura alla ricezione
di tale tipo di intercettazioni, la teorica possi-
bilità di ricezione con sistema di interconnessione con la sede di ascolto sita negli uffici della p.g.
(possibilità affermata con memoria di parte,) senza contestuale indicazione degli accorgimenti tecnici
9 comunque espletandi, allo scopo, nella sala di
ascolto della Procura;
2.5. che l'affermata sussistenza del reato associativo, nelle modalità contestate, doveva ritenersi certa alla stregua dell'ampia e documen-
tata analisi fattane nella sentenza di primo grado,
nutrita di elementi storico-ricostruttivi tratti da fonti plurime, deponenti per la già menzionata esistenza di un polo originario di persone (il
Termine, il LE, il VE, il VA NI)
unite dal programma di dar vita ad uno stabile
canale di rifornimento di cocaina dall'America del
G Sud, e poi avvicinatesi, per necessità di finanzia-
menti al gruppo AT, su suggerimento dello
stesso LE, così ottenendo l'intervento finan-
ziario di AT UG, che dava adito alla
prima importazione di pasta cocaina ed alla cemen-
tazione conseguente di unico polo di interessi
ovviamente diramatosi in articolazionispecifici,
strumentali ed in incombenze a queste connesse,
correlate a ciascuno dei momenti della avviata operazione (reperimento della sostanza, importazio-
ne in Italia, stoccaggio in locali sicuri, lavora-
zione in edificio attrezzato, successivo smercio,
ripartizione degli utili, reinvestimenti per altre
10 importazioni) ed in definitiva idonee alla illimi- tata ripetizione di consimili iniziative;
da qui,
L necessita, una orchestrata suddivisione di compiti, con equicentro -per le riunioni di comune
interesse- in locale commerciale, denominato
«Autobolique», pertinente ai AT, ove fre-
quentemente gli associati erano notati, fotografati e cinefotografati dalle forze di polizia, ovvero
nel ristorante «Blue Marlin», apparentemente gesti-
to dal EF, ma in realtà appartenente allo stesso gruppo, al pari del garage Seat, pure fre-
quentato dalle stesse persone e ritenuto luogo di scarico, di deposito e di spaccio di stupefacenti;
e ad analoga funzione era destinato altro garage,
\gestito dal LM, che ne doveva poi ammettere
automezzi l'utilizzazione quale fidato ricovero di della banda, verosimilmente coinvolti, egli come stesso aveva capito, in traffici di stupefacenti,
ricevendo in corrispettivo cospicui compensi
New a i locali menzionati ed in altri ancora,
sempre assiduamente frequentati dai soggetti indi- cati dal VE quali partecipi al sodalizio,
erano appunto effettuate le intercettazioni ambien-
tali, che, oltre a significare il comune interessa-
mento alle iniziative in corso per le cospicue
11 importazioni di coca, erano lette dai giudici del
merito quali riscontri dell'intesa solidale stabi- litasi tra gli associati nominati ed i portatori dell'originario progetto di creazione di un canale
di rifornimento dal Sud America, intesa appunto confluita in complessa organizzazione destinata durata non predeterminata, provvista di idonee
:
strutture e di mezzi finanziari adeguati, irrobu-
dall'ingresso stita in misura determinante nell' «affare» del preesistente gruppo AT,, a
nulla rilevando che, anteriormente, a questo stesso mai fosse stato contestato il delitto di associa-
zione per delinquere. 2.6. che non poteva configurarsi nella
fattispecie figura di «reato impossibile» ai sensi
dell'art. 49 c.p., in relazione alla costante presenza ed all'attiva partecipazione ai fatti del
VE, contemporaneamente collegato ai servizi
accertativi e di controllo svolti, di pari passove dalle forze di polizia giudiziaria, trattandosi
comunque di reati compiutamente realizTI dai
responsabili, a nulla rilevando la «quaestio» della punibilità per gli stessi fatti anche dell'infil-
trato -agente provocatore-. 2.7. Esaurite in tal modo le valutazioni
12
1. di comune rilevanza per la totalità, o quasi, degli appellanti, la Corte considerava ancora, sui punti di interesse individuale, sollevati dai singoli impugnanti, che:
2.7.1. per GO MA, la sua parte-
cipazione la riconosciuta associazione poteva
dedursi, oltrechè dalla precedente appartenenza al
gruppo AT, dall'interessato spiegato a
seguito dell'importazione della prima partita di
pasta di coca (nascosta in cassette di frutta
interinalmente depositate nel ristorante «Blue
Marlin»), da lui poi trasportata, unitamente
all'AM, sino ad una villetta, sita in Olda val Taleggio, luogo scelto per la raffinazione
proprio dal VE, che provvide poi all'incom-
benza con la collaborazione degli imputati: mosse
tutte seguite dalla polizia, che ne constat
frequenti accessi nello stesso luogo nei giorni successivi, confermativi di legame associativo,
conclamato poi dall'arresto, unitamente a AT
UG, avvenuto il 15.1.1992, in altro «COVO>>>,
Palombino 6,
.n uso al clan, sito in Milano, via armi, e da ove erano rinvenuti stupefacenti ed annotazioni rintracciate sul brogliaccio tenuto dal
VA NI, indicante nell'GO uno dei benefi-
13 ciari del ricavato della vendita della droga impor-
tata;
2.7.2. per TA TO, la prova del
reato di cui capo F proveniva dal tenore inequivoco della intercettazione (ambientale) di conversazione tira di lui e AT SE, avvenuta il
28.3.1992 all'interno dell'Autobotique, nella quale il primo parlava esplicitamente di operato acquisto di due chilogrammi di cocaina;
2.7.3. per RI UG, la sua parte-
cipazione alla ravvisata associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 ( già attestata da pregressa militanza nel clan AT, unitamente al Pone,
essendo stati entrambi tratti in arresto in Brasile
e trovati in possesso di falsi passaporti, del tutto analoghi a quelli, di eguale provenienza illecita, trovato in possesso di AT NO,
«capostipite>> della famiglia) e confermata dalle
parole del VE, doveva puntualmente trärsi da
conversazione con AT SE, nella quale costui lo informava dell'imminente arrivo di 15
chili di cocaina, e dal comune progetto di rinveni-
mento del relativo ricavato, nonchè dai frequenti contatti mantenuti dall'appellante, nel successivo
giorno 29 maggio 1972, antecedente di 24 ore quello
14 dell'effettivo giungere della «merce», con altri
membri della banda;
2.7.4. per TA AN, in relazione
ai reati di cui ai capi L e M, che i fatti inerenti alle imputazioni derivavano da osservazioni dirette eseguite da personale della polizia, incaricato del suo pedinamento, riproducenti quasi fotograficamen-
te le sequenze delle mosse dell'imputato, concluse- si con atti di cessione dello stupefacente, imme-
diatamente dopo ritrovato in possesso dei soggetti
(tale CA CO, nel primo episodio, e tale
UN ME e PP AN, nel secondo) che con lui si erano intrattenuti solo poco prima per la consegna materiale dei compendi;
2.7.5. per CA TO, la sua
partecipazione all'associazione costituita ad hoc
(con provenienza da quella preesistente facente
capo ai nipoti AT), e contraddistinta da
specifici compiti nello smercio dello stupefacente,
potevasi desumere non solo dalle parole del Verone-
se e del VA NI (il primo aveva riferito, tra dall'imputato altro, di avere ricevuto complimenti fornita), ma per l'ottima qualità della «merce>>
1
deldall'accertata sua presenza nell'Autobotique,,
nipote SE (AT) e della partecipazione
15 a discussione ivi sorta tra altri affiliati sulla convenienza di dar corso anche alla seconda impor-
tazione, per essere nel frattempo affiorati sospet-
ti sulla persona dello stesso VE, dibattito conclusosi con la decisione di procederecomunque oltre nella progettata intrapresa, deponendo ancora a carico del soggetto la constatata frequentazione,
fira l'altro, della cascina Bentivoglio, ove pure si procedeva alla raffinazione della pasta di coca.
2.7.6 per AT SE, relativamen-
te ai capi A e E, la sua preminente partecipazione al gruppo omonimo, da lui capeggiato unitamente al
fratello UG, al ON, al LE, ed anzi
|'accresciuto ruolo a seguito dell'arresto del congiunto, avvenuto nel gennaio 1992, trovavano riscontro, oltrechè nelle parole dei collaboratori,
hei risultati dalla stretta sorveglianza, visiva e
auditiva, esercitata dalla polizia giudiziaria specie sul locale «Autobotique», di sua proprietà e fungente da quartier generale dell'associazione, difatti divenuto luogo di frequentazione quasi quotidiana da parte dei soggetti affiliati, i cui
compromettenti discorsi erano al contempo captati svelanti il ruolo con le note intercettazioni,
egemonico da lui assunto specie in decisamente
16 vista della seconda importazione;
2.7.8. per AT UG, relativa-
mente ai reati di cui ai capi A, C, E, valevano
considerazioni analoghe a quelle formulate per il
fratello, in quanto primo finanziatore del program-
ma di importazioni ed attivo organizzatore della
complessa trama sottostante, fra l'altro con la
messa a disposizione di uomini e mezzi del proprio organico (almeno sino alla data dell'arresto,
compiuto nel covo di via Monte significativamente
Palombino, con il contestuale rinvenimento di armi
droga), così confermando, nei fatti, la qualità
di vertice del «gruppo AT», espressione,
questa da intendersi non come vuota locuzione retorica, ma quale sintetica rappresentazione di un apparato delinquenziale, stabilmente volto alla
commissione di reati;
2.7.9 per EF Gaspare, condannato
i reati di cui ai capi A, C, E, la partecipa- per zione all'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/90
era provata, oltrechè dalla pregressa militanza nel nella ge-«gruppo AT», dall'interessamento stione del ristorante «Blue Martin'>, anche questo abituale luogo di incontro del sodalizio, cui di
fatto apparteneva, ed usato quale locale di deposi-
17 to provvisorio della pasta di cocă importata nella
prima occasione (occultata in cassette di frutta),
come emerso dalle parole del VE e dai servizi di sorveglianza della polizia;
per la seconda
importazione, inoltre, egli aveva assunto il ruolo
di gestore dei necessari flussi finanziari, sino a
quel momento ricoperto dal Selva NI, così
ponendo in atto, complessivamente, condotte agevol-
mente assumibili nel quadro della adesione al
rapporto associativo con gli altri affiliati;
2.7.10. per LE IC, raggiunto da
conforme condanna, la partecipazione al gruppo associato, in posizione eminente, era provata,
4 secondo le, ancora una volta, concordi rivelazioni
del Veronese o VA NI, dal suo attivarsi,
unitamente al Termine ed al medesimo VE, per la creazione di duraturo tramite con paesi del Sud
America ai fini dell'introduzione in Italia di pasta di cocaina, assumendo di fatto la direzione delle operazioni dopo il ferimento del Termine in un attentato, e stabilendo poi gli opportuni con-
tratti con i AT per ottener adeguati finan-
ziamenti e l'appoggio della loro esistente struttu-
ra in uomini e mezzi, recandosi poi personalmente nei luoghi di produzione della merce e fra l'altro
18 manifestando al AT (SE), nel corso di
conversazione intercettata, preoccupazione per il
buon andamento delle cose, in relazione alla secon-
da importazione, nella quale aveva impegnato anche personale e cospicuo capitale;
a nulla rilevando
-ha aggiunto la Corte- che egli ignorasse, secondo collaboratori, l'ubicazione dei luoghi in cui la
droga era raffinata, dovendosi tener conto della
ripartizione dei compiti in seno al gruppo;
2.7.11. per LM AN (condannato per capi A E), gestore di autocarrozzeria, da lui confessatamente posta a disposizione della organiz-
zazione, dietro cospicuo compenso, per il ricovero
di automezzi verosimilmente coinvolti in operazione illecita, la partecipazione al vincolo associativo
lè stata desunta, oltre che da tali fatti, dal suo giungere, a bordo di un furgone, nella località
Olda Val Taleggio, in cui si procedeva alla raffi-
gurazione della droga (il viaggio era stato seguito dalla polizia) e dalle domande da lui rivolte al
VE -come da questo poi riferite- sulla quali-
tà della droga, avendo anche provveduto, con altri,
al trasporto in sito delle attrezzature necessarie;
2.7.12.per ON TO, condannato per i
di cui ai capi A, E, la documentata, proce- reati
19 dente affiliazione al gruppo AT (si ricorda
l'episodio del suo arresto in Brasile, unitamente
al RI, con documenti falsi, analoghi a quello trovato in possesso di AT NO) era stata l'occasione favorevole, come riferito dal VE,
per l'inserimento nell'associazione costituita per l'importazione della droga, venendo presentato al
collaboratore, come proprio socio, dal Fidanzati
UG, a dimostrazione ed attestazione della comune. adesione al nuovo «affare», nel cui ambito
l'imputato doveva rivestire, sempre secondo il
VE, compito direttivo essenziale, specie dopo l'arresto del predetto AT, mantenendo i
contatti con l'altro AT, procurando la collaborazione del LM, scegliendo i luoghi adatti per la raffinazione (scortavi dalla
polizia), consigliando per qualsiasi cosa gli altri associati, partecipando, come da queste intercetta-
a riunioni di gruppo nell' Autobatique del zioni,
AT, ed in particolare a quella, molto impor-
tante, del 6 febbraio 1992;
2.7.13.per RO BI, condannato per i reati di cui ai capi A ed E, la partecipazione dell'associazione era desumibile, come già rilevato dal primo giudice, dalla frequentazione assidua
20 dell'Autobotique del AT, dall'intervento in
conversazioni aventi ad oggetto le attività delit-
tuose in corso, dalla perfetta e confidenziale dei relativi problemi, dal linguaggio conoscenza assai cauto usato in conversazioni intercettate,
manifestati anche il timore di captazioni da parte della polizia, della manifestata disponibilità del controllo della persona del VE, quando affio-
rarono sospetti sul conto di costui, e, in defini-
tiva, del complesso delle relazioni intersoggettive così emerse, univocamente significative, senza
Ц possibilità di alternative spiegazioni, di piena adesione al rapporto associativo e dello svolgimen-
in tale ambito, di funzioni di raccordo sempreto,
utili.
2.7.14 per IN SC, condan-
hato per il solo capo G, in relazione alla vendita
AT SE di quantitativo imprecisato,
__ ma forte, di cocaina (fatto contestato secondo la
Corte in modo da renderne ben comprensibile il donde il rigetto della eccezione di contenuto,
dell'accusa), la prova derivava da genericità
intercettata conversazione, da lui avuta il negata23.3.1992 con il predetto AT, invano dalla parte in ordine all'ascrittogli ruolo di
21
1 interlocutore, invece dimostrato dall'uso, in essa, '
assiduadi prenome Franco, a lui proprio, e dalla frequentazione con il AT medesimo, e signi-
ficativa, nel suo sostanziale contenuto, di accordi fra i due per il passaggio dall'uno (IN) all'altro (AT) di rilevante partita di
droga, equivalente, per valore, alle forti somme
menzionate quali corrispettivo dell'operazione.
2.7.15per VA LF, condannato in
primo grado solo per favoreggiamento personale
-così derubricata la contestata partecipazione all'associazione di cui al capo A- la prova del
fatto (aver fatto pressioni sulla proprietaria dell'appartamento di via Palombino, in cui Fidanza-
ti UG era stato arrestato, perchè dichiaras- se all'A. G. di averlo locato a tale AR e di sconoscere lo stesso AT) si desumeva
dagli atti, non comportando peraltro l'avvenuta
modifica dell accusa difetto di correlazione ri-
spetto alla iniziale contestazione, essendone stata variata la sola giuridica qualificazione. 3. Avverso la sentenza di appello hanno
proposto impugnazioni i ricorrenti in epigrafe, con censure e motivazioni che, sui temi di comune
interesse, sono state così rappresentate:
22 3.1.violazione dell'art. 49 c.p. e difetto di motivazione, per reietta qualificazione, da
parte del giudice, dei fatti ascritti quali reati
impossibili⟫> per la incontestabile partecipazione diretta e determinante del VE, in funzione di provocatore, con ruolo fondamentale sul agente dell'istigazione, rilevando in materia non piano già la considerazione dell'effettiva realizzazione
degli eventi, come enunciata dalla Corte milanese,
bensì l'incidenza eziologica del contributo prima-
rio dello stesso VE (vedasi, in particolare,
il ricorso di GO MA);
3.2.violazione dell'art. 192 I, II, III
co. c.p.p. e difetto di motivazione sul punto della stimata attendibilità dei collaboratori di giusti-
zia, senza previa verifica della loro attendibilità
intrinseca, necessario passaggio motivazionale,
avendo il giudice di appello fatto sostanzialmente
rinvio alle giustificazioni di quello precedente, J 5.2 "
rigettando apoditticamente, anche su questo tema,
gli argomenti introdotti negli atti di appello che,
per analitica formulazione e per specifica indivi-
duazione delle imprecisioni, delle discrasie, delle falsità di tali fonti, avrebbero richiesto corri-
confutazioni, specie nel palese difettospondenti
23 di riscontri oggettivi, non essendosi proceduto nè a sequestri, nè ad accertamenti di eguale valore, alla prima importazione,+almeno relativamente rimanendo comunque dubbia la riferibilità della partita sequestrata, ed essendo, perciò, la stessa
materialità dei fatti legata al solo racconto
fattone dai due collaboratori, eretti a metro
esegetico degli avvenimento, percepiti ab extrinse- ca (e cioè dagli organi inquirenti) bensì con
riprese fotografiche O cinematografiche, о con
servizi parimenti visivi, tuttavia inidonei a
svelare il reale contenuto e le finalità, anche per la dubbiezza interpretativa delle inerenti risul-
tanze;
3.3. violazione dell'art. 513 II° C.
c.p.p., per essersi proceduto, nel dibattimento di grado, alla lettura delle dichiarazioni rese о
dagli stessi collaboratori, nel corso delle indagi-
ni preliminari, al P. M. o alla polizia giudizia–
ria, avendo essi dichiarato, quali persone esamina-
Ite ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice di penale (perchè imputate in procedimentoprocedura connesso), di volersi avvalere della facoltà di non rispondere: dichiarazioni, dunque, lette ed utiliz-
zate per le relative pronunzie, dai giudici di
24 merito, sulla base della sentenza n. 254 in data
3.6.1992 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
513, alladel comma secondo del precitato art.
parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichia-
razioni di cui al comma primo dello stesso artico-
110, rese dalle persone indicate nell'art. 210
qualora queste si avvalgano della facoltà di non
rispondere; con ciò commettendosi da parte degli stessi giudici l'errore giuridico -reiterato in
appelle di attribuire alla sentenza costituzionale in discorso (al più incredibile fra quelle c.d.
kadditive-manipolative»). – portata disciplinatrice immediata, anzichè di mera segnalazione al legisla-
tore della necessità di provvedere altrimenti sul
punto inciso, non potendosi riconoscere neppure alla Corte Costituzionale la legittimazione alla
funzione normativa (estensibile, nel caso specifi-
CO, art.nella parziale abrogazione del correlato
514, in materia di letture vietate), trattandosi di attribuzioni esclusive del potere legislativo e
potendosi assegnare alle sentenze del tipo indicato immediata efficacia innovativa solo se riaffermati- va di principi generali, nella specie, tuttavia,
25 non ravvisabili per la contraria volontà del legi-
slatore ordinario di riservare, in sede di forma-
zione del nuovo codice di procedura penale, tratta- mento specifico e particolare alle dichiarazioni
delle persone indicate nell'art. 210 precitata, non accostabile, perciò, al diverso regolamento previ-
sto per le dichiarazioni rese dall'imputato nel
corso delle
○ nell'udienza indagini preliminari preliminare, ai sensi del primo comma dell'art. 513; con la conseguenza della ravvisabilità -in
ipotesi, appunto, di ritenuta immediata efficacia
cogente della surrichiamata sentenza costituziona-
le di ulteriore questione di legittimità costitu- zionale dello stesso articolo 513, secondo comma,
in tal senso emendato, per contrasto con gli arti- coli 136 e 170 della Costituzione (cfr. ricorsi
RI, AT SE, Fidanzati UG,
RO);
3.4. violazione degli articoli 268-276
c.p.p., in relazione alle operate intercettazioni fr presenti, perchè non eseguite per mezzo degli impianti telefonici installati nella Procura della
Repubblica (ma con apparecchiature in dotazione
alla polizia giudiziaria, pur in mancanza di ecce-
zionali ragioni di urgenza e senza plausibile
26 ragione tecnica di inidoneità di detti impianti,
esistendo difatti, la possibilità di interconnette-
re l'apparato delle microspie con gli impianti di
registrazione sito in sah di ascolto, mediante collegamenti radiofonici e telefonici dal luogo di
ricezione: profili, questi, non valutati adeguata-
mente dal giudice di appello, passivamente adagia- tosi sulle considerazioni reiettive di quello precedente, che parimenti li aveva pretermessi,
rifiutando persino la richiesta audizione del
consulente di difesa, ing. PI, che aveva
chiaramente illustrato le possibilità tecniche di trasmissione Procuraalla sala di ascolto della delle conversazioni captate con microspie (cfr.
ricorsi GO TO, CA, AT
SE, ON ed altri);
3.5.carenza di motivazione sugli elementi costitutivi della ravvisata associazione per il
traffico di stupefacenti, in particolare sulla esistenza di stabile accordo fra gli imputati a
durata illimitata e di struttura organizTIva
basata, fra l'altro, sulla ripartizione dei compiti e di eventuali guadagni, non bastando all'uopo la prova anche di singoli fatti di importazione dello
e del concorso, in ciascuno, di unstupefacente
27 elevato numero di persone ovvero la fruizione, ad hoc di locali di vario genere, dovendosi necessa-
riamente distinguere l'ipotesi associativa da
quella del concorso anche in una pluralità di fatti episodici, consumati al di fuori di preordinato nonschema organizTIvo a durata deliberatamente circoscritta, non giovando neppure l'insistito
richiamo, nella sentenza, al c.d. «gruppo Fidanza-
tii, in realtà mai provatamente sussistito, e difatti mai contestato, come entità criminosa, ai
supposti partecipi, in tempi anteriori ai fatti in
processo .
3.1. Sul piano delle censure di carattere
individuale, specialmente propugnanti la estraneità
personale all'ipotizzata associazione ed ai connes-
si reati-scopo, sono state prospettate le seguenti
nagioni di doglianza:
3.6.1. da TA MA, omessa consi-
derazione della sua partecipazione, al più, alla
prima importazione, risalente al tempo dell'inesi-
stenza (o della inconfigurabilità) di qualsiasi
ipotesi associativa -suscettibile, altrimenti, di
immediata repressione con l'arresto dei responsabi- li-, potendosi difatti collegare soltanto alla sopravvenienza verificazione del secondo fatto la
28 del «minimum» necessario per la configurabilità del reato;
3.6.2. da GO TO, per il solo
сарф F, il travisamento della nota conversazione del 23.3.1992 con Fidanzati SE, comunque inutilizzabile sul piano logico per l'impossibilità chiara di sa identificazione del «Franco»>, di indicato quantità quale fornitore della droga, della stessa della droga asseritamente acquistata (1 o 2 kg?) e
dell'epoca di commissione del fatto, circostanze tutte incerte al punto da rendere altamente dubbia
la verificazione del fatto, con analoga situazione di insuperabile incertezza per il secondo episodio contestato, denso di interrogativi irrisolti sui soggetti attivi, sulla data e sul luogo, oltrechè
sulla causale della pretesa riscossione del denaro,
il tutto riflettendosi negativamente sulla indi-
spensabile precisione dall'elemento indiziario,
neppure sorretto, nella specie, da riscontro ester- nb di sorta;
separatamente, poi, la parte si
doluta per la disposta confisca di £. 29 milioni,
trovata in suo possesso, non risultando in concreto le condizioni per il ricorso alla norma legittima-
mente ex D. L. 22.4.1994 n. 246;
3.6.3. da RI UG, il difetto di
29 motivazione sulla partecipazione ai fatti contesta-
ti, risultando dalle parole del VE, al più,
sua qualità di probabile acquirente dello la stupefacente, giustificativa di incontri con taluni dei coimputati, non sussistendo prova del suo inserimento nel gruppo quale stabile acquirente,
essendo la contraria ipotesi formulata dal giudice pura congetturazione;
con richieste subordinate dell'attenuante della minima partecipazione;
3.6.4. da CA TO, il difetto di motivazione sulla ritenuta partecipazione del
sodalizio, illogicamente desunta dalla congetturata coincidenza tra la lettera Z figurante nel piano di ripartizione degli utili della prima importazio-
ne, compilato dal VA NI, e l'iniziale della parola «zio»>, indicante il rapporto di parentela con i due AT, nella insussistenza, peraltro,
di elementi di riscontro di una qualche affidabili-
ta;
3.6.5 da AT SE, il difetto di motivazione sull'affermata preesistenza del c.d.
gruppo AT», cui si sarebbero progressiva- mente uniti altri soggetti per la creazione di
consorzio specificamente indirizzato a stabile
attività di importazione di stupefacente, non
30 emergendo da elementi di riscontro l'attribuibilità
a struttura così organizzata di contributi di varia indole direttamente facenti capo invece, ai singoli interessati, nè valendo, a sostegno dell'ipotesi associativa, i contatti accertati tra taluni degli imputati, cui peraltro il deducente rimase estraneo quantomeno per il primo episodio di un'importazio-
restando il suo contributo ristretto, a tuttone,
concedere, a quello successivo, senza esorbitare dai limiti della stretta esecuzione di questo reato, e, in ogni caso, senza rilievo preminente °
organizTIvo nell'ambito della ipotizzata associa-
zione, dal che sarebbe dovuta discendere l'applica-
zione delle attenuanti generiche e di pena meno
dal giudice afflittiva, denegate immotivatamente
.
dell'appello;
3.6.6 da AT UG. l'infonda-
dell'attribuzione del ruolo di capo e di tezza promotore dell'associazione, per omessa esplicita gione di concreti e solidi elementi di base, non sostituibili, peraltro, da opinabili supposizioni,
tantomeno relativamente al periodo successivo al
suo arresto del gennaio 1992, per le ovvie restri-
zioni conseguenti e per essere il solo VE il
tramite con il Sud America;
31 3.6.7. da EF Gaspare, l'illogici-
tà della derivazione della prova nei suoi confronti delle conversazioni intercettate, ed indicate nella sentenza quale puntelli dell'accusa (in particola- rei quella del 16.4.1992), per il non spiegato collegamento tra l'una e le altre, e per la disso- nanza delle conclusioni derivate rispetto alle dichiarazioni ed documenti offerti dal VA
NI, fra l'altro non consoni all'imputabilità di somme pagate al deducente, semmai riconducibili ad
un suo debito nei confronti di AT UG, in grado di spiegare in chiave alternativa i rap-
porti fra i prevenuti, senza necessità logica di riferimento causale a traffico di stupefacenti;
non sussistendo, per contro, provati elementi a carico
dei ricorrenti in ordine alla ritenuta associazio- ne, sia per la congetturata, e mai dimostrata,
qualità di prestanome nella gestione del ristorante
Blue Marlin, che per la presunta consapevolezza
- --
dell'effettivo contenuto delle ceste di frutta, in
cui sarebbe stato collocata la pasta di cocaina
inerente alla prima importazione, depositate in es in fine. Locali dello stesso esercizio, che per l'ipotizzata parte attiva nel complesso delle operazioni, non
riscontrate, difatti, nelle parole e nelle annota-
32 zioni del VA NI, meritando comunque la condotta ascritta, quand'anche provatamente delit-
tuosa, ma di rilievo secondario, almeno il ricono-
scimento delle attenuanti generiche, immotivatamen-
te denegate.
3.6.8. da LE IC, l'errata attribu-
zione della qualità di capo e di promotore dell'as-
sarebbe statasociazione, mentre più appropriata contestazione ai sensi del comma II dell'art. 74 D.P.R. 309/90, per avere egli, al più, aderito a
già costituita associazione (dal Termine, da tale
Enzo, dal VE e dal VA NI), non valendo a mutare natura e consistenza dell'apporto la ricerca di finanziamenti presso i AT, da chiunque esperibile, ovvero l'ingiustamente ascrit-
togli ruolo di occultare del quantitativo della prima importazione nel suo banco all'Automercato di
Milano, di cui, in realtà, aveva perso la disponi-
bilità da tempo anteriore al suo fallimento di imprenditore commerciale, dichiarato dal Tribunale
della stessa città con sentenza del 12.5.1987; ed галевые равен inoltre, la totale illogicità dell'attribuita partecipazione anche alla seconda importazione,
escogitata dalla Corte di Appello mercè la travi-
sante lettura di conversazione avuta con AT
33 SE il 16.4.1992, ritenuta dimostrativa,
contro evidenza documentale, di cospicuo e persona- le impegno finanziario nell'intrapresa, invece di
ascrivere al reinvestimento, da parte del gruppo,
del ricavato della prima importazione;
3.6.9. da ON TO, la pretermessa considerazione che nei pedinamenti e nei servizi
cine-fotografica espletati dal personale di poli-
zia, la sua figura non appare mai, nè appare con
certezza la sua voce nelle conversazioni intercet-
tate, non sottoposte dal giudice, con immotivato
diniego di istanze difensive, a perizia fonica, non risultando neppure acquisito riscontro alcuno del preteso (dal VE) versamento di f. 90.000.000
allo stesso collaborante, da parte di AT
SE e sua, nè altra prova a carico in ordine
ad assunto interessamento per l'acquisto di liquidi necessari per la raffinazione;
nonchè il difetto di motivazione sulle ragioni esposte nell'atto d appello in ordine all'ascritta qualità di cope e di promotore della associazione;
3.6.10 da LM AN, la illogicità
della motivazione della sentenza, direttamente riconducente la concessa disponibilità della pro-
pria autofficina alla ipotesi di adesione all'asso-
34 ciazione predisposta al traffico di stupefacenti,
esclusione di ipotesi alternative (reato contro il patrimonio, ecc.) invece ben configurabili nella proclamata iniscienza delle vere finalità del
concesso ricovero di automezzi, non valendo in contrario la pur prospettata partecipazione alla episodio seconda importazione di pasta di cocaina,
$ingolo, soggettivamente avvalso da < affectio
societas», e quindi sprovvisto di valenza dimostra-
tiva di stabile e consapevole inserimento in strut-
tura organizzata per scopi delittuosi specifici, e
a durata illimitata, anche per l'assenza di elemen- ti seri di accusa ricavabili, nei suoi confronti,
dai servizi di appostamento e delle intercettazio-
ni;
3.6.11 da RO BI, 1'indimostrata attribuzione di ruolo di spicco in seno alla prete-
sa associazione, desunta esclusivamente dall'atti-
vità lavorativa da lui svolta presso l'Autobatique,
del AT, a parte le solite dichiarazioni dei collaboranti, tuttavia non sorrette da alcun ele-
mento di riscontro traibile da risultanze di accer-
tamenti esterni, a nulla rilevando in contrario
l'astratta possibilità che, lavorando in quel loca-
le, egli potesse ascoltare conversazioni di terzi,
35
-- anche di contenuto compromettente, restandone carico, a comunque estraneo, & profilandosi a suo tutto concedere, la gradata ipotesi di concorso al
delitto associativo, con l'attenuante della minima
importanza dell'opera prestata all'esecuzione del
reato;
3.6.12. da IN SC, in relazione al solo capo G (art. 110 c.p., 73 1° co.
D.P.R. n. 309/90), il difetto di motivazione sulla
eccezione di genericità della rubrica -già intro- dotta avanti al Tribunale e poi riproposta nei motivi di appello- riguardante tanto le modalità
esecutive del fatto, quanto l'entità dello stupefa-
h cente in ipotesi ceduta o offerta in vendita a
AT SE, oltrechè la stessa responsabi-
lità del fatto, fondata dal giudice su conversazio-
ne intercettate del 23.3.1992, formalmente discono- sciuta, nè sottoposta, ad onta di sua espressa istanza, a perizia fonica, non sostituibile con il
Jua preteso riconoscimento della voce da parte degli agenti operatori;
3.6.13 da VA LF, in relazione al reato di favoreggiamento personale, solo residuo a
suo carico, l'errata qualificazione giuridica,
(l'aiuto prestatotrattandosi di fatto materiale
36 all'organizzazione per nascondere il ruolo rivesti-
tovi da AT UG) esattamente inquadra- bile nella fattispecie normativa ex art. 377
C.p.p., oltrechè la carenza assoluta di motivazione sulla dedotta violazione degli artt. 417, 423, 429
c.p.p., fondata sull' esistenza, nella rubrica
contestata, di qualsiasi accenno al fatto pel quale intervenuta poi condanna.
3.6.14 da TA AN, il difetto di
motivazione sui capi ritenuti a suo carico (di cui alle lettere L e M), sulla base di indizi vaghi e
controvertibili, consistiti, quanto al primo fatto,
da semplice incontro con lo CA, poi trovato in possesso di un involucro di contenuto imprecisato che avrebbe potuto contenere anche sigarette di
notoriamentecontrabbando, in cui il deducente commerciava;
e, quanto al secondo fatto, dal ritro-
vamento del materiale sulle persone del PP e del UN, senza indicazione certa in merito alla sua provenienza, non avendo alcuno avanzato accuse verso il ricorrente. 3.7 A corredo dei motivi principali di
ricorso, il solo AT UG ha depositato, in data 30 maggio 1996 (e quindi oltre il termine
prescritto nell'art. 585 n. 4° c.p.p.) motivi
37 aggiunti, dei quali naturalmente questa Corte non
potrà tenere conto, comunque consistenti in copie fotostatiche di doglianze introdotte, ignorasi da
chi le copie non risultano sottoscritte, nè recano tracce di precedenti sottoscrizioni- e se in questo grado o in quello anteriore, e riproducenti censure sui temi generali dianzi enucleati e segnatamente in tema di attendibilità del VE e del VA
NI, minuziosamente riesaminata alla luce delle origini e dello svolgimento dell'attività di colla- borazione offerta dai due agli organi di polizia,
si tratta dello stesso argomento ripreso, in termi- ni assai più succinti, nel motivo secondo del
ricorso principale del predetto AT, sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 192 III°
CO. c.p.p., per omesso esame della credibilità
delle fonti (da riscontraresoggettiva anche sul
piano dei contratti riservati da loro avanti con la polizia giudiziaria coevamente alla partecipazione ai reati di cui trattasi) e per mancata individua-
zione delle verifiche estrinseche. Ovviamente,
soltanto a queste ragioni di doglianza, le sole più
delibabili, la Corte darà risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Per le comuni censure, cadenti sugli
38 aspetti generali della materia, secondo i raggrup-
pamenti come sopra elaborati, che toccano soprat- tutto i temi di maggior interesse giuridico, va
innanzitutto rilevato che non può trovare adesione
lo sforzo dialettico inteso alla configurazione del reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 II° CO.
c.p., in relazione ai comportamenti di fatto tenuti ohes nella complessa vicenda dal dato VE Selva
NI, all'un tempo promotore (il primo) degli accordi stabiliti con il gruppo AT, con i noti sviluppo, e delle intese raggiunte, sul fronte opposto, con gli organi di polizia giudiziaria (ROS
Carabinieri di Genova e di Milano).
Sull'argomento è stato particolarmente esauriente il ricorso di GO MA che, sulla base di evidenziate circostanze di merito, ha assegnato al Veronese specialmente non già il
limitato ruolo di «infiltrato» (e cioè di semplice
spettatore o ricognitore di altrui attività delit-
tuosa, autonomamente deliberate e concretate, il qui accertamento probatorio avrebbe soltanto favo-
rito, con il parallelo raccordo con gli organi mandanti, il che rappresenterebbe comunque situa-
tione del tratto estranea al tema qui in discussio- afinente aticamentene, perchè a semplici modalità di
39 indagine operativa, priva di influenze in materia di responsabilità soggettive), bensì il più pre-
gnante, e ben altrimenti qualificato, compito di
น agente provocatore", di istigatore vero, cioè, al componimento di reati specifici, poi realizzati
secondo una relazione di causalità comunque origi-
na m e dall'iniziativa callida del promotore,
al contempo consapevole dell'obiettiva impossibili-
ta dell'attingimento di reali risultati criminosi,
in ragione della precostituita rete di osservazione e di controllo, sicchè si sarebbe in concreto
verificata la doppia condizione del c.d. < reato
impossibile», per un verso agganciata all'attività
istigatrice del provocatore (visto quale fattore
esclusivo della produzione dell'evento illecito) e
per altro verso fondata sull'impossibilità di lesione giuridicamente apprezzabile.
Non vi è necessità di evocazione diffusa delle ragioni che in dottrina e, soprattutto, in "
giurisprudenza sono state opposte alla pretesa scriminante della iniziativa del c.d. < agente provocatore»; pretesa riproposta, ut sapra, nel
ricorso dell'GO, secondo concetti generalmente disattesi nella tradizionale interpretazione della
Corte di Cassazione, ancorata al dato teorico
40 dell'assolutezza dell'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso, ed a quello concreto dell'ef-
fettivo compimento del reato da parte dell'autore,
ancorchè provocato o istigato, salvo il separato problema della punibilità anche del provocatore, se agente per finalità di interesse pubblico e d'inte-
sa con organi istituzionalmente competenti.
Va comunque osservato, ad integrazione di quanto già conformemente considerato dal giudice di appello (pag. 24 della sentenza), che difettano parkta hmovi Nella specie taluni dei presupposti da cui è
rappresentata tesi liberatoria. Risultastia la difatti dalla sentenza impugnata (vedasi, fra
altro, a pag. 19) che non fu soltanto il VE..
(da solo, o al più, unitamente al VA NI) ad
allacciare rapporti con il gruppo AT, scelto quale concorrente-finanziatore per la continuazione della attività di importazione da lui inizialmente
concertata con il Termine e con il LE, oltrechè 17
con lo stesso VA NI. Le trattative all'uopo occorrenti, e ben presto coronate da pieno accordo,
furono svolte, in realtà, soprattutto dal Leanza
(allora ed in seguito alieno da ogni idea di colla-
borazione con organi inquirenti), sicchè, a tutto
concedere, la figura dell'agente provocatore sareb-
41 be stata impersonata non dal principale determina- tore dei AT (e degli altri) alla comune
intrapresa delittuosa, bensì dal solo VE 10
dal VA NI), e cioè da individui con ruoli
minoritari nella concretizzazione delle intese.
Non si vede, conseguentemente, come sareb-
be possibile attribuire ai comportamenti di questi due collaboratori quella valenza istigatrice che, nell'assunto dei ricorrenti, viene indicata quale causa esclusivamente produttiva del loro concorso
nei reati, tralasciando indebitamente (e ciò deter- mina l'insostenibilità della doglianza) l'effetto
casuale dell'ancora più incisiva compartecipazione stimolatrice del LE, non sospettabile per alcun verso di intesa previa con la polizia. Proprio a tale compartecipazione, perciò, deve ritenersi
vincolata la giuridica responsabilità dei concor-
fenti (i AT ed i loro accoliti), dal momento l'esclusione della punibilità, sancita nelche
primo capoverso dell'art. 49 c.p., per l'ipotesi della presenza del c.d. agente provocatore, deve
comunque e necessariamente supporre la derivazione
assoluta ed esclusiva dello stimolo istigatore dallo stesso soggetto (eventualmente componibile anche da più individui), e non può conseguentemente
42 ritenersi ammissibile quando trattasi di determina-
«fisiologi- zione proveniente anche da concorrente che abbia dato luogo al recepimento da parte CO
di altri, secondo un normale rapporto tra causa ed
effetto.
A ciò si aggiunga che non emerge dagli atti, indipendentemente dall'esito del procedimento a suo tempo istituito nei confronti del Veronese
per gli stessi fatti (definito con provvedimento di archiviazione), che egli fosse incaricato informal- mente di agire per conto degli organi di polizia giudiziaria quale provocatore di altri alla consu-
mazione di reati, o che i suoi con gli stessi
organi avessero luogo ed inizio in epoca anteriore alle intese convenute con il gruppo AT, sì
da render possibile e ragionevole la collocazione
in ottica almeno indiziaria di concertata predispo-
sizione ad hoc. Anzi, secondo il tenore della sentenza, le iniziali rivelazioni del VE, poi.
seguite da più frequenti contatti per aggiornamenti sull'operazioni in corso, già contenevano il reso-
conto degli accordi stabiliti con i nuovi finanzia-
tori, dunque cronologicamente precedenti e verosi-
milmente avulsi, nella mente del concorrente, da
propositi di fraudolenta induzione -cioè di provo-
43 cata conclusione positiva, a fini di successiva
denuncia-, salva l'ipotesi di apposita riserva mentale, di per sè irrilevante sul piano della punibilità.
Per le ragioni esposte _ cui può definiti-
vamente aggiungersi che il Veronese non era in
grado di controllare l'intiera e complessa opera-
zione di importazione ripetuta di pasta di cocaina,
difatti in buona parte gestita dai complici e da taluni di questi in posizione dominante e con
autonomia deliberativa, al punto che nonperfetta di ogni mossa la polizia giudiziaria potè avere
contezze, mancando, fra l'altro, il sequestro di
corpi del reato della prima operazione, -la tesi
prospettata dalle parti va senz'altro rigettata.
4.2. In relazione poi, alla dedotta viola-
zione dell'art. 513 II° co. c.p.p., le pur pregevo-
li argomentazioni svolte a sostegno (specialmente nel ricorso proposto da AT- UG) non essere condivise. Come risulta possono expressis verbis dalle due sentenze di merito, i giudici hanno esattamente applicato il disposto normativo,
quale emergente dalla dichiarazione di illegittimi-
tà costituzionale del testo anteriore, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254
44 del 3.6.1992, «nella parte in cui non prevede che
il giudice sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgono della facoltà di non rispondere». Si tratta appunto, del '
caso del VE che, separatamente processato per gli stessi fatti, ed esaminato in sede dibattimen-
tale nella qualità di persona imputata in un proce-
dimento connesso a norma dell'art. 12, esercitò, ai sensi dell'art. 210 IV° co. c.p.p., la facoltà di
non rispondere, con le conseguenze della lettura e
della successiva utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero ed al
giudice nel corso delle indagini о dell'udienza
preliminare.
Non dubbio che la succitata sentenza costituzionale debba essere inquadrata tra quelle dottrinariamente definite «additive» o «manipolati-
ve», poichè, diversamente dallo schema tipico delle pronunce asatorie della Corte, non tanto rimuovo-
in tutto o in parte, il contenuto testuale di no,
449
Mena disposizione, quanto, piuttosto, ne modificano portata e previsione, includendovi situazioni prima non espressamente considerate, ma ritenute implici-
45 te nel sistema, tanto da legittimarne il riconosci-
mento testuale con il mezzo di interpretazione analogica o estensiva, tecnicamente attuabile con la tradizionale formula «nella parte in cui non
prevede», naturalmente riferita al testo scrutina-
to, che resta caducato nella parte incisa, ricom-
prendendo in sè, dal momento della pronuncia pub-
la disciplina blicata (art. 136 Costit.), anche situazioni reputate meritevoli della tutela delle costituzionale.
Sulla ammissibilità e sulla efficacia delle sentenze del tipo in discorso il dibattito stato amplissimo soprattutto in dottrina, ed in
termini talmente noti, che sarebbe un fuor d'opera trattarne anche fugacemente in questa sede. Ai fini del giudizio demandato ora alla
Corte di Cassazione, sembra comunque essenziale
rammentare che lo strumento tecnico siffattamente forgiato dalla Corte Costituzionale al di là delle sentenze di semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme precettive testuali- ha
resistito, nel corso di decenni, ad ogni avversa critica ed è ancor oggi largamente usato per ogni branca del diritto positivo, evidentemente perchè
valutato dalla stessa Corte mezzo insostituibile di
46 adeguatamento ai valori costituzionali di disposi-
zioni anche non apertamente o solo indirettamente con questi confliggenti;
e che, nell'applicazione pratica fattane, nei campi delle rispettive giuri- sdizioni, dalle magistrature istituite, dette sentenze hanno costantemente ricevuto considerazio-
ne di provvedimenti ad immediata efficacia precet-
tiva, nè si è mai dubitato della legittimazione della Corte Costituzionale ad emetterle nell'eser-
cizio dei poteri specialmente assegnatile.
Del resto, la stessa Corte ha individuato, in varie pronunzie, la ragione dell'intervento
additivo, mirato non già ad inammissibile sovrappo-
sizione della propria autorità sulla volontà
dell'organo esclusivamente investito della potestà di legiferare, ma all'esplicitazione formale di
quanto, pur non espressamente menzionato nella
norma, sia già presente nel sistema, ed in modo
obbligante (con esclusione, cioè, di pluralità di soluzioni alternative), con l'effetto conseguenzia-
le di portare in evidenza l'implicito plus juris e
invalidare la disposizione o il testo che lo di forevisione. impedisca con il suo difetto di volaiane.
asi Sicchè, situazioni fra loro y paragonabili impedirebbero la pronuncia additiva, mentre analo-
47 gie di situazioni autorizzano l'estensione di
valori costituzionali ad altri diritti, non speci-
ficamente previsti, così consentendo di superare
omissioni incompatibili con il generalissimo prin-
cipio dell'eguaglianza di trattamento e con quello della ragionevolezza della norma.
Trattasi di indirizzo, si torna a dire,
costantemente seguito nelle applicazioni giurisdi-
zionale, e sarebbe arduo, ora preferire orientamen-
to difforme e contrastante, che in ogni caso ripor-
terebbe le questioni controverse, o controvertibi- alli, che ne resterebbero forzatamente coinvolte,
giudizio della stessa Corte Costituzionale, che ha
già ripetutamente chiarito il proprio avviso in
materia, più volte ribadendo l'immediata ed incon- dizionata operatività delle proprie pronunzie di
tipo additivo. Sicchè si tratterebbe, in definiti-
va, di fatica inutile, almeno allo stato della legislazione costituzionale. Anche sotto questo profilo va esaminata l'eccezione subordinatamente posta dal Fidanzati,
secondo cui, quantomeno nel caso di specie, si dell'artt.sarebbe in presenza di certa violazione
136 e 170 della Costituzione, perchè la precisata sentenza n. 254/92 avrebbe esorbitato dai limiti
48 consentiti del sindacato costituzionale, facendo attività effettiva (e non ammissibile) di legisla-
zione con lo stabilire emendamento non soltanto privo di riferimento a parametro costituzionale specifico o generico, ma in definitiva eterodosso rispetto al criterio sistematico, o di tendenza,
sottostante alla disciplina processuale che, in
materia, stata dettata nell'art. 513 c.p.p. le(testo originario), diversamente disponente per dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle
indagini preliminari e nell'udienza preliminare, ai sensi del primo comma dell'articolo, e per quelle rilasciate, negli stessi momenti processuali, dalle persone indicate nell'art. 210 dello stesso codice,
oggetto specifico della disciplina differenziata dettata nel secondo comma della stessa norma.
Da qui, ad avviso dei ricorrenti, l'impos-
sibilità di attribuire alla sentenza costituzionale in argomento efficacia diversa da quella di mera segnalazione al legislatore dell'ardurgente opportuni-
tà di provvedere alla sanatoria della difformità con le normali procedure di posizione di regole normative, salvo l'obbligo del giudice ordinario,
opinante per l'immediataeventualmente efficacia ilsentenza, di rilevarne precettiva di detta
49 conflitto con i suindicati articoli della Carta.
a parte il rilievo dell'inammissibilitàMa, a concettuale di quest'ultimo assunto (non si vede
come potrebbe confliggere con disposizioni di rango costituzionale una norma ordinaria che sia essa stessa il risultato di precedente intervento obla-
torio -additivo della Corte Costituzionale, istitu-
zionalmente avvenuto nell'esercizio delle attribu-
zioni di cui all'art. 134 Costit., giacchè contra- ria supposizione si radicherebbe, al tirar delle somme, in configurata rimovibilità o revocabilità o riformabilità di precedente giudicato della medesi-
ma Corte, il che sembra non concepibile almeno per le pronunzie di accoglimento), è anche vero che
proprio nel testo della sentenza in discorso si
rinvengono gli argomenti utili per la confutazione di quelli posti dai ricorrenti alla base delle menzionate censure. Vi si è dato atto, invero,
dell'irrazionalità del diverso-trattamento stabili to nei due commi dell'art. 513 (testo originario),
rispetto alla leggibilità dibattimentale -nelle
previste condizioni- delle dichiarazioni rese, al dibattimento, rispettivamente anteriormente dall'imputato dal soggetto indicato nell'art. e
210, trattandosi di situazioni accostabili sotto
50 plurimi angoli visuali (la definibilità comune
quali mezzi di prova, l'esigenza di evitarne, nei
limiti del possibile, la perdita ai fini della
decisione, ove le fonti non risultino esecutibili,
la per le cause previste, in sede dibattimentale,
predisposizione di comuni garanzie in ordine alla facoltà di non rispondere) e non potendo avere
rilevanza avversativa la circostanza, spesse volte
soltanto accidentale o comunque logicamente inin-
fluente sul regime probatorio degli atti processua- rispettivamente, di imputatoLi, che trattasi,
presente in uno stesso processo cumulativo ovvero
separatamente perseguito in procedimento connesso.
Tantomeno, poi, la Corte ha ravvisato argomento contrario alla propria opinione nel disposto dell'art. 2 n. 76 della legge di delega n. 81 del
1987 (e la notazione è particolarmente significati-
va rispetto al nocciolo dialettico delle prospetta-
zioni dei ricorrenti), osservando al riguardo che
la citata direttiva, lungi dal prescrivere soluzio-
ni diversamente obbligate per il legislatore dele-
gato in relazione alle due situazioni esaminate, ha soltanto previsto «una specifica, diversa discipli-
per gli atti assunti dal Pubblico Ministero di na
è sopravvenuta una assoluta impossibilità di cui
51 ripetizione), lasciando così allo stesso delegato
ampia sfera di discrezionalità nel dettare tale
particolare disciplina, escludendo perciò che la
disparità di trattamento, effettivamente introdotta nella stesura dell'art. 513, e poi riconosciuta irragionevole dal giudice delle leggi, potesse essere ricondotta alla norma delegante.
della Dunque, dalle stesse valutazioni Corte emergono i fondamenti teorico-giuridici che consentono di rigettare le deduzioni proposte dai
ricorrenti, ed in particolare quella per cui il
dispositivo della richiamata sentenza n. 254/1992
avrebbe rappresentato indebita interferenza nella tracciata dal linea programmatica e prescrittiva le legislatore delegante, della quale avrebbe in
effetti costituito rottura ingiustificata alla
stregua della vigente ripartizione dei poteri istituzionali. Al contrario, le ragioni enunciate
nella stessa sentenza -cui si sono adeguate quelle dei giudici milanesi nell'ambito del presente processo ne consentono la collocazione nell'alveo tradizionale delle sentenze additive, con l'espli-
citazione di regole e di principi già presenti nel
sistema, e che hanno legittimato la dichiarazione
di illegittimità costituzionale del comma secondo
52 dell'art. 513 precitato, nei noti termini.
Ne consegue che l'eccepita incostituziona-
lità della norma già emendata non può avere segui-
to, non essendo possibile, a pena di inammissibili-
tà, riproporre alla Corte Costituzionale questione già risolta, anche per la mancata enunciazione di
profili nuovi rispetto a quelli già considerati e
valutati, ut supra, dallo stesso giudice.
4.3. Ad eguale conclusioni di rigetto sono destinate le censure mosse dalle parti in tema di
intercettazione ambientali.
appunto, al riguardo, è statoNessun
proposto circa la ricorrenza, nella fattispecie,
delle condizioni di ammissibilità e di legittimità
previste negli artt. 266 e 267 c.p.p., e le sole
censure mosse alla sentenza impugnata riguardano la dedotta inosservanza del disposto del n. 3 dell'art. 268 dello stesso codice (richiamata nell'art. 271 quale ipotesi di divieto di utilizza-
zione), sotto lo specifico profilo dell'uso in
concreto di impianti in dotazione alla polizia .
giudiziaria, malgrado la rappresentata possibilità
di impiego operativo di quelli destinati fisiologi-
camente allo scopo, installati presso la procura della Repubblica.
53 Nelle pagg. 14-17 della sentenza della Corte di Appello di Milano risultano chiaramente
enunciate le ragioni del rigetto di consimili censure introdotte nei motivi di appello, con la
menzione dell'esistenza del provvedimento motivato
(In data 13.11.1991), con il quale il P. M. dispose la deroga all'uso di apparecchi esistenti nel
proprio ufficio, reputati insufficienti ed inidonei al tipo ed al luogo non prossimo delle disposte intercettazioni ambientali (notoriamente richieden-
ti captazioni ravvicinate), e con la contestazione dell'evidente, eccezionale urgenza delle operazioni conseguenti, volte alla ricerca di prova di gravi reati in via di svolgimento, incompatibile con
indugi di sorta, salvo quelli forzatamente connessi alla collocazione, in momenti opportuni e con
modalità non inducenti a sospetti, delle indispen-
sabili microspie.
Ha pure considerato il secondo gindice.che nulla poteva opporsi, in linea di fatto, alla
reputata (dal P.M.) inidoneità dei propri impianti designato, non rilevando -a fronte della all'uso concreta- la teorica previsione dell'ob- mancanza bligo di dotazione di impianti siffattamente idonei stessi uffici, servendo difatti la previstanegli
54 facoltà derogatoria, del resto rigorosamente circo- scritta dalla legge, proprio al superamento di
deficienze tecniche del genere, in vista delle impe-
rative e pressanti necessità di ordine pubblico;
e
rimanendo espressamente inefficace ed insignifican-
te la dedotta (dalle difese) possibilità di colle-
gamento tra la prestazione di ascolto e gli impian-
ti di ricezione della esistenti nella procura come da consulenza di parte Repubblica redatta
.
1.
dall'ing. PI, ciò traducendoy, in effetti, in osserva aggiuntiva al contempo del decreto del
P. M. ma senza efficacia realmente confutativa,
perchè vertente sulla mera conseguibilità tecnica,
a mezzo di ulteriori accoglimenti più o meno labo- спходважено riosi, di risultato (il coinvolgimento delle con-
versazioni intercettate nella sala d'ascolto della procura) cui il P. M. non era tenuto, potendo avvalersi della facoltà derogatoria consentita
dalla indubbia inidoneità dei propri impianti, allo stato attuale e senza il non imposto correttivo di
perfezionamento integrativi, oltretutto non compa-
tibili con la intuitiva urgenza del disposto ascol-
to.
Tali considerazioni, orbene, debbono integralmente condivise, innanzitutto per- essere
55 che, in linea di merito, nessun argomento effetti-
vamente critico è stato portato dai ricorrenti avverso la valutazione di attendibilità certa dell'assunto del P.M. circa l'inidoneità dei propri apparecchi all'intercettazione diretta (o mediata)
in questione, ed in ordine, altresì, alla urgenza eccezionale delle relative operazioni, ragionevol-
mente affermata in Zapporto a reati in corso di
esecuzione ed alla necessità di contestuale colle-
gamento con i servizi collaborativi del VE,
collateralmente procedenti.
Resterebbe, perciò, oggetto di una qualche perplessità il solo aspetto legato alla enunciata
possibilità di trasferimento delle conversazioni
captate nella sola di ascolto della procura della
Repubblica, sede naturale (ma non necessariamente
unica) di compimento delle operazioni di intercet-
tazione.
Ma trattasi di perplessità in effetti
prive di serio fondamento, ove si consideri che la
Corte di Appello ha giustamente distinto tra il dato conosciuto all'atto del prefato decreto del
P. M. dell'inidoneità attuale degli impianti della procura all'ascolto di conversazioni non transitan-
centrale telefonica, e dunque captabiliti per
56 soltanto per mezzo di apparecchiature necessaria-
mente mobili, collocabili a brevi distanze dalle sorgenti foniche, e la teorica possibilità, succes-
sivamente appresa -e comunque non accertata speri-
mentalmente- dall'ottenimento di analogo risultato
a mezzo di opportune innovazioni tecniche: dalla distinzione così formulata è inappuntabilmente disceso il corollario della rilevanza effettiva della sola situazione di fatto e di diritto sussi-
stente al momento del decreto motivato in data
13.11.1991, che da essa ha tratto ragione permanen-
te di ultrattiva legittimazione. Fissato questo criterio giuridico, di
evidente esattezza, resta con esso assorbita ogni doglianza delle parti private in ordine alla negata esecuzione del consulente PI, ritenuta dalla
Corte superflua, anche perchè, in definitiva,
mirata all'illustrazione di sistema tecnico richie-
Istitu dente comunque accorgimenti particolari, ē quindi di ipotesi operative difformi da quelle formulabili sulla base delle strutture effettive esistenti al momento del prefato decreto. Pertanto, anche le doglianze svolte in
materia debbono essere disattese.
57 di ricorso concernente la pretesa violazione delle regole di valutazione prescritte nell'art. 192
c.p.p. o, comunque, la verifica di attendibilità
dei due collaboratori di giustizia (VE e
VA NI), se ne constata parimenti l'infonda-
tezza, sia per il verso della dedotta mancanza di
accertamento della attendibilità intrinseca, sia per quello, più generale, della omessa risposta
alle obiezioni mosse nei motivi di appello alle
conclusioni che, sui medesimi punti, erano state
raggiunte dal Tribunale, per essere poi volte dal
secondo giudice, in modo acritico, a sostegno delle proprie valutazioni. In effetti, il nucleo giustificativo in
argomento è rintracciabile soprattutto nelle pagg. 23-31 della sentenza di primo grado, dense di
plausibili osservazioni sulla personalità dei due
loquentes, sulle ragioni del loro accostamento a propositi di collaborazione con le autorità istitu-
zionali, sulle caratteristiche delle dichiarazioni conseguentemente rese (stimate spontanee, costanti,
coerenti, logiche, disinteressate, non contrastanti con altre acquisizioni, esse stesse, addirittura,
stimolative di successive indagini di P.G., e
comunque non sospettabili di precostituite intese
58 manipolatorie, anche perchè poste in essere in
tempi, momenti e circostanze diversi), sulla con-
vergenza reciproca, arricchita dalla narrazione di
numerosi dettagli in merito alle proprie ed alle
altrui condotte delittuose, e infine, sulla signi-
ficativa corrispondenza tra i loro detti e gli accertamenti condotti, Cevamente e con piena auto-
nomia operativa, dagli organi inquirenti, ancorchè
promossi sulla base delle iniziali rivelazioni del
VE, ma poi proseguiti con attività multiformi di controllo, concepite ed attuate motu proprio.
La disamina assai articolata in proposito espletata dal giudice non ha mancato di considera-
completezza, alcuni punti dire, con lodevole
apparente dissonanza tra i racconti di collaborato- ri ed altre risultanze acquisite, dando ampie spiegazioni sui contrasti rilevati (cfr. pagg. 28-
31), dei quali, in definitiva, è stata acclarata la sostanziale inconsistenza ovvero la portata soltan-
to marginale, inidonea, secondo lo stesso giudice,
al dubbio sulla credibilità soggettiva degli infor-
matori, potentemente sorretta da una vasta gamma di verifiche di merito, condotte secondo usuali para-
metri e con procedimento logico-accertativi incen-
surabili.
59 Recependo in toto tali considerazioni, la
Corte di Appello milanese ha implicitamente tratta-
to anche dell'attendibilità intrinseca del VE
del VA NI, osservando poi, quanto alle
critiche al riguardo introdotte nei motivi di
trattasi di ripro- appello (pag. 9 della sentenza),
fragione di questioni già avanzate al giudice prece-
dente e da questi esaurientemente risolte.
Tanto precisato, vanno innanzitutto disat-
tese le censure dei ricorrenti propugnanti vizio di carente motivazione sul tema della diversa valuta-
zione di quello specifico profilo, che è stato,
detto, oggetto di attenzione da parte della come
Corte, con motivazione modellata, a mezzo di sinte-
tico riferimento, su quella anteriore. In relazione, poi, alla eccepita preter-
missione di esame analitico delle contestazioni avversative introdotte nei motivi di appello, va
osservato che i ricorsi non hanno enunciato, in limitandosi aproposito, doglianze specifiche,
denuncia generica o al più, ripetitiva di obiezio- '
ni già trattate nel giudizio di merito, qui riedi-
tate sotto la veste formale dell'omesso o difettoso apprezzamento dei relativi contenuti da parte della
Corte di Appello, ma sostanzialmente coinvolgente
60 riesame di questioni già valutate e definite con
usuali criteri valutativi, addirittura inammissibi-
li, perchè palesemente cadenti su profili di meri-
risultano le doglianze variamente promosse in to,
ordine alla credibilità effettiva dei collaborato-
ri al mancato riscontro con prove materiali, al
difetto di sequestri di denaro o di prodotto impor-
tati O raffinati (salvo quanto repertato nella
dopo la secondacascina di Olda Val Taleggio,
importazione) ovvero di altri accertamenti in grado di conferire all'insieme degli elementi raccolti dignità di prova esauriente ed invincibile. Si
1 tratta, com'è palese, di rivisitazione sminuitu delle difformi considerazioni enunciate dal giudi-
ce, la cui valutazione complessiva sul grado di
efficienza probatoria degli elementi valorizTI,
in quanto sorretta da adeguato criterio logico
(ovviamente, di per sè ognora controvertibile, ma rappresentativo di scelta ampiamente motivata) e da completo esame della materia, si sottrae a censure contenute nei limiti della consentita legittimità.
Ciò vale, anche e soprattutto, per la principale -e, può dirsi, omnicomprensiva- ragione che, al di là della pur di censura introdotta attendibilità dei collaboratori, ha contestata
61 inteso comunque informare il contenuto accusatorio,
sotto il profilo dell'insufficiente rappresentazio-
ne nei soli loro detti- del reale svolgimento dei fatti, in assenza di acquisizioni materiali ben
altrimenti probanti, con il rischio di possibili fraintendimenti derivabili dalle soggettive perce-
zioni dei referenti. Va osservato, a tale proposito, che la
mancanza di sequestri immediati di cose pertinenti ai reati (verosimilmente dovuta più ad indirizzo
investigativo mirato che ad inefficienze o a difet-
tosi coordinamenti alle indagini ovvero alla
libertà di movimenti necessariamente concessa di soggetti sotto osservazione, per sviarne possibili sospetti, almeno nelle prime fasi) in nulla nuoce
alla ragionevolezza delle valutazioni espletate dai giudici del merito sulla base degli altri elementi
disponibili, coordinazione di questi ai sensi e
mite rispetto dei criteri dettati nell'art. nel c.p.p., ha portato a conclusioni logiche, esaurien-
temente illustrate specie nella prima sentenza, da
cui è stata desunta la prova della colpevolezza,
che sarebbe stata certamente rafforzata dalla celere scoperta di tracce materiali dei reati
(però, per altro verso con compromissione di ogni '
62 altra indagine), ma che resta validamente costruita sulle interconnessioni segnalate (le dichiarazioni
dei collaboranti, i corrispondenti esiti dei servi-
zi di controllo della P.G.).
I risultati combinati vanno correttamente apprezTI nel metodo e nel contenuto dimostrativo;
di quest' 'ultimo può ritenersi confermativa chiave di lettura -esegeticamente dunque, non lasciata alle sole parole del VE e del VA Bonino-,
il sequestro di cocaina già lavorata, rinvenuta tra il 9 ed il 10 giugno 1992 nella cascina di Olda Val
' bri per it Taleggio, in quantità vigente (circa 13 Kg), che luogo di rinvenimento, per la contestuale presenza di membri della banda (AM, lo stesso Verone-
si, tali Fornasini e Tufano, poi separatamente
processati), per la data ravvicinata a quella della seconda importazione, è stata plausibilmente colle-
gato a tale fatto, con ovvia proiezione a ritroso
dell'insito valore dimostrativo anche all'operazio-
ne pregressa, avvenuta in circostanze analoghe,
conclusa con procedimenti di raffinazione eseguiti hello stesso luogo, come desumibile dai movimenti
ivi constatati.
63 vo. All'argomento il giudice di appello ha dedicato le pagg. 18-23 della sentenza, esponendovi gli argomenti superiormente riportati, basati sugli
ed ancora piùelementi di risulta menzionati,
diffusamente illustrati nella pagg. 80-90 della
sentenza di primo grado.
Dall'insieme dei fatti repertati, è stato
possibile tracciare la cronistoria dell'intera
videnda, si dall'episodio nello specifico campo del quartetto Termine, LE, VE, VA
NI (al nome del primo sarà successivamente by della prima partita effettuata l'importazione introdotta, di kg. 30 di pasta di cocaina (a dire
del VE), celata in ceste contenenti frutta l talv pag. 63 della sentenza del Tribunale), passando poi agli accordi stabiliti con il gruppo AT,
essendo stato nel frattempo il Termine posto fuori
giuoco da un grave attentato. Sono così risultati:
concertata prosecuzione, e durata illimitata, degli iniziali progetti di importazione, ovviamente
richiedenti capitali, di cui il residuo terzetto
era sprovvisto rinnovata delineazione e distribu-
zione dei compiti, in relazione al nuovo aspetto curata organizzazione dei dettagli societario;
mezzi, di disponibilità di uomini, di esecutivi;
64 locali riservati;
tenuta di costanti contatti operativi;
insomma, tutta una gamma di apprestamenti
e di intere a vasto raggio, percepibili ab extrin- seco -come accaduto, poi, in concreto, attraverso il sistematico, anche se forzatamente incompleto,
rilievo visivo, fotografico (e cinematografico), tessi-auditivo, di parti staccate della complessa tura in via di svolgimento, poi ricondotte ad
quantità, la unitarietà interpretativa per la la qualità cofte Suptome di Cassazione coincidenza delle varie constatazioni, al contempo vivificate, nella intiera rappresentazione fenomenica, dalla
esauriente narrazione «dal di dentro⟫> fattane da alcuni partecipi (il VE ed il VA NI,
appunto, non escluse parziali ammissioni di qualche computato, come il LM . Con siffatto criterio, nel cui ambito le
convergenti acquisizioni hanno assunto qualifica-
zione di fatti probatori all'un tempo da riscontra-
re e riscontranti, in sinergie, reciproca integra-
i' zione, i giudici hanno attendibilmente e per «facta concludentia» accertato l'avvenuta costituzione dell'entità associativa, la sua composizione, i prefissati obiettivi (raggiunti due volte, in una
prospettiva di illimitata ripetibilità, interrotta
65
ན་ཟམ་ཀསྣ་བར་ཕོ་ ྃ་ soltanto dall'intervento, a quel punto ritenuto non più dilazionabile e già maturo, LEINDESIRZAto con discre-della polizia giudiziaria), stabilendo,
zionale e motivata lettura dei risultati acquisiti e delle connesse proiezioni deduttive la fondamen- 1
tale distinzione fra la realtà delittuosa definita aadile ed ipotesi di concorsi di più persone in
reati autonomi, avulsi da precostituito pactum sceleris a base duratura, fondando tale separazione proprio sulle ritenute disponibilità mostrate dai
soggetti imputati, e sulla pratica fruizione suc-
cessiva. degli accordi, dei luoghi, dei mezzi suindicati, tutti indirizTI al perseguimento di scopi collettivamente deliberati, senza prefissa-
zione di durata e di quantità, e per ciò stesso
assumibili quali indici certi di costituita socie-
tas sceleris, secondo collaudati schemi diagnostici in materia.
E da escludere, pertanto, che, così
procedendo, il secondo giudice abbia violato regole giuridiche o di comune ragionevolezza, essendosi difatti avvalso di criteri logico-deduttivi che
l'esperienza insegna essere ricorrenti in materia,
per di più con il sussidio confermatorio delle
parole del VE e del VA NI, anch'esse
66 stimate come utilmente fruibili.
La motivazione conseguentemente enunciata ha compreso in se risposte anticipate alle censure
poi reiterate nei ricorsi anche per quanto riguarda la preesistenza di un «gruppo AT», negata dagli interessati soprattutto per il difetto di
precedenti accertamenti positivi, dal che sarebbe
dovuto derivare, a loro die, eguale soluzione in
questo processo. Ma è stato agevole per il giudice dare la giusta confutazione, con l'osservare che l'assenza di conferme anteriori circa la sussisten- za e la composizione dell'organizzazione potrebbe essere dipesa da varie cause, non ponendosi comun- is que quale ostacolo allo svolgimento di più incisive indagini, in grado di consentire l'accertamento di
ciò che, prima, era rimasto oscuro, benchè esisten-
ponendosi del resto nello stesso senso atre\te,
voci testimoniali (riportate nelle pagg. 19-22
della sentenza impugnata), concordi nel rappresen-
tare, appunto, l'anteriore attività criminosa di un gruppo di persone ruotanti attorno ai AT,
delitti ad iniziative illecite varie e confluiti,
dopo i noti accordi con il LE ed il Veronese,
nell'associazione di cui si tratta in questo pro-
internazionale di cesso, finalizzata al traffico
67 stupefacenti, magari gestito contemporaneamente ad
altre attività in corso in campi diversi.
La conclusione è che la Corte di Appello
ha distintamente esaminato ogni aspetto della
regiudicanda (ed in particolare quelli inerenti
all'affectio societatis ed al necessario inquadra-
mento dei sottostanti fatti nell'ipotesi delittuosa in argomento, piuttosto che in quella di concorsi
in singoli delitti, pure separatamente considerati
quali reati-scopo), per ciascuno evidenziando le circostanze note, e quelle altre da esse deducibili secondo criterio di plausibilità, ed annotando
analiticamente le fonti probatorie (notevoli al
riguardo, e altro, le frequenti menzioni e le correlative interpretazioni di conversazioni inter-
cettate) ed i risultati derivatine, con contestuale esposizione dei criteri di valutazione adottati.
Si è trattata, perciò, di corretta appli-
cazione delle regole direttive enunciatę nell'art.
192 c.p.p., accompagnata dall'uso di condivisibili
canoni logici, che rendono la motivazione comples-
siva incensurabile alla luce dell'art. 606 n. 1
lett. с E.B.P.-
Reiette le doglianze delle parti anche per tale punto, non resta che passare alla disamina di
68 quelle particolari enunciate da ciascun ricorrente
per quanto di individuale interesse.
Per quasi tutte, comunque, giova premette- re che trattasi di esposizioni egualmente cadenti stul reato associativo, al cui proposito torna comunque utile il richiamo alle considerazioni che precedono, esse riguardando, ancorché nell'ambito delimitato del contestato vincolo personale con il
gruppo, critiche della stessa qualità, prevalente-
mente basate, cioè, su prospettazioni defensionali,
volgenti in modo utilitaristico gli elementi ogget-
tivamente valutati dalla sentenza, da ciascun ricorrente sottoposti a revisioni personalistiche mercè alternative letture ermeneutiche, non sprov-
viste, talvolta, di astratto fondamento, ma non
suscettibili di rimuovere dal piano della ragione-
volezza la soluzione di volta in volta prescelta dal giudice con motivata discrezionalità.
4.6. Fatta questa opportuna e generale osservazione, si può partitamente osservare quanto segue:
4.6.1. le doglianze di GO Marcello
(condannato per il reato associativo e pet solo fatto relativo alla prima importazione) risultano contrastate dalle ampie osservazioni della Corte che, premessa sintesi dei motivi di appello, li ha
confutati (cfr. pagg. 28-30 della sentenza), sia
richiamando le indicazioni accusatorie convergenti del VE e del VA NI, che menzionando i
elementi di riscontro, deponenti per la numerosi veridicità degli assunti (la pregressa appartenenza al gruppo AT, le frequentazioni con altri
membri della banda, i frequenti accessi nel rifugio di Olda Val Taleggio, luogo di raffinazione della
droga, il successivo arresto, in compagnia di
AT UG, nel gennaio 1992, allorchè entrambi furono sorpresi in un «covo»> del gruppo,
in possesso di armi e di droga, l'annotazione del
-= suo nome in un brogliaccio redatto dallo stesso
VA NI a rendiconto delle operazioni, con la indicazione di somme percepite), e così esponendo tutta una gamma di elementi gravemente indiziari,
corroborati anche da costanti osservazioni degli organi di polizia, confermativi almeno della loro lamateriale verificazione, risultandone poi certa decifrazione alla luce delle dichiarazioni dei
Иниза collaboratori e per l'ossGIVENZA di spiegazioni alternative. Nello stesso ricorso, del resto, si passa artatamente sotto silenzio la più parte degli argomenti in discorso ed ogni sforzo dialettico
70 embra finalizzato alla loro vanificazione con il totalizzante rilievo che nessuna iniziativa repres-
siva fu assunta, all'epoca, dagli inquirenti,
benchè perfettamente informati, evidentemente per
La assenza di prova circa il reato associativo,
semmai materializzate si soltanto in occasione della seconda importazione, cui il deducente sicuramente
non partecipò, essendo da tempo recluso in carcere.
Ma già so è sottolineato l'irrilevanza del difetto di atti repressivi immediati da parte degli organi inquirenti, puntando verosimilmente l'inda-
gine a traguardi di più ampio respiro, richiedenti
tempo e pazienza;
ed essendo, comunque, la prova dei
fatti già assicurata dagli accertamenti in via di
espletamento, che si raccoglievano per ogni futura
necessità. Sicchè dall'apparente -e solo apparente-
inerzia della polizia o del P. M. non è legittimo,
ora, trarre alcun argomento che porti alla scissio-
ne tra la persona dell'GO ed i reati ascritti-
dappoichè, anche a voler seguire, per meragli,
dialettica, la tesi del ricorrente, nulla avrebbe
vietato al giudice di merito, una volta acquisitone il fondamento in fatto, di far retroagire la prova acquisita dopo la seconda importazione a fase
configurazioneprecedente la prima, mercè la ex
71 post di quel vincolo unitario, di indole associati-
va, storicamente accertato per fatti concludenti,
autonomamente contestabili a tutti i partecipi consapevoli, indipendentemente dal concorso in
ciascuno dei reati-scopo, formanti oggetto dell'in-
distinto programma comune a durata illimitata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigetta-
to.
4.6.2. Altrettanto deve dirsi quanto condannatoall'impugnazione di GO TO,
pei soli reati di acquisto e di detenzione di kg.
due di cocaina e di cessione a terzi non identifi-
cati di stupefacenti della stessa qualità, pel valore di £. 150.000.000 (fatti compendiati sotto
il capo F). Le incertezze denunciate dalla parte in
ordine all'oggetto, alla portata, al significato degli elementi in proposito emersi a suo carico,
soprattutto sulla base di conversazione telefonica,
intercettata, da lui avuta in data 23.3.1992 con recepimento da SE AT, hanno trovato limitatamente, parte della Corte di secondo grado,
però, alle quantità di volta in volta detenute 0
compravendute (donde l'esclusione della aggravante della vigente quantità); mentre è stata ritenuta
72 l'attribuibilità delle espressioni captate, certa ed in particolare di quelle pronunciate dall'Ago-
sta, ai fatti in discorso. Al riguardo, la Corte ha fatto completa adesione alla sentenza di primo grado, nelle cui pagine, da 108 a 112, la materia
risulta compiutamente trattata, con diffusa analisi dei brani maggiormente significativi della conver-
sazione, rapportata ai rilievi critici fin d'allora sollevati dall'interessato.
Le doglianze attuali non sono che ripeti-
zioni, fondate su sofisticazioni esegetiche о
possibilistiche, di cui è arduo individuare l'effi-
cienza effettivamente contestativa, a fronte di motivata giustificazione fornita
+ dal giudice,
fondata significato dellesull'intelleggibile parole usate dagli interlocutori, sull'ovvio velo
di riservatezza da essi steso quanto alle espres-
sioni profferite, rilevatore al contempo di confi-
denzialità estrema e di reciproca intuitività, non abbisognante di più diffuse spiegazioni, sull'evi- riferimento dell'oggetto ad iniziative dente
«commerciali»> di indubbia qualità, certamente non insolite, e perciò tanto più comprensibile, in
quegli ambienti. Di tutti questi aspetti, i giudici di merito hanno dato, si ripete, ampia e ragionevo-
73 le illustrazione, cui non nuoce la mancata indivi-
duazione dei «partners» dell'GO nei traffici in discorso, essenziale essendo l'accertamento del fatto oggettivo e, per meglio dire, dei fatti
contestati e poi ritenuti.
Ne può avere maggiore consistenza l'obie-
zione interrogativa avanzata dallo stesso ricorren-
te, se ammissioni rese nel corso di conversazioni private siano soggette, quanto al valore probato-
rio, alla stessa disciplina della confessione resa
in dibattimento -il che egli ha escluso- e se, una
volta conseguentemente ridotte a semplici indizi,
siano state concretamente valutate ai sensi dell'art. 192 II° co. c.p.p.
Premesso che l'esame delle parti in dibat-
timento è testualmente incluso fra i mezzi di prova
(art. 209 c.p.p.) e pur concedendo che ad ammissio-
ni rese in momenti, occasioni e sedi diversi non
_
potrebbe attribuirsi valenza diversa da quella dell'indizio grave, è anche vero però che della
conversazione di cui si tratta il giudice ha sotto- lineato la precisione (checchè al riguardo abbia
opposto il ricorrente), mettendone correttamente in luce il contenuto agevolmente ricavato, il luogo dell'accertamento, i riferimenti fattuali a speci-
74 fici episodi delineati nelle circostanze essenziali,
oltrechè la correlazione con circostanze ulteriori
(la personalità degli interlocutori, l'ambiente criminale di comune radicamento), così potendosi
trarre dall'insieme delle risultanze la certezza del reato ascritto. Il ricorrente ha proposto impugnazione altresì per la disposta confisca della somma di
£.
29.000.000, trovata in suo possesso, ordinata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 12 sexies L. n. 356/92
e succ. modif., e confermata dalla Corte di Milano
sulla stessa base normativa. L'GO ne ha denun-
ciato l'illegittimità, identificata esattamente la
disposizione applicata nell'art. 2 D.L. 22.2.1994-
quale è n. 246 (poi convertito in legge), con il aggiunto l'art. 12 sexies al D. L. 8.8.1992 stato n. 306, convertito con modificazione della legge
7.8.1992 n. 356, che prevede la confisca-in 40150
di condanna per vari, reati, tra cui quelli previsti negli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90 - del denaro,
dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulti avere la disponibilità in valore spropor-
zionato al proprio reddito (dichiarato ai fini attività delle imposte sul reddito) o alla propria giustificare la economica, e di cui non possa
75 provenienza.
Per il vero, la parte non ha chiarito le
ragioni della rappresentata violazione, lasciandone soltanto trapelare la supposta derivazione del conflitto della norma citata con valori di rango costituzionale. Ma neppure sotto questo aspetto sono state portate spiegazioni del ravvisato con-
trasto, nè è stata sollevata apposita questione di
legittimità costituzionale.
Questa Corte, pertanto, non è in grado di comprendere o di altrimenti saggiare la consistenza della proposta censura, limitandosi quì ad osserva-
re in radicale rifiuto della tesi di parte, che
vanno perciò rigettate, che il D. L. n. 246/94 non
stato che la risposta del legislatore alla sen-
tenza n. 48 in data 17.2.1994 della Corte Costitu-
zionale, dichiarativa della illegittimità costitu-
zionale dell'art. 12 quinques, secondo comma, del
306/92 convertito dalla legge n. 356/92 D.L.
(come modificato dall'art. 1 D.L. 17.9.1993 n. 461,
convertito dalla legge 15.11.1993 n. 461), che puni con la reclusione da due a cinque anni, con
la conseguente confisca dei beni, coloro assogget-
tati a procedimento penale per determinate reati, o procedimenti di prevenzione personale,a avente
76 disponibilità di beni, di non giustificata,
legittima provenienza e di valore sproporzionato al reddito ° alla attività economica. Com'è noto, ravvisatal'illegittimità di detta norma era stata dalla Corte nell'avere essa assunta a proprio presupposto di applicazione una condizione meramen-
te processuale (la soggezione a procedimento penale per taluni reati o a procedimenti di prevenzione), non soltanto strutturalmente instabile, amorfa ed
incapace di presunzioni di sorta, ma anzi contra-
ria al principio generale della presunzione di non
colpevolezza sino a condanna definitiva). Il D.L. n. 246/94 ha posto rimedio alla
vacatio legis sopravvenuta a detta pronuncia abla-
toria, nel contempo sostituendo, in armonia alle linee tracciate dal giudice costituzionale ed in relazione alle residue «ipotesi particolari di
confisca», la condizione necessaria della previa condanna (o di applicazione della pena su richie-
sta) per taluni reati a quella anteatta della
semplice soggezione a procedimento penale per i
medesimi o per altri reati. Nè si vede, per conclu-
dere, quali ulteriori profili di etendossia costi-
tuzionale possa presentare il nuovo regolamento normativo della materia, che il ricorrente, è bene
77 ripetere, si è guardato dall'indicare.
Il ricorso, pertanto, non merita accogli-
mento.
4.6.3. Le doglianze del RI, alquanto trattati, diffuse suo temi generali superiormente авводзате sono state appena poste riguardo alla sua personale partecipazione al delitto-scopo contesta- to e ritenuto a carico (capo E), nei sensi somma-
riamente riportati in parte precedente dal presente elaborato, negandosi, in definitiva, che egli procedesse ad acquisti di stupefacente nell'ambito
о per conto dell'associazione. Ma la sinteticità
estrema della censura ha comportato l'insuperabile vizio della pretermissione pressochè totale delle contrarie ragioni -pure superiormente riassunte- che avevano orientato il diverso giudizio del
giudice di appello. Questo è partito dalla da tempo accertata comunanza di rapporti tra l'imputato, il Pone e NO AT (si rammenti l'episodio
-
dei passaporti falsi, di cui il terzetto fu trovato in possesso in circostanze contestuali); è poi passato per l'assai più recente comportamento del
soggetto relativamente ai fatti in processo, da lui seguiti con significativa attenzione, tanto da dar
luogo a ripetuti abboccamenti con altri associati
78 e, soprattutto, alla illuminante conversazione
telefonica avuta il 28.5.1992 (nell'imminenza,
cioè, dell'arrivo della seconda importazione) con
AT SE, attestativa dell'interesse di entrambi al buon esito dell'operazione, come poi avvenne, e del comune progetto di reinvestimento
38-39 della degli sperati profitti (pagg.
sentenza). E' innegabile, pertanto, la consistenza
logica dell'opinione del secondo giudice, che ha
individuato in tali risultanze, di indirizzo con-
vergente, la prova della concertata partecipazione del prevenuto al programma di importazioni dello stupefacente, negando conseguentemente dignità
concettuale ad ipotesi gradate (di semplice tenta-
tivo di acquisto di porzioni dello stupefacente, da rivendere in proprio), sprovviste di qualsiasi appiglio probatorio, e comunque soccombenti di fronte alla preferenziale scelta espletata, con
discrezionalità giustificata, dalla Corte di meri-
to, sulla base di materiale probatorio in grado di
legittimarla, senza violazione delle regole di buon senso e di comune esperienza.
