Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2924/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
28/05/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, con Parte_1
sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà,
Dario Cosimo Adornato (C.F. ), CodiceFiscale_1
, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale Parte_2
alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino. Persona_1
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata in atto separato, dall'Avv. Olga Sergi in qualità di legale convenzionato con il patronato presso il cui CP_2
studio in Taurianova al Largo Ospedale n. 8,
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che: “Il Sig.
[...]
proponeva ricorso per accertamento tecnico CP_1
preventivo R.G. n. 789/24 avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie finalizzate al riconoscimento della pensione di inabilità civile e handicap grave in relazione alla domanda del 23.11.2023. Si costituiva in giudizio l' Pt_1
eccependo la carenza del requisito sanitario. Ciò nonostante, il
GL, conformemente alla domanda il GL conferiva incarico al
CTU per la verifica sanitaria volta al riconoscimento della pensione di inabilità civile e handicap grave. Il CTU riconosceva che il sig. in funzione delle Controparte_1
patologie accertate e certificate è, in atto, soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave al 100% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Andando oltre il quesito posto il CTU riconosceva che “relativamente alla richiesta del riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, presentando in atto il periziato un grave deficit statico-dinamico, conseguente alla progressione della patologia artrosica ricorrono i presupposti necessitando egli di assistenza continua per la deambulazione.
L'unica patologia significativa nel determinare la necessità di assistenza è quella osteoarticolare, presente da tempo senza, però, documentazione del deficit nella misura oggettivamente apprezzata alla visita peritale. Va considerato, comunque, che la patologia ha carattere cronico-progressivo e le limitazioni sono da considerarsi preesistenti almeno ai tre mesi antecedenti alla visita peritale stessa. Pertanto, i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sussistono dal 10/03/24. Le patologie di cui risulta affetto il sig. in particolare quella Controparte_1
artrosica, sono evidente causa di minorazione fisica ma la cui gestione non implica la necessità di instaurare interventi assistenziali continuativi, globali e permanenti sia nella sfera individuale sia in quella sociale. Pertanto, il periziato, sig.
, è soggetto portatore di handicap non grave ai Controparte_1
sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1”.
Concludeva quindi chiedendo “previa acquisizione del fascicolo di ATP RG 789/24 - voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, delle seguenti. Voglia il GL accertare che la signora non ha diritto al riconoscimento della Controparte_1
pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per ATP”.
Si costituiva per resistere alla domanda. Controparte_1
Nello specifico evidenziando l'esistenza dei requisiti per la pensione di inabilità civile concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata.
Occorre preliminarmente osservare che l'istante
[...]
nel ricorso di ATP aveva chiesto accertarsi il CP_1
diritto alla pensione di inabilità.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_2
relazione scritta depositata in data il 10.09.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Il sig. Controparte_1
periziato, a mio giudizio, in funzione delle patologie accertate e certificate è, in atto, soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave al 100% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Relativamente alla richiesta del riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, presentando in atto il periziato un grave deficit statico-dinamico, conseguente alla progressione della patologia artrosica ricorrono i presupposti necessitando egli di assistenza continua per la deambulazione.
L'unica patologia significativa nel determinare la necessità di assistenza è quella osteoarticolare, presente da tempo senza, però, senza documentazione del deficit nella misura oggettivamente apprezzata alla visita peritale. Va considerato, comunque, che la patologia ha carattere cronico-progressivo e le limitazioni sono da considerarsi preesistenti almeno ai tre mesi antecedenti alla visita peritale stessa. Pertanto, i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sussistono dal 10/03/24. Le patologie di cui risulta affetto il sig. in Controparte_1
particolare quella artrosica, sono evidente causa di minorazione fisica ma la cui gestione non implica la necessità di instaurare interventi assistenziali continuativi, globali e permanenti sia nella sfera individuale sia in quella sociale.
Pertanto, il periziato, sig. , è soggetto portatore Controparte_1
di handicap non grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1”.
La relazione della CTU, sebbene ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, risulta ultrapetita rispetto alla domanda presentata dall'istante nel giudizio di ATP.
Ritiene pertanto codesto giudicante che l'accoglimento della domanda non possa che esser limitato a quanto originariamente richiesto dall'istante nell'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio di ATP “accertare i requisiti di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992 e verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dello stato di invalido pari al 100%, con conseguente corresponsione del relativo trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione”, nei limiti di quanto accertato dal
CTU Dott. nella propria consulenza. Persona_2
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta.
Ragioni di equità inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara:
[...]
, soggetto invalido ultrasessantacinquenne grave al 100% CP_1
fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, portatore di handicap non grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1, con diritto alla pensione di inabilità civile;
2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di Pt_1
euro 280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 30/05/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti