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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5788 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30362 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
Avv. PAPA MARIA TERESA ( ) nata a [...] il C.F._1
19/10/1961, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Frosinone, Via del Carbonaro n. 45 (domicilio telematico;
Email_1
opponente
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. BERCHICCI LUCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Apulia n. 30 (domicilio telematico
), per procura allegata alla comparsa di Email_2
costituzione e risposta;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.01.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. IA SA PA, figlia del defunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3643/2022 – RG 62276/2021, emesso in favore della Controparte_1
contro
IA SA PA, e , di condanna CP_2 Parte_2 Parte_3
al pagamento, pro quota ereditaria, della somma di € 37.154,57, oltre interessi e spese, esponendo:
• che, nel giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale instaurato da avverso gli avvocati Annamaria Morazzano e Persona_1
avanti il Tribunale di Latina, l'avv. Morazzano era stata Parte_1
rappresentata e difesa da due fiduciari della in Controparte_1
forza della prestazione di garanzia e del patto di gestione della lite previsti nella propria polizza professionale, mentre l'avv. si era costituito Parte_1
personalmente;
• che, con sentenza n. 3416/11, il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda di risarcimento ma la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 884/18, aveva riformato la pronuncia di primo grado, condannando in solido gli avvocati
Morazzano e al risarcimento dei danni, quantificati in € 42.560,00 oltre Pt_1
interessi ed al pagamento di complessivi € 31.327,10 per spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
• che l'avv. era deceduto in data 09.11.2013 e che l'opponente, Parte_1
unitamente alla madre ed ai suoi fratelli, e , CP_2 Pt_2 Parte_3
aveva rinunciato all'eredità del padre in data 15.09.2014, con atto a rogito del
Notaio di Frosinone, Rep. 51529/24.385 reg. Frosinone Persona_2
18.9.14 iscritto nel registro delle successioni del Tribunale di Latina;
• che, in data 28.03.2018, la aveva provveduto al Controparte_1
saldo dell'intero debito gravante sui soccombenti avv. e e, CP_3 Pt_1
appreso della morte del condebitore, aveva agito in regresso per il recupero del
50% delle somme, ottenendo il decreto ingiuntivo di condanna dei supposti
2 eredi pro quota ereditaria, oggetto del presente giudizio, senza svolgere le opportune ricerche in merito alla acquisita qualità di eredi da parte dei chiamati;
• che l'avv. era deceduto in Frosinone, dove si era quindi aperta la Parte_1
successione, con conseguente incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Frosinone ex art. 22 co 3 c.p.c. ed anche ex art. 18
c.p.c., essendo qui residenti due dei quattro ingiunti, nella specie la madre e la OR;
CP_2 Parte_3
• di essere comunque carente di legittimazione passiva per mancanza della qualità di erede.
Concludeva pertanto chiedendo: “in via preliminare ed in rito: dichiarare
l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore di quello di Frosinone e revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo;
nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente; in subordine, nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e/o l'infondatezza della domanda monitoria;
in ogni caso, per Controparte_1
l'effetto degli accertamenti di cui sopra: - revocare o comunque dichiarare nullo od invalido od inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
-condannare l'opposta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo equità e giustizia;
-con vittoria di spese e compensi giudiziali.”
Si costituiva deducendo l'infondatezza delle Controparte_1
domande e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'opposta eccepiva la competenza del Tribunale di Roma ex art. 33
c.p.c.; la mancata comunicazione, nonostante le diffide inviate, della rinuncia all'eredità da parte dell'opponente; la non opponibilità di detta rinuncia in quanto iscritta nel registro delle successioni del Tribunale di Latina in luogo di quello di
Frosinone; l'abuso del processo per avere gli ingiunti opposto il decreto ingiuntivo con quattro distinti giudizi. Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa concessione della
3 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, condannare la sig.ra IA SA PA, quale erede del sig.
