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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 31043/2019
TRA
e entrambi in proprio ed n. q. di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
e , tutti rappresentati e difesi giusta procura
[...] Persona_2
in atti dagli Avv.ti Fabrizio Sorrentino e Marino Tarantino ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Valente n. 4;
ATTORI
E
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Controparte_1
Leonardo Cocco e Salvatore Sorice, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta (CE), alla Via
Tanucci n. 97;
CONVENUTO
Nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Massimiliano
Ghignone e Raffaele Russo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, Centro Direzionale Is. E/1;
CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio il Dott. , per ottenere l'accertamento e la Controparte_1
declaratoria di responsabilità del predetto convenuto per l'errata assistenza sanitaria prestata nei mesi precedenti la nascita del figlio affetto Per_1
da malformazioni genetiche e, per l'effetto, chiedevano il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e subiti dagli attori in proprio e nella qualità di genitori del predetto figlio, esponendo, in particolare, che:
1. la Sig.ra si rivolgeva al ginecologo, Dott. Parte_2
, al fine di farsi seguire nella sua terza Controparte_1
gravidanza e accertare la potenziale sussistenza di problematiche nel feto;
2. i coniugi manifestano in maniera chiara e precisa al Parte_1
su indicato ginecologo che in caso di problematiche nel feto avrebbero optato per una interruzione volontaria della gravidanza in ragione della malattia che già affliggeva il primogenito e di tutelare lo stato di salute della madre;
3. nonostante le preoccupazioni manifestate dalla coppia, il medico curante conduceva le visite mensili ecografiche e ginecologiche, senza prescrivere particolari approfondimenti diagnostici;
sicché la Sig.ra riponendo fiducia Parte_2
nella sicurezza mostrata dal medico, seguiva le sue indicazioni fino alla settimana che precedeva il parto, momento in cui lo specialista rilevava poco liquido amniotico;
- 2 -
4. nella mattinata successiva, la sig.ra raggiunta dal Pt_3
ginecologo convenuto opta per un parto cesareo e nasce il piccolo;
Per_1
5. da subito i genitori percepiscono talune anomalie in quanto chiedono di poter vedere il piccolo ma il bambino viene portato in camera senza alcuna indicazione, solo diverse ore dopo;
6. il neonato passa la notte dormendo, senza attaccarsi mai al seno. Improvvisamente inizia a rigurgitare violentemente vomito scuro, ha cianosi e viene portato subito al nido.
7. durante la notte il piccolo ha un episodio critico Per_1
caratterizzato da "ipertono agli arti superiori e revulsione dei globi oculari senza corrispettivo elettrico alla CFM", per cui viene trasferito con supporto di ossigeno presso la terapia intensiva dell'Ospedale Monaldi di Napoli dopo sole 17 ore di vita;
8. per il persistere di apnea viene posto in assistenza respiratoria e gli viene somministrata una terapia anticonvulsivante con
PHB;
9. il ricovero del piccolo dura sino a tre settimane e 4 Per_1
giorni e, durante tali cure gli viene praticato un ecocardiogramma che mostra "IM di grado lieve ...DIA OS con lieve shunt sinistro-destro, SIV integro"; una ecografia cerebrale che evidenzia "parziale dilatazione del terzo ventricolo in rapporto a parziale agenesia del corpo calloso, mancante la parte posteriore... parenchima cerebrale non esplorabile con lieve iperecogenicità occipitale
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bilaterale" ed una RM encefalo che mostra "alterazione del normale rapporto dimensionale tra neuro e splanenocranio... non apprezzabile nella sua interezza il corpo calloso... quadro suggestivo per agenesia dello stesso... secondaria alterazione della rappresentazione del sistema ventricolare sovratentoriale con terzo ventricolo in posizione alta e ventricoli laterali distanziati tra loro..."., per poi giungere, in data
03.10.2016 alla seguente diagnosi "crisi di apnea centrale. Sindrome dismorfica in corso di definizione diagnostica. Agenesia del corpo calloso'.
Convulsioni neonatali",
10. la nascita del bambino affetto da tali gravi patologie cromosomiche avveniva perché il Dott. Controparte_1
che aveva in cura la Sig.ra non aveva posti in Parte_2
essere tutta quella serie di esami medici che avrebbero consentito una diagnosi prenatale della patologia di cui risulta affetto il piccolo che, ad oggi, presenta: "un ritardo Per_1
psicomotorio, deficit visivo, microcefalia ed agenesia del corpo calloso in bambino portatore di delezione e duplicazione terminale a mosaico in un cromosoma 18".
11. la presenza di una diagnosi di autismo nel figlio precedente e la precedente gravidanza risolta con aborto spontaneo richiedevano un'ecografia strutturale e tutta una serie di esami clinici atti a scongiurare qualsiasi patologia durante la gravidanza del piccolo;
Per_1
12. gli esami di approfondimento previsti dalle linee guida in materia, però, non venivano posti in essere nonostante gli odierni attori rappresentavano le proprie perplessità e
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preoccupazioni a causa della esperienza avuta con il primo figlio autistico;
13. il comportamento omissivo del medico che aveva in cura la
Sig.ra consisteva nel non avare effettuato tali Parte_2
esami nonostante la pregressa storia clinica dell'attrice e le numerose richieste in tal senso, omettendo quindi una diagnosi precoce sulle condizioni del feto che avrebbe perlomeno permesso un adeguato counselling di coppia o la valutazione di un'interruzione di gravidanza al fine di tutelare il precario equilibrio psichico in cui già versava la Sig.ra PT
14. a causa della condotta del medico il piccolo e, di Per_1
riflesso, i suoi genitori hanno subito profondi pregiudizi di tipo patrimoniale e non, tra cui il danno derivante in capo alla madre in relazione alla lesione del suo diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta di interrompere o meno la gravidanza e in capo al padre, essendo il contratto tra medico e gestante qualificabile come contratto di prestazione d'opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito;
15. la Sig.ra e il Sig. inoltre, a Parte_2 Parte_1
causa delle vicende descritte, soffrono di disturbo post traumatico da stress potenzialmente assimilabile al cd.
Disturbo cronico dell'adattamento;
16. diffidato l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, gli attori non ricevevano alcuna offerta risarcitoria;
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17. pertanto, al fine di integrare la condizione di procedibilità richiesta dalla legge, gli attori procedevano a rivendicare le proprie doglianze depositando apposita istanza di mediazione nei confronti dell'odierno convenuto presso adeguato
Organismo di conciliazione che, però, si concludeva con esito negativo.
Costituitasi ritualmente in giudizio e chiamata in garanzia la propria compagnia di assicurazione, parte convenuta chiedeva l'integrale rigetto della domanda, deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del minore e nel merito l'assenza dei Persona_1
presupposti previsti dalla legge 194/78 e nel merito l'assenza di responsabilità . In particolare rilevava di avere eseguito l'ecografia cd
“strutturale” in data 12.06.2016 e di avere precisato alla propria paziente che, al fine di scongiurare la nascita di un figlio affetto da problemi cromosomici, avrebbe dovuto sottoporsi nel periodo successivo alla 16° settimana di gestazione all'esame della amniocentesi, così da verificare l'eventuale sussistenza dei predetti problemi cromosomici, suggerimento non seguito dalla paziente.
Si costituiva, infine, la compagnia assicurativa chiamata in garanzia,
, che chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda attorea, eccependo, preliminarmente, l'inoperatività della garanzia nei confronti del Dott. e associandosi, nel merito, alle CP_1
difese di parte convenuta sulla mancanza di responsabilità del medico per l'assistenza fornita alla Sig.ra Pt_3
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Istruito il giudizio e espletata ctu medico-legale, con ordinanza del 22 maggio 2025 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primo luogo è evidente che deve essere definita la qualifica della forma di responsabilità invocata invero ben definita nei suoi esatti contorni.
All'uopo si osserva che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre
Cass. 23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04).
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Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale per le parti convenute in giudizio con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente.
In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato
"anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
Nel caso in esame l'assunta condotta colposa viene individuata, in citazione, nella mancata esecuzione dell'ecografia strutturale e di tutti quegli esami strumentai necessari ad accertare l'assenza del corpo calloso.
Venendo all'astratta risarcibilità del danno subito dal minore, per quanto foriera di particolari sensibilità e chiari risvolti nella vita quotidiana, non può non rilevarsi come la titolarità al risarcimento del danno, da parte del piccolo debba essere esclusa. Vale sul punto richiamare la Per_1
posizione granita della giurisprudenza che esclude , per il minore, un diritto a non nascere se non sani dal momento che il bene vita va comunque ritenuto da tutelare e preservare. Ammessa in via generale la titolarità per il nascituro ad agire al fine di ottenere il risarcimento generato da un danno che si assume ingiusto “Entro questa cornice dogmatica si può dunque concludere per l'ammissibilità dell'azione del minore, volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione” ( Cass. SU n. 25767/15) la medesima pronuncia affrontando
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un problema che inevitabilmente trascende anche i confini del diritto pur dovendo operare necessariamente all'interno della sua cornice, giunge ad affermare un principio oramai ben noto. Rileva infatti la con la sentenza resa a SU ed innanzi richiamata, che il bene che si intenderebbe tutelare con l'azione del minore ( una volta chiaramente esclusa qualsivoglia condotta del medico che abbia generato il danno) è il diritto a non nascere preferendo dall'ottica del nascituro scegliere, dunque, la possibilità per la gestante al ricorso all'aborto terapeutico in luogo di una vita da disabile.
“Non si può dunque parlare di un diritto a non nascere;
tale, occorrendo ripetere, è l'alternativa; e non certo quella di nascere sani, una volta esclusa alcuna responsabilità, commissiva o anche omissiva, del medico nel danneggiamento del feto” ( cfr Cass. cit)
Del tutto differente il ragionamento che deve essere svolto con riguardo alla madre cui dalla legge, in presenza di rigorose condizioni è consentita la possibilità di ricorrere all'aborto; in quel caso tuttavia il bilanciamento di interessi è effettuato con un suo diritto già esistente alla salute personale, che costituisce il concreto termine di paragone positivo.
In ordine alla titolarità al risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta inoltre non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione
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mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.
Definendo i contorni della domanda va rilevato , tuttavia, come nel caso di specie gli attori lamentano come l'omessa diagnosi prenatale della grave disabilità del bambino li abbia privati del diritto ad attendere preparati la nascita del figlio e, dunque, della lesione del consenso come violazione ed alterazione della propria autodeterminazione, oltre alla perdita di chance di valutare un aborto terapeutico in uno al danno morale vissuto nei momenti successivi al parto.
A tacer d'altro va comunque rilevato che "il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del
1978 per ricorrere all'interruzione di gravidanza" (cfr., all'uopo, Cass. 24 marzo 1999, n. 2793) e della volontà della gestante di ricorrervi.
Com'è noto, l'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 stabilisce che:
"L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". A tale regola si fa eccezione ove sussista la possibilità di vita
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autonoma del feto, nel qual caso l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (art. 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194).
Il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale;
quest'onere può essere assolto tramite praesumptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova in atti, quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, i.e. che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale (cfr.
Cass., Sez. Un., 22/12/2015, n. 25767 e, da ultimo Cass. civ. Sez. 3, Sent.,
11-04-2017, n. 9251).
Venendo al caso in esame ed esaminate le doglianze mosse dalla parte attrice in sede di citazione va rilevato come la stessa abbia allegato che non veniva eseguita la ecografia strutturale ( da eseguire tra la 19 e la 21 settimana di gestazione) da cui si sarebbe potuto poi indagare in ordine all'agenesia del corpo calloso ed accertare le reali condizioni del feto. Sul punto si riporta quanto verbalizzato dai ctu “Nel corso delle operazioni peritali, la signora ha riferito di aver praticato presso il Dottor PT
ecografia morfostrutturale del secondo trimestre (ancorché la CP_1
stessa non sia presente in Atti), all'esito della quale sarebbe stata rassicurata circa la regolarità della morfologia fetale” con ciò sconfessando quanto allegato in citazione. Né ha offerto in visione i reperti ecografici che, di
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norma, vengono consegnati alle pazienti così come peraltro confermato dalla teste escussa all'udienza del 13.10.22. Giova rilevare sul punto Tes_1
che sul punto le Linee Guida Sieog 2015 al punto 6 della sezione riguardante l'ecografia del II trimestre relegano ad un mero suggerimento la conservazione del referto “Si suggerisce, di procedere all'archiviazione della refertazione in maniera non alterabile per almeno 10 anni, accompagnata da una documentazione iconografica”.
In ordine all'allegato suggerimento di eseguire l'esame di amniocentesi per avere la certezza di assenza di alterazioni cromosomiche costituente difesa di merito del ginecologo in sede costitutiva va detto che, nella prima memoria utile, l'attrice nulla ha eccepito sul punto non contestando la circostanza. Va tuttavia relegata tale indicazione nel caso di specie, anche ad un indizio necessario ai fini di valutare l'eventuale intenzione abortiva della coppia o della gestante oltre che valutazione utile ai fini dell'accertamento della patologia prenatale del piccolo ed alla Per_1
anomalia legata al cromosoma 18, causa della agenesia parziale del corpo calloso.
Sul punto va detto che la teste escussa in giudizio ha così Tes_2
riferito “il giorno dopo il parto ricordo un dialogo tra il dottore e la signora Il dottore venne per visitare entrambe e si soffermò di PT
più a parlare con la poiché suo figlio la notte non era stato bene, PT
e le disse che avevano portato il bambino per problemi respiratori e che avrebbero dovuto effettuare approfondimenti. Poi disse, per quanto riguarda l'amniocentesi, che lei non l'aveva voluta fare per fare ulteriori approfondimenti. L'attrice in risposta annuì alzando le spalle”. Di contro la teste ha dichiarato “ero presente quando mia sorella Testimone_3
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disse al convenuto che, in caso di malattia del feto , avrebbe scelto la via dell'aborto, chiese al medico anche in ordine alla necessità dell'amniocentesi ma lui la rassicurò dicendole che non ce n'era bisogno.”
Ora va detto che l'amniocentesi non è un esame obbligatorio presentando dei profili, sia pur bassissimi, di pericolosità per il feto ed è consigliata ai fini della valutazione dell'alterazione cromosomica per confermare la diagnosi sospettata a seguito dell'ecografia prenatale del II trimestre.
Dalla lettura della ctu emerge in atti l'indicazione da parte del curante all'esecuzione del duo test esame che, comunque, stima il rischio statistico di alterazioni cromosomiche di cui non è indicata, dall'attrice, l'avvenuta esecuzione e quali siano stati i risultati.
Per comodità espositiva si riporta quanto accertato presente quale alterazione nel bambino da parte dei ctu incaricati di esaminare la vicenda i quali hanno affermato che il piccolo presenta una agenesia Per_1
parziale del corpo calloso ove “ la diagnosi ecografica prenatale è estremamente difficile perché il corpo calloso è comunque rilevabile e, sebbene abbia un aspetto atipico, la visione assiale della testa fetale non è indicativa e utile ai fini diagnostici.” Nei caso dubbi “viene offerta la risonanza magnetica per confermare i risultati ecografici, essendo una tecnica più accurata per indagare il sistema nervoso centrale del feto e individuare anomalie cerebrali in epoca prenatale.”
Appare evidente che l'affermazione resa in sede di ctu dalla stessa PT
( avvenuta esecuzione dell'ecografia strutturale) sposta l'attenzione sull'eventuale inadempimento del ginecologo nel non avere disposto ulteriori esami strumentali a seguito dell'ecografia del II trimestre e se da questa si potesse desumere la necessità di approfondimenti diagnostici.
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Inadempimento vagamente prospettato in citazione sia pur con contorni molto sfumati allorquando gli attori assumono della necessità di eseguire tutti gli esami necessari per escludere patologie del feto. In sostanza l'assunto attoreo in citazione è volto ad affermare che il ginecologo doveva fare qualsivoglia esame ai fini di indagare sulla salute del feto perché chiara era la manifestata intenzione abortiva palesata dai genitori. È evidente che clinicamente tanto è necessario solo qualora ve ne siano le ragioni cliniche per eseguire, ad esempio, una rm intrauterina che non può essere considerata un esame di routine da eseguire solo per dare una sicurezza ai genitori sulla salute del nascituro.
La ctu, pur fortemente contestata per le motivazioni che diremo, ha concluso affermando che “considerata la rarità con cui si perviene al riscontro in epoca prenatale di un'agenesia parziale del corpo calloso, non può affermarsi, con il criterio “del più probabile che non”, che nel corso della predetta indagine strumentale si potesse porre diagnosi di agenesia parziale del corpo calloso” e che non vi era alcuna indicazione, tra quelle sospette patologie indicate in sede di ctu, per l'esecuzione dell'esame di
RM fetale. “Aggiungasi che la condizione di agenesia parziale del corpo calloso del piccolo si iscrive all'interno di un quadro Per_1
cromosomico (monosomia cromosoma 18) senza altre malformazioni encefaliche o cardiache che avrebbero potuto evidenziarsi in epoca prenatale e avrebbero potuto suggerire un ulteriore approfondimento diagnostico. La stessa patologia genetica sottostante è stata accertata solo quasi un anno dopo la nascita con opportune tecniche genetiche, essendo alla nascita stato evidenziato un cariotipo normale.”
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Ora, posto come eseguito l'esame ecografico del II trimestre, i ctu affermano che “l'ipoplasia del corpo calloso è annoverata tra le patologie malformative fetali a più frequente comparsa nel III trimestre e non diagnosticabili durante l'esame di screening del II trimestre.”
D'altra parte in sede di note di replica al ctp attoreo viene rilevato, nella consulenza eseguita, come la letteratura riportata riguardasse il differente caso di agenesia totale del corpo calloso ove la diagnosi è più “semplice” data l'assenza totale del corpo calloso mentre “la diagnosi prenatale di agenesia parziale del corpo calloso risulta particolarmente difficile poiché in questo caso esso è presente, dunque viene visualizzato, ma è molto difficile coglierne eventuali alterazioni morfologiche e dimensionali.”
Dalla stessa lettura della citazione il riferimento è sempre all'assenza del corpo calloso e non alla sua parziale presenza che, secondo quanto riportato in relazione che sul punto si condivide, avrebbe trasformato la prestazione del medico in problema tecnico di particolare difficoltà rilevate ai sensi dell'art. 2236 cc sotto il profilo della colpa grave e/o dolo. In sede di costituzione di nuovo difensore a termini allegatori ed istruttori spirati, in replica a quanto affermato nella ctu in atti, la parte attrice deduce in particolare la mancata esecuzione di esame ecografico nel terzo trimestre di gravidanza (mai espressamente allegato) affermando come tale accertamento avrebbe certamente evidenziato la patologia invalidante che affliggeva il nascituro. Gli attori, in maniera molto precisa e puntuale, si soffermano in sede di comparsa conclusionale anche sull'avvenuta esecuzione dell'esame di ecocardiografia fetale eseguito dalla gestante in data 22.06.2016 giungendo ad affermare, escludendo in via assiomatica differenti ragioni per eseguirlo, che la ragione dell'esame prescritto sarebbe
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potuta risiedere in un aumento della translucenza nucale (NT) che avrebbe insospettito il sanitario e “allora non si spiega per quale ragione lo stesso, attesi gli esiti dell'esame, non si sia prodigato per eseguire maggiori approfondimenti”. Ora gli esami che espressamente non vengono contestati dalla difesa attorea non riportano nulla di anomalo nei risultati, né in sede di oopp si è discusso sulla necessità di eseguire ulteriori approfondimenti alla luce di quei risultati che, dunque, alcun allarme generavano nel sanitario.
Affermano i ctu che “nemmeno la diagnosi di autismo grave nel nato dalla prima gravidanza della Sig.ra rappresentava un'indicazione alla PT
RM fetale, soprattutto in assenza di una evidente alterazione morfostrutturale del sistema nervoso centrale, che lo si ribadisce non sarebbe stata ecograficamente evidenziabile con un livello qualificato di probabilità.”
Ora è di certo dato acquisito che i ctu facciano un generico riferimento a letteratura non citata in bibliografia e che sia stata omessa l'esecuzione dell'ecografia del III trimestre ma è lo stesso ctp che “ concorda con i sottoscritti nell'affermare che non vi fosse indicazione alla RM dell'encefalo prenatale” ( cfr pag. 18 ctu).
Leggendo le Linee Guida SIEOG 2015 va detto che l'indicazione per l'esecuzione dell'ecografia del III trimestre è confinata alle seguenti indicazioni, non evidenziate nel caso di specie, né l'inadempimento allegato è il mancato accertamento della microcefalia :
“Rischio anamnestico o attuale di patologia della crescita fetale o gravidanza plurima (Evidenza III. Livello di raccomandazione B). Sono fattori di rischio: • Valutazione clinica di un utero di dimensioni maggiori
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o minori rispetto all'epoca gestazionale. • Ipertensione cronica o gestazionale. • Diabete pre-esistente la gravidanza o diabete gestazionale. •
Malattie renali croniche. • Sindrome da anticorpi antifosfolipidi. •
Precedente figlio . • Precedente morte endouterina. • Età materna superiore a 40 anni. • Body Mass Index 30. • Gravidanza da tecniche di fecondazione assistita. • Fumo superiore a 10 sigarette al giorno. • Abuso di sostanze (cocaina, alcol).
Perdite ematiche vaginali (Evidenza III. Livello di raccomandazione B).
2.3 Sospette anomalie del liquido amniotico (polidramnios o oligoamnios)
e di inserzione placentare (Evidenza III. Livello di raccomandazione B).
ECOGRAFIA OSTETRICA NEL TERZO TRIMESTRE L INEE
GUIDA ECOGRAFIA OSTETRICA NEL TERZO TRIMESTRE 33
2.4 Sospette malformazioni o malformazioni già diagnosticate a carattere evolutivo (Evidenza III. Livello di raccomandazione B).
2.5 Gravidanza a
≥41 settimane di età gestazionale (valutazione della quantità di liquido amniotico) (Evidenza III. Livello di raccomandazione C).
2.6 Altre indicazioni specifiche (es. valutazione quantità di liquido amniotico, valutazione nodi di mioma, valutazione cervice uterina, ecc.) (Evidenza III.
Livello di raccomandazione C).
2.7 In gravidanze senza fattori di rischio, pur se è incerta la validità dell'ecografia nel terzo trimestre per identificare i feti con anomalie della crescita.
2.8 Dopo la 34a settimana in programmi finalizzati ad evidenziare feti con patologia dell'accrescimento ad esordio tardivo”.
Richiamando dunque l'affermazione dei ctu “Ciò permette di concludere che la valutazione ecografica prenatale di agenesia subtotale del corpo
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calloso è limitata ed eccezionale” e quanto esposto in precedenza la domanda va rigettata restando assorbita la domanda di manleva.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità del caso concreto e delle forti contestazioni mosse alla ctu, si ritiene equo compensarle.
Le spese di ctu, ferma la solidarietà nei confronti del ctu, vengono poste nel rapporto interno tra le parti a carico degli attori.
PQM
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite;
3) spese di ctu come in parte motiva.
Così deciso in Napoli, il 11/09/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 31043/2019
TRA
e entrambi in proprio ed n. q. di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
e , tutti rappresentati e difesi giusta procura
[...] Persona_2
in atti dagli Avv.ti Fabrizio Sorrentino e Marino Tarantino ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Valente n. 4;
ATTORI
E
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Controparte_1
Leonardo Cocco e Salvatore Sorice, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta (CE), alla Via
Tanucci n. 97;
CONVENUTO
Nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Massimiliano
Ghignone e Raffaele Russo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, Centro Direzionale Is. E/1;
CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio il Dott. , per ottenere l'accertamento e la Controparte_1
declaratoria di responsabilità del predetto convenuto per l'errata assistenza sanitaria prestata nei mesi precedenti la nascita del figlio affetto Per_1
da malformazioni genetiche e, per l'effetto, chiedevano il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e subiti dagli attori in proprio e nella qualità di genitori del predetto figlio, esponendo, in particolare, che:
1. la Sig.ra si rivolgeva al ginecologo, Dott. Parte_2
, al fine di farsi seguire nella sua terza Controparte_1
gravidanza e accertare la potenziale sussistenza di problematiche nel feto;
2. i coniugi manifestano in maniera chiara e precisa al Parte_1
su indicato ginecologo che in caso di problematiche nel feto avrebbero optato per una interruzione volontaria della gravidanza in ragione della malattia che già affliggeva il primogenito e di tutelare lo stato di salute della madre;
3. nonostante le preoccupazioni manifestate dalla coppia, il medico curante conduceva le visite mensili ecografiche e ginecologiche, senza prescrivere particolari approfondimenti diagnostici;
sicché la Sig.ra riponendo fiducia Parte_2
nella sicurezza mostrata dal medico, seguiva le sue indicazioni fino alla settimana che precedeva il parto, momento in cui lo specialista rilevava poco liquido amniotico;
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4. nella mattinata successiva, la sig.ra raggiunta dal Pt_3
ginecologo convenuto opta per un parto cesareo e nasce il piccolo;
Per_1
5. da subito i genitori percepiscono talune anomalie in quanto chiedono di poter vedere il piccolo ma il bambino viene portato in camera senza alcuna indicazione, solo diverse ore dopo;
6. il neonato passa la notte dormendo, senza attaccarsi mai al seno. Improvvisamente inizia a rigurgitare violentemente vomito scuro, ha cianosi e viene portato subito al nido.
7. durante la notte il piccolo ha un episodio critico Per_1
caratterizzato da "ipertono agli arti superiori e revulsione dei globi oculari senza corrispettivo elettrico alla CFM", per cui viene trasferito con supporto di ossigeno presso la terapia intensiva dell'Ospedale Monaldi di Napoli dopo sole 17 ore di vita;
8. per il persistere di apnea viene posto in assistenza respiratoria e gli viene somministrata una terapia anticonvulsivante con
PHB;
9. il ricovero del piccolo dura sino a tre settimane e 4 Per_1
giorni e, durante tali cure gli viene praticato un ecocardiogramma che mostra "IM di grado lieve ...DIA OS con lieve shunt sinistro-destro, SIV integro"; una ecografia cerebrale che evidenzia "parziale dilatazione del terzo ventricolo in rapporto a parziale agenesia del corpo calloso, mancante la parte posteriore... parenchima cerebrale non esplorabile con lieve iperecogenicità occipitale
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bilaterale" ed una RM encefalo che mostra "alterazione del normale rapporto dimensionale tra neuro e splanenocranio... non apprezzabile nella sua interezza il corpo calloso... quadro suggestivo per agenesia dello stesso... secondaria alterazione della rappresentazione del sistema ventricolare sovratentoriale con terzo ventricolo in posizione alta e ventricoli laterali distanziati tra loro..."., per poi giungere, in data
03.10.2016 alla seguente diagnosi "crisi di apnea centrale. Sindrome dismorfica in corso di definizione diagnostica. Agenesia del corpo calloso'.
Convulsioni neonatali",
10. la nascita del bambino affetto da tali gravi patologie cromosomiche avveniva perché il Dott. Controparte_1
che aveva in cura la Sig.ra non aveva posti in Parte_2
essere tutta quella serie di esami medici che avrebbero consentito una diagnosi prenatale della patologia di cui risulta affetto il piccolo che, ad oggi, presenta: "un ritardo Per_1
psicomotorio, deficit visivo, microcefalia ed agenesia del corpo calloso in bambino portatore di delezione e duplicazione terminale a mosaico in un cromosoma 18".
11. la presenza di una diagnosi di autismo nel figlio precedente e la precedente gravidanza risolta con aborto spontaneo richiedevano un'ecografia strutturale e tutta una serie di esami clinici atti a scongiurare qualsiasi patologia durante la gravidanza del piccolo;
Per_1
12. gli esami di approfondimento previsti dalle linee guida in materia, però, non venivano posti in essere nonostante gli odierni attori rappresentavano le proprie perplessità e
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preoccupazioni a causa della esperienza avuta con il primo figlio autistico;
13. il comportamento omissivo del medico che aveva in cura la
Sig.ra consisteva nel non avare effettuato tali Parte_2
esami nonostante la pregressa storia clinica dell'attrice e le numerose richieste in tal senso, omettendo quindi una diagnosi precoce sulle condizioni del feto che avrebbe perlomeno permesso un adeguato counselling di coppia o la valutazione di un'interruzione di gravidanza al fine di tutelare il precario equilibrio psichico in cui già versava la Sig.ra PT
14. a causa della condotta del medico il piccolo e, di Per_1
riflesso, i suoi genitori hanno subito profondi pregiudizi di tipo patrimoniale e non, tra cui il danno derivante in capo alla madre in relazione alla lesione del suo diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta di interrompere o meno la gravidanza e in capo al padre, essendo il contratto tra medico e gestante qualificabile come contratto di prestazione d'opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito;
15. la Sig.ra e il Sig. inoltre, a Parte_2 Parte_1
causa delle vicende descritte, soffrono di disturbo post traumatico da stress potenzialmente assimilabile al cd.
Disturbo cronico dell'adattamento;
16. diffidato l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, gli attori non ricevevano alcuna offerta risarcitoria;
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17. pertanto, al fine di integrare la condizione di procedibilità richiesta dalla legge, gli attori procedevano a rivendicare le proprie doglianze depositando apposita istanza di mediazione nei confronti dell'odierno convenuto presso adeguato
Organismo di conciliazione che, però, si concludeva con esito negativo.
Costituitasi ritualmente in giudizio e chiamata in garanzia la propria compagnia di assicurazione, parte convenuta chiedeva l'integrale rigetto della domanda, deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del minore e nel merito l'assenza dei Persona_1
presupposti previsti dalla legge 194/78 e nel merito l'assenza di responsabilità . In particolare rilevava di avere eseguito l'ecografia cd
“strutturale” in data 12.06.2016 e di avere precisato alla propria paziente che, al fine di scongiurare la nascita di un figlio affetto da problemi cromosomici, avrebbe dovuto sottoporsi nel periodo successivo alla 16° settimana di gestazione all'esame della amniocentesi, così da verificare l'eventuale sussistenza dei predetti problemi cromosomici, suggerimento non seguito dalla paziente.
Si costituiva, infine, la compagnia assicurativa chiamata in garanzia,
, che chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda attorea, eccependo, preliminarmente, l'inoperatività della garanzia nei confronti del Dott. e associandosi, nel merito, alle CP_1
difese di parte convenuta sulla mancanza di responsabilità del medico per l'assistenza fornita alla Sig.ra Pt_3
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Istruito il giudizio e espletata ctu medico-legale, con ordinanza del 22 maggio 2025 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primo luogo è evidente che deve essere definita la qualifica della forma di responsabilità invocata invero ben definita nei suoi esatti contorni.
All'uopo si osserva che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre
Cass. 23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04).
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Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale per le parti convenute in giudizio con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente.
In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato
"anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
Nel caso in esame l'assunta condotta colposa viene individuata, in citazione, nella mancata esecuzione dell'ecografia strutturale e di tutti quegli esami strumentai necessari ad accertare l'assenza del corpo calloso.
Venendo all'astratta risarcibilità del danno subito dal minore, per quanto foriera di particolari sensibilità e chiari risvolti nella vita quotidiana, non può non rilevarsi come la titolarità al risarcimento del danno, da parte del piccolo debba essere esclusa. Vale sul punto richiamare la Per_1
posizione granita della giurisprudenza che esclude , per il minore, un diritto a non nascere se non sani dal momento che il bene vita va comunque ritenuto da tutelare e preservare. Ammessa in via generale la titolarità per il nascituro ad agire al fine di ottenere il risarcimento generato da un danno che si assume ingiusto “Entro questa cornice dogmatica si può dunque concludere per l'ammissibilità dell'azione del minore, volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione” ( Cass. SU n. 25767/15) la medesima pronuncia affrontando
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un problema che inevitabilmente trascende anche i confini del diritto pur dovendo operare necessariamente all'interno della sua cornice, giunge ad affermare un principio oramai ben noto. Rileva infatti la con la sentenza resa a SU ed innanzi richiamata, che il bene che si intenderebbe tutelare con l'azione del minore ( una volta chiaramente esclusa qualsivoglia condotta del medico che abbia generato il danno) è il diritto a non nascere preferendo dall'ottica del nascituro scegliere, dunque, la possibilità per la gestante al ricorso all'aborto terapeutico in luogo di una vita da disabile.
“Non si può dunque parlare di un diritto a non nascere;
tale, occorrendo ripetere, è l'alternativa; e non certo quella di nascere sani, una volta esclusa alcuna responsabilità, commissiva o anche omissiva, del medico nel danneggiamento del feto” ( cfr Cass. cit)
Del tutto differente il ragionamento che deve essere svolto con riguardo alla madre cui dalla legge, in presenza di rigorose condizioni è consentita la possibilità di ricorrere all'aborto; in quel caso tuttavia il bilanciamento di interessi è effettuato con un suo diritto già esistente alla salute personale, che costituisce il concreto termine di paragone positivo.
In ordine alla titolarità al risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta inoltre non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione
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mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.
Definendo i contorni della domanda va rilevato , tuttavia, come nel caso di specie gli attori lamentano come l'omessa diagnosi prenatale della grave disabilità del bambino li abbia privati del diritto ad attendere preparati la nascita del figlio e, dunque, della lesione del consenso come violazione ed alterazione della propria autodeterminazione, oltre alla perdita di chance di valutare un aborto terapeutico in uno al danno morale vissuto nei momenti successivi al parto.
A tacer d'altro va comunque rilevato che "il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del
1978 per ricorrere all'interruzione di gravidanza" (cfr., all'uopo, Cass. 24 marzo 1999, n. 2793) e della volontà della gestante di ricorrervi.
Com'è noto, l'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 stabilisce che:
"L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". A tale regola si fa eccezione ove sussista la possibilità di vita
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autonoma del feto, nel qual caso l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (art. 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194).
Il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale;
quest'onere può essere assolto tramite praesumptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova in atti, quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, i.e. che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale (cfr.
Cass., Sez. Un., 22/12/2015, n. 25767 e, da ultimo Cass. civ. Sez. 3, Sent.,
11-04-2017, n. 9251).
Venendo al caso in esame ed esaminate le doglianze mosse dalla parte attrice in sede di citazione va rilevato come la stessa abbia allegato che non veniva eseguita la ecografia strutturale ( da eseguire tra la 19 e la 21 settimana di gestazione) da cui si sarebbe potuto poi indagare in ordine all'agenesia del corpo calloso ed accertare le reali condizioni del feto. Sul punto si riporta quanto verbalizzato dai ctu “Nel corso delle operazioni peritali, la signora ha riferito di aver praticato presso il Dottor PT
ecografia morfostrutturale del secondo trimestre (ancorché la CP_1
stessa non sia presente in Atti), all'esito della quale sarebbe stata rassicurata circa la regolarità della morfologia fetale” con ciò sconfessando quanto allegato in citazione. Né ha offerto in visione i reperti ecografici che, di
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norma, vengono consegnati alle pazienti così come peraltro confermato dalla teste escussa all'udienza del 13.10.22. Giova rilevare sul punto Tes_1
che sul punto le Linee Guida Sieog 2015 al punto 6 della sezione riguardante l'ecografia del II trimestre relegano ad un mero suggerimento la conservazione del referto “Si suggerisce, di procedere all'archiviazione della refertazione in maniera non alterabile per almeno 10 anni, accompagnata da una documentazione iconografica”.
In ordine all'allegato suggerimento di eseguire l'esame di amniocentesi per avere la certezza di assenza di alterazioni cromosomiche costituente difesa di merito del ginecologo in sede costitutiva va detto che, nella prima memoria utile, l'attrice nulla ha eccepito sul punto non contestando la circostanza. Va tuttavia relegata tale indicazione nel caso di specie, anche ad un indizio necessario ai fini di valutare l'eventuale intenzione abortiva della coppia o della gestante oltre che valutazione utile ai fini dell'accertamento della patologia prenatale del piccolo ed alla Per_1
anomalia legata al cromosoma 18, causa della agenesia parziale del corpo calloso.
Sul punto va detto che la teste escussa in giudizio ha così Tes_2
riferito “il giorno dopo il parto ricordo un dialogo tra il dottore e la signora Il dottore venne per visitare entrambe e si soffermò di PT
più a parlare con la poiché suo figlio la notte non era stato bene, PT
e le disse che avevano portato il bambino per problemi respiratori e che avrebbero dovuto effettuare approfondimenti. Poi disse, per quanto riguarda l'amniocentesi, che lei non l'aveva voluta fare per fare ulteriori approfondimenti. L'attrice in risposta annuì alzando le spalle”. Di contro la teste ha dichiarato “ero presente quando mia sorella Testimone_3
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disse al convenuto che, in caso di malattia del feto , avrebbe scelto la via dell'aborto, chiese al medico anche in ordine alla necessità dell'amniocentesi ma lui la rassicurò dicendole che non ce n'era bisogno.”
Ora va detto che l'amniocentesi non è un esame obbligatorio presentando dei profili, sia pur bassissimi, di pericolosità per il feto ed è consigliata ai fini della valutazione dell'alterazione cromosomica per confermare la diagnosi sospettata a seguito dell'ecografia prenatale del II trimestre.
Dalla lettura della ctu emerge in atti l'indicazione da parte del curante all'esecuzione del duo test esame che, comunque, stima il rischio statistico di alterazioni cromosomiche di cui non è indicata, dall'attrice, l'avvenuta esecuzione e quali siano stati i risultati.
Per comodità espositiva si riporta quanto accertato presente quale alterazione nel bambino da parte dei ctu incaricati di esaminare la vicenda i quali hanno affermato che il piccolo presenta una agenesia Per_1
parziale del corpo calloso ove “ la diagnosi ecografica prenatale è estremamente difficile perché il corpo calloso è comunque rilevabile e, sebbene abbia un aspetto atipico, la visione assiale della testa fetale non è indicativa e utile ai fini diagnostici.” Nei caso dubbi “viene offerta la risonanza magnetica per confermare i risultati ecografici, essendo una tecnica più accurata per indagare il sistema nervoso centrale del feto e individuare anomalie cerebrali in epoca prenatale.”
Appare evidente che l'affermazione resa in sede di ctu dalla stessa PT
( avvenuta esecuzione dell'ecografia strutturale) sposta l'attenzione sull'eventuale inadempimento del ginecologo nel non avere disposto ulteriori esami strumentali a seguito dell'ecografia del II trimestre e se da questa si potesse desumere la necessità di approfondimenti diagnostici.
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Inadempimento vagamente prospettato in citazione sia pur con contorni molto sfumati allorquando gli attori assumono della necessità di eseguire tutti gli esami necessari per escludere patologie del feto. In sostanza l'assunto attoreo in citazione è volto ad affermare che il ginecologo doveva fare qualsivoglia esame ai fini di indagare sulla salute del feto perché chiara era la manifestata intenzione abortiva palesata dai genitori. È evidente che clinicamente tanto è necessario solo qualora ve ne siano le ragioni cliniche per eseguire, ad esempio, una rm intrauterina che non può essere considerata un esame di routine da eseguire solo per dare una sicurezza ai genitori sulla salute del nascituro.
La ctu, pur fortemente contestata per le motivazioni che diremo, ha concluso affermando che “considerata la rarità con cui si perviene al riscontro in epoca prenatale di un'agenesia parziale del corpo calloso, non può affermarsi, con il criterio “del più probabile che non”, che nel corso della predetta indagine strumentale si potesse porre diagnosi di agenesia parziale del corpo calloso” e che non vi era alcuna indicazione, tra quelle sospette patologie indicate in sede di ctu, per l'esecuzione dell'esame di
RM fetale. “Aggiungasi che la condizione di agenesia parziale del corpo calloso del piccolo si iscrive all'interno di un quadro Per_1
cromosomico (monosomia cromosoma 18) senza altre malformazioni encefaliche o cardiache che avrebbero potuto evidenziarsi in epoca prenatale e avrebbero potuto suggerire un ulteriore approfondimento diagnostico. La stessa patologia genetica sottostante è stata accertata solo quasi un anno dopo la nascita con opportune tecniche genetiche, essendo alla nascita stato evidenziato un cariotipo normale.”
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Ora, posto come eseguito l'esame ecografico del II trimestre, i ctu affermano che “l'ipoplasia del corpo calloso è annoverata tra le patologie malformative fetali a più frequente comparsa nel III trimestre e non diagnosticabili durante l'esame di screening del II trimestre.”
D'altra parte in sede di note di replica al ctp attoreo viene rilevato, nella consulenza eseguita, come la letteratura riportata riguardasse il differente caso di agenesia totale del corpo calloso ove la diagnosi è più “semplice” data l'assenza totale del corpo calloso mentre “la diagnosi prenatale di agenesia parziale del corpo calloso risulta particolarmente difficile poiché in questo caso esso è presente, dunque viene visualizzato, ma è molto difficile coglierne eventuali alterazioni morfologiche e dimensionali.”
Dalla stessa lettura della citazione il riferimento è sempre all'assenza del corpo calloso e non alla sua parziale presenza che, secondo quanto riportato in relazione che sul punto si condivide, avrebbe trasformato la prestazione del medico in problema tecnico di particolare difficoltà rilevate ai sensi dell'art. 2236 cc sotto il profilo della colpa grave e/o dolo. In sede di costituzione di nuovo difensore a termini allegatori ed istruttori spirati, in replica a quanto affermato nella ctu in atti, la parte attrice deduce in particolare la mancata esecuzione di esame ecografico nel terzo trimestre di gravidanza (mai espressamente allegato) affermando come tale accertamento avrebbe certamente evidenziato la patologia invalidante che affliggeva il nascituro. Gli attori, in maniera molto precisa e puntuale, si soffermano in sede di comparsa conclusionale anche sull'avvenuta esecuzione dell'esame di ecocardiografia fetale eseguito dalla gestante in data 22.06.2016 giungendo ad affermare, escludendo in via assiomatica differenti ragioni per eseguirlo, che la ragione dell'esame prescritto sarebbe
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potuta risiedere in un aumento della translucenza nucale (NT) che avrebbe insospettito il sanitario e “allora non si spiega per quale ragione lo stesso, attesi gli esiti dell'esame, non si sia prodigato per eseguire maggiori approfondimenti”. Ora gli esami che espressamente non vengono contestati dalla difesa attorea non riportano nulla di anomalo nei risultati, né in sede di oopp si è discusso sulla necessità di eseguire ulteriori approfondimenti alla luce di quei risultati che, dunque, alcun allarme generavano nel sanitario.
Affermano i ctu che “nemmeno la diagnosi di autismo grave nel nato dalla prima gravidanza della Sig.ra rappresentava un'indicazione alla PT
RM fetale, soprattutto in assenza di una evidente alterazione morfostrutturale del sistema nervoso centrale, che lo si ribadisce non sarebbe stata ecograficamente evidenziabile con un livello qualificato di probabilità.”
Ora è di certo dato acquisito che i ctu facciano un generico riferimento a letteratura non citata in bibliografia e che sia stata omessa l'esecuzione dell'ecografia del III trimestre ma è lo stesso ctp che “ concorda con i sottoscritti nell'affermare che non vi fosse indicazione alla RM dell'encefalo prenatale” ( cfr pag. 18 ctu).
Leggendo le Linee Guida SIEOG 2015 va detto che l'indicazione per l'esecuzione dell'ecografia del III trimestre è confinata alle seguenti indicazioni, non evidenziate nel caso di specie, né l'inadempimento allegato è il mancato accertamento della microcefalia :
“Rischio anamnestico o attuale di patologia della crescita fetale o gravidanza plurima (Evidenza III. Livello di raccomandazione B). Sono fattori di rischio: • Valutazione clinica di un utero di dimensioni maggiori
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o minori rispetto all'epoca gestazionale. • Ipertensione cronica o gestazionale. • Diabete pre-esistente la gravidanza o diabete gestazionale. •
Malattie renali croniche. • Sindrome da anticorpi antifosfolipidi. •
Precedente figlio . • Precedente morte endouterina. • Età materna superiore a 40 anni. • Body Mass Index 30. • Gravidanza da tecniche di fecondazione assistita. • Fumo superiore a 10 sigarette al giorno. • Abuso di sostanze (cocaina, alcol).
Perdite ematiche vaginali (Evidenza III. Livello di raccomandazione B).
2.3 Sospette anomalie del liquido amniotico (polidramnios o oligoamnios)
e di inserzione placentare (Evidenza III. Livello di raccomandazione B).
ECOGRAFIA OSTETRICA NEL TERZO TRIMESTRE L INEE
GUIDA ECOGRAFIA OSTETRICA NEL TERZO TRIMESTRE 33
2.4 Sospette malformazioni o malformazioni già diagnosticate a carattere evolutivo (Evidenza III. Livello di raccomandazione B).
2.5 Gravidanza a
≥41 settimane di età gestazionale (valutazione della quantità di liquido amniotico) (Evidenza III. Livello di raccomandazione C).
2.6 Altre indicazioni specifiche (es. valutazione quantità di liquido amniotico, valutazione nodi di mioma, valutazione cervice uterina, ecc.) (Evidenza III.
Livello di raccomandazione C).
2.7 In gravidanze senza fattori di rischio, pur se è incerta la validità dell'ecografia nel terzo trimestre per identificare i feti con anomalie della crescita.
2.8 Dopo la 34a settimana in programmi finalizzati ad evidenziare feti con patologia dell'accrescimento ad esordio tardivo”.
Richiamando dunque l'affermazione dei ctu “Ciò permette di concludere che la valutazione ecografica prenatale di agenesia subtotale del corpo
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calloso è limitata ed eccezionale” e quanto esposto in precedenza la domanda va rigettata restando assorbita la domanda di manleva.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità del caso concreto e delle forti contestazioni mosse alla ctu, si ritiene equo compensarle.
Le spese di ctu, ferma la solidarietà nei confronti del ctu, vengono poste nel rapporto interno tra le parti a carico degli attori.
PQM
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite;
3) spese di ctu come in parte motiva.
Così deciso in Napoli, il 11/09/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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