Sentenza 27 marzo 2003
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- 1. Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)https://www.fiscooggi.it/
- 2. Ex amministratore di società senza legittimazione ad agirehttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4602 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 A / Z I 4 A / R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 6 eC66638 A 2 T ITALIAN CAMPIONE CIVILE S . 5 I . . G N . E D . R R L B E . T A PUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 66638 B D D A I T S E N A T 1 E I 3 S N R 1 E I E S . A T E N ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE QUINTA CIVILE 04 6 0 2 / 03 Composta dagli III.mi Si Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 20627/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 10418 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 19 settembre Dott. Aldo Ceccherini Consigliere 2002 ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA sul ricorso proposto il 30 ottobre 1999 da: Tributi in genere / Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro in.v.im. accertamen- to / notificazione / rappresentata e difesa ex lege delle Finanze pro tempore dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma persona giuridica. ala via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente 009
contro
Di ME NC rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dagli avv.ti Claudio Berliri ed Alessandro Cogliati Dezza, presso i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Ales- sandro Farnese, n. 7 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- 3215 proc. n. 20627/99 R.G. 1 zio sez. XIV n. 184 dell'8 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il controricorrente il difensore avv. Cladio Berliri;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordi- ne, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NC di ME impugnava l'avviso di rettifica della denuncia in.v.im. straordinaria 1991 presentata dalla S.p.A. Poggio di Mola, notificato alla contribuente dall'Ufficio del registro di Formia nel suo domicilio il 6 dicembre 1994, ed eccepiva la nullità della notifica e la propria mancanza di legittimazione passiva, essendo egli cessato il 29 luglio 1994 dalla carica di amministratore della società. L'impugnazione era rigettata dalla Commissione tributaria provincia- le di Latina sul rilievo dell'inopponibilità all'amministrazione finan- ziaria di una modifica degli assetti societari non portata a conoscenza dell'Ufficio e la decisione, appellata dal Di ME, era riformata l'8 settembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale dichiarava che l'avviso non poteva “produrre alcun effetto nei confronti del ricorrente", in quanto doveva ritenersi inesistente la no- tifica di tale atto nel domicilio di un amministratore, peraltro non più in carica, non preceduta dal tentativo, prescritto dall'art. 145, 1° co., c.p.c., di consegna di copia dell'atto nella sede della società. L'Amministrazione finanziaria dello Stato ricorreva con un mezzo proc. n. 20627/99 R.G. 2 per la cassazione della sentenza e l'intimato resisteva con controri- corso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE E' infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che il resisten- te ha sollevato sotto il duplice profilo della tardività dell'impu- gnazione, giacché notificata al procuratore costituito il giorno suc- cessivo alla scadenza della proroga del termine annuale di decadenza, stabilito dall'art. 327, 1° co., c.p.c., e della carenza d'interesse, atteso che sarebbe divenuta definitiva la decisione resa 1'8 maggio 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la quale era stata dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di rettifica nel giudizio promosso dalla società avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta a lei successivamente notificato. eas Relativamente alla prima va osservato che il ricorso risulta notificato entro il termine prescritto direttamente alla parte mediante consegna il 30 ottobre 1999 a mani del figlio e che la nullità della notifica dell'atto per non essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330, c.p.c., presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è stata sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'intima- to, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 19 novembre 2001, n. 14539). In ordine alla seconda va ricordato che l'anteriorità a quella impu- gnata della decisione emessa nel giudizio promosso dalla società im- poneva la prospettazione nel grado di merito della rilevanza preclusi- va del giudicato formatosi nel diverso procedimento e che, in ogni proc. n. 20627/99 R.G. 3 caso, l'art. 372, c.p.c., non consente la produzione nel giudizio di le- gittimità di documenti incidenti sull'ammissibilità, proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso che concernano fatti diversi da quelli sopravvenuti alla sentenza impugnata (cfr.: Cass. civ., sez. lav., sent. 28 dicembre 1999, n. 14634; Cass. civ., sez. III, sent. 18 maggio 1998, n. 4963; Cass. civ., sez. I, sent. 17 febbraio 1996, n. 1246). Preliminarmente all'esame dell'unico motivo di ricorso, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha denunciato la nullità della sentenza impugnata in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 145, 156, c.p.c., degli artt. 2383, 2384-bis e 2457-ter, c.c., e de- gli artt. 8, 36, 58 e 60, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, va esaminata d'ufficio, a norma dell'art. 382, c.p.c., la questione relativa alla legit- timazione ad agire del Di ME. Oggetto del contenzioso tributario, che viene promosso attraverso l'impugnazione degli specifici provvedimenti che scandiscono le va- rie fasi del procedimento diretto alla realizzazione della pretesa fisca- le, è l'accertamento dell'esistenza dei presupposti materiali e giuridi- ci della obbligazione tributaria e, conseguentemente, benché nel rela- tivo giudizio possano venire in rilievo anche questioni relative alla regolarità formale degli atti del procedimento stesso, la legittimazio- ne (e l'interesse) ad agire per far valere l'inosservanza delle norme che li disciplinano dipende necessariamente dal potere di richiedere il riesame dell'an e del quantum dell'obbligazione del contribuente. Orbene, un tale potere sussiste, al di fuori dei casi di sostituzione proc. n. 20627/99 R.G. 4 processuale espressamente previsti dalla legge, unicamente quando una persona, fisica o giuridica, agisca in giudizio a tutela di un pro- prio diritto nell'ambito di un rapporto tributario, giacché solo rispetto a questo è ipotizzabile in astratto un pregiudizio conseguente all'ob- bligazione accertata idoneo a ledere l'interesse di colui che invoca la speciale tutela giurisdizionale. Nel caso particolare, la notifica dell'avviso di accertamento, costi- tuente attività necessaria a portare a conoscenza della contribuente la pretesa fiscale, è stata impugnata per farne valere la nullità da parte di un soggetto che nella premessa alla richiesta di declaratoria della carenza di legittimazione passiva aveva riconosciuto espressamente che né l'atto e né la pretesa erano verso lui rivolti, essendo entrambi indirizzati alla società, e che egli era stato coinvolto nel procedimen- to di notificazione soltanto quale amministratore apparente. L'impugnante, oltre a dichiararsi estraneo al rapporto tributario e pri- vo di rappresentanza della contribuente, non ha prospettato neppure un qualsiasi effetto per lui direttamente od indirettamente pregiudi- zievole derivante dalla rettifica e, conseguentemente, non è ravvi- sabile alcuna sua personale legittimazione (ed interesse) ad agire per la declaratoria della nullità di una formalità del procedimento di accertamento del debito della società, di cui in precedenza era stato amministratore, nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Al riscontrato difetto di legittimazione conseguono la cassazione del- le sentenze di merito e la declaratoria dell'improponibilità del ricorso originario con assorbimento della disamina del motivo di ricorso per proc. n. 20627/99 R.G. 5 cassazione. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu- dizio.
P.Q.M.
La corte, decidendo sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, cassa le sentenze di merito e dichiara improponibile il ricorso origi- nario del contribuente. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 19 settembre 2002. Il consigliere est. Il presidente гино почисverwer dott. Massimo Oddo dott. Bruno Saccucci مسر Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Francesco Catanja DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 MAR. 2003 IL CANCELLIERE 1 proc. n. 20627/99 R.G. 6