Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1395 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(VI) il 23/06/1960, rappresentato e difeso dall'avvocato NN Maria MURARO
e
AR AR, C.F. , nata a [...] il C.F._2
17/10/1972, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara GUOLO e Alessio BAÙ;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1
“1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnarsi l'abitazione familiare sita in Mussolente, via XI settembre 2001 n.1, di proprietà esclusiva della signora RO, alla stessa. La signora RO ivi continuerà
a dimorare unitamente alla figlia minore. Le spese ordinarie e straordinarie relative alla predetta abitazione rimarranno pertanto in capo esclusivo alla signora RO, ivi comprese le utenze. Di concerto con la moglie il signor provvederà, quanto Pt_1
prima possibile, ad asportare tutti gli effetti personali ancora ivi presenti. 3) Con riferimento al concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1
ancora autosufficiente perché studentessa. Il signor corrisponderà alla signora Pt_1
RO, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
250,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che gli verranno comunicate dalla signora RO.
L'assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) I coniugi si faranno carico reciprocamente delle spese straordinarie relative alla figlia minore nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere previamente concordate e comunque documentate (si precisa che per spese il cui importo non superi complessivamente euro 50,00 mensili per ciascun figlio il genitore convivente avrà la più ampia libertà di spesa senza previamente richiedere il parere dell'altro ma in ogni caso addebitandone metà dell'importo). Le spese straordinarie verranno restituite dal coniuge onerato al coniuge che ha provveduto ad anticiparle con scadenza mensile ed in particolare verranno corrisposte il mese successivo a quello di spesa con le stesse modalità di cui al pagamento dell'assegno ordinario. Con riferimento a spese superiori all'importo di Euro 200,00 ciascuna, i coniugi concordano, in deroga al Protocollo, che il genitore tenuto al rimborso corrisponderà la propria quota di spesa all'altro genitore prima che la spesa stessa venga sostenuta, salvo sia possibile che ciascun genitore versi direttamente la propria quota al destinatario della spesa.
5) Si precisa che per quanto attiene all'individuazione delle spese ordinarie e
2 straordinarie ci si richiama a quanto contenuto nel Protocollo del Tribunale di
Vicenza e, in particolare:
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo tra i coniugi (con riferimento a ciascun figlio): a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
d) acquisto di moto e autoveicoli in uso alla prole;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 200,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
g) studi universitari e/o parauniversitari;
h) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dall'abituale residenza, a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori;
in tale ipotesi, l'assegno mensile di concorso al mantenimento della prole posto a carico del genitore non convivente è ridotto automaticamente di due terzi;
i) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Spese per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i coniugi (per ciascun figlio): a) Spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
b)
Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; c) Corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
d) Baby- sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di
3 strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); e)
Centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi
(colonie) e luoghi assimilati;
f) Patente di guida e manutenzione veicoli dei figli.
6) I coniugi confermano la reciproca indipendenza economica e pertanto reciprocamente rinunciano alla corresponsione di un assegno quale concorso al proprio mantenimento.
7) Con riferimento alle automobili, i coniugi concordano che ciascuno provvederà all'utilizzo della propria autovettura;
8) I coniugi concordano che sarà diritto di entrambi godere delle detrazioni per i carichi di famiglia nella misura pari al 50 % ciascuno;
9) I coniugi concordano che sarà diritto della signora RO trattenere l'interezza dell'assegno unico universale che verrà utilizzato per il benessere del nucleo familiare. Il signor si impegna fin d'ora a sottoscrivere la relativa Pt_1
documentazione necessaria alla presentazione della domanda.
10) Le parti dichiarano di non aver alcuna reciproca ragione di addebito della presente separazione.
11) Con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'adempimento integrale di ogni ulteriore obbligazione ivi contenuta nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver alcun altro diritto, ragione o facoltà da far valere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto patrimoniale fra essi intercorso.
12) Spese legali interamente compensate tra le parti.
I procuratori dei coniugi danno atto che nel ricorso introduttivo sono già state date indicazioni circa la spettanza dell'assegno unico universale alla signora AR
RO e che di fatto la situazione patrimoniale e reddituale dei due coniugi non è variata”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pm conclude con un visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/4/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale
4 nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Mussolente (VI) in data 17/09/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 233/2024 pubblicata in data 27/06/2024 e passata in giudicato in data 28/01/2025 per decorso dei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 233/2024 del 27/06/2024, passata in giudicato il 28/01/2025, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a AR AR, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia NN, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in
5 materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Mussolente (VI), Via XI Settembre 2001 n. 1, in favore di AR AR, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente NN;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
AR AR in Mussolente (VI) il 17/09/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mussolente (VI) al n. 3, parte I, anno 2016;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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