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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 4246/2020
Oggi 02/10/2025, alle ore 11:04, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Salimbene Bruno per parte opposta, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
chiede la decisione in data odierna;
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4246/2020 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Grimaldi, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Bruno Salimbene, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 658/20 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 132.374,56, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente contestava la ricostruzione dei consumi, sosteneva il difetto di legittimazione passiva,
“posto che legale rapp.te p.t. dell'attività “Bar Degli Amici” è il sig. ; eccepiva Persona_1
la prescrizione delle somme;
concludeva al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese. In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata.
Giova precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018).
Nel caso di specie, il testimone ha dichiarato: “sono dipendente del Testimone_1 [...]
la sig.ra il 14.05.2003 chiese di subentrare in un rapporto di Controparte_1 Pt_1 fornitura oggetto di causa, con richiesta scritta, per una potenza di 10 Kw, uso diverso dall'abitazione; la fornitura è cessata il 31.10.2017 a seguito di voltura di contratto richiesto il 27.10.2017 dal
[...]
”; “risultano insolute due fatture, una del luglio 2017 ed una del Parte_2
novembre 2017, a carico della sig.ra , per un totale di euro 750,00 euro circa;
oltre una fattura Pt_1
di circa 132.000,00 euro, emessa nel 2018, per ricostruzione consumi dal luglio 2013 ad ottobre 2017, in quanto il distributore, a seguito di verifica tecnica del luglio 2018, aveva riscontrato sul misuratore l'apposizione di un magnete, che determinava un errore di misura con una alterazione del consumo pari 90% in meno rispetto al consumo effettivo;
il distributore, a fronte di tale alterazione, ha ricostruito i consumi per il periodo interessato, chiedendo al Servizio elettrico nazionale di procedere alla relativa fatturazione”.
Il testimone ha dichiarato: “conosco , è mia madre;
gestisco il Persona_1 Parte_1 bar in San Valentino Torio, via Matteotti n. 5; si chiama “Bar degli amici”; nel 2017 tramite voltura sono subentrato a mia madre, , nel rapporto di fornitura dell'energia elettrica;
nel 2018 Parte_1
vennero presso il bar dei tecnici del somministrante e fu trovato un magnete sopra al contatore dell'energia elettrica;
mi ci confrontai io con questi tecnici in quanto titolare del bar che prima ho indicato;
successivamente è arrivato un verbale con indicazione dell'importo dovuto in seguito alla vicenda del magnete, l'importo è stato rateizzato e già pagato”; “non ricordo precisamente le date ma ritengo che la cifra versata a cui ho fatto riferimento avesse per oggetto il periodo 2017-2018, orientativamente, ovvero da quando io sono subentrato nel rapporto di fornitura”; “prima che io subentrassi nel locale vi è sempre stato un bar, gestito di famiglia”.
Ebbene, nel caso di specie, il credito azionato da parte opposta si fonda sulla avvenuta sottrazione di energia in relazione al periodo luglio 2013 - ottobre 2017, ovvero in un periodo anteriore al subentro di pertanto, l'istruttoria dichiarativa in atti conferma che, in relazione al Persona_1
periodo indicato, titolare dell'utenza era parte opponente (“nel 2017 tramite voltura sono subentrato a mia madre, , nel rapporto di fornitura dell'energia elettrica”; “la fornitura è cessata il Parte_1
31.10.2017 a seguito di voltura di contratto richiesto il 27.10.2017 dal bar degli amici di Parte_2
).
[...]
Si aggiunga che la contestazione circa la ricostruzione dei consumi si presenta del tutto generica e priva di alcun supporto probatorio, e pertanto la stessa non risulta condivisibile, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. In relazione all'eccezione di prescrizione, tenuto conto che la fattispecie integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (Cass., n. 19202 del 2022), risultano prescritti i crediti maturati sino a settembre 2014, per euro 6.560,84, salvo errori di calcolo (posto che in data
02.09.2020 veniva notificato il decreto ingiuntivo).
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 4246/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo emesso;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad euro
125.813,72, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.936,40 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 4246/2020
Oggi 02/10/2025, alle ore 11:04, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Salimbene Bruno per parte opposta, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
chiede la decisione in data odierna;
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4246/2020 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Grimaldi, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Bruno Salimbene, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 658/20 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 132.374,56, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente contestava la ricostruzione dei consumi, sosteneva il difetto di legittimazione passiva,
“posto che legale rapp.te p.t. dell'attività “Bar Degli Amici” è il sig. ; eccepiva Persona_1
la prescrizione delle somme;
concludeva al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese. In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata.
Giova precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018).
Nel caso di specie, il testimone ha dichiarato: “sono dipendente del Testimone_1 [...]
la sig.ra il 14.05.2003 chiese di subentrare in un rapporto di Controparte_1 Pt_1 fornitura oggetto di causa, con richiesta scritta, per una potenza di 10 Kw, uso diverso dall'abitazione; la fornitura è cessata il 31.10.2017 a seguito di voltura di contratto richiesto il 27.10.2017 dal
[...]
”; “risultano insolute due fatture, una del luglio 2017 ed una del Parte_2
novembre 2017, a carico della sig.ra , per un totale di euro 750,00 euro circa;
oltre una fattura Pt_1
di circa 132.000,00 euro, emessa nel 2018, per ricostruzione consumi dal luglio 2013 ad ottobre 2017, in quanto il distributore, a seguito di verifica tecnica del luglio 2018, aveva riscontrato sul misuratore l'apposizione di un magnete, che determinava un errore di misura con una alterazione del consumo pari 90% in meno rispetto al consumo effettivo;
il distributore, a fronte di tale alterazione, ha ricostruito i consumi per il periodo interessato, chiedendo al Servizio elettrico nazionale di procedere alla relativa fatturazione”.
Il testimone ha dichiarato: “conosco , è mia madre;
gestisco il Persona_1 Parte_1 bar in San Valentino Torio, via Matteotti n. 5; si chiama “Bar degli amici”; nel 2017 tramite voltura sono subentrato a mia madre, , nel rapporto di fornitura dell'energia elettrica;
nel 2018 Parte_1
vennero presso il bar dei tecnici del somministrante e fu trovato un magnete sopra al contatore dell'energia elettrica;
mi ci confrontai io con questi tecnici in quanto titolare del bar che prima ho indicato;
successivamente è arrivato un verbale con indicazione dell'importo dovuto in seguito alla vicenda del magnete, l'importo è stato rateizzato e già pagato”; “non ricordo precisamente le date ma ritengo che la cifra versata a cui ho fatto riferimento avesse per oggetto il periodo 2017-2018, orientativamente, ovvero da quando io sono subentrato nel rapporto di fornitura”; “prima che io subentrassi nel locale vi è sempre stato un bar, gestito di famiglia”.
Ebbene, nel caso di specie, il credito azionato da parte opposta si fonda sulla avvenuta sottrazione di energia in relazione al periodo luglio 2013 - ottobre 2017, ovvero in un periodo anteriore al subentro di pertanto, l'istruttoria dichiarativa in atti conferma che, in relazione al Persona_1
periodo indicato, titolare dell'utenza era parte opponente (“nel 2017 tramite voltura sono subentrato a mia madre, , nel rapporto di fornitura dell'energia elettrica”; “la fornitura è cessata il Parte_1
31.10.2017 a seguito di voltura di contratto richiesto il 27.10.2017 dal bar degli amici di Parte_2
).
[...]
Si aggiunga che la contestazione circa la ricostruzione dei consumi si presenta del tutto generica e priva di alcun supporto probatorio, e pertanto la stessa non risulta condivisibile, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. In relazione all'eccezione di prescrizione, tenuto conto che la fattispecie integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (Cass., n. 19202 del 2022), risultano prescritti i crediti maturati sino a settembre 2014, per euro 6.560,84, salvo errori di calcolo (posto che in data
02.09.2020 veniva notificato il decreto ingiuntivo).
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 4246/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo emesso;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad euro
125.813,72, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.936,40 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio