Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/02/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04217/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4217 del 2021, proposto da
LO TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 15;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta ed attribuita integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l’anzianità pregressa di carriera, con conseguente riconoscimento della intera anzianità pregressa svolta quale Ufficiale in spe del Ministero della Difesa - Esercito Italiano;
nonché per l’annullamento della comunicazione trasmessa a mezzo PEC del 22 gennaio 2021 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione, con cui è stata rigettata l’istanza prodotta dall’odierno ricorrente il 26 novembre 2020, volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità utile alla promozione al grado superiore;
nonché per la consequenziale condanna all’inquadramento del ricorrente nel grado superiore (attualmente quale Maggiore Arma dei Carabinieri) ed alla conseguente corresponsione del trattamento economico più favorevole dovuto a seguito del riconoscimento della pregressa anzianità di carriera utile alla promozione al grado superiore, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – LO TO, capitano dei Carabinieri, ha richiesto, con nota trasmessa a mezzo PEC del 27 novembre 2020, il riconoscimento, ai sensi dell’art. 2247- septies d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dell’anzianità precedentemente acquisita quale ufficiale dell’Esercito, la quale gli avrebbe consentito la promozione per anzianità al grado di maggiore, con decorrenza dal 16 ottobre 2020.
2. – L’istanza è stata rigettata con nota trasmessa a mezzo PEC il 22 gennaio 2021, che l’ufficiale ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, cui ha chiesto di riconoscere il suo buon diritto.
3. – Si è costituito il Ministero della Difesa che, nelle memorie depositate in vista della discussione nel merito della controversia, ha eccepito la tardività del ricorso, non avendo l’ufficiale impugnato i precedenti provvedimenti, e cioè il bando – che fissava la decorrenza dell’incardinamento in servizio – e i provvedimenti di inquadramento.
4. – La controversia è stata trattata all’udienza straordinaria del 24 gennaio 2025.
5. – La pacifica giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 1 dicembre 2023, n. 10425) afferma che i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo dei diritti (tra cui quello al trattamento giuridico ed economico) e dei doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall'inquadramento, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere impugnato nel termine di decadenza stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che economico (cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 20 novembre 2012, n. 5881).
Quanto alla richiesta di retrodatazione giuridica nonostante l'acquiescenza ai precedenti provvedimenti di inquadramento, la costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 14 giugno 2022, n. 4859; Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2022, n. 5750) ha chiarito che la materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal giudice amministrativo, può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse (cfr. ex multis anche Cons. Stato, Sez. II, 4 febbraio 2020, n. 917; Cons. Stato, Sez. II, 16 dicembre 2019, n. 8495).
Gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica, e devono, quindi, essere impugnati nel termine decadenziale previsto dalla normativa vigente, il che nella specie non è avvenuto.
Di conseguenza, in carenza della tempestiva e puntuale impugnazione del provvedimento attributivo dello status con cui è stata determinata la contestata posizione, se ne è determinata l'inoppugnabilità, che osta all'accoglimento della pretesa del ricorrente (Cons. Stato, Sez. II, 1° dicembre 2023, n. 10425).
6. – Nel caso di specie, l’ufficiale ricorrente non ha impugnato il decreto dirigenziale di nomina a Tenente in s.p.e. del Ruolo Tecnico Logistico dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta dal 16 ottobre 2012, cosicché l’odierna impugnazione è inammissibile.
7. – In considerazione della peculiarità della vicenda controversa, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO