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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14308/2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ZAMPELLA ARCANGELO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. Controparte_1
Resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.11.2023 parte ricorrete indicata in epigrafe esponeva: di aver lavorato nel negozio sito a Caivano alla via Atellana n 298 per conto ed alle dipendenze della Controparte_2 società che si occupa del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di casalinghi , cancelleria e così via, dal 1.12.2022 al 31.7.2023, svolgendo le mansioni di commessa ovvero occupandosi di esporre, tenere in ordine e vendere prodotti, assistendo e orientando i clienti nella scelta degli acquisti, dando informazioni sui prodotti, informando i clienti sulle promozioni in corso;
che per tali mansioni veniva dalla società convenuta al livello 6 del CCNL Terziario Confcommercio, contratto applicabile alla fattispecie;
che aveva percepito le retribuzioni indicate nel prospetto allegato al ricorso;
che nonostante fosse inquadrata con un part-time al 50%, aveva osservato per l'intero periodo il seguente orario di lavoro: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 20,30 per sei giorni alla settimana e cioè dal lunedì al sabato, che le buste paga riportavano un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto dalla ricorrente;
che aveva percepito la tredicesima mensilità in proporzione e percepito non interamente la quattordicesima mensilità, di aver goduto non interamente delle ferie;
che non aveva percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario diurno svolto e che alla conclusione del rapporto di lavoro non le era stato corrisposto il T.F.R. e le altre indennità di fine lavoro.
Tutto ciò premesso chiedeva quindi la condanna al pagamento della complessiva somma di euro
11.863,50 oltre accessori con vittoria di spese
Regolarmente citata la società non si costituiva in giudizio.
Nel corso del giudizio parte ricorrente limitava espressamente le proprie domande alle somme richieste per il solo trattamento di fine rapporto, indennità di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità per complessivi euro 2902,70, oltre accessori, rinunciando alle altre pretese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso, come limitato nelle sue domande, è fondato solo in minima parte e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura del rapporto di lavoro subordinato, come consacrato dal contratto in atti e dalle buste paga.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento
è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti”
In altre parole trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato infine che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Ciò posto va immediatamente chiarito che parte ricorrente ha rinunciato all'accertamento del plus orario asseritamente svolto nel corso del rapporto di lavoro;
va anche chiarito che tutte le differenze retributive richieste, ivi comprese quelle relative alle domande cui non si è rinunciato, attengono esclusivamente alle differenze fra il maturato secondo l'orario di lavoro svolto realmente e quello riportato in busta paga (ad eccezione del tfr che si assume interamente non versato).
Infine va evidenziato che agli atti del giudizio risultano allegate, a cura della stessa ricorrente, le buste paga riportanti gli emolumenti calcolati secondo l'orario di lavoro part-time previsto contrattualmente, e ciò con riferimento sia alla tredicesima che alla quattordicesima mensilità che alle assenze retribuite.
Tali buste paga, si noti bene, risultano sottoscritte dalla ricorrente per quietanza e ricevuta delle somme indicate il che, in mancanza di formale disconoscimento, rende del tutto infondato l'assunto di aver ricevuto somme inferiori. Ne consegue che non essendovi prova alcuna del maggior orario svolto dalla ricorrente (che anzi ha rinunciato all'accertamento del diritto) la domanda relativa alle differenze retributive per le voci indicate nella busta paga risulta infondata.
La domanda relativa all'indennità per ferie non godute, a prescindere dagli oneri probatori imposti alla ricorrente sulla base dei principi sopra enunciati, risulta formulata in modo talmente generico da risultare anche inammissibile.
Resta quindi il solo TFR, che non essendo previsto nelle buste paga allegate, ed essendo l'onere del pagamento gravante sul datore di lavoro deve essere riconosciuto.
Ancora una volta tuttavia il diritto non può essere parametrato, come indicato nei conteggi, al presunto maggiore orario di lavoro, ma può essere riconosciuto unicamente in quanto previsto nell'ultima busta paga, pari ad euro 373,54.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 429 c.p.c.
Stante il quasi totale rigetto delle domande le spese vanno compensate per il 4/5 ponendo la restante parte a carico della convenuta come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna la in Controparte_1 persona del lrpt al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 373,54, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo. Compensa le spese fra le parti per 4/5 e pone la restante parte a carico della società resistente liquidate al netto della compensazione in complessivi euro 240,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 6.12.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14308/2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ZAMPELLA ARCANGELO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. Controparte_1
Resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.11.2023 parte ricorrete indicata in epigrafe esponeva: di aver lavorato nel negozio sito a Caivano alla via Atellana n 298 per conto ed alle dipendenze della Controparte_2 società che si occupa del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di casalinghi , cancelleria e così via, dal 1.12.2022 al 31.7.2023, svolgendo le mansioni di commessa ovvero occupandosi di esporre, tenere in ordine e vendere prodotti, assistendo e orientando i clienti nella scelta degli acquisti, dando informazioni sui prodotti, informando i clienti sulle promozioni in corso;
che per tali mansioni veniva dalla società convenuta al livello 6 del CCNL Terziario Confcommercio, contratto applicabile alla fattispecie;
che aveva percepito le retribuzioni indicate nel prospetto allegato al ricorso;
che nonostante fosse inquadrata con un part-time al 50%, aveva osservato per l'intero periodo il seguente orario di lavoro: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 20,30 per sei giorni alla settimana e cioè dal lunedì al sabato, che le buste paga riportavano un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto dalla ricorrente;
che aveva percepito la tredicesima mensilità in proporzione e percepito non interamente la quattordicesima mensilità, di aver goduto non interamente delle ferie;
che non aveva percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario diurno svolto e che alla conclusione del rapporto di lavoro non le era stato corrisposto il T.F.R. e le altre indennità di fine lavoro.
Tutto ciò premesso chiedeva quindi la condanna al pagamento della complessiva somma di euro
11.863,50 oltre accessori con vittoria di spese
Regolarmente citata la società non si costituiva in giudizio.
Nel corso del giudizio parte ricorrente limitava espressamente le proprie domande alle somme richieste per il solo trattamento di fine rapporto, indennità di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità per complessivi euro 2902,70, oltre accessori, rinunciando alle altre pretese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso, come limitato nelle sue domande, è fondato solo in minima parte e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura del rapporto di lavoro subordinato, come consacrato dal contratto in atti e dalle buste paga.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento
è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti”
In altre parole trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato infine che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Ciò posto va immediatamente chiarito che parte ricorrente ha rinunciato all'accertamento del plus orario asseritamente svolto nel corso del rapporto di lavoro;
va anche chiarito che tutte le differenze retributive richieste, ivi comprese quelle relative alle domande cui non si è rinunciato, attengono esclusivamente alle differenze fra il maturato secondo l'orario di lavoro svolto realmente e quello riportato in busta paga (ad eccezione del tfr che si assume interamente non versato).
Infine va evidenziato che agli atti del giudizio risultano allegate, a cura della stessa ricorrente, le buste paga riportanti gli emolumenti calcolati secondo l'orario di lavoro part-time previsto contrattualmente, e ciò con riferimento sia alla tredicesima che alla quattordicesima mensilità che alle assenze retribuite.
Tali buste paga, si noti bene, risultano sottoscritte dalla ricorrente per quietanza e ricevuta delle somme indicate il che, in mancanza di formale disconoscimento, rende del tutto infondato l'assunto di aver ricevuto somme inferiori. Ne consegue che non essendovi prova alcuna del maggior orario svolto dalla ricorrente (che anzi ha rinunciato all'accertamento del diritto) la domanda relativa alle differenze retributive per le voci indicate nella busta paga risulta infondata.
La domanda relativa all'indennità per ferie non godute, a prescindere dagli oneri probatori imposti alla ricorrente sulla base dei principi sopra enunciati, risulta formulata in modo talmente generico da risultare anche inammissibile.
Resta quindi il solo TFR, che non essendo previsto nelle buste paga allegate, ed essendo l'onere del pagamento gravante sul datore di lavoro deve essere riconosciuto.
Ancora una volta tuttavia il diritto non può essere parametrato, come indicato nei conteggi, al presunto maggiore orario di lavoro, ma può essere riconosciuto unicamente in quanto previsto nell'ultima busta paga, pari ad euro 373,54.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 429 c.p.c.
Stante il quasi totale rigetto delle domande le spese vanno compensate per il 4/5 ponendo la restante parte a carico della convenuta come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna la in Controparte_1 persona del lrpt al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 373,54, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo. Compensa le spese fra le parti per 4/5 e pone la restante parte a carico della società resistente liquidate al netto della compensazione in complessivi euro 240,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 6.12.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo