Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2429 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. SPEZIA GIROLAMO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] CP_2 P.IVA_1
VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
N.18 TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: rendita , infortunio. CP_2
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 27/12/2023, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , esponendo di aver diritto alla costituzione della rendita per CP_3
l'infortunio sul lavoro subito in data 1/2/2020 nella misura almeno del 20% e lamentando che, in esito alla procedura amministrativa, l' non ha riconosciuto la CP_2
relativa rendita.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto CP_1
della parte ricorrente, eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
1
triennale di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' è CP_2
sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge (Cass, SS.UU.
11928/2019, circolare 44/2023). CP_2
Nel caso in esame, il provvedimento dell' emesso a definizione della fase CP_2
amministrativa di cui alla domanda del 01/9/2020, è stato emesso il 2/12/2020, ma non è stata provata dall' che era onerata, la data di ricezione da parte del CP_2
ricorrente. L'eccezione va quindi respinta.
Passando al merito si osserva che:
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha concluso la sua relazione Persona_1
affermando “ in base ai Criteri di nesso causale esaminati: sono soddisfatti i criteri topografico, cronologico e di continuità fenomenica;
Risulta non soddisfatto il criterio di esclusione di altre cause;
Risultano probabilistici i criteri della possibilità scientifica ed etiologico (o dell'idoneità lesiva); Facendo seguito a tali risultanze, le lesioni riscontrate sul ricorrente a seguito dell'infortunio denunciato del 01/09/2020 sono ammissibili con nesso causale probabilistico in quanto le stesse si sarebbero determinate con il ruolo concorrente di preesistenze a carico della spalla sin. Quanto riscontrato dalle prove in atti e dall'esame obiettivo trova collazione nella tabella menomazioni Danno Biologico (D.M. 12/07/2000) al CP_2
codice 227 (che attribuisce un danno biologico fino al 4% agli esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale) con attribuzione del 1% (con la rm della spalla sin sono stati documentati lesione distrattiva di alto grado a carico del tendine del CLBO e lesione distrattiva del il tendine del sottoscapolare) e per analogia al codice 224 (che attribuisce 3% alla limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi), con le dovute valutazioni del caso, che in considerazione del danno funzionale rilevato, corrispondente ad una limitazione complessiva modesta (limitazione di circa 1/3 dell' abduzione e dell'intrarotazione ) e comporta una attribuzione di un danno biologico del 1%
2 In considerazione che le menomazioni sono plurime e concorrenti applicando al formula si perviene a IT=(ST + FP)/2 (2 + 1,9)/2 = 1,95 Parte_2
Al ricorrente in precedenza per menomazioni spalla dex e mani era stato riconosciuto un danno biologico complessivo del 17%. Anche in questo caso trattandosi di menomazioni plurime e concorrenti applicando la formula
Salomonica si perviene a IT=(ST + FP)/2 (19 + 18.66)2=/18.83
RISPOSTA AL QUESITO
Per quanto sopra dedotto e considerato le menomazioni riscontrate sul ricorrente sono riconducibili, con nesso causale probabilistico, all'infortunio occorsogli il
01/09/2020. Presa in esame la Tabella menomazioni Danno Biologico CP_2
(D.M. 12/07/2000), con calcolo Salomonico, trattandosi di menomazioni plurime concorrenti (D.B. 2%) e in parte preesistenti (D.B. 17%), si perviene ad un danno biologico complessivo del 19% (diciannove per cento).” (cfr. relazione del
14/6/2024).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
La domanda va dunque accolta
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
- Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 19% con diritto alla rendita, dalla domanda in motivazione indicata;
3 -condanna l' ente al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_2
resistente che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, da distrarre al procuratore antistatario;
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_2
liquidate.
Trapani, 20/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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