, pro-quota ereditaria, al pagamento dell'importo di € 9.288,64, o di Parte_1
quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Sempre in subordine, condannare l'opponente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., con le memorie n. 1 l'opponente chiedeva la condanna dell'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13.01.2025, per la quale la depositava note di trattazione scritta con cui così Controparte_1
precisava la propria domanda: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione perché, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto, è cessata la materia del contendere e, per l'effetto, compensare le spese di lite tra le parti. In subordine, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, Ancora in subordine, condannare la sig.ra IA SA PA, quale erede del sig. , pro-quota ereditaria, al pagamento dell'importo di 9.288,64, o Parte_1
di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Sempre in subordine, condannare l'opponente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA ed il 15% di spese generali.”.
La causa era quindi trattenuta in decisione alla detta udienza del 13.1.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 3.4.2025.
<<<< >>>>
4 Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente in favore del Tribunale di Frosinone, sia perché la successione di si è aperta presso il Tribunale di Latina, risultando quale Parte_1
ultima residenza del de cuius il Comune di San Felice Circeo (prov. di Latina) come documentato dalla stessa opponente (cfr. all. B memoria 183 n. 2 di parte opponente), sia in quanto, essendo decorsi più di due anni dall'apertura della successione
(9.11.2013), l'art. 22 co. 3 c.p.c non può trovare applicazione.
Deve invece riconoscersi la competenza di questo Giudice in base al dettato dell'art. 33 c.p.c., secondo cui: “le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto
o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”.
Risulta documentata in atti la residenza in Roma di uno dei quattro ingiunti Pt_2
(cfr. all. 3 atto di citazione), con competenza per territorio del Tribunale di
[...]
Roma per il giudizio monitorio nei confronti di tutti gli ingiunti e conseguente competenza funzionale del medesimo tribunale per il giudizio di opposizione.
L'opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per CP_1
effetto della revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza n. 18324/23, emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio R.G. 22645/2022, di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposta da verso CP_2
. CP_1
Detta domanda non può tuttavia trovare accoglimento, laddove, ai sensi dell'art. 2909
c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa. Dalla sentenza allegata emerge che il richiamato giudizio di opposizione si è svolto esclusivamente tra e , CP_2 CP_1
senza che ne sia stata parte l'odierna opponente, con la conseguenza che la pronuncia di revoca del decreto non può che avere effetti tra le medesime parti, non anche nei confronti dell'odierna opponente rimasta estranea al giudizio.
5 Ciò anche considerando che, con il decreto opposto, è stato ingiunto il pagamento non certo solidalmente bensì pro quota trattandosi di obbligazione parziaria, con la conseguenza che la caducazione del decreto verso uno degli ingiunti mai avrebbe potuto determinare la caducazione del titolo verso gli altri.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'opponente è invece fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Parte opponente ha depositato in atti la propria dichiarazione di rinuncia all'eredità di effettuata in data 15.09.2014, con atto a rogito del Notaio Parte_1 Per_2
di Frosinone, Rep. 51529/24.385 reg. Frosinone 18.9.14 (all. 2 citazione),
[...]
nonché l'iscrizione nel registro delle successioni presso il Tribunale di Latina in data
17.10.2014 al R.G.V. n. 1924/2014 (cfr. all.ti 1 e 2 alle note per l'udienza del
26.04.23).
Dai detti atti si evince dunque sia l'avvenuta rinuncia all'eredità, sia l'avvenuta regolare iscrizione nel registro delle successioni presso il Tribunale di Latina, competente ai sensi dell'art. 519 c.c., in ragione dell'ultimo domicilio del de cuius, che è stato documentato essere in San Felice Circeo (LT) presso la cui anagrafe
A.I.R.E. il defunto risultava iscritto a far data dal suo trasferimento a Parte_1
Panama avvenuto nel 2008 (cfr. all. B alle memorie n. 2 di parte opponente).
In base alla previsione di cui all'art. 456 c.c., la successione si apre nel luogo di ultimo domicilio, intendendo come tale il luogo ultimo dove il de cuius aveva il centro dei propri interessi, così da non coincidere con quello della morte, bensì, in difetto di diversa prova, con quello in cui il de cuius aveva la residenza o comunque il domicilio, secondo le risultanze dei certificati anagrafici. A ciò va anche aggiunto che, in base alla previsione di cui all'art. 519 c.c., come anche per l'accettazione con beneficio di inventario ex art. 487 c.c., la specifica competenza territoriale è prevista solo ove la dichiarazione sia resa dinanzi al cancelliere, non anche per il Notaio, ferma la necessità di inserimento della dichiarazione resa presso un qualunque notaio del territorio nel registro delle successioni conservato presso il Tribunale del luogo di apertura della successione.
6 E dunque, la rinuncia all'eredità dell'opponente, valida ed efficace oltre che adeguatamente pubblicizzata nelle forme di legge (ex artt. 519 c.c. e 52 e 53 disp.
Att. C.c.), deve ritenersi certamente opponibile alla . CP_1
Il decreto ingiuntivo n. 3643/2022, oggetto di opposizione deve dunque essere revocato nei confronti dell'opponente, per difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto al credito azionato, mentre rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione riguardanti la fondatezza del credito.
Le spese seguono la soccombenza della opposta e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.8.2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo.
Non si ravvisano i presupposti per accogliere le reciproche richieste di condanne ex art. 96 c.p.c., quanto alla opposta in ragione della soccombenza e comunque del mancato abbandono del giudizio a seguito della documentata rinuncia all'eredità; quanto alla opponente in ragione del mancato riscontro alle richieste stragiudiziali di pagamento inviate alla opponente già nel 2018 (all. 6 e 7 della comparsa, con richiamo alla qualità di eredi dei destinatari), che avrebbe potuto evitare il giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• revoca nei confronti di IA SA PA il decreto ingiuntivo n. 3643/2022 –
RG 62276/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
• respinge le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
• condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv.
IA SA PA, liquidati in € 118,50 per spese e € 5.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.4.2025
7 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30362 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
Avv. PAPA MARIA TERESA ( ) nata a [...] il C.F._1
19/10/1961, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Frosinone, Via del Carbonaro n. 45 (domicilio telematico;
Email_1
opponente
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. BERCHICCI LUCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Apulia n. 30 (domicilio telematico
), per procura allegata alla comparsa di Email_2
costituzione e risposta;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.01.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. IA SA PA, figlia del defunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3643/2022 – RG 62276/2021, emesso in favore della Controparte_1
contro
IA SA PA, e , di condanna CP_2 Parte_2 Parte_3
al pagamento, pro quota ereditaria, della somma di € 37.154,57, oltre interessi e spese, esponendo:
• che, nel giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale instaurato da avverso gli avvocati Annamaria Morazzano e Persona_1
avanti il Tribunale di Latina, l'avv. Morazzano era stata Parte_1
rappresentata e difesa da due fiduciari della in Controparte_1
forza della prestazione di garanzia e del patto di gestione della lite previsti nella propria polizza professionale, mentre l'avv. si era costituito Parte_1
personalmente;
• che, con sentenza n. 3416/11, il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda di risarcimento ma la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 884/18, aveva riformato la pronuncia di primo grado, condannando in solido gli avvocati
Morazzano e al risarcimento dei danni, quantificati in € 42.560,00 oltre Pt_1
interessi ed al pagamento di complessivi € 31.327,10 per spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
• che l'avv. era deceduto in data 09.11.2013 e che l'opponente, Parte_1
unitamente alla madre ed ai suoi fratelli, e , CP_2 Pt_2 Parte_3
aveva rinunciato all'eredità del padre in data 15.09.2014, con atto a rogito del
Notaio di Frosinone, Rep. 51529/24.385 reg. Frosinone Persona_2
18.9.14 iscritto nel registro delle successioni del Tribunale di Latina;
• che, in data 28.03.2018, la aveva provveduto al Controparte_1
saldo dell'intero debito gravante sui soccombenti avv. e e, CP_3 Pt_1
appreso della morte del condebitore, aveva agito in regresso per il recupero del
50% delle somme, ottenendo il decreto ingiuntivo di condanna dei supposti
2 eredi pro quota ereditaria, oggetto del presente giudizio, senza svolgere le opportune ricerche in merito alla acquisita qualità di eredi da parte dei chiamati;
• che l'avv. era deceduto in Frosinone, dove si era quindi aperta la Parte_1
successione, con conseguente incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Frosinone ex art. 22 co 3 c.p.c. ed anche ex art. 18
c.p.c., essendo qui residenti due dei quattro ingiunti, nella specie la madre e la OR;
CP_2 Parte_3
• di essere comunque carente di legittimazione passiva per mancanza della qualità di erede.
Concludeva pertanto chiedendo: “in via preliminare ed in rito: dichiarare
l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore di quello di Frosinone e revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo;
nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente; in subordine, nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e/o l'infondatezza della domanda monitoria;
in ogni caso, per Controparte_1
l'effetto degli accertamenti di cui sopra: - revocare o comunque dichiarare nullo od invalido od inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
-condannare l'opposta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo equità e giustizia;
-con vittoria di spese e compensi giudiziali.”
Si costituiva deducendo l'infondatezza delle Controparte_1
domande e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'opposta eccepiva la competenza del Tribunale di Roma ex art. 33
c.p.c.; la mancata comunicazione, nonostante le diffide inviate, della rinuncia all'eredità da parte dell'opponente; la non opponibilità di detta rinuncia in quanto iscritta nel registro delle successioni del Tribunale di Latina in luogo di quello di
Frosinone; l'abuso del processo per avere gli ingiunti opposto il decreto ingiuntivo con quattro distinti giudizi. Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa concessione della
3 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, condannare la sig.ra IA SA PA, quale erede del sig.
, pro-quota ereditaria, al pagamento dell'importo di € 9.288,64, o di Parte_1
quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Sempre in subordine, condannare l'opponente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., con le memorie n. 1 l'opponente chiedeva la condanna dell'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13.01.2025, per la quale la depositava note di trattazione scritta con cui così Controparte_1
precisava la propria domanda: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione perché, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto, è cessata la materia del contendere e, per l'effetto, compensare le spese di lite tra le parti. In subordine, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, Ancora in subordine, condannare la sig.ra IA SA PA, quale erede del sig. , pro-quota ereditaria, al pagamento dell'importo di 9.288,64, o Parte_1
di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Sempre in subordine, condannare l'opponente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA ed il 15% di spese generali.”.
La causa era quindi trattenuta in decisione alla detta udienza del 13.1.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 3.4.2025.
<<<< >>>>
4 Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente in favore del Tribunale di Frosinone, sia perché la successione di si è aperta presso il Tribunale di Latina, risultando quale Parte_1
ultima residenza del de cuius il Comune di San Felice Circeo (prov. di Latina) come documentato dalla stessa opponente (cfr. all. B memoria 183 n. 2 di parte opponente), sia in quanto, essendo decorsi più di due anni dall'apertura della successione
(9.11.2013), l'art. 22 co. 3 c.p.c non può trovare applicazione.
Deve invece riconoscersi la competenza di questo Giudice in base al dettato dell'art. 33 c.p.c., secondo cui: “le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto
o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”.
Risulta documentata in atti la residenza in Roma di uno dei quattro ingiunti Pt_2
(cfr. all. 3 atto di citazione), con competenza per territorio del Tribunale di
[...]
Roma per il giudizio monitorio nei confronti di tutti gli ingiunti e conseguente competenza funzionale del medesimo tribunale per il giudizio di opposizione.
L'opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per CP_1
effetto della revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza n. 18324/23, emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio R.G. 22645/2022, di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposta da verso CP_2
. CP_1
Detta domanda non può tuttavia trovare accoglimento, laddove, ai sensi dell'art. 2909
c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa. Dalla sentenza allegata emerge che il richiamato giudizio di opposizione si è svolto esclusivamente tra e , CP_2 CP_1
senza che ne sia stata parte l'odierna opponente, con la conseguenza che la pronuncia di revoca del decreto non può che avere effetti tra le medesime parti, non anche nei confronti dell'odierna opponente rimasta estranea al giudizio.
5 Ciò anche considerando che, con il decreto opposto, è stato ingiunto il pagamento non certo solidalmente bensì pro quota trattandosi di obbligazione parziaria, con la conseguenza che la caducazione del decreto verso uno degli ingiunti mai avrebbe potuto determinare la caducazione del titolo verso gli altri.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'opponente è invece fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Parte opponente ha depositato in atti la propria dichiarazione di rinuncia all'eredità di effettuata in data 15.09.2014, con atto a rogito del Notaio Parte_1 Per_2
di Frosinone, Rep. 51529/24.385 reg. Frosinone 18.9.14 (all. 2 citazione),
[...]
nonché l'iscrizione nel registro delle successioni presso il Tribunale di Latina in data
17.10.2014 al R.G.V. n. 1924/2014 (cfr. all.ti 1 e 2 alle note per l'udienza del
26.04.23).
Dai detti atti si evince dunque sia l'avvenuta rinuncia all'eredità, sia l'avvenuta regolare iscrizione nel registro delle successioni presso il Tribunale di Latina, competente ai sensi dell'art. 519 c.c., in ragione dell'ultimo domicilio del de cuius, che è stato documentato essere in San Felice Circeo (LT) presso la cui anagrafe
A.I.R.E. il defunto risultava iscritto a far data dal suo trasferimento a Parte_1
Panama avvenuto nel 2008 (cfr. all. B alle memorie n. 2 di parte opponente).
In base alla previsione di cui all'art. 456 c.c., la successione si apre nel luogo di ultimo domicilio, intendendo come tale il luogo ultimo dove il de cuius aveva il centro dei propri interessi, così da non coincidere con quello della morte, bensì, in difetto di diversa prova, con quello in cui il de cuius aveva la residenza o comunque il domicilio, secondo le risultanze dei certificati anagrafici. A ciò va anche aggiunto che, in base alla previsione di cui all'art. 519 c.c., come anche per l'accettazione con beneficio di inventario ex art. 487 c.c., la specifica competenza territoriale è prevista solo ove la dichiarazione sia resa dinanzi al cancelliere, non anche per il Notaio, ferma la necessità di inserimento della dichiarazione resa presso un qualunque notaio del territorio nel registro delle successioni conservato presso il Tribunale del luogo di apertura della successione.
6 E dunque, la rinuncia all'eredità dell'opponente, valida ed efficace oltre che adeguatamente pubblicizzata nelle forme di legge (ex artt. 519 c.c. e 52 e 53 disp.
Att. C.c.), deve ritenersi certamente opponibile alla . CP_1
Il decreto ingiuntivo n. 3643/2022, oggetto di opposizione deve dunque essere revocato nei confronti dell'opponente, per difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto al credito azionato, mentre rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione riguardanti la fondatezza del credito.
Le spese seguono la soccombenza della opposta e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.8.2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo.
Non si ravvisano i presupposti per accogliere le reciproche richieste di condanne ex art. 96 c.p.c., quanto alla opposta in ragione della soccombenza e comunque del mancato abbandono del giudizio a seguito della documentata rinuncia all'eredità; quanto alla opponente in ragione del mancato riscontro alle richieste stragiudiziali di pagamento inviate alla opponente già nel 2018 (all. 6 e 7 della comparsa, con richiamo alla qualità di eredi dei destinatari), che avrebbe potuto evitare il giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• revoca nei confronti di IA SA PA il decreto ingiuntivo n. 3643/2022 –
RG 62276/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
• respinge le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
• condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv.
IA SA PA, liquidati in € 118,50 per spese e € 5.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.4.2025
7 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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