Sentenza 18 giugno 1998
Massime • 1
In materia finanziaria, gli atti che interrompono la prescrizione dei reati, sia in base alla norma generale dell' art. 160 cod.pen, sia in virtù della norma specifica dell' art. 9 della legge 7 agosto 1982 n. 516, come tali non hanno natura recettizia, giacché l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto, non già dalla sua comunicazione all'interessato; e ciò anche se l'atto abbia natura recettizia per altri fini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1998, n. 9135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9135 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Gennaro TRIDICO Presidente del 18.6.1998
Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere N.2250
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N.7267/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma nel procedimento penale
contro
DE RI AL, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 2.10.1997 dal tribunale di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 2.10.1997 il tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere
contro
AL DE IO in ordine al reato di omesso versamento all'erario di ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta nell'anno 1990 (art. 2 cpv. legge 516/1982), perché il reato era estinto per prescrizione.
In sostanza, il tribunale ha osservato in linea di fatto: a) che in data 5.9.1996 il Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Roma, a seguito di controllo ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973, accertava che il DE IO aveva omesso di versare nel 1990 ritenute fiscali per lire 5.250.000; b) che al riguardo l'ufficio tributario stilava unilateralmente un c.d. processo verbale di constatazione, non sottoscritto dall'interessato, e con atto in calce denunciava il reato alla locale Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; e) che il giudice per le indagini preliminari disponeva il rinvio a giudizio con decreto del 15.4.1997. Tanto premesso, il tribunale ha ritenuto che il cosiddetto verbale di constatazione non aveva efficacia interruttiva della prescrizione, giacché detta efficacia deriva non da qualsiasi atto di accertamento unilaterale del reato, ma da una constatazione della violazione tributaria eseguita in contraddittorio con l'interessato e notificata al medesimo (in genere attraverso la consegna di copia del relativo verbale). Pertanto - secondo il tribunale - il primo atto interruttivo della .prescrizione doveva considerarsi il decreto di rinvio a giudizio emesso dal g.i.p. in data 15.4.1997, quando ormai la prescrizione era maturata (sin dal 20.1.1997).
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato il procuratore della Repubblica presso il tribunale denunciando erronea interpretazione della legge. Sostiene che l'interpretazione elaborata dal tribunale è contro il dettato letterale dell'art- 9 legge 516/1982 e contro la giurisprudenza consolidata di questa corte.
Motivi della decisione
3 - Il ricorso è fondato.
Anche riguardo agli atti interruttivi della prescrizione elencati in via generale nell'art. 160 c.p., le sezioni unite di questa corte hanno statuito che il momento in cui si produce l'effetto interruttivo è quello della emissione, e non quello della sua eventuale notificazione, sottolineando anche che non tutti gli atti elencati nella norma sono recettizi (Sez. Un. 3760 del 31.3.1994, ud. 16.3.1994, p.m. in proc. Munaro, rv. 196575).
Nella specifica materia tributaria, poi, si è precisato che gli atti che interrompono la prescrizione dei reati tributari ai sensi dell'art. 9 legge 516/1982 non sono recettizi e pertanto non devono essere notificatì all'interessato (Cass. Sez. III, n. 3855 del 3.4.1992, ud. 5.3.1992, Cardinali, rv. 189807); o ancora si è sottolineato che, affinché possa provocarsi l'interruzione della prescrizione, è sufficiente un atto formale con il quale l'autorità competente constata la violazione commessa al fine di fame denuncia all'autorità giudiziaria, in quanto esso è idoneo a far cessare quella inerzia dello Stato nel perseguire il reato, che è alla base della prescrizione (Cass. Sez. III, n. 4920 del 30.4.1994, ud. 14.1.1994, Cioni, rv. 197504). Sulla stessa linea, si è argomentato che l'atto interruttivo della prescrizione dei reati tributari di cui alla norma speciale dell'art. 9 della legge 516/1982, e cioè la constatazione della violazione, partecipa della natura non recettizia desumibile per tutti gli atti interruttivi previsti nell'art. 160 cod. pen. in base alla quale non è necessario che l'atto sia notificato agli interessati, ma è sufficiente che esso sia emesso:
infatti, conformemente alla ratio della prescrizione, è la stessa emissione dell'atto, indipendentemente dalla sua notifica, a dimostrare oggettivamente la persistenza della volontà punitiva dello Stato (Cass. Sez. III, n. 4691 del 23.4.1994, ud. 18.1.1994, Cappelletto, rv. 197776). Infine, si è opportunamente precisato che, in tema di reati tributari, sono validi atti interruttivi della prescrizione tanto il verbale di constatazione della violazione. redatto dalla guardia di finanza, quanto il processo verbale di accertamento dell'ufficio finanziario (Cass. Sez. II, n. 7106 del 16.6.1994, ud. 5.5.1994, Caccamo, rv. 199009). In conclusione, gli atti che interrompono la prescrizione dei reati, sia in base alla norma generale dell'art. 160 c.p., sia in virtù della norma specifica dell'art. 9 della legge 7.8.1982 n. 516, come tali non hanno natura recettizia, giacché l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto, non già dalla sua comunicazione all'interessato. E ciò anche se l'atto abbia natura recettizia per altri fini, come avviene per esempio per il decreto che dispone il giudizio, menzionato nell'art. 160 citato: è ovvio infatti che il decreto che dispone il giudizio esplica la sua propria efficacia processuale (di aprire la fase del giudizio a carico della persona contro cui il pubblico ministero ha indagato e raccolto sufficienti fonti di prova) solo se e in quanto è notificato all'imputato (e in tal senso è atto recettizio); ma esplica la sua efficacia interruttiva della prescrizione indipendentemente e prima del fatto di essere notificato all'imputato, giacché quest'ultima efficacia deriva semplicemente dalla manifestazione della volontà statale di perseguire il reato (e sotto questo profilo è atto non recettizio). Ai fini del giudizio è necessario che l'imputato conosca il decreto contenente l'imputazione, perché possa difendersi davanti al giudice. Ai fini della prescrizione e della sua interruzione, non è necessario che l'imputato conosca il decreto, bastando solo che l'ordinamento riconosca nello stesso decreto una volontà statuale di interrompere l'inerzia nella repressione penale.
La sentenza impugnata ha evidentemente scambiato e confuso i due profili degli atti interruttivi, oltre tutto in relazione a un atto interruttivo come il verbale di constatazione o di accertamento della violazione tributaria, in cui la funzione di garanzia processualpenalistica è propriamente mancante, soverchiata com'è dalla funzione tipicamente amministrativa del verbale, quale atto conclusivo della verifica fiscale.
4 - La sentenza va quindi annullata, con rinvio al giudice competente per l'appello ai sensi dell'art. 569, quarto comma, c.p.p., trattandosi di ricorso per saltum contro sentenza appellabile.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998