Inammissibile si appalesa, poi, la do-
glianza inerente al diniego dell'attenuante della
79 minima partecipazione, la cui richiesta non risulta essere stata introdotta nei motivi di appello.
4.6.4. I motivi di ricorso di TA
condannato per i reati di cui ai capi L e AN,
M, non esorbitano, come la più parte di quelli esposti nelle altre impugnazioni, relativamente
alle posizioni individuali, dai limiti di una
riconsiderazione del fatto, formulata su basi
sostanzialmente di merito, ancorchè sotto lo spe-
ciate velo del difetto di motivazione, che nella
specie è stato adombrato sub specie di omesso
raccordo logico tra i fatti materiali accertati (il rinvenimento di un pacchetto, contenente grammi 300
di cocaina, sulla persona dello KE, che si era incontrato poco prima con l'imputato, sulla vettura di costui: trattasi dell'episodio sub L;
la consegna di una borsa (o busta) contenente l'hashish di cui
al capo M, effettuata dallo stesso TA me-
diante deposito all'autovettura in cui si trovava-
no il PP ed il UN, e della quale que st'ultimo poi tentava di disfarsi, alla vista dei
carabinieri che avevano notato e seguito tutto il
fatto) e le ascritte responsabilità, e per mancata
considerazione delle discolpe avanzate in proposito dal deducente, anche riguardo all'ipotetico
80 contenuto dei due contenitori.
Trattasi di deduzioni infondate (е, si
sarebbe tentato di dire, manifestamente infondate),
risultando dalla sentenza (cfr. pagg. 42-43) che il contenuto del pacchetto e della borsa fu effettiva- br mente verificato, ed indubbiamente identificato per quello menzionato nei rispettivi capi di imputazio-
ne, sicchè in merito non è assolutamente lecito avanzare riserva alcuna. Le modalità di consegna dal TA ai
sunnominati ricettori risultano parimenti descritte adottatecon tale minuzia, ivi comprese le cautele dall'uno e dagli altri in fase immediatamente precedente, al fine evidentemente di evitare sgra-
" dite sorprese, da fondare certamente la valutazione di consapevole cessione, trattandosi in entrambi i
casi, fra l'altro, di consegne dirette, senza
intermediari, ed essendo nel frattempo intervenute, ancora, pronunce di condanna a carico dei parthe
JUROCE per quanto di loro responsabilità, come la
sentenza ha puntualmente ricordato. Sicchè la massa complessivamente tale da probatoria può dirsi
precludere ogni possibilità di contestazione criti-
in effetti delimitata ad incerte ed oggettiva- ca,
mente inveritiere affermazioni, soccombenti di
81 alla granitica motivazione offerta dalla fronte
Cotte.
4.6.5. Il ricorso di CA TO,
diffuso sugli aspetti dipure sufficientemente interesse trattati precedentemente, ha comune succintamente indicato nel difetto assoluto di
motivazione il vizio che affetterebbe la sentenza riguardo alla stabilita sua partecipazione al reato associativo ed ai reati sub C ed E, basata, secondo il ricorrente, su elementi inaffidabili, non orga-
nicamente enunciati, e, in definitiva, sul solo rapporto parentale (Se è lo zio) con i AT.
Trattasi, ancora una volta, di sostanziale ripetizione, mutatis mutandis, dei. motivi già introdotti in appello (cfr. pag. 45 della
sentenza), cui la Corte di Milano ha opposto -a
conferma della condanna già statuita in prime cure- una gamma di elementi probatori, di convergente significato (le dichiarazioni del VE e del
A
VA NI, la registrazione della sommaria
contabilità da costui tenuta, del pagamento della
somma di £. 10.000.000, quale partecipazione agli utili della prima importazione, annotata sotto la
sigla Z, iniziale della parola «zio», la accertata
presenza nell'Autobqtique di SE AT il
82 6.2.1992, allorchè vi convennero parecchi associati per vagliare l'opportunità di mandare avanti le
operazioni relative alla seconda operazione, mal-
giuoco >>grado le voci giornalistiche sul «doppio del NE;
com'è noto, prevalse la soluzione
affermativa, su pressioni dell'altro AT, che dal carcere aveva fatto sapere di avere fiducia nel complice), non intaccata dalla circostanza che
l'imputato si trovasse, all'arrivo della seconda
partita, nella città di Palermo, ciò non risultando incompatibile con l'adesione precedente al program- ma associativo, anche per essere il suo compito correlato soprattutto alla successiva fase della raffinazione, perciò non richiedente necessità di presenza fisica in quella del ricevimento della
«merce». Si è trattato, come si vede, di completa ed organizzata analisi delle risultanze, poi esposta in motivazione altrettanto esauriente, in nulla
compromessa dalle stentate enunciazioni del ricor-
so. 4.6.6. Come già risulta da precedente il ricorso di AT SE siesposizione, articola, per la parte qui in trattazione, in una
serie di doglianze contestative della prova che si
83 è ritenuta raggiunta a suo carico, ed in realtà,
La ambiguità, secondo l'assunto hifigata 1
dell'inattendibilità degli stessi accusatori inde-
bitamente eretti ad interpreti unici di circostanze anche oggettivamente documentate nella materiale verificazione, da incongruenze cospicue nella
ricostruzione cinematica degli eventi pretesamente succedutisi nel tempo, dalla stessa assoluzione statuita nei suoi confronti in ordine al primo fatto di importazione (il capo C); pertanto, anche
a seguire l'accusa, ne sarebbe dovuta logicamente derivare l'assoluzione dal reato associativo, posto immediatamente a monte, con relegazione del solo fatto esecutivo ritenuto (il capo E) ad episodico concorso in singola intrapresa.
Com'è facile intendere, critiche siffatta-
mente costruite hanno finito con il combinarsi in piattaforma complessiva, in cui sono rifluiti una temi di comune interesse, specialmente per ciò che
riguarda l'ammissibilità e l'attendibilità dei due
collaboratori e l'utilizzabilità delle note inter-
cettazioni: temi sui quali questa Corte ha già
fornito le proprie valutazioni erga omnes, che
debbono pertanto essere tenute ferme anche riguardo infondatezza emerge,al ricorso in esame, la cui
84 oltre che per quanto detto, da considerazioni ulteriori, che finiscono con il travolgere le
contrarie osservazioni della parte.
Qui richiamando le acquisizioni ottenute
in punto di costituita associazione per il traffico di stupefacenti, nonchè gli ineccepibili apprezza- menti al riguardo espletati dai giudici milanesi,
l'inserimento in tale contesto dal AT va ritenuto come ovvia econsequenziale deduzione da sicure premesse di fatto, in ragione dei precosti- tuiti rapporti con il fratello UG, con il
ON, con il Termine e con il LE, non apparendo macroscopico il suo ruolo, in una prima fase,
probabilmente per il maggior rilievo assunto da
quello del congiunto, cui non può essere negata la
qualità di vertice supremo del gruppo;
ruolo tutta- via vieppiù evidenziatosi, anche agli occhi degli altri associati, dopo l'arresto del fratello
(gennaio 1992), tanto da diventare punto costante
di riferimento per tutti, usi riunirsi nel suo
locale (l'Autobotique di via Palmanova) per l'ag-
giornamento delle comuni intese e per farvi quei illuminanti, reiteramente citati nella discorsi sentenza quali espressioni di atteggiamenti psico-
volitivi perfettamente consoni alla trama delittuo-
85 sa preordinata con anticipata corale adesione, e dei cui connessi interessi i partecipi mostravano
di avere cura e gestione, come ha opportunamente ricordato la sentenza impugnata (cfr. pagg. 51-53),
sulla condivisa falsariga di quella, maggiormente diffusa ed ancora più ricca di suadenti osservazio-
ni, estesa dal Tribunale.
Se, dunque, l'impegno centrale dell'impu- tato è stato compiutamente definito, sulla scorta
concordanti elementi, per il tempo successivodi a l'arresto del fratello (e già questo basterebbe a fondarne la penale responsabilità per il delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, sub specie di ingresso mirato in conosciuta organizzazione associativa, i qui scopi veniva a condividere) resterebbe arduo anteriore, ipotizzare l'esclusione per il periodo per essere egli parte immanente del sodalizio noto come «gruppo AT». Già questo legame rappresenta razionale
sostegno alla tesi della sua partecipazione ab
initio, prescindendo pure dai numerosi elementi di
riscontro rinvenuti in proposito, specialmente evidenziati nella prima sentenza, (pagg. 60-70).
A tale tesi non nuoce -occorre aggiungere- in prime cure-
l'assoluzione del ricorrente del reato di cui al
86 capo C, dalla quale non possono derivare le conse-
guenze logiche rappresentate nell'impugnazione, sia perchè, in linea di principio, il far parte di autonomatica associazione per delinquere non comporta reato-responsabilità per ogni successivo mente inversamente il proscioglimento da mu di quest reat ef
Scopo (ed, anche dal primo in ordine cronologico,
non induce alla vanificazione sic et simpliciter del presupposto rapporto associativo e della rela- tiva prova o, più semplicemente, all'accertamento
negativo della partecipazione di quel prosciolto),
sia perchè, a ben vedere, l'assoluzione in discorso
(garbatamente definitiva nella sentenza di appello
ècome manifestazion di «eccessiva prudenza»)
contradditoria effettivamente rispetto ad ogni altra osservazione concernente l'imputato e, addi-
rittura, con la qualifica attribuitagli di finan- ziatore (in parte) delle operazioni relative alla
prima importazione di pasta di cocaina;
il che
avrebbe giustificato pertinente appello da parte del P. M.
Comunque, guardando agli aspetti essenzia-
li del fatto, inappuntabilmente definito dal giudi-
utilizzazione legittima del materiale dice con
risulta, che resiste alle avverse, puntigliose censure (espressioni tipiche di sempre possibile,
87 anche se sterile, dialettica giudiziaria), occorre
concludere che, in generale come nel particolare, è stata compiuta dal giudice completa e motivata
rassegna della posizione soggettiva, con adeguate valutazioni, condivisibili per i profiliprettamente giuridici, ivi compresi quelli riguardanti le
istanze subordinate relative alla ascritta qualifi- ca di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione, ed al diniego di attenuanti generiche.
Quanto al primo punto, non è dubitabile, daisecondo la ricostruzione dei fatti effettuata giudici, che l'imputato vi abbia svolto ruolo
direttivo, preponderante e determinante, specie dopo l'arresto del congiunto, sicchè la statuizione di condanna, coerente con tale visione (debitamente puntualizzata nel capo di imputazione) deve rite-
mersi del tutto esatta, avendo rilevanza puramente astratta, avulsa da criterio di concretezza, la
*
precisazione del ricorrente, per cui non necessa-
riamente l'attività organizTIva dispiegata nella commissione del reato-fine implica ruolo preminente nell'associazione; rilievo certamente esatto, ma non attagliantesi alla fattispecie pratica.
In relazione alle attenuanti generiche,
88 appena il caso di rammentare che sono state negate
per la gravità dei fatti e per la personalità
dell'imputato, fra l'altro autore, insinistra passato, di condotte contraddistinte da analogo disvalore sociale e morale, essendo stato condanna-
to dalla Corte di Appello di Bari, in due occasio-
hi, per fatti di droga commessi sin dal novembre
1988 (cfr. pag. 52 della sentenza impugnata); e
tale circostanza, che concorre nella giustificazione incensurabile del diniego di attenuanti, lascia
pure intendere la fralezza di uno degli argomenti delcensori, imperniato sulla pretesa «ripugnanza»
soggetto alla consumazione di illeciti in materia di stupefacenti.
Consegue il rigetto del ricorso.
4.6.7 In termini sostanzialmente analoghi a quelli dell'impugnazione precedente risulta
articolato il ricorso di AT LI, che,
in relazione al reato associativo ed a quelli-
scopo, ha riproposto doglianze dello stesso tenore,
moto insistendo sui denunciati vizi che affettereb-
bero la sentenza quanto alla creduta attendibilità
del VE e del VA NI, alla ravvisata sussistenza degli estremi costitutivi dell'associa- zione ex art. 74 precitato (in particolare, di
89 stabile accordo con carattere di permanenza e di
adeguata organizzazione di ruoli, compiti e mezzi) ' alla ascritta qualità di capo, promotore ed orga-
nizzatore del sodalizio.
Mentre gli altri punti posti in discussio-
ne, censurati nei modi già visti, attengono alle
è già problematiche generali e comuni, di cui si trattato (ed alle relative motivazioni qui si fa
rinvio, per quanto di utilità), l'ultimo attiene più
propriamente alla persona del ricorrente e coinvol-
ge anche i reati sub C ed E, pei quali la parte non
да enunciato doglianze specifiche (lamentando un generico difetto di motivazione), ma che restano
ricompresi, ovviamente, nell'area delle censure tutte formulate, in buona parte modellate sulla
sostanziale comunanza di prove poste a sostegno delle imputazioni.
Orbene, risolti negativamente (per inesi- stenza di un qualche fondamento) i dubbi critici
-
questioni generali summenzionate, la figura sulle centrale del AT, quale interlocutore con il
LE e con gli altri nella stipula di accordi a vasto respiro per le note importazioni, di finan-
ziatore o co-finanziatore del primo acquisto in sud
America del prodotto (è intuibile che le successive
90 tappe esecutive sarebbero state sostenute da auto-
finanziamenti ricavati dai profitti delle preceden- atten to gesture ti), di aubagaadione delle complesse operazioni organizTIve, di possessore di risorse materiali ed umane poste a disposizione della nuova. entità,
esce descritta a tutto tondo alle due sentenze di
merito, e specialmente-specialmente di merito,
mella prima, che hanno utilizzato in tal senso non
impressioni o supposizioni o labili indizi (come si pretende nel ricorso), ma coacervo di prove dirette
(i controlli di polizia, le intercettazioni) e di
elementi gravemente indiziari (le dichiarazioni dei collaboratori), ricondotti ad unitarietà convincen-
te, nel rispetto delle regole prescritte di valuta-
zione.
Giustamente è stato osservato dai giudici che, in contesto caratterizzato da alta attitudine probatoria, in ogni senso rilevante nel processo,
di scarso interesse annotare marginali discrasie, a fronte di vera convergenza sui profili fondamenta-
li, così come non può rilevare che sul c.d. «gruppo
AT» non si avessero, in precedenza, inizia- tive giudiziarie, chiaramente per non raggiunta prova sui reati sospettati, che non sarebbe stata
conseguita, com'è facile intuire, neppure in questo
91 processo, senza la collaborazione orientatrice del
VE, vd'altra parte avrebbe potuto negarla,
senza danni o vantaggi per sè, il che va inteso
come ulteriore riprova della sua sincerità. Nè deriva che, inquadrate esattamente le
questioni di fondo, è vano ogni sforzo dialettico
inteso alla sminuizione della figura e delle atti-
vità di AT, la cui posizione gerarchicamente sovraordinata è stata stabilita senza tema di con-
troindicazioni, da entrambe le sentenze, sulla
scorta di ogni attendibile elemento, con riferimen-
to, occorre aggiungere, anche al periodo successivo alla sua incarcerazione, inidonea, ex se, a rimuo-
vere la influenza esercitata nel gruppo, e mante-
nuta sotto forma di consigli, ordini, direttive,
com'èrifluenti anche sulla seconda importazione,
stato ritenuto in linea di fatto. Anche il ricorso in parola deve essere
pertanto rigettato
4.6.8. Similmente concepito appare il
ricorso di EF Gaspare, nel quale, sotto
l'apparente qualificazione di vizio (per carente O
contraddittoria motivazione) di legittimità, la
sentenza gravata è stata censurata soprattutto sul valutazioni di merito, assumendosi piano delle
92 dalla parte l'inesistenza ovvero l'errata conside-
razione delle prove a suo carico, non emergendo dagli atti solidi elementi di colpevolezza.
Trattasi, come in altre impugnazioni, di
rituale minimizzazione dei rilievi probatori sfavo-
revoli, e di denuncia, non meno rituale, di inosser-
vanza delle regole di cui all'art. 192 c.p.p., 1'una e l'altra del tutto infondate al cospetto dell'ampia motivazione offerta specialmente nella accurata prima sentenza. Questa, nell' ricostruzione dei fatti (pagg. 32-79), ha posto in evidenza le
circostanze asseveranti la qualità di associato del ricorrente (la gestione del ristorante Blue Marlow,
in realtà appartenente ai AT, per conto del gruppo e la destinazione dello stesso locale e punto di incontro dei partecipi, come da rilievi
visivi e da conversazioni intercettatevi;
il depo-
sito nelle relative cantine di materiale della edprima importazione;
i continui interessamenti interventi nel corso delle operazioni di cui trat-
tasi, assunzione, infine, della cura contabile e finanziaria dei connessi flussi di denaro), che
smentiscono pienamente, secondo la complessiva e condivisibile stima datane nel merito, la tesi dell'incolpevole inicienza specie in occasione del
93 ricetto della droga importata la prima volta, ed
ancora quella ripresa anche da altri ricorrenti,
« aliunde>>con pari infondatezza- della provenienza della merce e dell'analogo compendio successivo,
portati in Olda Val Taleggio, come se, al proposi-
to, non fossero elementi certi la stretta «consecu- tio»> temporale tra gli arrivi e le successive
destinazioni della posta di cocaina l'identità di
medesimi soggetti interessati a detti movimenti. Senza dire che proprio gli organi di
sorveglianza potessero constatare di persona,
documentandoli nei noti modi, le singole tappe esecutive di cui si parla, con derivazioni dai
luoghi di sdoganamento (cfr. pag. 40 prima senten-
za). Ciò, ancora, consente di disattendere come
manifestamente infondate anche preliminari perples-
sità manifestate da taluni imputati al reale dimostrat contenuto di quelle «ceste di frutta»>,
in effetti, prima ancora che dalle parole dei due
-
-
collaboratori, dal trasporto nella cascina di Olda
Val Taleggio, pacificamente risultato come il luogo della raffinazione;
& tanto, nella sua estrema
significatività, va fissato una volta per tutte,
confronti di EF, come di ogni altro nei partecipe a conformi doglianze, giustamente liqui-
94 date dai giudici milanesi come proteste di stile. Può concludersi di conseguenza, analoga- mente ad eguali determinazioni in casi consimili,
che è stato adempiuto dai giudici precedenti l'ob-
bligo di esauriente e logica motivazione, con
indicazione puntuale dei numerosi elementi, nessuno dissonante dagli altri, che hanno giustificato la ritenuta sussistenza della prova di reità per reati di cui ai capi A, C, E, .
Altrettanto va detto per la gradata censu-
ra concernente il diniego delle attenuanti generi-
Tenute che, che non avrebbe conto, a tutto concedere, dal
limitato ruolo svolto dal deducente nel fatti.
Anche a tale riguardo, la Corte di appello ha dato,
invece, congrua spiegazione, negando la rilevanza
secondaria dell'impegno posto dall'imputato, di cui ha anche ricordato, ulteriormente, la caratura criminale, attestata da numerosi precedenti penali,
cui recente condanna -eloquente- per partecipa-
Il zione ad altra associazione per delinquere.
dunque, merita il rigetto sotto ogni gravame,
profilo. 4.6.9. Non diversamente può concludersi
per il ricorso di LE IC, peraltro delimita-
to, a ben leggerne il contenuto, alla sola censura
95 delle parti della sentenza concernente l'attribuita qualità di capo e di promotore dell'associazione, e la ravvisata colpevolezza per il reato-fine di cui al capo E (come, del resto, già rilevato in sede
-precedente- di esposizione delle doglianze parti-
colari dei ricorrenti). Sul primo punto, com'è noto, sono state
NI, richiamate talune dichiarazioni del VA
avrebbero escluso il deducente dalla costitu- che zione dell'iniziale nucleo (composto dal Termine,
dal VE e dallo stesso dichiarantes interessa-
to alla individuazione di fatti di approvvigiona-
mento in paesi sudamericani, ed all'avvio successi-
vo di traffici con l'Italia), nel quale esso impu- tato avrebbe preso posto solo in secondo momento,
ciò contraddicendo l'ascritto ruolo di promotore,
neppure rinvenibile, secondo lo stesso assunto, in
successive funzioni direttive o nel preteso, ed in
realtà inesistente, impegno finanziario che sarebbe.
stato posto in essere nella seconda importazione,
non documentato da alcunchè e contrastante con lo
stato di precarietà economica in cui egli si trova-
dichiarazione di va anche a seguito di recente fallimento.
Ma trattasi, anche qui, di deduzioni
96 infondate perchè, innanzitutto, l'ingresso in già
costituita associazione non esclude di per sè
l'assunzione, in questa stessa, di funzioni di primario rilievo -previste nel comma primo dell'art. 74 succitato- ancorchè diverse da quelle promozionali, tant'è che il capo d'imputazione concretamente riguardante il reato associativo
menziona espressamente a carico del LE l'assol-
vimento di compiti organizTIvi ed esecutivi certamente assai rilevanti, riattivate dopo l'ac- cordo da lui raggiunto, anche in nome e per conto
originario, con i AT e con il del gruppo questi facente capo (sicchè, anche sodalizio a limitatamente a questo momento, sarebbe comunque..
innegabile l'attività di promozione della allargata associazione, da cui dovevano poi prendere vita le
importazioni in discorso e quelle altre nei proget-
ti della nuova entità, stroncate dall'intervento della polizia giudiziaria nel giugno 1992), senza dire dell'attività di finanziamento attribuitagli impegnoper la seconda operazione, f'un uno e l'altro Y o- stati puio sono correttamente desunti dalle parole del
VE e del VA NI, sostanzialmente non
(almenoavversati almeno il primo) dal ricorrente, interes- sato soprattutto alla negazione del ruolo direttivo
97 di promozione, giustamente qualificato dal giudi- de, secondo le risultanze, nell'ipotesi di cui al
primo comma della norma;
e il secondo, relativo al
finanziamento è confermato dalla citata conversa- 1 gione con Fidanzati SE, avvenuta il
16.4.1992, nel cui corso l'imputato doveva proprio manifestare risentimento e preoccupazione per il
lento andamento dell'affare -si parla della seconda importazione- avendovi investito rilevantissime (si parla di 700 milioni di lire) quantità di denaro.
Ne all'acquisibilità di tale dato probatorio poteva
(o può essere di impaccio il pregresso fallimento dalla parte, trattandosi di fatto giuridico gene-
calmente poco rilevante in ambienti e fra individui disponibili o usi al procacciamento di mezzi finan-
ziari per canali illegali o, usi al precacefamento disembezichinanziari per canali fllegati o, comun-
que, all'assenza di scrupoli formalistici nelle cose della vita, essendo ancora non inverosimile
che quell'investimento, la cui effettività è stata desunta per non sospetta dichiarazione dell'inte-
riflettesse in tutto o in parte profitti ressato,
provenienti dal felice esito della prima importa-
zione.
L'inconsistenza delle doglianze determina,
98 perciò, il rigetto del gravame.
4.6.10 Parimenti infondata è il ricorso di
LM AN, che ha dedotto l'insostenibilità didell'accusa di partecipazione all'associazione cui al capo A, e di concorso nella consumazione del reato sub E, sulla sola base della confessata disponibilità (renumerata) al ricovero di automezzi della banda nella sua autorimessa, per il compimen-
to di operazioni non esattamente da lui conosciute.
Come risulta dalle due sentenze di merito, esaurientementela posizione dell'imputato è stata esaminata specie in quella del Tribunale (cfr. le
pagg. 75-77,85,87) dandovisi atto di circostanze e
risultanze, in parte provenienti dalle sue ammis-
sioni, costituite dalla confessata, e molto bene
prezzolata, disponibilità al ricetto di TIR verosi- milmente derivanti da operazioni furtive compiute dal gruppo AT, con esponenti della quale (il
NI il ON) aveva convenuto -1'intesa,- oltrechè di autovetture, chiaramente coinvolte da
r parte degli stesso soggetti in «giri» illeciti, che egli stesso aveva capito avere attinenza con que-
stioni di droga;
una, al di là di tutto questo,
gravano irrimediabilmente sul LM, non solo per la dimostrata adesione all'associazione in
99 parola, ma per la specifica connotazione della finalità ascritta e per il connesso reato-scopo, l'intenso suo attivarsi, proprio in periodi a
cavallo della seconda importazione, con altri
membri del sodalizio in incontri, dall'intuibile scopo, avvenuti in particolare presso l'autobotique del AT, e la partecipazione, unitamente al
solito NI, al materiale trasposto nella cascina di Olda Val Taleggio di materiali utili alle lavorazioni ivi in corso, in ore di poco sul posto della poliziaprecedenti l'irruzione giudiziaria, con gli arresti ed il sequestro conse-
guenti.
Se a questi fatti si aggiungono le confor-
esplicative del VE, bene ami narrazioni
conoscenza del tutto, ne deriva un quadro comples-
sivo, nel cui ambito le ammissioni del soggetto perdono ogni residuo margine di ambiguità e di
apparente incertezza, come bene è stato ritenuto
nei precedenti gradi. Invero non troverebbero valide spiegazioni alternative le frequentazioni sintomatiche con membri della banda e, soprattutto,
l'accesso in Olda Val Taleggio, proprio in momento
saliente della raffinazione, ed in funzione di appoggio con il trasporto dei materiali occorrenti.
100 La sentenza impugnata altro non ha fatto che riprendere globalmente i rilievi logici della
precedente; ed al suo costrutto non può nuocere, con riferimento alla ipotesi ex art. 74 D.P.R. n.
309/90, il difetto di ulteriore elementi dimostra- tivi (ad esempio, intercettazioni), che non ha
nel caso, data la sufficienza di quelli rilevanza acquisiti, ovvero l'assoluzione dal primo dei
reati-scopo (quello sub C), dovendosi osservare, a tale ultimo proposito, che l'adesione associa- zione delittuosa, specie se già operante, non può
comportare comunque automatiche responsabilità per tutti i fatti esecutivi del programma, e special-
mente per quelli anteatti, e che, nel caso concre-
to, lo stabilito vincolo fra l'imputato ed i correi effettivamentenel delitto associativo potrebbe rimontare a periodo anteriore al settembre 1991.
L'impugnazione, pertanto, va rigettata.
4.6.11. Il ricorso di ON TO şi
articola su doppia serie di motivi, l'una redatta
dal difensore avv. E. Brienza, articolata sulla esposizione di doglianze sommariamente già riporta-
ta in parte precedente della presente sentenza;
l'altro, redatto dall'avv. G. Scamarcio, volta riccamente (e cioè con nutrite e pregevoli citazio-
101 ni dottrinarie e giurisprudenziali) alla illustra-
zione dogmatica ed astratta dell'ammissibilità del travisamento di fatto quale motivo di ricorso per
cassazione, e dei limiti consentiti della motiva- zione per relationem (evidente l'allusione alle
pagine della sentenza gravata riproducenti, a mò di soluzione di complessi argomenti di appello avverso la prima sentenza, brani di provvedimenti ordinato-
del Tribunale, ad esempio in materia di inter- ri cettazione ambientali e di lettura -dalla parte ritenuta non legittima- dei verbali della dichiara- zione del VE al P. M. durante le indagini preliminari), con successivo passaggio alla dedu-
zione di concreti vizi motivazionali per la rifiu-
della testimonianza dell'ing.tata assunzione
PI in punto di dedotta idoneità degli im-
pianti della Procura alla captazione delle note
intercettazioni, nonchè per la positivamente valu-
tata (dal giudice) attendibilità del VE o in ordine ad altre denunciate incongruenze motivazio-
nali.
Si constata, peraltro, che, a prescindere dalle censure tangenti questione di interesse
generale (legittimità delle intercettazioni, valu-
tazione dei collaboratori), sulle quali già si è
102
A detto, i due atti di impugnazione hanno coinciso nell'indicare concretamente ben definite ragioni di doglianza in quanto segue: 1) nell'errata attribui- zione ad esso imputato ON di voce presente in
intercettazione telefonica del 6 febbraio 1992 -poi apprezzata a suo carico-, e ciò contro indicazioni di personale di polizia attestanti, per quel gior-
no, l'assenza del deducente nel locale «Autobotţi-
luogo; 2) que»>, in cui detta conversazione ebbe nella pretermissione di evidenti contraddizioni caratterizzanti il dire o il fare del VE (con effetti compromettenti per tutto l'arco delle sue
affermazioni); malgrado la denuncia fattane nei motivi di appello, specie riguardo alla d▲ lui
asserita consegna della somma di f. 9.000.000, che
gli sarebbe stata fatta dallo stesso ON e da
SE AT, e che sarebbe inverosimile, per non esserne stati avvertiti sollecitamente gli organi preposti al contestuale controllo delle
vicende in corso;
3) nell'errata attribuzione al ricorrente dell'iniziativa per l'individuazione di
locale da destinare alle operazioni di raffinazione e per il reperimento dei materiali necessari per tale incombenza, invece risultati, in sede dibatti-
mentale, opera dello stesso VE, in collabora-
103 zione con i carabinieri del ROS di Genova;
4)
hell'immotivata qualificazione, in ogni caso, del
ruolo svolto dal ricorrente come di capo e di
organizzatore.
Premesso, orbene, che le imputazioni mosse al ricorrente attengono esclusivamente al periodo posteriore dei primi giorni dell'ottobre 1991, per
essere egli precedentemente detenuto in Brasile,
unitamente al RI (a seguito della già riferita
vicenda dei passaporti di provenienza furtiva, poi falsificati), e ciò spiega perchè è stato assolto dal reato cui al capo C, riguardante la prima importazione, si osserva che le doglianze enunciate presentano comunque scarso pregio, sotto vari
aspetti, risultando complessivamente inidonee alla
confutazione logica del costrutto motivazionale presente, in totale conformità, nelle due sentenze
di merito.
Una prima inadeguatezza dei motivi esposti sta nella loro parzialità, nel senso della attinen-
za a segmenti della motivazione, che si regge globalmente, invece, su valutazione complessiva dei numerosi spunti probatori raccolti, stimati innan-
zitutto rilevanti in punto di stabilita partecipa-
Questazione del soggetto all'intesa associativa,
104 passport già desumibile dalla lontana vicenda dei pe ppe
Babi, risulta verificata, in relazione ai fatti in processo, attraverso varie circostanze, menzionate
nelle pagg. 58, 74, 91-93 della sentenza di primo grado: l'attivismo dispiegato dal ON al rientro
in Italia, con l'immediata ripresa dei contatti con i vecchi sodali, l'evidenziazione di un ruolo
importante fra gli stessi accoliti, con frequenti incontri nei luoghi nel frattempo posti sotto osservazione dalla p.g.; la sua presentazione da
parte di AT UG al VE -che più
volte, poi, doveva incontrarsi con lui per questio-
ni inerenti alla avviata, seconda importazione-
come socio in "affari"; la procurata collaborazio-
ne, unitamente all'associato OR, del Palmi-
inter-sano nei termini già noti;
i suoi frequenti venti -in incontri ed in conversazioni riservati-
per concordare con altri partecipi comuni linee di
comportamento per le operazioni in corso;
l'autori-
tà chiaramente acquisita in seno al gruppo, che gli consentiva, significatamente, di avanzare, addirit-
tura, dubbi sulla "lealtà" del LE e del Fiume- freddo, sempre riguardo all'operazione stessa, V.
pagg. 77 78; l'impegno posto nel reperimento di idoneo locale per la raffinazione dell'attesa
105 "merce", inizialmente individuato, con apposito sopralluogo, nella cascina Bentivoglio di Paullo,
ove egli fu visto dai carabinieri in occasione del
trasporto di materiale necessario per la trattazio-
ne dello stupefacente: e poco importa che il luogo scelto ad hoc fosse poi altro, la cascina di Olda Val Taleggio, e che all'uopo fosse determinante,
come si assume dalla parte, il contributo del
VE, magari stimolato dagli inquirenti, comun-
trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di que assunte nell'ambito di previa intesa a iniziative vasto raggio e, quantomeno da parte dell'imputato,
con intenti chiaramente delittuosi, collocati sulla linea di atti, anteriori e successivi, rientranti disegno collettivamente elaborato ed eseguitonel
dal gruppo.
Ma il ricorso si appalesa, in definitiva,
scarsamente rilevante, quando non addirittura
improponibile anche riguardo alle puntualizzate deduzioni, estese in modo totalmente avulso dalla serie di elementi appena ricordati,la cui efficacia orientativa sui comportamenti effettivi della parte vi è stata strumentalmente taciuta.
Per venire alla "quaestio" della consegna
della somma di f. 90.000.000, che il Veronese ha
106 affermato essergli stata effettuata dal ON e da
AT SE in vista della seconda importa-
tratterebbesi, zione, Occorre constatare che
стрение tutt'al più, di asserto rimasto privo di dantagne,
e perciò neutro, e non già di dichiarazione rimasta poi smentita (ciò che avrebbe avuto, ovviamente,
altra incidenza sull'attendibilità della fonte); e,
del resto, già si è rilevato che la stessa, più
dettagliata, sentenza del Tribunale ha ammesso
l'esistenza di affermazioni del VE su alcuni dettagli, che non hanno trovato riscontri esterni,
tuttavia, possibilità di derivare da talisenza,
motivo carenze (non smentite, si ripete) razionale di screditamento generale, specie in costanza di
ricco compendio confermativo sui passi essenziali o comunque rilevanti del racconto. Tant'è che, esat-
tamente inquadrata la relativa problematica, le due sentenze non hanno neppure fatto espresso riferi- mento alla asserita (dal VE) consegna di
denaro, per volgerla a pietra angolare, o comunque
imprescindibile, della colpevolezza dei due imputa-
ti, argomentata su altre risultanze.
Quanto, poi, alla censura correlata alla
identificazione della voce del ON nella nota conversazione datata 6.2.1992 (partecipanti: FI
107 zati SE, CA TO, Fornasini
EN e, appunto, il ON, secondo l'accertamento giudiziale, come da pagg. 72 e segg. della sentenza del Tribunale), il contenuto altamente significati- vo dei discorsi scombinati, in una sorta di sum- "
mit" consultivo sulle vicende in corso, ben note agli interlocutori per manifestata, diretta parte-
cipazione ad esse, è stato messo a fuoco nelle
stesse pagine, e costituisce uno dei punti di forza delle statuite responsabilità di tutti.
Che uno degli interlocutori fosse il Pone
è dato risultante, nella stessa sentenza, pacifica-
acquisito, mancando al riguardo trattazionemente
specifica e approfondita, probabilmente non stimo-
lata di rilievi contestativi dell'interessato; ma eguale convincimento vi è indirettamente espresso anche a pag. 92, in sede di definitiva ricognizione del ruolo sostanzialmente direttivo avuto dall'im-
putato nell'associazione.
Parrebbe, perciò, che soltanto nei motivi
di appello siano state esposte sul punto precise doglianze, di cui è cenno nella pag. 71 della seconda sentenza, negandosi la partecipazione del
deducente a quella conversazione, neppure emergente dalle dichiarazioni testimoniali dei due Carabinie-
108 ri (tali IN e AR), addetti alle inter-
cettazioni ambientali di cui trattasi. Ma tali
assunti sono stati espressamente esaminati dal
secondo giudice (cf. pag. 74 della sentenza) e
ritenuti infondati, poichè, come asserito nel brano motivazionale, lo IN dichiarò, in sede dibat-
imentale, di aver riconosciuto nell'occasione in parola la voce del ON, (difatti chiamato "Tonino"
"Toni", dagli altri presenti, con diminuitivi
corrispondenti al nome proprio di "TO") e di del ravvisato la figura fisica tra le personeaverne entrate quel pomeriggio nell' "Autoboutique"
AT, luogo della conversazione.
Come si è visto, nel ricorso di parte (ut supra, sub n. 1), si contengono affermazioni con-
trarie (nelle relazioni di servizio dal fatto non
figurerebbe la citazione del ON come presente nel locale, e neppur l'altro militare AR lo dibattimentaleavrebbe allora visto, nè la visione dei filmati allora girati avrebbe aiutato la memo- ria sua e del collega), che sono in parte irrile
incompa-vanti, in quanto non sussiste concettuale tibilità tra la mancanza di espressa menzione dell'imputato nelle relazioni di servizio ed i
successivi riconoscimenti fonico e visivo effettua-
109 ti dallo IN, nè occorreva che anche il Salta- rini fosse parimenti provvisto di eguali capacità
percettive, per operare analoghi accertamenti;
ed senzain parte inammissibile, perchè contrastanti,
il minimo fondamento di prova, con l'assunto del
giudice, e ci si riferisce proprio all'indimostrata asserzione per cui lo IN non avrebbe operato alcun riconoscimento in sede di visione del filma-
to.
Quanto sopra, naturalmente, non può pre- scindere dalla già anticipata osservazione che
l'inerente dialettica afferisce, comunque, ad un
(singolo aspetto della complessa valutazione in materia.
Infine, l'eccepito difetto di motivazione
in ordine all'ascritta e ritenuta qualità di capo e di organizzatore dell'associazione, sostanzialmente ripetitivo di già esaminate deduzioni critiche, ha
l'insuperabile torto - ancora una volta- di neglige-
re deliberatamente la messa delle puntuali, minu-
ziose, contrarie considerazioni della Corte, di cui
è stato sopra tracciato sintetico quadro.
Il ricorso, dunque, non merita accoglimen-
to.
4.6.12 Come si è visto, il ricorso di
110 RO BI si diffonde in doglianze di natura
generale, già esaminate da questa Corte, e limita
-nelle sole pagg. 11 13 l'esposizione di generiche proteste quanto di risvolti individuali pei reati ritenuti (capi A, E), che si è detto essere stati
basati sulla sola attività, di lecito lavoro, svolto da esso imputato nel salone Autoboutique, e
sulle inattendibili rivelazioni del VE e dei militari operanti, oltrechè sulla pretermissione di in elementi scagionanti, quali l'inesistenza,
elementi queste stesse fonti pur sospette, di
accusatori di rilievo penale.
Anche in ragione della sommaria enuncia-
zione censoria, il gravame non può essere condivi-
so, difettando, invero, meglio articolata deduzione di argomenti idonei alla dimostrazione di vizi nella motivazione portata a caricoeffettivi dell'imputato (fondamentalmente tracciata nella
sentenza di primo grado, ed approvata "in toto" dal
.
secondo giudice, con osservazioni integrative),
quale ha delineato personalità e ruoli, attribuiti
al soggetto, ben diversi da quelli pretesi nell'im-
pugnazione. Nelle pagg. 78, 79, 88, 98 del primo
elaborato, ed ancora in ulteriori passaggi rico-
struttivi ivi descritti, si è dato obiettivamente
111 voceatto, innanzitutto, che nessuna specifica accusatoria è stata elevata dai collaboratori contro l'imputato (il che azzera le doglianze circa l'inesatta valutazione del VE o di connessi deposti di inquirenti, e quelle altre indirizzate
ad una pretesa omissione di considerazioni conse-
guentemente favorevoli all'esponente).
Si è compiuta, per converso, ampia rasse-
gna di incontri da lui avuti con membri della banda nello stesso locale e di discorsi colà fatti con
attuali coimputati, e con altri dello stesso grup-
po, che per contenuto, finalità, modi di interven-
τον linguaggio usato, risultano non soltanto
incompatibili, come con realistica discrezionalità stato ritenuto dal giudice, con la semplice figura di dipendente salariato, a null'altro inte-
ressato (e perciò stesso non ammissibile a rappor-
ti di confidenzialità estrema, intrisi di comunanza criminosa), ma perfettamente coerenti con l'ipotiz-
zata partecipazione al sodalizio, del resto aperta-
mente rappresentatagli dal OR in una conver- sazione del 5.2.1992, allorchè, ricordandogli il suo già maturato coinvolgimento nei fatti, lo
indusse ad esercitare attività di sorveglianza sul
VE, in quel tempo sospettato di "doppiogio-
112 chismo"; nè può essere passata sotto silenzio, in
questa stessa direttrice logica, l'ulteriore con-
versazione dell'8.6.1992, di pochi giorni successi- va all'arrivo della seconda importazione, nella
quale egli si affannava a raccomandare agli inter-
locutori rigide "regole di prudenza" nei propri comportamenti, chiaramente ritenuti suscettibili di pericolosi controlli dopo il recente avvenimento,
peraltro da lui commentato favorevolmente per la
prospettiva di prossimi e lauti guadagni.
Nella precitata pag. 98, il Tribunale di
Milano ha tracciato una " summa " riassuntiva delle risultanze addebitabili al ricorrente e che, ictu
oculi, non sono riferibili ad oscuro ed ignaro dipendente, quale il ROvinteso descriversi nel gravame, senza, peraltro, contestare la fondatezza
storica di elementi siffatti e la ragionevolezza della valutazione fattane in sede decisoria.
Quanto, poi, all'invocata attenuante della tuan te in modo lave qualificata" partecipazione (ancorchè minima dell'opera nell'atto come "della minima importanza prestata all'esecuzione del reato,), trattasi comun-
que di richiesta qui inammissibile, perchè non
configurante censura a precedente diniego, difatti non statuito dal giudice dell'appello per omessa
113 formulazione di corrispondente i̇stanza fra i motivi della prima impugnazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigetta-
to.
4.6.13 Ad analoga sorte è destinato il
ricorso di IN SC, relativamente al solo reato (capo G9) ascritto e ritenuto a suo carico. La prima delle doglianze enunciatevi (con la quale è stato contestato il giudizio di suffi-
compiutezzaciente dell'imputazione, pertanto idonea a regolare difesa, formulato dal secondo
giudice riguardo a denuncia di violazione dell'art. 65 C.P.P., promossa con l'appello) appare addirit-
tura generica, in quanto meramente ripetitiva della norma or ora citata, e non critica, come avrebbe dovuto essere sotto i consentiti profili, delle
ragioni per le quali il secondo giudice ha ritenuto la sufficienza espositiva della imputazione, che è, in effetti, delineata letteralmente in modo tale
-per oggetto (detenzione ed offerta in vendita di
quantità imprecisata di cocaina), per indicazione
(AT SE) del destinatario nominativa per precisazione del luogo e della dell'offerta, data del fatto (Milano, piazzale Lodi, nel marzo-
aprile 1992) - da consentire una agevole identifica-
114 Zione dell'addebito, e la conseguente difesa sul
piano probatorio, derivando la prova contestata,
portata a conoscenza dell'imputato, da conversazio-
he intercettata, depositata a termini di legge.
Pure infondata e inammissibile è la secon-
da doglianza, mirata alla derubricazione del reato
(da art. 73 I° co. D.P.R. 309/90 nell'ipotesi di
(lieve entità, prevista nel comma v° dell'articolo)
sul supposto del mancato accertamento della quanti- tà dello stupefacente in discorso;
sul punto è
osservazione del giudice dimancata specifica per la semplice ragione che censura del appello, state Use genere non fu ritualmente introdotta nella impugna- zione avverso la sentenza di primo grado, nè po-
trebbe esserlo, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. La maggiore denuncia del ricorrente, per rilevanza e dignità concettuale, concerne, peral-
tro, la ribadita affermazione di colpevolezza, che
risulterebbe, secondo la parte, compromessa dalla
sua radicale negativa e dall'ingiustificato rifiuto del Tribunale di accogliere istanza di perizia fonica, a suo tempo avanzata dall'esponente.
Orbene, a prescindere dal rilievo che non
risulta essere stata proposta dalla parte, in sede
115 di appello, doglianza alcuna per la disattesa
istanza di perizia, nè successiva istanza di rinno-
vazione parziale del dibattimento, giova notare che neppure il ricorrente ha posto riserve sul contenu- to chiaramente colpevolistico della conversazione
intercettata di cui si parla (secondo l'accusa da
lui avuta con SE AT in data 23.3.1992,
nei locali del salone "Autoboutique"), lamentando il difetto di prova della riferibilità alla propria persona della voce captata, ed appunto attribuita-
gli in sede processuale.
In merito, la sentenza della Corte di
Milano ha integralmente riportato la motivazione di quella precedente, che conteneva già ampia disamina di elementi identificativi della soggettiva colpe-
volezza, quali: la sicura conoscenza tra l'imputato ed il AT e la certa presenza del primo in
coincidente conquei locali, in periodo orario
quello della conversazione;
l'uso in questa, da parte dell'interlocutore, del diminuitivo "Franco",
verosimilmente corrispondente al nome dello Ster-
RA (SC); l'omogeneità espressi tra la
conversazione ridetta e le altre intercettate in contesti similari;
il riconoscimento certo della voce dell'imputato da parte degli agenti operanti.
116 A queste risultanze, valutate unitariamen-
familiarità dei te e correlate, per giunta, alla interlocutori, i rapporti esistenti fra i due
attribuito plausibilmente valenza giudici hanno
dimostrativa alla identificazione certa dei loquen-
tes (quella del AT mai posta in dubbio), nè tale apprezzamento è stato oggetto di specifiche censure del ricorrente, se non nei modi e nei termini sopradetti, che non meritano accoglimento.
4.6.14 Per quanto attiene, infine, al
ricorso di VA LF, le rinnovate doglianze per l'eccepito (sin dall'appello) difetto di corre-
lazione fra contestazione e decisione, che la Corte
di secondo grado avrebbe mancato di esaminare, sono prive di fondamento. Si ricorda che l'imputato,
rinviato al giudizio del Tribunale anche per il
reato associativo di cui al capo A (in particolare,
per avere assunto in seno all'organizzazione compi-
organizTIvi e di raccordo, nonchè di reperi- ti mento di basi logistiche) fu condannato in prime cure per il reato di cui all'art. 378 C.P., così
qualificata l'originaria imputazione predetta (e fu assolto da altri addebiti), essendo risultato che
si era attivato per indurre tale TA Marinel-
la, proprietaria dell'appartamento di Via Palombi-
117 no, in cui il 15.1.1992 AT UG era all'GO,stato sorpreso ed arrestato unitamente adichiara all'A.G. di avere locato l'abitazione
a tale AR e non, come in realtà, allo
stesso AT, di cui avrebbe dovuto pure affer-
mare la sconoscenza. Ritenne il Collegio che l'im-
putato avesse, pertanto, limitato la propria atti-
vità collaborativa soltanto a tale fatto, integran- te il reato di favoreggiamento personale verso il
predetto coimputato, non sussistendo altra materia
per ritenerlo associato al gruppo.
La Corte di appello ha superato l'eccezio-
ne procedurale, fondata sulla pretesa violazione degli artt. 417, 423, 429 C.P.P. (non è vero,
dunque, che non ne abbia fatto delibazione) con l'osservare che la diversa qualificazione statuita,
sicuramente assai più favorevole alla parte, nasce-
va, a ben intendere, dagli stessi fatti contestati
(largamente nota anche per lonell'imputazione specifico aspetto, con ogni possibilità di difesa),
questa comprendendo, oltre ad un interibile fine di reciproco aiuto fra associati, correttamente ridu-
cibile, poi, al favoreggiamento verso determinato
soggetto associato, iniziative e compiti di procac-
ciamento di basi logistiche e, comunque, di raccor-
118 do fra i singoli momenti operativi, non escludenti,
ovviamente, l'uso di astuzie, preventive e succes-
sive, volte alla "copertura" di compromettenti legami tra i luoghi e le persone che li avevano
frequentati: e fra tali callidità ben poteva rien-
trare, ancorchè non più animata da affectio socie-
tatis, ma da proposito individualizzato, l'induzio-
ne della TA all'occultamento del nome e
della presenza del AT.
La qualificazione diversa (e non la modi-
ficazione) della contestazione, così operata dal
Tribunale, è stata, pertanto, ritenuta legittima dalla Corte, le cui considerazioni al riguardo non sono state neppure oggetto di pertinenti censure,
essendosi il ricorrente limitato alla mera ripeti-
zione della già proposta eccezione, in termini non
adeguati alla nuova realtà motivazionale, costitui-
ta dalle argomentazioni del secondo giudice.
Relativamente all'altro motivo di ricorso,
propugnante l'inquadrabilità del fatto ritenuto nell'ipotesi normativa ex art. 377 C.P., è eviden-
l'estremo te, a tacer di altro, che difetterebbe dell'offerta o della promessa di denaro o di altra utilità alla
TA; e che il Tribunale -anche su questo è
stato concorde al giudice superiore- ha ben motiva-
119 to, nelle pagg. 100 102 della sua
- sentenza, il fine di favoreggiamento perseguito dal Trovato,
desumendolo anche da conversazioni -registrate- da qui avute all'epoca con il AT stesso: e per questa parte non sono state addotte doglianze di sorta. Va disposto, pertanto, il rigetto del ricor-
$0.
5. Al rigetto di tutti i ricorsi proposti alconsegue la condanna in solido dei ricorrenti pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i
delle spesericorrenti in solido al pagamento processuali.
Così deciso il 21.5.1996
IL PRESIDENTE
Mario(Dr. Mario VALIANTE)
Fabianh IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mario SCH IAVOTTI
DEPOSITATA
120 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4.4. Passando, ora, all'esame dei motivi 4.5. E' agevole pervenire pertanto, a 1 consimili conclusioni anche per il reato associati- 6969
28 OTT. 1995 IL COLLABORATORE E DI CANCERIA Michelina RomeoMI ONE LLERIAR RI