Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1998, n. 9135
CASS
Sentenza 18 giugno 1998

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In materia finanziaria, gli atti che interrompono la prescrizione dei reati, sia in base alla norma generale dell' art. 160 cod.pen, sia in virtù della norma specifica dell' art. 9 della legge 7 agosto 1982 n. 516, come tali non hanno natura recettizia, giacché l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto, non già dalla sua comunicazione all'interessato; e ciò anche se l'atto abbia natura recettizia per altri fini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1998, n. 9135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9135
    Data del deposito : 18 giugno 1998

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